9.2.3

Messaggio concernente lo scambio di note con il Principato del Liechtenstein relativo alla parità di trattamento nei settori dell'accesso alla professione di fiduciario e della promozione della costruzione di abitazioni del 10 gennaio 2001

9.2.3.1

Parte generale

In occasione dell'adeguamento delle relazioni convenzionali tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein in seguito all'adesione del Principato allo SEE, il 2 novembre 1994 è stata firmata una dichiarazione comune in materia di parità di trattamento (messaggio del 2 novembre 1994, FF 1994 V 601). La Svizzera e il Principato del Liechtenstein si sono dichiarati disposti, sempre che il Liechtenstein introduca le liberalizzazioni supplementari previste alla scadenza dei periodi di transizione o a seguito dello sviluppo del diritto relativo all'Accordo sullo SEE, a esaminare le possibilità di estendere, su una base di reciprocità, la parità di trattamento fra i loro cittadini e le loro persone giuridiche.

Durante gli anni 1998 e 1999, il Principato del Liechtenstein ha avviato un processo di liberalizzazione delle disposizioni legali concernenti l'accesso alla professione di fiduciario, da un lato, elaborando, dall'altro, una nuova legge che promuove la costruzione di abitazioni a pigione moderata.

Parallelamente, il gruppo di lavoro della Commissione mista Svizzera-Liechtenstein relativo all'attuazione del Trattato doganale «Circolazione delle persone» ha preparato un progetto di convenzione a questo proposito che riguarda la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati in questi ambiti.

Una volta approvato il progetto, così come i progetti di legge, dal Governo del Principato e dal Landtag del Liechtenstein prima della fine del 1999, il nostro Consiglio ha approvato a sua volta, mediante il decreto del 10 gennaio 2000, il progetto di convenzione sotto forma di scambio di note avvenuto il 1° e l'8 febbraio 2000.

La revisione della legge sui fiduciari è entrata in vigore, come previsto, il 1° gennaio 2000 (legge del 21 ottobre 1999 che modifica la legge sui fiduciari, LGBl. n. 241, 1999). Per contro, la nuova legge che promuove la costruzione di abitazioni, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° marzo 2000, è stata oggetto di un referendum e il progetto è stato rifiutato in votazione il 27 febbraio 2000. La parte della convenzione che vi si riferisce non è per questo divenuta priva di oggetto, ma concerne ora la legge che promuove la costruzione di abitazioni in vigore nel Liechtenstein (legge del 30 giugno 1977 sulla promozione della costruzione di abitazioni, LGBl. n. 46, 1977).
Per semplificare le cose, la parità di trattamento dei cittadini di ciascuno dei due Stati che si sono stabiliti nell'altro Stato è garantita da una convenzione unica in forma di scambio di note. Questa convenzione è applicata a titolo provvisorio da

916

2000-2791

quando è terminato lo scambio di note ed entrerà in vigore non appena le parti si saranno notificate la conclusione delle procedure interne richieste.

Occorre rammentare che le relazioni bilaterali Svizzera-Liechtenstein in materia di circolazione delle persone sono attualmente sottoposte a un riesame globale, da un lato a causa del relativo nuovo disciplinamento fra il Principato del Liechtenstein e gli Stati dello SEE1 e, dall'altro, alla luce dell'accordo settoriale concluso dalla Svizzera e dalla CE sulla libera circolazione delle persone e nella prospettiva di un suo eventuale allargamento agli Stati dell'AELS. Questo scambio di note costituisce una risposta anticipata a due questioni sulla base della situazione attuale nell'interesse dei nostri concittadini nel Principato.

9.2.3.2 9.2.3.2.1

Parte speciale Principio

I cittadini del Liechtenstein titolari di un permesso di domicilio conforme alle disposizioni legali della Confederazione e dei Cantoni sono equiparati agli Svizzeri per quanto riguarda la professione di fiduciario e la promozione della costruzione di abitazioni (n. 1).

Viceversa, nel Principato del Liechtenstein, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni menzionate, i cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio sono equiparati, su base di reciprocità, ai cittadini del Liechtenstein per quanto riguarda l'accesso alla professione di fiduciario e la promozione della costruzione di abitazioni (n. 2).

9.2.3.2.2

Modifica dell'accordo del 6 novembre 1963

Alla luce della nuova situazione giuridica vigente nel Liechtenstein, l'accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri (RS 0.142.115.142) è modificato come segue:

1

­

nell'articolo 3bis, che riguarda il diritto dei cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio nel Principato del Liechtenstein di esercitare un'attività lucrativa indipendente, è stata abrogata la riserva delle prescrizioni vigenti nel Liechtenstein in materia di polizia del commercio e delle disposizioni derogatorie concernenti i fiduciari;

­

l'articolo 9bis è completato da un nuovo capoverso 2, secondo cui i cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai cittadini del Liechtenstein in materia di promozione della costruzione di abitazioni, sempre che la Svizzera accordi la reciprocità ai cittadini del Liechtenstein.

Il 17 dicembre 1999, dopo circa due anni di difficili negoziati, il Principato e gli Stati dello SEE sono giunti a un accordo in seno al Comitato misto SEE. Il Liechtenstein può continuare a limitare l'accesso dei cittadini degli Stati dello SEE almeno sino al 31 dicembre 2006.

917

9.2.3.2.3

Dichiarazione svizzera sull'accesso dei cittadini del Liechtenstein alla professione di fiduciario

La parte svizzera dichiara che i cittadini del Liechtenstein titolari di un permesso di domicilio in Svizzera conforme alle prescrizioni cantonali sono equiparati ai cittadini svizzeri per quanto riguarda l'accesso alla professione di fiduciario.

La Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) è stata consultata dalla Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell'economia e, a nome dei Cantoni, ha confermato questa situazione giuridica.

9.2.3.3

Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni

La modifica dell'Accordo non ha alcuna conseguenza sulle finanze, né sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni.

9.2.3.4

Programma di legislatura

Lo scambio di note è conforme al tenore dell'obiettivo 1 (Migliorare le possibilità di partecipazione alle decisioni internazionali; R2 Partecipazione della Svizzera al processo d'integrazione europeo) e s'iscrive nell'ambito delle relazioni bilaterali con il Principato del Liechtenstein e degli accordi enumerati negli oggetti parlamentari 1999-2003 nel rapporto sul Pr ogramma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2037).

9.2.3.5

Relazione con il diritto europeo

Lo scambio di note verte sulla parità di trattamento dei cittadini delle due parti titolari di un permesso di domicilio nell'altro Stato contraente in materia di accesso alla professione di fiduciario e di promozione della costruzione di abitazioni, due settori nei quali il Principato del Liechtenstein, membro dello SEE, ha liberalizzato la sua legislazione al fine di adattarla alla normativa SEE.

9.2.3.6

Costituzionalità

Grazie all'accordo, lo statuto giuridico dei cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio nel Principato del Liechtenstein è migliorato per quanto riguarda l'accesso alla professione di fiduciario e la promozione della costruzione di abitazioni.

Inoltre, la reciprocità accordata ai cittadini del Liechtenstein in Svizzera in virtù delle legislazioni federale e cantonale è già oggi un fatto acquisito. Ciò che la Confederazione conferma per i Cantoni è la parità di trattamento nel settore della professione di fiduciario, settore che è di competenza cantonale, mentre nell'ambito della promozione della costruzione di abitazioni, la parità di trattamento dipende dalla reciprocità accordata dalla Svizzera, parità che non è definita in modo più preciso nella Convenzione.

Analogamente alla prassi seguita per l'adeguamento summenzionato dell'accordo del 6 novembre 1963 in seguito all'adesione del Principato del Liechtenstein allo 918

SEE, lo scambio di note dev'essere approvato dalle Camere federali conformemente all'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. Dopo aver aggiunto una nuova disposizione sull'acquisto di immobili, si tratta questa volta di inserire nell'accordo una disposizione concernente la promozione della costruzione di abitazioni. Inoltre, è sancita la parità di trattamento in materia di accesso alla professione di fiduciario.

Affinché i cittadini svizzeri possano beneficiare della parità di trattamento convenuta non appena entreranno in vigore le nuove disposizioni del Liechtenstein, il Consiglio federale ha deciso, in virtù dell'articolo 2 della legge del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201) di applicare provvisoriamente il presente accordo a partire dall'8 febbraio 2000.

Anche se modificato, l'accordo del 6 novembre 1963 può sempre essere denunciato in ogni momento (art. 10 par. 2). Non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale, né un'unificazione multilaterale del diritto. Non sottostà dunque al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

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