Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

Disegno

(LAI) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20011; decreta: I La legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale3, ...

Art. 1 cpv. 1 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Art. 5 cpv. 1

1

L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti, che prima di subire un danno alla loro salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere l'esercizio di alcuna attività lucrativa, si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA5.

Art. 7

Riduzione e rifiuto di prestazioni

1

L'avente diritto deve facilitare l'esecuzione di tutti i provvedimenti atti a favorirne l'integrazione nella vita professionale o lo svolgimento delle mansioni consuete. Se disattende l'obbligo di collaborare, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate

1 2 3 4 5

FF 2001 2851 RS 831.20 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

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2001-0277

Assicurazione per l'invalidità. LF

secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPGA6 anche se si tratta di provvedimenti d'integrazione atti a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.

2

In deroga all'articolo 21 capoverso 4 LPGA, le indennità giornaliere e le indennità per assistenza non sono rifiutate né diminuite.

Art. 8 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2, 2bis (nuovo) e 3 lett. c 1 Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità (art. 8 LPGA7) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. ...

2

Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13, 19 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.

2bis Il diritto alle prestazioni previste nell'articolo 16 capoverso 2 lettera c esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d'integrazione siano necessari o no, per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.

3

I provvedimenti d'integrazione sono: c.

l'istruzione scolastica speciale;

Art. 10 titolo Inizio ed estinzione del diritto Art. 12 cpv. 1 1

Gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.

Art. 14 cpv. 3 3

La decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno stabilimento o a domicilio deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato.

Art. 16 cpv. 2 lett. c 2

Sono parificati alla prima formazione professionale: c.

6 7

il perfezionamento professionale nel settore professionale dell'assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa migliorare o conRS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

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Assicurazione per l'invalidità. LF

servare durevolmente la capacità al guadagno. Il perfezionamento offerto dalle istituzioni o dalle organizzazioni di cui agli articoli 73 e 74 è escluso.

Titolo prima dell'art. 19

IV. Istruzione scolastica speciale Art. 19 titolo Abrogato Art. 20 Abrogato Art. 21 cpv. 2 2 L'assicurato che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti con il proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto ai mezzi ausiliari secondo l'elenco di cui al capoverso 1 indipendentemente dalla sua capacità al guadagno o dalla capacità di svolgere le mansioni consuete.

Art. 21bis cpv. 2bis (nuovo) e 3 2bis Se, per esercitare un'attività lucrativa in un'azienda agricola o artigianale, l'assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l'assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente in seguito, l'assicurazione invece del mezzo ausiliario può accordare un mutuo che si ammortizza automaticamente.

3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2 nonché l'importo del prestito di cui al capoverso 2bis.

Art. 22 cpv. 1, 1bis e 1ter (nuovi), 2 e 2bis (nuovo) 1 L'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA8) nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità.

1bis L'indennità giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.

1ter L'assicurato ha diritto a una prestazione per i figli per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli ancora in corso di formazione, il diritto sussiste

8

RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

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Assicurazione per l'invalidità. LF

fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. I figli elettivi dell'assicurato sono equiparati ai figli propri quando l'assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l'educazione.

2 L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS9 o in cui raggiunge l'età di pensionamento.

2bis

Il perfezionamento professionale secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera c non dà diritto a un'indennità giornaliera.

Art. 23

Indennità di base

1

L'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito del lavoro conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di piena attività esercitata senza limitazione per ragioni di salute. Essa ammonta almeno al 30 per cento e al massimo all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

2 L'indennità di base per gli assicurati che non esercitavano un'attività lucrativa prima dell'integrazione ammonta al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

3

Per il calcolo del reddito del lavoro di cui al capoverso 1 è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS10 (reddito determinante).

Art. 23bis

Prestazione per i figli

La prestazione per i figli ammonta per ogni figlio al 6 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

Art. 23ter- 23sexies Abrogati Art. 24

Importo dell'indennità giornaliera, importo massimo e minimo

1

L'importo massimo dell'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la legge federale del 20 marzo 198111 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2 L'indennità giornaliera è ridotta se supera il reddito determinante, ma non al di sotto del 35 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 1.

9 10 11

RS 831.10 RS 831.10 RS 832.20

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3 L'assicurato che segue una prima formazione professionale e l'assicurato che non ha ancora compiuto 20 anni e non ha ancora esercitato un'attività lucrativa, ricevono al massimo il 30 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 1.

4 Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni.

5 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennità giornaliera secondo il capoverso 3, disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle indennità giornaliere, l'Ufficio federale competente allestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso.

Art. 24bis

Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'assicurazione per l'invalidità

Se l'assicurazione per l'invalidità si assume completamente le spese di vitto e alloggio, l'indennità giornaliera subisce una deduzione. Il Consiglio federale determina l'importo della deduzione.

Art. 24ter e 24quinquies Abrogati Art. 25

Contributi alle assicurazioni sociali

1 Sulle

indennità giornaliere sono pagati contributi:

a.

all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;

b.

all'assicurazione per l'invalidità;

c.

all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;

d.

se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

2

La metà dei contributi è a carico dell'assicurato, l'altra metà dell'assicurazione per l'invalidità. L'assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195212 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

3

Il Consiglio federale può esentare dai contributi determinate categorie di persone e prevedere che non siano pagati contributi per le indennità giornaliere accordate solo per brevi periodi.

Art. 25bis e 25ter Abrogati

12

RS 836.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Titolo prima dell'art. 26

VII. Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione e tariffe, tribunali arbitrali Art. 26 cpv. 4 4 La libera scelta dell'assicurato è garantita solo per quanto le persone designate nei capoversi 1-3 non sono stati private, per motivi gravi, della facoltà di curare o di fornire medicamenti. Tale privazione può essere pronunciata esclusivamente da un tribunale arbitrale cantonale secondo l'articolo 27bis per una durata da esso determinata.

Art. 27 titolo e cpv. 2 Collaborazione e tariffe 2

Abrogato

Art. 27bis (nuovo) Tribunale arbitrale cantonale 1 Le controversie tra l'assicurazione e i fornitori di prestazioni sono giudicate dai tribunali arbitrali designati dai Cantoni.

2 È competente il tribunale arbitrale del luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un'installazione permanente o esercita la sua attività professionale.

3

I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni.

4

Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti interessate. Il tribunale cantonale delle assicurazioni al quale siano affidati i compiti del tribunale arbitrale è completato da una rappresentanza paritetica della parti interessate.

5

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di conciliazione, per quanto la controversia non sia già stata sottoposta a un'istanza di conciliazione prevista per convenzione.

6 Le decisioni sono comunicate per scritto alle parti con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

7

Per il resto, i Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 28 cpv. 1bis, 2, 2bis e 2ter (nuovi) nonché 3 1bis

Abrogato

2

L'articolo 16 LPGA13 è applicabile per determinare l'invalidità dell'assicurato che esercita un'attività lucrativa. Il Consiglio federale definisce il reddito determinante per valutare l'invalidità.

13

RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

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2bis L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

2ter Qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo l'articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2 bis. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti.

3

Abrogato

Art. 34 Abrogato Art. 38 titolo e cpv. 1 primo periodo Importo delle rendite per i figli 1

La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d'invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante. ...

D. Indennità per assistenza Art. 42

Diritto

1 L'assicurato con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA14) in Svizzera che ha bisogno di assistenza personale (art. 9 LPGA) ha diritto a un'indennità per assistenza. L'articolo 42bis rimane salvo.

2 Ha un bisogno di assistenza personale anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Si distingue tra un bisogno di assistenza elevato, medio o lieve. Se una persona ha bisogno unicamente di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, il bisogno di assistenza è lieve. L'articolo 42bis capoverso 5 rimane salvo.

3 L'indennità per assistenza è accordata al più presto dalla nascita e al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS15 o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

14 15

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 831.10

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4 In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha diritto a un'indennità per assistenza. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di indennità per assistenza anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali con il proprio ambiente solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.

5 Il Consiglio federale disciplina l'assunzione da parte dell'assicurazione per l'invalidità di un contributo proporzionale all'indennità per assistenza nel caso in cui il bisogno di assistenza sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.

Art. 42bis (nuovo) Condizioni particolari per i minorenni 1

I cittadini svizzeri minorenni che non sono domiciliati in Svizzera (art. 13 cpv. 1 LPGA16) sono equiparati agli assicurati riguardo all'indennità per assistenza purché abbiano la loro dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.

2

Gli stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un'indennità per assistenza purché adempiano le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3.

3

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere un bisogno d'assistenza durante più di dodici mesi.

4

I minorenni hanno diritto a un'indennità per assistenza solo nei giorni in cui non soggiornano in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 o in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale (art. 67 cpv. 1 LPGA).

5

I minorenni non hanno diritto a un'indennità per assistenza se necessitano soltanto di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Art. 42ter (nuovo) Importo 1

Il bisogno di assistenza personale è determinante per stabilire l'importo dell'indennità per assistenza. L'indennità mensile in caso di elevato bisogno di assistenza ammonta all'80 per cento, in caso di bisogno di assistenza medio al 50 per cento e in caso di bisogno di assistenza lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS17. L'indennità per gli assicurati minorenni è calcolata sotto forma d'indennità giornaliera.

2 L'indennità per assistenza per gli assicurati che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. L'indennità per minorenni è aumentata di un sussidio per le spese di pensione. Il Consiglio federale ne determina l'importo. Gli articoli 42 capoverso 4 e 42 bis capoverso 4 rimangono salvi.

3 L'indennità per assistenza per minorenni che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentata di un supplemento per cure intensive; quest'ultimo non è ac-

16 17

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 831.10

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cordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 45 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 30 per cento e, in caso di bisogno di assistenza di almeno 4 ore al giorno, al 15 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di indennità giornaliera. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 44

Relazione con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare

Il Consiglio federale stabilisce se, e in quale misura, gli assicurati aventi diritto a una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni o all'indennità di malattia oppure a una rendita dell'assicurazione militare hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 52 Abrogato Art. 57 cpv. 1 lett. d 1

I compiti degli uffici AI sono in particolare i seguenti: d.

valutare il grado di invalidità e del bisogno di assistenza;

Art. 59 cpv. 2 e 3 (nuovi) 2 Per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, gli uffici AI dispongono di servizi medici regionali. Questi sono sottoposti alla sorveglianza diretta dell'Ufficio federale competente. Il Consiglio federale ne disciplina l'organizzazione e i compiti nonché le prerogative dell'Ufficio federale competente.

3

Ex capoverso 2.

Art. 60 cpv. 1 lett. c 1

I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti: c.

versare le rendite, le indennità giornaliere e le indennità per assistenza.

Art. 64 cpv. 2 primo periodo 2

L'Ufficio federale esamina annualmente la gestione degli uffici AI. ...

Art. 68 (nuovo)

Analisi scientifiche e informazione, rimborso delle spese

1

La Confederazione fa effettuare da terzi analisi scientifiche sull'attuazione della presente legge per: a.

2976

migliorarne l'esecuzione;

Assicurazione per l'invalidità. LF

b.

promuoverne l'efficacia,

c.

proporre adeguamenti legislativi.

2

La Confederazione provvede a un'informazione generale a livello nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulle modalità dell'informazione.

3 L'assicurazione rimborsa alla Confederazione i costi derivanti dall'adempimento dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 68bis (nuovo) Collaborazione tra gli uffici AI, gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale.

1

Gli uffici AI collaborano con gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale, al fine di agevolare alle persone che si sono annunciate all'ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad esame l'accesso ai provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione contro la disoccupazione o dei Cantoni.

2

Gli uffici AI e gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione sono svincolati reciprocamente dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA18) se: a.

nessun interesse privato preponderante vi si oppone;

b.

le informazioni e la documentazione sono necessarie, nei casi in cui non è ancora possibile chiarire quale istituzione sopporterà i costi, per: 1. determinare i provvedimenti d'integrazione adeguati per la persona interessata, e 2. chiarire le sue pretese nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione contro la disoccupazione.

3 L'obbligo del segreto decade inoltre, alle condizioni di cui al capoverso 2, nei confronti degli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale, ma solo se questi ultimi accordano la reciprocità agli uffici AI e agli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4 In deroga all'articolo 32 LPGA e all'articolo 50a capoverso 1 lettera a LAVS19, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente. La persona interessata deve essere informata sullo scambio di dati e sul loro contenuto.

Art. 69 cpv. 3 (nuovo) 3

Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27bis possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale delle

18 19

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 831.10

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Assicurazione per l'invalidità. LF

assicurazioni conformemente alla legge federale del 16 dicembre 194320 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 73 cpv. 4 (nuovo) 4 I sussidi di cui al capoverso 2 lettere b e c sono assegnati a condizione che una pianificazione cantonale o intercantonale provi l'esistenza di un bisogno specifico.

L'Ufficio federale competente approva mediante decisione la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni. Esso può subordinare la sua decisione a riserve e oneri. Disciplina la procedura di presentazione della pianificazione del fabbisogno dei Cantoni e stabilisce i criteri di approvazione.

Art. 75 cpv. 1 1 Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti negli articoli 73 e 74. Può subordinare l'assegnazione dei sussidi ad altre condizioni o a oneri.

L'Ufficio federale competente disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.

Art. 77 cpv. 2 (nuovo) 2

L'indennità per assistenza è finanziata esclusivamente dagli enti pubblici.

Art. 78 1

2

3

Contributi degli enti pubblici

Al finanziamento delle spese annue dell'assicurazione partecipano: a.

la Confederazione nella misura del 37,5 per cento delle spese totali dell'assicurazione, da cui è dedotto il contributo all'indennità per assistenza secondo il capoverso 2 lettera a;

b.

i Cantoni nella misura del 12,5 per cento delle spese totali dell'assicurazione, da cui è dedotto il contributo all'indennità per assistenza secondo il capoverso 2 lettera b.

L'indennità per assistenza è finanziata: a.

dalla Confederazione nella misura del 87,5 per cento;

b.

dai Cantoni nella misura del 12,5 per cento.

Gli articoli 104 e 107 capoverso 2 LAVS21 sono applicabili per analogia.

Art. 79 cpv. 1 1

Tutte le entrate di cui all'articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4-51, 66-68 e 73-76 nonché le uscite causate da regressi secondo gli articoli 72-75 LPGA22 sono conteggiate nel Fondo di compensazione previsto dall'articolo 107 LAVS23.

20 21 22 23

RS 173.110 RS 831.10 RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 831.10

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 86 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Può delegare la competenza di emanare simili disposizioni all'Ufficio federale competente.

II Disposizioni transitorie della modifica del ... (4a revisione dell'AI) a.

Trasferimento degli assegni per grandi invalidi, dei sussidi di assistenza per minorenni e dei contributi alle spese per le cure a domicilio nell'indennità per assistenza

1

Gli assegni per grandi invalidi, i sussidi di assistenza per minorenni e i contributi alle spese per le cure a domicilio versati secondo il diritto anteriore devono essere riesaminati nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica.

2 Se dall'esame risulta per un assicurato che ha diritto a un assegno per grandi invalidi o a un sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi un'indennità per assistenza uguale o superiore a quella precedente, tale indennità sostituisce le prestazioni anteriori con effetto retroattivo alla data dell'entrata in vigore della presente modifica.

3 Se dall'esame risulta per un assicurato che ha diritto, oltre all'assegno per grandi invalidi o al sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi, a contributi alle spese per le cure a domicilio, un'indennità per assistenza inferiore alle prestazioni anteriori, l'indennità per assistenza sostituisce le prestazioni anteriori solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione. Se dall'esame risulta un'indennità per assistenza più elevata rispetto alle prestazioni anteriori, il capoverso 2 è applicabile.

4 Per l'assegno per grandi invalidi e il sussidio di assistenza per minorenni, per il calcolo comparativo secondo i capoversi 2 e 3 l'importo mensile fissato mediante decisione (senza il sussidio alle spese di pensione) è determinante. Per i contributi alle spese per le cure a domicilio, è determinante l'importo medio mensile versato nel corso dei dodici mesi che precedono l'esame.

b.

Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti di integrazione in corso

Le nuove disposizioni sono applicabili anche alle indennità giornaliere per i provvedimenti di integrazione decisi in virtù del diritto anteriore. Se la loro applicazione comporta un'indennità giornaliera inferiore a quella versata secondo il diritto anteriore, quest'ultima continua ad essere assegnata fino alla conclusione dei provvedimenti di integrazione.

2979

Assicurazione per l'invalidità. LF

c.

Garanzia dei diritti acquisiti al momento della soppressione delle rendite per casi di rigore

1 Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite di invalidità assegnate secondo il diritto anteriore. Rimangono salvi i capoversi 2 e 3.

2 Se l'avente diritto a una rendita non ha diritto a una prestazione complementare annua nel corso del mese precedente l'entrata in vigore della presente modifica di legge, la mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità continua ad essere versata fino a quando le seguenti condizioni sono adempiute:

a.

il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA24) sono in Svizzera. Questa condizione deve essere adempiuta anche dai familiari per i quali è pretesa una prestazione;

b.

il grado di invalidità è pari almeno al 40 per cento, ma inferiore al 50 per cento;

c.

la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto previgente è adempiuta;

d.

il quarto di rendita e la prestazione complementare annua insieme sono inferiori alla mezza rendita.

3

Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo articolo 28 (art. 17 cpv. 1 LPGA). Se dalla revisione risulta un grado d'invalidità del 331/3 per cento almeno e l'importo della rendita non ha subito alcuna modifica in base al capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 1986 (2a revisione dell'AI), l'importo della rendita pagato fino allora continua a essere versato dall'assicurazione per l'invalidità all'assicurato che ha il suo domicilio o la sua dimora abituale in Svizzera fino a quando il suo grado d'invalidità è pari almeno al 33 1/3 per cento, ma inferiore al 50 per cento e la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto previgente è adempiuta.

4 La cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'avente diritto a una rendita è competente dell'esame del caso di rigore e del versamento delle rendite secondo i capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale disciplina gli altri dettagli della procedura.

d.

Garanzia dei diritti acquisiti per le rendite completive correnti

Le rendite completive correnti continuano ad essere assegnate alle condizioni del diritto anteriore anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

24

RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

2980

Assicurazione per l'invalidità. LF

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV 1 La 2

presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2981

Assicurazione per l'invalidità. LF

Allegato

Modifica del diritto vigente I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 12 giugno 195925 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO): Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 4 e 45bis capoverso 2 della Costituzione federale26; ...

Art. 4 cpv. 1 lett. a, abis e ater 1

È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di soggezione: a.

consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento cagionate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti.

abis. è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un'indennità per assistenza dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; ater. è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un'indennità per assistenza, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime.

2. Legge federale del 6 ottobre 200027 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 3 cpv. 1 1

È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

25 26 27

RS 661 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2 e 59 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS...; RU ... (FF 2000 4379)

2982

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 4

Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte.

Art. 6

Incapacità al lavoro

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Art. 7

Incapacità al guadagno

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che può essere preso in considerazione.

Art. 8 cpv. 2 e 3 2 Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.

3

Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.

Art. 9

Bisogno di assistenza

Esiste un bisogno di assistenza personale se una persona, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

Art. 15

In generale

Le prestazioni pecuniarie comprendono in particolare le indennità giornaliere, le rendite, le prestazioni complementari annue, le indennità per assistenza e i loro complementi; non comprendono la sostituzione di una prestazione in natura a carico dell'assicurazione.

Art. 19 cpv. 3 primo periodo 3 Le rendite e le indennità per assistenza sono sempre pagate in anticipo per tutto il mese civile. ...

2983

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 66 titolo e cpv. 3 frase introduttiva Rendite e indennità per assistenza 3

Le indennità per assistenza sono accordate, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine: ...

Art. 67 cpv. 2 2 Se il beneficiario di un'indennità per assistenza soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, durante questo periodo il diritto all'indennità è soppresso.

Art. 69 cpv. 3 secondo periodo 3 ... Sono esenti da riduzioni le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità nonché le indennità per assistenza e per menomazione dell'integrità. ...

Art. 74 cpv. 2 lett. d 2

Sono segnatamente prestazioni di uguale natura: d.

le prestazioni per un bisogno di assistenza e il rimborso delle spese di cura e delle altre spese derivanti da un bisogno di assistenza;

3. Legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale29; ...

Art. 29septies cpv. 1 primo periodo 1 Gli assicurati che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché di fratelli e sorelle che beneficiano di un'indennità per assistenza dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare per un bisogno di assistenza almeno di grado medio, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente la persona assistita. ...

28 29

RS 831.10 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2984

Assicurazione per l'invalidità. LF

Titolo prima dell'art. 43bis

D. Indennità per assistenza e mezzi ausiliari Art. 43bis

Indennità per assistenza

1

Hanno diritto all'indennità per assistenza i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 della legge federale del 6 ottobre 200030 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]) in Svizzera che presentano un bisogno personale di assistenza elevato o medio (art. 9 LPGA). La rendita di vecchiaia anticipata è equiparata al godimento di una rendita di vecchiaia.

2

Il diritto all'indennità per assistenza sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte e il bisogno di assistenza elevato o medio si è manifestato per un anno intero, senza interruzione. Il diritto all'indennità si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

3 L'indennità per un bisogno di assistenza elevato ammonta all'80 per cento, quello per un bisogno di assistenza medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.

4

La persona che ha beneficiato di un'indennità per assistenza dell'assicurazione per l'invalidità fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

5

Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'indennità per assistenza dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui il bisogno di assistenza sia solo in parte imputabile a un infortunio.

6 Le disposizioni della LAI31 sono applicabili, per analogia, alla valutazione del bisogno di assistenza. Gli uffici per l'assicurazione invalidità determinano, per le casse di compensazione, il bisogno di assistenza. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni complementari.

Art. 43ter cpv. 1 e 2 1

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA32) in Svizzera che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.

2

Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.

30 31 32

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 831.20 RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

2985

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 44 titolo e cpv. 1 Pagamento delle rendite e delle indennità per assistenza 1

Di regola, le rendite e le indennità per assistenza sono versate su un conto bancario o un conto postale. Su domanda, possono essere versate direttamente al beneficiario.

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 46 titolo e cpv. 2 Ricupero di prestazioni non riscosse 2

Se l'assicurato fa valere il diritto a un'indennità per assistenza più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'indennità gli è pagata soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA33. Sono accordati pagamenti retroattivi, per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

Art. 63 cpv. 1 lett. b-d 1 I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:

b.

la fissazione delle rendite e delle indennità per assistenza;

c.

la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e delle indennità per assistenza;

d.

l'allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e delle indennità per assistenza pagate con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un'attività lucrativa) da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte;

Art. 71 cpv. 2 primo periodo 2 L'Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e delle indennità per assistenza versate, con le casse di compensazione. ...

Art. 101bis cpv. 2 2 Il Consiglio federale fissa i limiti massimi dei sussidi. Può subordinare il loro versamento ad altre condizioni o oneri. L'Ufficio federale competente disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.

Art. 102 cpv. 2 (nuovo) 2

L'indennità per assistenza è finanziata esclusivamente dagli enti pubblici.

33

RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

2986

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 103 cpv. 1 e 1bis 1

Gli enti pubblici partecipano al finanziamento delle spese annuali dell'assicurazione come segue: a.

la Confederazione assume il 16,36 per cento delle spese totali dell'assicurazione, da cui è dedotto il contributo all'indennità per assistenza secondo il capoverso 1bis lettera a; versa inoltre all'assicurazione il provento della tassa sulle case da gioco;

b.

i Cantoni assumono il 3,64 per cento delle spese totali dell'assicurazione, da cui è dedotto il contributo all'indennità per assistenza secondo il capoverso 1bis lettera b.

1bis

L'indennità per assistenza è finanziata:

a.

dalla Confederazione nella misura del 96,36 per cento;

b.

dai Cantoni nella misura del 3,64 per cento.

4. Legge federale del 19 marzo 196534 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Ingresso Visti gli articoli 34quater capoverso 7 della Costituzione federale e 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della medesima35; ...

Art. 2 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a 2

Gli stranieri con domicilio e dimora abituale (art 13 della legge federale del 6 ottobre 200036 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]) in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri: a.

34 35 36

se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un'indennità per assistenza o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni per la concessione ai sensi dell'articolo 2b lettera b. Le persone che hanno diritto a un'indennità per assistenza devono inoltre aver compiuto 18 anni; o

RS 831.30 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso 6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS...: RU ... (FF 2000 4379)

2987

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 2c lett. a e c Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 gli invalidi che: a.

hanno diritto a una rendita dell'AI;

c.

hanno diritto a un'indennità per assistenza dell'AI e hanno compiuto 18 anni;

Art. 3c cpv. 2 lett. d e cpv. 3 2

Non sono computati come redditi determinanti: d.

le indennità per assistenza dell'AVS o dell'AI;

3

Il Consiglio federale determina i casi in cui le indennità per assistenza dell'AVS o dell'AI sono computati come redditi.

5. Legge federale del 20 marzo 198137 sull'assicurazione contro gli infortuni Ingresso visto l'articolo 34bis della Costituzione federale38; ...

Art. 24 cpv. 1 1 L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.

Titolo prima dell'art. 26

Sezione 5: Indennità per assistenza Art. 26

Diritto

In caso di un bisogno di assistenza (art. 9 della legge federale del 6 ottobre 200039 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]), l'assicurato ha diritto a un'indennità per assistenza.

Art. 27

Ammontare

L'indennità per assistenza è fissata secondo il grado del bisogno di assistenza. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell'importo

37 38 39

RS 832.20 Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS...: RU ... (FF 2000 4379)

2988

Assicurazione per l'invalidità. LF

massimo del guadagno giornaliero assicurato. L'articolo 22 è applicabile per analogia alla revisione dell'indennità per assistenza (art. 17 LPGA40).

Art. 36 cpv. 1 1

Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e le indennità per assistenza non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio.

Art. 103 cpv. 1 primo periodo 1

Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, le indennità per menomazione dell'integrità e le indennità per assistenza nonché, in deroga all'articolo 65 lettera a LPGA41, l'indennità per spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all'intero danno. ...

Art. 118 cpv. 2 lett. c 2

Tuttavia, per i casi previsti al capoverso 1, sono applicabili agli assicurati dell'INSAI, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di: c.

rendite d'invalidità, indennità per menomazione all'integrità, indennità per assistenza, rendite per i superstiti e spese di trasporto della salma e funerarie, se il diritto nasce dopo l'entrata in vigore della presente legge;

6. Legge federale del 19 giugno 199242 sull'assicurazione militare (LAM) Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 2, 20, 22bis capoverso 1 e 34bis della Costituzione federale43; ...

Art. 4 cpv. 1 primo periodo 1

L'assicurazione militare risponde per tutte le affezioni fisiche, mentali o psichiche dell'assicurato e per le loro conseguenze pecuniarie dirette, conformemente alle disposizioni della presente legge. ...

40 41 42 43

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 833.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoverso 5, 60 capoversi 1 e 2, 61 capoverso 5, 68 capoverso 3 e 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2989

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 8 lett. c Le prestazioni dell'assicurazione militare sono: c.

le indennità per cure a domicilio o cure nonché le indennità per assistenza (art. 20);

Art. 20 titolo e cpv. 1 Indennità per cure a domicilio o cure e indennità per assistenza 1 Se

l'assicurato è stato autorizzato a effettuare una cura a domicilio o un soggiorno di cura privato e l'affezione assicurata o il bisogno di assistenza (art. 9 della legge federale del 6 ottobre 200044 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]) provocano spese supplementari di alloggio, vitto, cura o assistenza, l'assicurazione militare gli concede un'indennità.

Art. 48 cpv. 1 1

Se l'assicurato è colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica, ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità.

Art. 76 primo periodo Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, le indennità per menomazione dell'integrità e le indennità per assistenza nonché, in deroga all'articolo 65 lettera a LPGA45, l'indennità per spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all'intero danno. ...

2200

44 45

RS...: RU ... (FF 2000 4379) RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

2990