Decreto federale
Disegno
che riconosce la competenza del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) di ricevere e esaminare comunicazioni conformemente all'articolo 14 della Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20012, decreta:
Art. 1 Il Consiglio federale č autorizzato a riconoscere la competenza del Comitato di ricevere e esaminare comunicazioni individuali.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
2914
1 2
RS 101 FF 2001 5307
5328
2001-0704