B

Legge federale sul cambiamento di sistema d'imposizione dell'abitazione in proprietà

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011, decreta: I Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 1990 2 sull'imposta federale diretta Ingresso visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale3, ...

Art. 16 cpv. 4 (nuovo) 4

Non rientra nel reddito imponibile il valore locativo di immobili privati o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento ottenuto a titolo gratuito.

Art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Abrogati Art. 32 cpv. 2, 2bis (nuovo), 3, 4 e 5 (nuovo) 2

Il contribuente può dedurre le spese immobiliari (spese di manutenzione, premi d'assicurazione e spese d'amministrazione di terzi) degli immobili privati che loca o affitta a terzi. Se soltanto una parte dell'immobile è locata a terzi, le spese sono da prendere in considerazione proporzionalmente. Le parti dell'immobile utilizzate dal contribuente nell'ambito di un'attività lucrativa indipendente sono considerate locate.

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FF 2001 2655 RS 642.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2000-2412

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Cambiamento di sistema d'imposizione dell'abitazione in proprietà. LF

2bis

Per immobili privati o parti di essi che il contribuente ha a disposizione al suo domicilio ai sensi dell'articolo 3 per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento ottenuto a titolo gratuito, può essere dedotta la parte delle spese immobiliari effettive che supera i 5000 franchi. La deduzione è limitata a 5000 franchi all'anno; una volta nell'arco di un periodo di cinque anni essa può ammontare a un massimo di 45 000 franchi.

3 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.

4

Abrogato

5

Dal reddito lordo della sostanza privata ai sensi degli articoli 20 e 21 e fino a concorrenza di tale reddito, può essere dedotta la parte di interessi maturati su debiti privati che non è inerente a immobili privati o parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento ottenuto a titolo gratuito. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti vicine a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi.

Art. 33 cpv. 1 lett. a ed e nonché cpv. 1bis (nuovo) 1

Sono dedotti dai proventi: a.

abrogata

e.

i versamenti, premi, contributi e depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa, effettuati per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in quale misura i contributi sono deducibili;

1bis

I contribuenti, che acquistano per la prima volta al loro domicilio secondo l'articolo 3 immobili o parti di essi per uso proprio, possono dedurre gli interessi maturati su tali debiti privati. La deduzione ammonta a 10 000 franchi al massimo per i coniugi non separati legalmente e di fatto e a 5000 franchi per gli altri contribuenti. Questi importi si riducono in modo lineare del 10 per cento l'anno.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 2 cpv. 1 lett. a 1

I Cantoni riscuotono le seguenti imposte: a.

4

un'imposta sul reddito e un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, compresa un'imposta sull'abitazione secondaria;

RS 642.14

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Cambiamento di sistema d'imposizione dell'abitazione in proprietà. LF

Art. 4a

Imposizione sull'abitazione secondaria (nuovo)

1

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate a un'imposta sull'abitazione secondaria se nel Cantone dispongono per uso privato di immobili o parti di immobili privati in ragione del loro diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito. Quest'imposta surroga l'imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza concernenti l'immobile e il suo provento. È prelevata nel luogo di situazione dell'immobile secondo un'aliquota dell'1 per cento al massimo sulla base del valore determinante per l'imposta sulla sostanza prima di dedurne i debiti.

2 L'abitazione secondaria e il provento della sua locazione sono anch'essi soggetti all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel luogo di domicilio della persona fisica.

3 Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, emana le disposizioni d'esecuzione necessarie all'applicazione del presente articolo. definisce in particolare la nozione di abitazione secondaria e determina i metodi per evitare la doppia imposizione.

Art. 7 cpv. 1 e 4 lett. m (nuova) 1

Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza, da istituzioni di previdenza nonché da rendite vitalizie.

4

Sono esenti dall'imposta soltanto: m. il valore locativo di immobili o parti di immobili privati di cui il contribuente dispone per uso privato in ragione del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito.

Art. 9 cpv. 1bis e 1ter (nuovi), cpv. 2 lett. a ed e, cpv. 2bis (nuovo) 1bis

La parte di interessi maturati su debiti privati che non si riferisce a immobili o parti di immobili di cui il contribuente dispone per uso privato in ragione del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito, può essere dedotta fino a un importo pari al provento lordo della sostanza privata.

1ter Per immobili o parti di immobili di cui il contribuente dispone per uso privato al proprio domicilio in ragione del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 3, sono deducibili le spese immobiliari effettive che superano i 5000 franchi. La deduzione è limitata a 5000 franchi all'anno; una volta nell'arco di un periodo di cinque anni essa può ammontare ad un massimo di 45 000 franchi.

2

Sono deduzioni generali: a.

abrogata

e.

i versamenti, premi, contributi e depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa effettuati per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata, sino a un determinato ammontare;

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Cambiamento di sistema d'imposizione dell'abitazione in proprietà. LF

2bis

I contribuenti, che acquistano per la prima volta al loro domicilio secondo l'articolo 3 immobili o parti di immobili per uso privato, possono dedurre gli interessi maturati su tali debiti privati. La deduzione ammonta a 10 000 franchi al massimo per i coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica e a 5000 franchi al massimo per gli altri contribuenti. Questi importi si riducono in modo lineare del 10 per cento l'anno.

Art. 72f

Adeguamento delle legislazioni cantonali alle modifiche del ...

1

I Cantoni adeguano la loro legislazione con effetto a partire dall'entrata in vigore della legge federale del .. sul cambiamento di sistema d'imposizione dell'abitazione in proprietà.

2

Entrate in vigore le modifiche, è applicabile l'articolo 72 capoverso 2.

3. Legge federale del 19 marzo 1965 5 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Ingresso visti l'articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale nonché l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie alla Costituzione federale6, ...

Art. 3b cpv. 1 lett. b e cpv. 3 lett. b 1

Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: b.

la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tener conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione. Per un'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario è preso in considerazione come spese di pigione solo l'importo forfettario per le spese accessorie.

3 Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

b.

5 6

spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile. Per un'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario il ricavo lordo corrisponde all'importo massimo delle spese di pigione (art. 5 cpv. 1 lett. b).

RS 831.30 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Cambiamento di sistema d'imposizione dell'abitazione in proprietà. LF

Art. 3c cpv. 2 lett. f (nuova) 2

Non sono computati come redditi determinanti: f.

il valore locativo dell'abitazione abitata dal proprietario o dall'usufruttuario.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008. Il Consiglio federale può mettere in vigore prima di questa data l'articolo 33 capoverso 1 lettera e LIFD7 e l'articolo 9 capoverso 2 lettera e LAID8 sui depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa.

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RS 642.11 RS 642.14

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