Decreto federale

Disegno

concernente l'iniziativa popolare «Corrente senza nucleare ­ Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)» del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «Corrente senza nucleare ­ Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)», depositata il 28 settembre 19993; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20014, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «Corrente senza nucleare ­ Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore: La Costituzione federale è completata come segue: I Art. 90b (nuovo) Disattivazione delle centrali nucleari e divieto del ritrattamento 1

Le centrali nucleari vengono progressivamente disattivate.

2

Il ritrattamento di combustibili nucleari esauriti è sospeso.

3

La Confederazione emana le necessarie prescrizioni legali, segnatamente anche in merito a.

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alla riconversione dell'approvvigionamento di energia elettrica verso fonti energetiche non nucleari, evitando la sostituzione per mezzo di corrente prodotta da impianti funzionanti con combustibili fossili senza ricupero del calore perduto;

RS 101 RU 1999 2556 FF 1999 7748 FF 2001 2349

2001-0232

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Iniziativa popolare

b.

al deposito permanente delle scorie radioattive prodotte in Svizzera, alle relative esigenze in materia di sicurezza e all'estensione minima dei diritti di codecisione delle collettività interessate;

c.

all'assunzione, da parte degli esercenti nonché dei proprietari di quote e delle centrali partner, di tutte le spese connesse all'esercizio e alla disattivazione delle centrali nucleari.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196

Titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 2. Disposizioni transitorie concernenti l'articolo 90b (Disattivazione delle centrali nucleari e divieto del ritrattamento) 1

Le centrali nucleari di Beznau 1, Beznau 2 e Mühleberg devono essere poste fuori esercizio al più tardi due anni dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria, le centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt al più tardi dopo trent'anni di esercizio.

2

Dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria l'esportazione di combustibili nucleari esauriti ai fini del ritrattamento non è più consentita. I combustibili esportati in precedenza e non ancora ritrattati al momento dell'accettazione della presente disposizione transitoria devono essere ripresi, per quanto possibile non trattati. Sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie contenute in accordi internazionali.

3

Il Consiglio federale emana entro un anno dopo l'accettazione della presente disposizione transitoria le necessarie disposizioni di esecuzione.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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