Legge federale Disegno sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8 capoverso 4, 87, 92 capoverso 1 e 112 capoverso 6 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 20002, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

1

Scopo della presente legge è ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili.

2

La legge crea le condizioni quadro affinché i disabili possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e un perfezionamento ed esercitare un'attività lucrativa.

Art. 2

Definizioni

1

Ai sensi della presente legge per disabile s'intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa.

2

Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili.

3

Vi è svantaggio nell'accesso a una costruzione, a un impianto, a un alloggio, a un'infrastruttura o a un veicolo dei trasporti pubblici, quando questi sono concepiti in modo tale che l'accesso da parte dei disabili risulti impossibile o difficile.

4 Vi è svantaggio nel fruire di una prestazione quando l'accesso a quest'ultima è impossibile o difficile per i disabili.

1 2

RS 101 FF 2001 1477

2000-2658

1601

Legge sui disabili

5 Come rinnovo s'intendono la rinnovazione, la trasformazione o il cambiamento di destinazione di edifici e impianti qualora le spese totali di questi lavori siano superiori al 40 per cento del valore a nuovo dell'edificio o dell'impianto.

Art. 3

Campo d'applicazione

La presente legge si applica: a.

alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge;

b.

alle infrastrutture (costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi d'emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico che sono gestiti dai trasporti pubblici e che sottostanno a una delle seguenti leggi: 1. legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie, 2. legge federale del 20 marzo 19984 sulle Ferrovie federali svizzere, 3. legge federale del 18 giugno 19935 sul trasporto viaggiatori ad eccezione delle sciovie, seggiovie e cabinovie con meno di 9 posti per elemento di trasporto, 4. legge federale del 29 marzo 19506 sulle imprese filoviarie, 5. legge federale del 3 ottobre 19757 sulla navigazione interna, o 6. legge federale del 21 dicembre 19488 sulla navigazione aerea;

c.

agli immobili d'abitazione con più di otto unità abitative, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge;

d.

agli edifici con più di 50 posti di lavoro, per i quali l'autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge;

e.

alle prestazioni accessibili al pubblico fornite da privati, dalle Ferrovie federali svizzere (FFS), da altre imprese concessionarie e dagli enti pubblici;

f.

ai rapporti di lavoro secondo la legge del 24 marzo 20009 sul personale federale.

Art. 4

Rapporto con il diritto cantonale

La presente legge non preclude ai Cantoni l'adozione di disposizioni più favorevoli ai disabili.

3 4 5 6 7 8 9

RS 742.101 RS 742.31 RS 744.10 RS 744.21 RS 747.201 RS 748.0 RS 172.220.1 (RU 2001 894)

1602

Legge sui disabili

Sezione 2: Eliminazione di svantaggi Art. 5

Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni

1

La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, eliminare o compensare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze particolari delle donne disabili.

2

I provvedimenti adeguati destinati a compensare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili non infrangono l'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale.

Art. 6

Prestazioni di privati

I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.

Art. 7

Diritti soggettivi

1

Chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che il proprietario elimini lo svantaggio.

2 Chi è svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 a causa delle FFS, di un'altra impresa concessionaria o di un ente pubblico può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che il fornitore della prestazione elimini lo svantaggio.

3 Chi è discriminato ai sensi dell'articolo 6 può chiedere al giudice il versamento di un'indennità.

Art. 8

Proporzionalità

1

Il giudice o l'autorità amministrativa non ordina l'eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è sproporzionato rispetto: a.

ai costi che ne risultano;

b.

agli interessi della protezione dell'ambiente o della protezione della natura e del paesaggio;

c.

agli interessi della sicurezza del traffico o dell'esercizio.

2

Nel ponderare gli interessi di cui al capoverso 1 il giudice o l'autorità amministrativa considera i termini per l'adeguamento dei trasporti pubblici (art. 16); tiene pure conto della concezione del versamento di aiuti finanziari (art. 17 cpv. 3) e dei conseguenti piani d'esercizio e d'investimento elaborati dalle imprese dei trasporti pubblici.

3 Quando non ordina l'eliminazione dello svantaggio secondo il capoverso 1, il giudice o l'autorità amministrativa obbliga le FFS, l'impresa concessionaria o l'ente pubblico chiamati in causa a prevedere un'adeguata soluzione alternativa.

1603

Legge sui disabili

4 Il giudice fissa l'indennità prevista all'articolo 7 capoverso 3, considerando le circostanze, la gravità della discriminazione e il valore della prestazione in questione.

L'indennità è di 5000 franchi al massimo.

Sezione 3: Disposizioni speciali concernenti la Confederazione Art. 9

Provvedimenti nel settore del personale

1

In quanto datore di lavoro, la Confederazione si adopera con ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai disabili pari opportunità. Adotta i provvedimenti necessari all'attuazione della legge in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare in occasione dell'assunzione di personale.

2

Il capoverso 1 si applica ai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale.

Art. 10

Prescrizioni sulle norme tecniche

1

Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro esigenze, il Consiglio federale emana per le FFS e per altre imprese che necessitano di una concessione federale, prescrizioni relative alla concezione: a.

delle stazioni ferroviarie, delle fermate e degli aeroporti;

b.

dei sistemi di comunicazione e dei sistemi di emissione dei biglietti;

c.

dei veicoli.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sui provvedimenti da adottare in favore dei disabili nelle costruzioni e negli impianti costruiti o sussidiati dalla Confederazione.

3 Le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono adeguate periodicamente all'evoluzione della tecnica. Il Consiglio federale può dichiarare vincolanti norme tecniche o altre regole stabilite da organizzazioni private.

4 Possono essere emanate prescrizioni differenti a seconda che concernano costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti o veicoli, nuovi o già esistenti.

Art. 11

Diritto di ricorso delle organizzazioni d'aiuto ai disabili

1

Possono interporre ricorso per eliminare uno svantaggio anche le organizzazioni d'aiuto ai disabili attive a livello nazionale, purché siano state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso. Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

2 Il diritto di ricorso è dato contro le decisioni delle autorità federali relative all'approvazione di piani e all'ammissione o esame di veicoli secondo:

10

RS 172.220.1 (RU 2001 894)

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Legge sui disabili

a.

l'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 195811 sulla circolazione stradale;

b.

gli articoli 18 e 18w della legge federale del 20 dicembre 195712 sulle ferrovie;

c.

gli articoli 11 e 13 della legge federale del 29 marzo 195013 sulle imprese filoviarie;

d.

l'articolo 8 della legge federale del 3 ottobre 197514 sulla navigazione interna;

e.

l'articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 194815 sulla navigazione aerea;

f.

l'articolo 27 dell'ordinanza sugli impianti di trasporto a fune, del 10 marzo 198616.

3 Il diritto di ricorso è dato inoltre contro le decisioni delle autorità federali relative al rilascio di una concessione in virtù:

a.

degli articoli 28 e 30 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea;

b.

dell'articolo 14 della legge del 30 aprile 199717 sulle telecomunicazioni;

c.

dell'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199118 sulla radiotelevisione.

4 L'autorità federale comunica alle organizzazioni d'aiuto ai disabili, mediante notifica scritta o mediante pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo di pubblicazione ufficiale del Cantone, le decisioni di cui ai capoversi 2 e 3 che rivestono un interesse per i disabili. L'organizzazione che non ha interposto ricorso può intervenire soltanto come parte nell'ulteriore fase procedurale qualora la decisione sia modificata a scapito dei disabili.

5

Se prima della decisione si è svolta una procedura d'opposizione, l'organizzazione è legittimata al ricorso soltanto se ha partecipato a detta procedura in qualità di parte. In tal caso la domanda va comunicata conformemente al capoverso 4.

Art. 12

Programmi d'integrazione dei disabili

1

La Confederazione può attuare programmi volti a migliorare l'integrazione dei disabili nella società.

11 12 13 14 15 16 17 18

RS 741.01 RS 742.101 RS 744.21 RS 747.201 RS 748.0 RS 743.12 RS 784.10 RS 784.40

1605

Legge sui disabili

2

Tali programmi concernono segnatamente i seguenti settori: a.

la formazione;

b.

l'attività professionale;

c.

l'alloggio;

d.

il trasporto di passeggeri;

e.

la cultura;

f.

lo sport.

3

La Confederazione può partecipare ai programmi di organizzazioni attive a livello nazionale o di una regione linguistica, in particolare con aiuti finanziari.

Art. 13

Informazione, consulenza e valutazione dei risultati

1

La Confederazione può svolgere campagne d'informazione volte a sensibilizzare la popolazione sugli svantaggi nei confronti dei disabili e sui problemi d'integrazione che ne risultano e intesi a presentare alle cerchie interessate i vari provvedimenti atti a porvi rimedio.

2

Può fornire consulenza a privati e ad autorità e destinar loro raccomandazioni.

3

Valuta l'impatto dei provvedimenti che ha adottato in favore dell'integrazione dei disabili. Può inoltre valutare le ripercussioni dei provvedimenti presi in questo ambito dagli altri enti pubblici o da privati.

Sezione 4: Disposizioni speciali concernenti i Cantoni Art. 14 1 I Cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche.

2

Rendono segnatamente possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione, e alle persone loro particolarmente vicine, l'apprendimento di un'adeguata tecnica di comunicazione.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 15

Modifica del diritto vigente

Il diritto vigente è modificato conformemente all'allegato.

Art. 16 1

Termini per l'adeguamento dei trasporti pubblici

Le costruzioni e impianti esistenti così come i veicoli dei trasporti pubblici devono essere conformi alle esigenze dei disabili entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Legge sui disabili

2 I sistemi di comunicazione e i sistemi di emissione dei biglietti devono essere conformi alle esigenze dei disabili entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3

Durante i termini di adeguamento ai sensi dei capoversi 1 e 2, le imprese dei trasporti pubblici possono esigere che vengano considerati i loro piani d'esercizio e d'investimento basati sulla concezione per il versamento di aiuti finanziari (art. 17 cpv. 3).

Art. 17

Aiuti finanziari

1

Nell'ambito delle loro rispettive competenze sul finanziamento dei trasporti pubblici, la Confederazione e i Cantoni concedono aiuti finanziari per i provvedimenti secondo l'articolo 16.

2

La Confederazione fissa un limite di spesa per un periodo di 20 anni.

3

Il Consiglio federale definisce segnatamente le priorità, le condizioni e i tassi applicabili agli aiuti federali.

Art. 18

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sui disabili

Allegato (art. 15)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 1990 19 sull'imposta federale diretta Art. 33 cpv. 1 lett. hbis (nuova) 1

Sono dedotti dai proventi: hbis. in ragione dei due terzi le spese definite alla lettera h, quando tali spese sono sopportate da un disabile ai sensi della legge del ... 20 sui disabili e superano l'8 per cento dei proventi imponibili; se le spese di cui sopra superano il 10 per cento dei proventi imponibili sono interamente deducibili;

2. Legge federale del 14 dicembre 1990 21 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 2 lett. h 2

Sono deduzioni generali: h.

le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale; per i disabili ai sensi della legge del ...22 sui disabili, la franchigia è abolita completamente quando tali spese superano una percentuale dei proventi determinanti, fissata dal diritto cantonale;

3. Legge federale del 19 dicembre 1958 23 sulla circolazione stradale Art. 8 cpv. 2 secondo periodo (nuovo) 2

...Tiene inoltre conto delle esigenze dei disabili.

19 20 21 22 23

RS 642.11 RS ...; RU ... (FF 2001 1601) RS 642.14 RS ...; RU ... (FF 2001 1601) RS 741.01

1608

Legge sui disabili

4. Legge del 30 aprile 1997 24 sulle telecomunicazioni Art. 16 cpv. 1 lett. e e cpv. 1bis (nuovo) 1

Nella sua zona di concessione, il concessionario del servizio universale assicura le seguenti prestazioni che devono rispondere alle esigenze tecniche più recenti e alla domanda del mercato: e.

abrogata

1bis

Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in tutto il Paese in modo da poter essere fruite dai disabili a condizioni che sotto il profilo qualitativo, quantitativo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non disabili. A tal fine il concessionario del servizio universale provvede segnatamente a: a.

equipaggiare, come regola generale, i telefoni pubblici in modo conforme alle esigenze dei disabili sensoriali e di quelli con mobilità ridotta;

b.

mettere a disposizione degli audiolesi un servizio di trascrizione;

c.

mettere a disposizione degli ipovedenti un servizio d'informazione e di commutazione.

2604

24

RS 784.10

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