Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 21 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 1999 e del 18 gennaio 20001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 7 Art. 1

Salari effettivi

Art. 3

Salari minimi

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2001, un aumento del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 7 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2001 e ha effetto sino al 30 giugno 2003.

21 dicembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1999 679, 2000 180 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

2000-2702

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