Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 10 giugno 2001 del 22 marzo 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta:
Art. 1 La votazione popolare su:
la modifica del 6 ottobre 20002 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) (Armamento);
la modifica del 6 ottobre 20003 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) (Cooperazione in materia di istruzione) e
il decreto federale del 15 dicembre 20004 concernente la soppressione dell'obbligo d'approvazione per l'istituzione di diocesi
avrà luogo il 10 giugno 2001 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.
Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.
Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.
22 marzo 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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RS 161.1 FF 2000 4481 FF 2000 4479 FF 2000 5344
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2001-0568