Legge federale concernente la partecipazione e l'aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20012, decreta:

Art. 1 La Confederazione partecipa alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (MICR).

Art. 2 1 La Confederazione può, nell'ambito dei crediti stanziati, accordare un aiuto finanziario annuo al MICR.

2 L'aiuto finanziario federale è versato soltanto se il Cantone di Ginevra e il CICR partecipano parimenti al finanziamento del MICR.

3

I mezzi necessari al finanziamento dell'aiuto finanziario federale sono accordati, mediante decreto federale semplice, sotto forma di limite di spese pluriennale.

Art. 3 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2659

1 2

RS 101 FF 2001 1359

1378

2001-0274