Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)» del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)», depositata il 17 agosto 20002; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 20013, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)», depositata il 17 agosto 2000, č valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 č modificata come segue: Art. 79a (nuovo) 1

Statuto giuridico degli animali

Gli animali non sono cose, ma esseri viventi dotati di sensibilitą.

2 La Confederazione definisce il loro statuto giuridico, in particolare nel diritto civile, penale ed amministrativo.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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1 2 3

RS 101 FF 2000 4360 FF 2001 2219

2238

2001-0668