Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Kirghizistan
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20012, decreta:
Art. 1 1
La Convenzione, firmata il 26 gennaio 2001, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio č approvata.
2
Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
2848
1 2
RS 101 FF 2001 4156
2001-1017
4163