Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento
Disegno
(Programma d'armamento 2001) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20012, decreta:
Art. 1 1
È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 3 luglio 2001 (programma d'armamento 2001).
2
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 980 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
1 2
RS 101 FF 2001 4259
2001-1188
4313
Programma d'armamento 2001
Appendice
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Crediti d'impegno fr.
513 000 000 168 000 000 166 000 000 53 000 000 80 000 000
Difesa aerea Combattimento a fuoco Mobilità Istruzione Equipaggiamento generale
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2001
2884
4314
980 000 000