01.018 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 2000 del 21 febbraio 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 2000 proponendovi di prenderne atto e di approvare il decreto federale che approva dette misure.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-0170

1153

Compendio Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 2000 In virtù della legge sulla tariffa delle dogane, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 22° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore le seguenti misure: l'ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche è stata prorogata di due anni per garantire la competitività delle imprese svizzere nei confronti di quelle dell'UE.

Il contingente per animali da allevamento della specie bovina previsto dall'ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli è stato aumentato provvisoriamente di 1500 unità a un totale di 2500 unità a seguito della forte e continua domanda durante il 2000.

Il contingente per burro importato previsto per il 2000 dall'ordinanza dell'UFAG concernente l'importazione di burro non era sufficiente e in tre occasioni è stato aumentato provvisoriamente dall'UFAG di complessivamente 5500 tonnellate a un totale di 6600 tonnellate.

Pubblicazione della ripartizione dei contingenti doganali Visto il suo volume, come già l'anno precedente il documento concernente la ripartizione e l'utilizzazione dei contingenti doganali è pubblicato separatamente dall'EDMZ.

1154

Rapporto Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91) il nostro Collegio presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dalle leggi citate.

Il presente rapporto espone all'Assemblea federale le misure entrate in vigore nel corso del 2° semestre 2000 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane. Non sono state adottate misure in virtù dei due altri atti normativi menzionati.

L'Assemblea federale decide se tali misure, sempre che non siano già state abrogate, debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

1

Rapporto in virtù della legge sulla tariffa delle dogane (LTD) (RS 632.10)

1.1

Ordinanza del 28 agosto 1996 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche (RS 632.113.96) Modifica del 6 settembre 2000 (RU 2000 2205)

Il 6 settembre 2000 abbiamo deciso di prorogare di due anni, fino al 14 settembre 2002, la durata di validità dell'ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche, onde garantire la competitività delle imprese svizzere di fronte all'abrogazione nella CE dei dazi per il prodotto menzionato (allegato 1).

1.2

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifica del 31 maggio 2000 (RU 2000 1488)

A partire dal 1° luglio 2000 abbiamo provvisoriamente aumentato il contingente tariffale degli animali da allevamento della specie bovina da 1500 a 2500 unità. La domanda per bovini da allevamento esteri aveva già subito un forte aumento nel 1999 ed è rimasta alta nel 2000. La domanda di quote di contingente doganale ha ampiamente superato il contingente fissato, esaurito già alla metà di marzo 2000 pur essendo stata presa in considerazione unicamente una piccola parte delle domande 1155

ricevute. Con l'aumento provvisorio del contingente doganale fino alla fine dell'anno si è potuto tenere conto delle richieste degli allevatori e ovviare alla situazione. L'aumento del contingente doganale non ha avuto ripercussioni negative sul mercato interno in quanto le razze introdotte non si sono trovate in competizione con gli animali da allevamento del Paese (allegato 2).

La modifica del 31 maggio 2000 non è più in vigore, motivo per cui la sua approvazione non è necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 6 luglio 2000 (RU 2000 1885) L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) stabilisce il contingente doganale parziale di burro e la sua ripartizione in base all'articolo 42 della legge sull'agricoltura (RS 910.1) e all'ordinanza concernente l'importazione di burro basata su tale legge (disciplinamento del mercato dei latticini). Il 15 luglio 2000 l'UFAG ha aumentato il contingente parziale di 1100 tonnellate a 3100 tonnellate per garantire l'approvvigionamento di burro del Paese (allegato 3).

Modifica del 18 settembre 2000 (RU 2000 2378) Essendosi rivelato insufficiente l'aumento del contingente parziale di burro attuato il 6 luglio 2000, il 18 settembre 2000 tale contingente è stato aumentato di ulteriori 1000 tonnellate (allegato 4).

Modifica del 17 ottobre 2000 (RU 2000 2580) Essendosi rivelato insufficiente anche il secondo aumento del contingente parziale di burro, il 17 ottobre 2000 tale contingente è stato aumento di ulteriori 2500 tonnellate fino a un totale di 6600 tonnellate (allegato 5).

Le modifiche del 6 luglio, del 18 settembre e del 17 ottobre 2000 non sono più in vigore, motivo per cui la loro approvazione non è necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

2

Pubblicazione della ripartizione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura il legislatore ha fissato i principi della ripartizione dei contingenti doganali e della pubblicazione della loro assegnazione. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole abbiamo stabilito di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali:

1156

a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatili durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

Poiché tali indicazioni rappresentano per il 2000 un volume di circa 300 pagine, anche quest'anno l'EDMZ, 3003 Berna, le pubblica separatamente.

2587

1157