Termine di referendum: 24 gennaio 2002

Codice penale svizzero (Reati contro l'integritą sessuale; divieto del possesso di pornografia dura) Modifica del 5 ottobre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 20001, decreta: I Il Codice penale svizzero2 č modificato come segue: Art. 135 cpv. 1bis 1bis

Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, č punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Art. 197 n. 3bis 3bis. Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti, č punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Gli oggetti sono confiscati.

1 2

FF 2000 2609 RS 311.0

2000-0384

5167

Reati contro l'integritą sessuale; divieto del possesso di pornografia dura

II 1

La presente legge sottostą al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

La presidente: Franēoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20013 Termine di referendum: 24 gennaio 2002 2113

3

FF 2001 5167

5168