Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)» del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)», depositata il 17 agosto 20002; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 20013, decreta:
Art. 1 1
L'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)», depositata il 17 agosto 2000, č valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 č modificata come segue: Art. 79a (nuovo) 1
Statuto giuridico degli animali
Gli animali non sono cose, ma esseri viventi dotati di sensibilitą.
2 La Confederazione definisce il loro statuto giuridico, in particolare nel diritto civile, penale ed amministrativo.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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RS 101 FF 2000 4360 FF 2001 2219
2238
2001-0668