Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale» del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1 e il numero III del decreto federale del 18 dicembre 19982 concernente l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale» depositata il 5 novembre 19993; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 20004, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 5 novembre 1999 «per un'imposta sugli utili da capitale» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 19995, ha il tenore seguente: I La Costituzione federale è completata come segue: Art. 128a (nuovo)

Imposta sugli utili da capitale

1

La Confederazione riscuote un'imposta speciale sugli utili da capitale realizzati sui beni mobili che non sono assoggettati all'imposta federale diretta.

2

1 2 3 4 5

Per l'imposta sugli utili da capitale di cui al capoverso 1 vale quanto segue: a.

gli utili da capitale sono imposti secondo un'aliquota unica e proporzionale del 20 per cento almeno;

b.

le perdite di capitale possono essere dedotte dagli utili da capitale nell'anno fiscale e al massimo durante i due anni successivi;

RS 101 RU 1999 2556 FF 1999 8674 FF 2000 5241 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 41ter della Costituzione federale con un nuovo capoverso 1ter e un nuovo capoverso 5bis, come pure di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale.

2000-1112

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Iniziativa popolare

c.

la legislazione non sottopone all'imposizione gli utili di poco conto. Essa può inoltre prevedere che l'imposta sia riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. A garanzia dell'imposta, può essere introdotto il prelievo alla fonte.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196 titolo Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197 (nuovo)

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria art. 128a (Imposta sugli utili da capitale) 1

Se entro tre anni dall'approvazione dell'articolo costituzionale concernente l'imposta sugli utili da capitale di cui all'articolo 128a capoverso 1 e capoverso 2 non è entrata in vigore una legge di esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

2

Si applicano i principi seguenti: a.

soggiacciono all'imposta gli utili da capitale, in particolare sulle divise, i titoli e le partecipazioni, compresi gli utili sulle opzioni, le operazioni a termine e altri strumenti d'investimento derivati, nonché sulle quote di fondi d'investimento;

b.

soggiace all'imposta chi ha il proprio domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Chi non è assoggettato all'obbligo di contribuzione conformemente all'articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, è parimenti esente dall'imposta sugli utili da capitale;

c.

l'aliquota d'imposta è del 25 per cento;

d.

ogni anno, i primi 5000 franchi di utili da capitale sono esenti da imposta per ogni contribuente;

e.

a garanzia dell'imposta, il Consiglio federale può, nella misura del possibile, riscuotere alla fonte l'imposta sugli utili da capitale.

3 Per consentire la sistemazione della successione familiare in piccole e medie imprese il Consiglio federale può prevedere termini di pagamento pluriennali.

4 Il Consiglio federale emana inoltre le norme necessarie per la riscossione dell'imposta, segnatamente in materia di responsabilità, procedura, assistenza amministrativa e giudiziaria, rimedi giuridici, scadenza, prescrizione e norme penali. Può prevedere multe fino al quintuplo dell'ammontare dell'imposta sottratta e la detenzione fino a tre anni. Si applicano le stesse pene ai mediatori professionali di titoli che non ottemperano ai propri obblighi fiscali.

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Iniziativa popolare

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

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