Traduzione1

Protocollo del 3 giugno 1999 recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980 (Protocollo 1999)

In applicazione degli articoli 6 e 19 paragrafo 2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari, firmata a Berna il 9 maggio 1980, di seguito denominata «COTIF 1980», la quinta Assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) si è tenuta a Vilnius dal 26 maggio al 3 giugno 1999.

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Convinta della necessità e dell'utilità di un'organizzazione intergovernativa che tratti per quanto possibile tutti gli aspetti del trasporto internazionale ferroviario a livello degli Stati,

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considerando che a tal fine, vista l'applicazione della COTIF 1980 da parte di 39 Stati in Europa, in Asia ed in Africa nonché da parte delle aziende ferroviarie di questi Stati, l'OTIF è l'organizzazione più appropriata,

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considerando la necessità di sviluppare la COTIF 1980, precisamente le Regole uniformi CIV e le Regole uniformi CIM, per adattarle alle nuove esigenze dei trasporti internazionali ferroviari,

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considerando che la sicurezza del trasporto delle merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario, esige che il RID sia trasformato in un regime di diritto pubblico, la cui applicazione non dovrà più dipendere dalla conclusione di un contratto di trasporto sottoposto alle Regole uniformi CIM,

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considerando che dopo la firma della Convenzione il 9 maggio 1980, i cambiamenti politici, economici e giuridici intervenuti in molti Stati membri richiedono di stabilire e di sviluppare prescrizioni uniformi inerenti ad altri settori del diritto rilevanti per il traffico internazionale ferroviario,

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considerando che gli Stati dovrebbero prendere, in considerazione di particolari interessi pubblici, misure più efficaci per eliminare gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera nel traffico internazionale ferroviario,

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considerando che nell'interesse dei trasporti internazionali ferroviari occorre aggiornare le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali esistenti nel settore ferroviario e se del caso integrarli nella Convenzione,

l'Assemblea generale ha deciso quanto segue: Art. 1

Nuovo tenore della Convenzione

La COTIF 1980 è modificata secondo il testo contenuto nell'Allegato, che è parte integrante del presente protocollo.

1

Traduzione dai testi originali francese e tedesco.

3538

2001-0972

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 2

Depositario provvisorio

§ 1 Le funzioni del Governo depositario, previste agli articoli da 22 a 26 della COTIF 1980, sono assunte dall'OTIF, in quanto depositario provvisorio, a decorrere dall'apertura alla firma del presente Protocollo e fino alla data della sua entrata in vigore.

§ 2 Il Depositario provvisorio comunica agli Stati membri: a)

le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

b)

la data in cui il presente Protocollo entra in vigore in applicazione dell'articolo 4.

ed assume le altre funzioni di Depositario così come enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.

Art. 3

Firma. Ratifica. Accettazione. Approvazione. Adesione

§ 1 Il presente Protocollo rimane aperto alla firma degli Stati membri fino al 31 dicembre 1999. Tale firma ha luogo a Berna, presso il Depositario provvisorio.

§ 2 In conformità all'articolo 20 paragrafo 1 della COTIF 1980, il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione vengono depositati al più presto presso il Depositario provvisorio.

§ 3 Gli Stati membri che non hanno firmato il presente protocollo nei termini previsti al paragrafo 1, nonché gli Stati la cui domanda di adesione alla COTIF 1980 è stata ammessa a pieno diritto in conformità all'articolo 23 paragrafo 2 della stessa, possono, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, aderirvi depositando uno strumento di adesione presso il Depositario provvisorio.

§ 4 L'adesione di uno Stato alla COTIF 1980, in conformità all'articolo 23, la cui domanda sia stata fatta dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo ma prima della sua entrata in vigore, è valida sia per la COTIF 1980 sia per la Convenzione secondo la formulazione dell'Allegato al presente Protocollo.

Art. 4

Entrata in vigore

§ 1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il Depositario provvisorio avrà notificato agli Stati membri il deposito dello strumento mediante il quale sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 20 paragrafo 2 della COTIF 1980. Sono considerati Stati membri ai sensi del citato articolo 20 paragrafo 2 gli Stati i quali, al momento della decisione della quinta Assemblea generale, erano Stati membri e che lo sono ancora nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

§ 2 Ciò nonostante, l'articolo 3 si applica dal momento in cui il presente Protocollo è aperto alla firma.

3539

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 5

Dichiarazioni e riserve

Le dichiarazioni e riserve di cui all'articolo 42 paragrafo 1 della Convenzione nel tenore dell'Allegato al presente Protocollo possono essere fatte o emanate in qualsiasi momento, anche prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Esse hanno effetto al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

Art. 6

Disposizioni transitorie

§ 1 Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca l'Assemblea generale al fine di: a)

designare i membri del Comitato amministrativo per il periodo successivo (art. 14 par. 2 lett. b) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo) e, se del caso, decidere la fine del mandato del Comitato amministrativo in funzione;

b)

fissare, per ogni periodo di sei anni, l'ammontare massimo delle spese dell'Organizzazione durante ogni periodo budgetario (art. 14 par. 2 lett. e) della COTIF nel tenore dell'Allegato al presente Protocollo), e

c)

procedere, se del caso, all'elezione del Segretario generale (art. 14 par. 2 lett. c) della COTIF nel tenore dell'Allegato al presente Protocollo).

§ 2 Non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca la Commissione di esperti tecnici.

§ 3 Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il mandato del Comitato amministrativo, determinato in conformità all'articolo 6 paragrafo 2 lettera b) della COTIF 1980, cessa alla data stabilita dall'Assemblea generale, in coincidenza con l'inizio del mandato dei membri e dei membri supplenti del Comitato amministrativo, dalla stessa Assemblea designati (art. 14 par. 2 lett. b) della COTIF nel tenore dell'Allegato al presente Protocollo).

§ 4 Il mandato del Direttore generale dell'Ufficio centrale, in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, cessa allo scadere del periodo per il quale è stato nominato in conformità all'articolo 7 paragrafo 2 lettera d) della COTIF 1980. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, quest'ultimo esercita le funzioni di Segretario generale.

§ 5 Anche dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni pertinenti degli articoli 6, 7 e 11 della COTIF 1980 rimangono applicabili per quanto riguarda: a)

la revisione dei conti e l'approvazione dei conti annuali dell'Organizzazione;

b)

la determinazione dei contributi definitivi degli Stati membri alle spese dell'Organizzazione;

c)

il pagamento dei contributi;

d)

il limite massimo delle spese dell'Organizzazione nel corso di un periodo quinquennale, stabilito prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Le lettere da a) a c) si riferiscono all'anno in cui il presente Protocollo entra in vigore nonché a quello precedente.

§ 6 I contributi definitivi degli Stati membri dovuti per l'anno in cui il presente Protocollo entra in vigore sono calcolati in base all'articolo 11 paragrafo 1 della COTIF 1980.

§ 7 A richiesta dello Stato membro il cui contributo calcolato ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione nel tenore dell'Allegato al presente Protocollo è superiore a quello dovuto per l'anno 1999, l'Assemblea generale può stabilire il contributo di detto Stato per i tre anni seguenti l'anno di entrata in vigore del presente Protocollo, in considerazione dei seguenti princìpi: a)

la base per fissare il contributo transitorio è il contributo minimo di cui all'articolo 26 paragrafo 3 sopra citato ovvero il contributo dovuto per l'anno 1999 se quest'ultimo è superiore al contributo minimo;

b)

il contributo è gradualmente adattato, al massimo in tre fasi, in modo da ottenere l'ammontare del contributo definitivo calcolato ai sensi dell'articolo 26 sopra citato.

Questa disposizione non si applica agli Stati membri debitori del contributo minimo, il quale rimane in ogni caso dovuto.

§ 8 I contratti di trasporto dei viaggiatori o delle merci nel traffico internazionale fra gli Stati membri, conclusi in virtù delle Regole uniformi CIV 1980 o delle Regole uniformi CIM 1980, rimangono soggetti alle Regole uniformi in vigore al momento della conclusione del contratto, anche dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

§ 9 Le disposizioni vincolanti delle Regole uniformi CUV e delle Regole uniformi CUI si applicano ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo un anno dopo la sua entrata in vigore.

Art. 7

Testi del Protocollo

§ 1 Il presente Protocollo è concluso e firmato in lingua francese, inglese e tedesca.

In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede.

§ 2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali del presente Protocollo in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia una lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in cooperazione con i servizi competenti degli Stati Membri interessati.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 giugno 1999, in un unico esemplare originale in ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca; tali esemplari rimangono depositati negli archivi dell'OTIF; ne saranno consegnate copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri.

Seguono le firme

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980 nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999

Titolo primo: Generalità Art. 1

Organizzazione intergovernativa

§ 1 Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) di seguito denominata «l'Organizzazione».

§ 2 La sede dell'Organizzazione è a Berna. L'Assemblea generale può decidere di stabilirla in un altro luogo ubicato in uno degli Stati membri.

§ 3 L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Ha segnatamente la capacità di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni immobili e mobili nonché di stare in giudizio.

§ 4 L'Organizzazione, i membri del suo personale, gli esperti di cui si avvale ed i rappresentanti degli Stati Membri godono dei privilegi e delle immunità necessari per adempiere alla loro missione, alle condizioni definite nel Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione, allegato alla Convenzione.

§ 5 Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato dove quest'ultima ha la sede sono regolamentate in un Accordo di Sede.

§ 6 Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese ed il tedesco.

L'Assemblea generale può introdurre altre lingue di lavoro.

Art. 2

Scopo dell'Organizzazione

§ 1 L'Organizzazione ha lo scopo di favorire, migliorare e facilitare sotto ogni punto di vista il traffico internazionale ferroviario, in particolare: a)

istituendo regimi di diritto uniforme nei seguenti settori giuridici: 1. contratto relativo al trasporto di viaggiatori e di merci nel traffico internazionale diretto, ivi compresi i trasporti complementari che utilizzano altri mezzi di trasporto e che sono oggetto di un solo contratto, 2. contratto relativo all'utilizzazione di veicoli in quanto mezzo di trasporto nel traffico internazionale ferroviario, 3. contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario, 4. trasporto di merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario;

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

b)

contribuendo, in considerazione di particolari interessi pubblici, ad eliminare il prima possibile gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera per il traffico internazionale ferroviario, nella misura in cui le cause di tali ostacoli sono di competenza degli Stati;

c)

contribuendo all'interoperabilità ed all'armonizzazione tecnica nel settore ferroviario per la validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi;

d)

istituendo una procedura uniforme per l'ammissione tecnica del materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale;

e)

vigilando sull'applicazione di tutte le regole e raccomandazioni stabilite in seno all'Organizzazione;

f)

sviluppando regimi di diritto uniforme, regole e procedure di cui ai capoversi da a) ad e) in considerazione dell'evoluzione giuridica, economica e tecnica.

§ 2 L'Organizzazione può: a)

nell'ambito degli scopi di cui al paragrafo 1, elaborare altri regimi di diritto uniforme;

b)

istituire un quadro in cui gli Stati membri possano elaborare altre convenzioni internazionali volte a favorire, migliorare e facilitare il traffico internazionale ferroviario.

Art. 3

Cooperazione internazionale

§ 1 Gli Stati membri s'impegnano a concentrare, in linea di massima, la loro cooperazione internazionale nel settore ferroviario in seno all'Organizzazione, purché vi sia compatibilità con i compiti che le sono conferiti in conformità agli articoli 2 e 4.

Per conseguire questo scopo, gli Stati membri adotteranno tutti i provvedimenti necessari ed utili per l'adattamento delle convenzioni e degli accordi internazionali multilaterali di cui sono parti contraenti, purché tali convenzioni ed accordi riguardino la cooperazione internazionale nel settore ferroviario e trasferiscano ad altre organizzazioni governative o non governative le competenze che coincidono con i compiti attribuiti all'Organizzazione.

§ 2 Gli obblighi derivanti dal paragrafo 1 per gli Stati membri, che sono altresì Membri delle Comunità europee o Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo non prevalgono sui loro obblighi in quanto Membri delle Comunità europee o Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Art. 4

Rilevazione e trasferimento di competenze

§ 1 Su decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione è autorizzata a rilevare, in conformità con gli scopi definiti all'articolo 2, le competenze, risorse ed obblighi che le siano trasferite da altre organizzazioni internazionali in forza di accordi stipulati con tali organizzazioni.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 2 Previa decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione può trasferire ad altre organizzazioni internazionali, competenze, risorse ed obblighi in forza di accordi stipulati con tali organizzazioni.

§ 3 Con l'approvazione del Comitato amministrativo, l'Organizzazione può farsi carico di funzioni amministrative attinenti ai suoi scopi, che le sono affidate da uno Stato membro. Le spese dell'Organizzazione erogate per tali funzioni sono a carico dello Stato membro interessato.

Art. 5

Obblighi particolari degli Stati membri

§ 1 Gli Stati membri concordano di adottare tutti i provvedimenti adeguati per facilitare ed accelerare il traffico internazionale ferroviario. A tal fine, ciascuno Stato membro s'impegna, per quanto possibile, a: a)

eliminare ogni inutile procedura;

b)

semplificare e normalizzare le formalità tuttora richieste;

c)

semplificare i controlli di frontiera.

§ 2 Al fine di facilitare e migliorare il traffico internazionale ferroviario, gli Stati membri decidono di partecipare alla ricerca della maggiore uniformità possibile nei regolamenti, negli standards, nelle procedure e nei metodi organizzativi relativi ai veicoli ferroviari, al personale ferroviario, all'infrastruttura ferroviaria ed ai servizi ausiliari.

§ 3 Gli Stati membri convengono di agevolare la stipula di accordi fra gestori d'infrastruttura in modo da ottimizzare il traffico internazionale ferroviario.

Art. 6

Regole uniformi

§ 1 Il traffico internazionale ferroviario e l'ammissione di materiale ferroviario da utilizzare nel traffico internazionale sono regolamentati, a condizione che non siano state fatte o emanate dichiarazioni e riserve in conformità all'articolo 42 paragrafo 1 prima frase da: a)

le «Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori (CIV)», costituenti l'Appendice A della Convenzione;

b)

le «Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale delle merci (CIM)», costituenti l'Appendice B della Convenzione;

c)

il «Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)», costituente l'Appendice C della Convenzione;

d)

le «Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV)» costituenti l'Appendice D della Convenzione;

e)

le «Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI)» costituenti l'Appendice E della Convenzione;

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

f)

le «Regole uniformi relative alla convalida delle norme tecniche ed all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario (APTU )» costituenti l'Appendice F della Convenzione;

g)

le «Regole uniformi relative all'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale (ATMF)», costituenti l'Appendice G della Convenzione;

h)

altri regimi di diritto uniforme elaborati dall'Organizzazione in forza dell'articolo 2 paragrafo 2 lettera a) costituenti altrettante Appendici della Convenzione.

§ 2 Le Regole uniformi, il Regolamento ed i regimi enumerati al paragrafo 1, compresi i loro Allegati, sono parte integrante della Convenzione.

Art. 7

Definizione del concetto di «Convenzione»

Nelle disposizioni di seguito, il termine «Convenzione» include la Convenzione vera e propria, il Protocollo di cui all'articolo 1 paragrafo 4, e le Appendici di cui all'articolo 6, compresi i loro Allegati.

Titolo II: Disposizioni comuni Art. 8

Diritto nazionale

§ 1 Nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione, si terrà conto del suo carattere di diritto internazionale e della necessità di favorire l'uniformità.

§ 2 In mancanza di disposizioni nella Convenzione, è applicabile il diritto nazionale.

§ 3 Per diritto nazionale s'intende il diritto dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i propri diritti, incluse le regole relative al conflitto di leggi.

Art. 9

Unità di conto

§ 1 L'unità di conto prevista dalle Appendici è il Diritto di emissione speciale come definito dal Fondo Monetario Internazionale.

§ 2 Il valore, nel Diritto di emissione speciale, della moneta nazionale di uno Stato membro che è anche Membro del Fondo Monetario internazionale, è calcolato secondo il metodo applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni.

§ 3 Il valore, nel Diritto di emissione speciale, della moneta nazionale di uno Stato membro che non è Membro del Fondo Monetario internazionale, è calcolato secondo modalità determinate da detto Stato. Questo calcolo deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il più vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 2.

§ 4 Per uno Stato Membro che non è Membro del Fondo Monetario internazionale, e la cui legislazione non consente di applicare il paragrafo 2 o il paragrafo 3, l'unità 3546

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

di conto prevista dalle Appendici è considerata come essendo pari a tre franchi oro.

Il franco oro è definito da 10/31 di grammo d'oro con titolo di 0,900. La conversione del franco oro deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il più vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 2.

§ 5 Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione, ed ogni qualvolta avvenga un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all'unità di conto, comunicano al Segretario generale il loro metodo di calcolo in conformità al paragrafo 3, o i risultati della conversione in conformità al paragrafo 4. Quest'ultimo notifica tali informazioni agli Stati membri.

§ 6 Un ammontare espresso in unità di conto è convertito nella moneta nazionale dello Stato del tribunale adito. La conversione si effettua secondo il valore della moneta corrispondente nel giorno della decisione giudiziaria o nel giorno concordato dalle parti.

Art. 10

Disposizioni complementari

§ 1 Due o più Stati membri oppure due o più trasportatori possono decidere di comune accordo disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM senza tuttavia derogare a tali Regole uniformi.

§ 2 Le disposizioni complementari di cui al paragrafo 1 entrano in vigore e sono pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dalle prescrizioni di ciascuno Stato. Le disposizioni complementari degli Stati e la loro entrata in vigore sono comunicate al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale notifica tali informazioni agli altri Stati membri.

Art. 11

Cauzione giudiziaria

La cauzione da fornire per garantire il pagamento delle spese processuali non può essere pretesa in occasione di azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi CIV, le Regole uniformi CIM, le Regole uniformi CUV o le Regole uniformi CUI.

Art. 12

Esecuzione di sentenze. Pignoramento e sequestro

§ 1 Le sentenze pronunciate in forza delle disposizioni della Convenzione, in contraddittorio o in contumacia, da un giudice competente e divenute esecutive in base alle leggi applicate da tale giudice acquisiscono efficacia esecutiva in ciascuno degli altri Stati membri, dopo l'espletamento degli adempimenti stabiliti nello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo. Non è ammesso il riesame nel merito del caso. Queste disposizioni si applicano anche alle transazioni giudiziarie.

§ 2 Il paragrafo 1 non si applica né alle sentenze solo provvisoriamente esecutive, né alle condanne a risarcire danni, oltre alle spese processuali, pronunciate contro un richiedente per via del rigetto della sua domanda.

§ 3 I crediti derivanti da un trasporto soggetto alle Regole uniformi CIV o alle Regole uniformi CIM, a vantaggio di un'impresa di trasporto su di un'altra impresa di trasporto che non dipende dallo stesso Stato membro, possono essere pignorati solo

3547

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

in forza di una decisione resa dall'autorità giudiziaria dello Stato membro da cui dipende l'impresa titolare dei crediti da pignorare.

§ 4 I crediti derivanti da un contratto soggetto alle Regole uniformi CUV o alle Regole uniformi CUI, possono essere pignorati solo in forza di una decisione resa dall'autorità giudiziaria dello Stato membro da cui dipende l'impresa titolare dei crediti da pignorare.

§ 5 I veicoli ferroviari possono essere sequestrati, su un territorio diverso da quello dello Stato membro in cui il detentore ha la propria sede sociale, solo in forza di una decisione resa dall'autorità giudiziaria di detto Stato. Il termine «detentore» indica colui che utilizza economicamente, in modo durevole, un veicolo ferroviario in quanto mezzo di trasporto, a prescindere se ne è proprietario o se ha il diritto di disporne.

Titolo III: Struttura e funzionamento Art. 13

Organi

§ 1 Il funzionamento dell'Organizzazione è assicurato dai seguenti organi: a)

Assemblea generale;

b)

Comitato amministrativo;

c)

Commissione di revisione;

d)

Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose (Commissione di esperti del RID);

e)

Commissione per l'agevolazione ferroviaria;

f)

Commissione di esperti tecnici;

g)

Segretario generale.

§ 2 L'Assemblea generale può decidere la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici.

§ 3 Nella determinazione del quorum dell'Assemblea generale e delle Commissioni di cui al paragrafo 1 lettere da c) ad f), non si tiene conto degli Stati membri che non hanno diritto di voto (art. 14 par. 5, art. 26 par. 7 o art. 40 par. 4).

§ 4 In linea di massima, la presidenza dell'Assemblea generale, la presidenza del Comitato amministrativo nonché la funzione di Segretario generale devono essere attribuite a cittadini di Stati membri diversi.

3548

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 14

Assemblea generale

§ 1 L'Assemblea generale si compone di tutti gli Stati membri.

§ 2 L'Assemblea generale: a)

stabilisce il proprio regolamento interno;

b)

designa i membri del Comitato amministrativo, nonché un membro supplente per ciascuno di essi ed elegge lo Stato membro che ne assicurerà la Presidenza (art. 15 par. da 1 a 3);

c)

elegge il Segretario generale (art. 21 par. 2);

d)

emana direttive riguardanti l'attività del Comitato amministrativo e del Segretario generale;

e)

fissa, per periodi di sei anni, l'ammontare massimo delle spese dell'Organizzazione in ogni periodo budgetario (art. 25); in mancanza, emana per un periodo che non deve superare sei anni, direttive sulla limitazione di tali spese;

f)

decide se la sede dell'Organizzazione deve essere stabilita in un altro luogo (art. 1 par. 2);

g)

decide riguardo all'introduzione di altre lingue di lavoro (art. 1 par. 6);

h)

decide sul rilevamento di altre competenze da parte dell'Organizzazione (art. 4 par. 1) nonché sul trasferimento di competenze dall'Organizzazione ad un'altra organizzazione intergovernativa (art. 4 par. 2);

i)

decide, se del caso, la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici (art. 13 par. 2);

j)

esamina se il comportamento di uno Stato debba essere considerato come tacita denuncia (art. 26 par. 7);

k)

decide di affidare l'esecuzione della revisione dei conti ad uno Stato membro diverso dallo Stato di sede (art. 27 par. 1);

l)

decide su proposte volte a modificare la Convenzione (art. 33 par. 2 e 3);

m) decide in merito alle domande di adesione che le vengono presentate (art. 37 par. 4); n)

decide sulle condizioni di adesione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica (art. 38 par. 1);

o)

decide in merito alle domande di associazione che le vengono sottoposte (art. 39 par. 1);

p)

decide in merito allo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle proprie competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa (art. 43);

q)

decide in merito ad altre questioni iscritte all'ordine del giorno.

§ 3 Il Segretario generale convoca l'Assemblea generale ogni tre anni o su richiesta di un terzo degli Stati membri o del Comitato amministrativo, come pure nei casi di cui all'articolo 33 paragrafi 2 e 3 e all'articolo 37 paragrafo 4. Egli invia agli Stati membri il progetto d'ordine del giorno, al più tardi tre mesi prima dell'apertura della 3549

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

sessione, secondo le modalità definite dal regolamento interno di cui al paragrafo 2 lettera a).

§ 4 All'Assemblea generale, il quorum (art. 13 par. 3) è ottenuto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati. Uno Stato membro può farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia uno Stato non può rappresentare più di un altro Stato.

§ 5 In caso di votazione dell'Assemblea generale relativa a modifiche delle Appendici della Convenzione, gli Stati membri che hanno fatto, in conformità all'articolo 42 paragrafo 1 prima frase, una dichiarazione relativa all'Appendice pertinente, non hanno diritto di voto.

§ 6 L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione, salvo nei casi del paragrafo 2 lettere e), f), g), h), l) e p) e nel caso dell'articolo 34 paragrafo 6, per i quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Tuttavia, nel caso del paragrafo 2 lettera l), la maggioranza di due terzi è richiesta solo ove si tratti di proposte volte a modificare la Convenzione vera e propria, ad eccezione degli articoli 9 e 27 paragrafi da 2 a 10, nonché il Protocollo di cui all'articolo 1 paragrafo 4.

§ 7 Su invito del Segretario generale, emanato di comune accordo con la maggioranza degli Stati membri, possono partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale: a)

Stati non membri dell'Organizzazione;

b)

organizzazioni ed associazioni internazionali competenti su questioni riguardanti le attività dell'Organizzazione o che si occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15

Comitato amministrativo

§ 1 Il Comitato amministrativo si compone di un terzo degli Stati membri.

§ 2 I membri del Comitato ed un membro supplente per ciascuno di essi, nonché lo Stato membro che presiede sono designati per tre anni. La composizione del Comitato è determinata per ciascun periodo tenendo conto segnatamente di un'equa ripartizione geografica. Un membro supplente divenuto membro del Comitato in un determinato periodo deve essere designato come membro del Comitato per il periodo successivo.

§ 3 In caso di seggio vacante, di sospensione del diritto di voto di un membro o in caso di assenza di un membro in due sessioni consecutive del Comitato, senza che questi si faccia rappresentare da un altro membro in conformità al paragrafo 6, il membro supplente designato dall'Assemblea generale ne esercita le funzioni per il rimanente periodo.

§ 4 A prescindere dal caso previsto al paragrafo 3, nessuno Stato membro può far parte del Comitato per più di due periodi consecutivi ed interi.

3550

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 5 Il Comitato: a)

stabilisce il proprio regolamento interno;

b)

conclude l'accordo di sede;

c)

stabilisce lo statuto del personale dell'Organizzazione;

d)

nomina, tenendo conto della competenza dei candidati e di un'equa ripartizione geografica, gli alti funzionari dell'Organizzazione;

e)

stabilisce un regolamento concernente le finanze e la contabilità dell'Organizzazione;

f)

approva il programma di lavoro, il bilancio preventivo, il rapporto di gestione ed i conti dell'Organizzazione;

g)

fissa, in base ai conti approvati, i contributi definitivi dovuti dagli Stati membri in conformità all'articolo 26 per i due anni civili trascorsi, nonché l'ammontare dell'anticipo di tesoreria dovuta dagli Stati membri in conformità all'articolo 26 paragrafo 5 per l'anno in corso e per il successivo anno civile;

h)

determina le competenze dell'Organizzazione che riguardano tutti gli Stati membri o solo alcuni degli Stati membri, nonché le spese che, di conseguenza, sono a carico di tali Stati membri (art. 26 par. 4);

i)

stabilisce l'ammontare delle specifiche remunerazioni (art. 26 par. 11);

j)

impartisce direttive speciali per la verifica dei conti (art. 27 par. 1);

k)

approva l'assunzione di funzioni amministrative da parte dell'Organizzazione (art. 4 par. 3) e stabilisce i contributi specifici dovuti dallo Stato membro interessato;

l)

comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l'estratto dei conti annuali nonché le proprie decisioni e raccomandazioni;

m) stabilisce e comunica agli Stati membri, in vista dell'Assemblea generale incaricata di determinare la sua composizione, non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione, un rapporto sulla propria attività, nonché proposte relative al proprio rinnovamento (art. 14 par. 2 lett. b); n)

controlla la gestione del Segretario generale;

o)

vigila affinché il Segretario generale applichi correttamente la convenzione ed esegua le decisioni adottate da altri organi; a tal fine il Comitato può prendere tutti i provvedimenti atti a migliorare l'applicazione della Convenzione e delle suddette decisioni;

p)

esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attività dell'Organizzazione e che gli sono sottoposte da uno Stato membro o dal Segretario generale;

q)

dirime le controversie fra uno Stato membro ed il Segretario generale tenendo conto della sua funzione di depositario (art. 36 par. 2);

r)

decide sulle richieste di sospensione della qualità di membro (art. 40).

3551

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 6 Nel Comitato, il quorum è raggiunto quando due terzi dei suoi membri vi sono rappresentati. Un membro può farsi rappresentare da un altro membro; tuttavia un membro non può rappresentare più di un altro membro.

§ 7 Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza dei membri rappresentati al momento del voto.

§ 8 Salvo diversa decisione, il Comitato si riunisce presso la sede dell'Organizzazione. I processi verbali delle sessioni sono inviati a tutti gli Stati membri.

§ 9 Il presidente del Comitato: a)

convoca il Comitato almeno una volta l'anno, nonché a richiesta sia di quattro suoi membri, sia del Segretario generale;

b)

indirizza ai membri del Comitato il progetto d'ordine del giorno;

c)

tratta, nei limiti ed alle condizioni definite nel regolamento interno del Comitato, le questioni urgenti esposte nell'intervallo fra le sessioni;

d)

firma l'accordo di sede previsto al paragrafo 5 lettera b).

§ 10 Il Comitato può, nei limiti delle proprie competenze, incaricare il presidente di eseguire alcuni compiti specifici.

Art. 16

Commissioni

§ 1 Le Commissioni di cui all'articolo 13 paragrafo 1 lettere da c) ad f) e paragrafo 2 si compongono in linea di massima di tutti gli Stati membri. Quando la Commissione di revisione, la Commissione di esperti del RID o la Commissione di esperti tecnici deliberano e decidono nell'ambito delle loro competenze su modifiche delle Appendici della Convenzione, gli Stati membri che hanno rilasciato in conformità all'articolo 42 paragrafo 1 prima frase una dichiarazione sulle Appendici in oggetto, non siedono nella relativa Commissione.

§ 2 Il Segretario generale convoca le Commissioni per iniziativa propria oppure a richiesta di cinque Stati membri del Comitato amministrativo. Il Segretario generale invia il progetto d'ordine del giorno agli Stati membri al più tardi due mesi prima dell'apertura della sessione.

§ 3 Uno Stato membro può farsi rappresentare da un altro Stato membro: tuttavia, uno Stato non può rappresentare più di altri due Stati.

§ 4 Ciascuno Stato membro rappresentato ha diritto ad un voto. Una proposta è adottata se il numero di voti positivi è: a)

almeno pari al terzo del numero di Stati membri rappresentati al momento del voto e

b)

superiore al numero di voti negativi.

§ 5 Dietro invito del Segretario generale deciso di comune accordo con la maggioranza degli Stati membri, possono partecipare con un voto consultivo alle sessioni delle Commissioni:

3552

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

a)

Stati non membri dell'Organizzazione;

b)

Stati membri che tuttavia non sono membri delle Commissioni competenti;

c)

organizzazioni ed associazioni internazionali competenti su questioni riguardanti le attività dell'Organizzazione o che si occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno.

§ 6 Le Commissioni eleggono per ciascuna sessione o per un determinato periodo, un presidente ed uno o più vice presidenti.

§ 7 Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi presentati in seduta in una delle lingue di lavoro, sono tradotti per l'essenziale nelle altre lingue di lavoro, le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente.

§ 8 I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Per ciò che concerne le decisioni, solo il testo francese fa fede. I processi verbali sono distribuiti a tutti gli Stati membri.

§ 9 Le Commissioni possono creare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni.

§ 10 Le Commissioni si dotano di un regolamento interno.

Art. 17

Commissione di revisione

§ 1 La Commissione di revisione: a)

decide, in conformità all'articolo 33 paragrafo 4, sulle proposte volte a modificare la Convenzione;

b)

esamina le proposte da sottoporre per decisione, in conformità all'articolo 33 paragrafo 2, all'Assemblea generale.

§ 2 Nella Commissione di revisione il quorum è raggiunto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati.

Art. 18

Commissione di esperti del RID

§ 1 La Commissione di esperti del RID decide, in conformità all'articolo 33 paragrafo 5 sulle proposte volte a modificare la Convenzione.

§ 2 Nella Commissione di esperti del RID, il quorum (art. 13 par. 3) è raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi è rappresentato.

Art. 19

Commissione di facilitazione ferroviaria

§ 1 La Commissione di facilitazione ferroviaria: a)

si pronuncia su tutte le questioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere nel traffico internazionale ferroviario;

b)

raccomanda norme, metodi, procedure e prassi relative alla facilitazione ferroviaria.

§ 2 Nella Commissione di facilitazione ferroviaria, il quorum (art. 13 par. 3) è raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi è rappresentato.

3553

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 20

Commissione di esperti tecnici

§ 1 La Commissione di esperti tecnici: a)

decide, in conformità all'articolo 5 delle Regole uniformi APTU, sulla validazione di una norma tecnica relativa al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale;

b)

decide, in conformità all'articolo 6 delle Regole uniformi APTU, sull'adozione di una prescrizione tecnica uniforme relativa alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o ad una procedura concernente il materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale;

c)

vigila sull'applicazione di norme tecniche e di prescrizioni tecniche uniformi relative al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario, ed esamina il loro sviluppo in previsione della loro validazione o adozione, in conformità alle procedure previste agli articoli 5 e 6 delle Regole uniformi APTU;

d)

decide in conformità all'articolo 33 paragrafo 6; riguardo a proposte volte a modificare la Convenzione;

e)

tratta tutti gli altri affari che le sono attribuiti in conformità alle Regole uniformi APTU ed alle Regole uniformi ATMF.

§ 2 Nella Commissione di esperti tecnici, il quorum (art. 13 par. 3) è raggiunto quando la metà degli Stati membri ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 vi sono rappresentati. Al momento dell'adozione di decisioni sulle disposizioni degli Allegati delle Regole uniformi APTU, gli Stati membri che hanno formulato un'obiezione in conformità all'articolo 35 paragrafo 4 riguardo alle disposizioni in oggetto o che hanno reso una dichiarazione in conformità all'articolo 9 paragrafo 1 delle Regole uniformi APTU, non hanno diritto di voto.

§ 3 La Commissione di esperti tecnici può sia convalidare le norme tecniche o adottare prescrizioni tecniche uniformi, sia rifiutare di convalidarle o di adottarle; essa non può in alcun caso modificarle.

Art. 21

Segretario generale

§ 1 Il Segretario generale assume le funzioni di segretariato dell'Organizzazione.

§ 2 Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di tre anni rinnovabile al massimo due volte.

§ 3 Il Segretario generale deve in particolare: a)

assumersi le funzioni di depositario (art. 36);

b)

rappresentare l'Organizzazione verso l'esterno;

c)

comunicare agli Stati membri (art. 34 par. 1, art. 35 par. 1) le decisioni prese dall'Assemblea generale e dalle Commissioni;

d)

eseguire i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione;

3554

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

e)

istruire le proposte di Stati membri volte a modificare la Convenzione, avvalendosi se del caso dell'assistenza di esperti;

f)

convocare l'Assemblea generale e le Commissioni (art. 14 par. 3, art. 16 par. 2);

g)

inviare agli Stati membri, in tempo utile, i documenti necessari per le sessioni dei vari organi;

h)

elaborare il programma di lavoro, il progetto di bilancio preventivo ed il rapporto di gestione dell'Organizzazione e sottoporli all'approvazione del Comitato amministrativo (art. 25);

i)

gestire le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio preventivo approvato;

j)

cercare, su richiesta di una delle parti in causa, fornendo la propria mediazione, di dirimere le controversie fra le parti, originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;

k)

emanare a richiesta di tutte le parti in causa, un parere sulle controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;

l)

assumere le funzioni che gli sono conferite dal Titolo V;

m) ricevere le comunicazioni fatte dagli Stati membri, dalle organizzazioni e dalle associazioni internazionali di cui all'articolo 16 paragrafo 5 e dalle imprese (trasportatori, gestori d'infrastruttura ecc.) che partecipano al traffico internazionale ferroviario e notificarle, se del caso, agli altri Stati membri, organizzazioni ed associazioni internazionali, nonché alle imprese; n)

dirigere il personale dell'Organizzazione;

o)

informare in tempo utile gli Stati membri riguardo a posti vacanti nei ruoli dell'Organizzazione;

p)

aggiornare e pubblicare le liste delle linee di cui all'articolo 24.

§ 4 Il Segretario generale può di sua iniziativa presentare proposte volte a modificare la Convenzione.

Art. 22

Personale dell'Organizzazione

I diritti e gli obblighi del personale dell'Organizzazione sono determinati dallo statuto del personale stabilito dal Comitato amministrativo in conformità all'articolo 15 paragrafo 5 lettera c).

Art. 23

Bollettino

§ 1 L'Organizzazione pubblica un bollettino che contiene le comunicazioni ufficiali nonché quelle necessarie ed utili ai fini dell'applicazione della Convenzione.

§ 2 Le comunicazioni spettanti al Segretario generale in virtù della Convenzione possono, se del caso, essere effettuate sotto forma di una pubblicazione nel bollettino.

3555

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 24

Liste delle linee

§ 1 Le linee marittime e di navigazione interna, di cui agli articoli primi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM, sulle quali si effettuano trasporti che sono oggetto di un solo contratto di trasporto, in aggiunta ad un trasporto ferroviario, sono iscritte in due liste: a)

lista delle linee marittime e di navigazione interna CIV;

b)

lista delle linee marittime e di navigazione interna CIM.

§ 2 Le linee ferroviarie di uno Stato membro che ha formulato una riserva in conformità all'articolo 1 paragrafo 6 delle Regole uniformi CIV o in conformità all'articolo 1 paragrafo 6 delle Regole uniformi CIM sono iscritte in due liste in conformità a tale riserva: a)

lista delle linee ferroviarie CIV;

b)

lista delle linee ferroviarie CIM.

§ 3 Gli Stati membri inviano al Segretario generale le loro comunicazioni relative all'iscrizione o alla radiazione delle linee di cui ai paragrafi 1 e 2. Le linee marittime e di navigazione interna di cui al paragrafo 1, nel caso in cui collegano Stati membri, possono essere iscritte solo previo accordo di questi Stati; per la radiazione di una tale linea, è sufficiente la comunicazione di uno solo di questi Stati.

§ 4 Il Segretario generale notifica l'iscrizione o la radiazione di una linea a tutti gli Stati membri.

§ 5 I trasporti sulle linee marittime e di navigazione interna di cui al paragrafo 1 ed i trasporti sulle linee ferroviarie di cui al paragrafo 2 sono soggetti alle disposizioni della Convenzione scaduto un mese dalla data di notifica dell'iscrizione da parte del Segretario generale. Tale linea cessa di essere sottoposta alle disposizioni della Convenzione scaduti tre mesi dalla data di notifica della radiazione da parte del Segretario generale, salvo per quanto riguarda i trasporti in corso non ancora terminati.

Titolo IV: Finanze Art. 25

Programma di lavoro. Bilancio preventivo. Conti.

Relazione sulla gestione

§ 1 Il programma di lavoro, il bilancio preventivo ed i conti dell'Organizzazione coprono un periodo di due anni civili.

§ 2 Almeno ogni due anni, l'Organizzazione pubblica un rapporto di gestione.

§ 3 L'ammontare delle spese dell'Organizzazione è stabilito, per ciascun periodo di bilancio preventivo, dal Comitato amministrativo, su proposta del Segretario generale.

3556

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 26

Finanziamento delle spese

§ 1 Fatti salvi i paragrafi 2 a 4, le spese dell'Organizzazione non coperte da altri proventi sono a carico degli Stati membri per due quinti, in base alla chiave di ripartizione dei contributi dell'ordinamento delle Nazioni Unite, e per tre quinti proporzionalmente alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie e delle linee marittime e di navigazione interna iscritte in conformità all'articolo 24 paragrafo 1.

Tuttavia le linee marittime e di navigazione interna sono calcolate solo per metà della loro lunghezza.

§ 2 Quando uno Stato membro ha formulato una riserva in conformità all'articolo 1 paragrafo 6 delle Regole uniformi CIV o in conformità all'articolo 1 paragrafo 6 delle Regole uniformi CIM, la formula di contribuzione di cui al paragrafo 1 si applica come segue: a)

in luogo della lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie sul territorio di questo Stato membro, si tiene conto solo della lunghezza delle linee ferroviarie iscritte in conformità all'articolo 24 paragrafo 2;

b)

la quota contributiva secondo l'ordinamento delle Nazioni Unite è calcolata proporzionalmente alla lunghezza delle linee iscritte in conformità all'articolo 24 paragrafi 1 e 2 rispetto alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie sul territorio di questo Stato membro ed a quella delle linee iscritte in conformità all'articolo 24 paragrafo 1; essa non può in alcun caso essere inferiore allo 0,01 per cento.

§ 3 Ciascuno Stato membro si fa carico almeno dello 0,25 per cento e al massimo del 15 per cento dei contributi.

§ 4 Il Comitato amministrativo determina le competenze dell'Organizzazione che concernono: a)

tutti gli Stati membri in modo uguale, nonché le spese sostenute da tutti gli Stati membri secondo la formula, di cui al paragrafo 1;

b)

solamente alcuni di tali Stati membri e le spese sostenute da detti Stati membri secondo la stessa formula.

Il paragrafo 3 si applica per analogia. Tali disposizioni non pregiudicano l'articolo 4 paragrafo 3.

§ 5 I contributi degli Stati membri alle spese dell'Organizzazione sono dovuti sotto forma di anticipi di tesoreria pagabili in due acconti non oltre il 31 ottobre di ciascuno dei due anni inclusi nel bilancio preventivo. L'anticipo di tesoreria è stabilito in base ai contributi dei due anni precedenti definitivamente dovuti.

§ 6 Nell'inviare agli Stati membri il rapporto di gestione ed il rendiconto, il Segretario generale comunica l'ammontare definitivo del contributo per i due anni civili trascorsi, nonché l'importo dell'anticipo di tesoreria per i successivi due anni civili.

§ 7 Dopo il 31 dicembre dell'anno in cui avviene la comunicazione del Segretario generale in conformità al paragrafo 6, le somme dovute per i due anni civili trascorsi sono gravate di interessi in ragione del 5 per cento annuo. Se uno Stato membro non ha pagato la sua quota contributiva un anno dopo tale data, il suo diritto di voto è sospeso fino a quando non adempie l'obbligo di pagamento. Allo scadere di un ter3557

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

mine supplementare di due anni, l'Assemblea generale considera se il comportamento di detto Stato debba essere ritenuto come una tacita denuncia della Convenzione e fissa, se del caso, la data in cui la denuncia ha effetto.

§ 8 I contributi scaduti rimangono dovuti nei casi di denuncia in virtù del paragrafo 7 o dell'articolo 41, nonché nei casi di sospensione del diritto di voto di cui all'articolo 40 paragrafo 4 lettera b).

§ 9 Gli importi non recuperati sono finanziati con risorse dell'Organizzazione.

§ 10 Lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione può ridivenire Stato membro per adesione, a condizione che abbia pagato gli importi di cui è debitore.

§ 11 L'Organizzazione percepisce una remunerazione per coprire spese particolari risultanti dalle attività previste all'articolo 21 paragrafo 3 lettere da j) ad l). Nei casi previsti all'articolo 21 paragrafo 3 lettere j) e k) tale remunerazione è stabilita dal Comitato amministrativo, su proposta del Segretario generale; nel caso previsto all'articolo 21 paragrafo 3 lettera l), è applicabile l'articolo 31 paragrafo 3.

Art. 27

Verifica dei conti

§ 1 Salvo diversa decisione dell'Assemblea generale, adottata in forza dell'articolo 14 paragrafo 2 lettera k), la verifica dei conti è effettuata dallo Stato di sede secondo le regole del presente articolo e, fatta salva ogni direttiva speciale del Comitato amministrativo, in conformità con il regolamento sulle finanze e la contabilità dell'Organizzazione (art. 15 par. 5 lett. e)).

§ 2 Il revisore verifica i conti dell'Organizzazione, compresi tutti i fondi fiduciari ed i conti speciali, nel modo che ritiene necessario, per assicurarsi: a)

che gli stati finanziari siano conformi ai registri ed alla contabilità dell'Organizzazione;

b)

che le operazioni finanziarie di cui le situazioni rendono conto sono state svolte in conformità alle regole ed ai regolamenti, alle disposizioni budgetarie ed alle altre direttive dell'Organizzazione;

c)

che i valori ed il denaro contante depositato in banca o in cassa siano stati verificati mediante certificati ricevuti direttamente dai depositari o effettivamente calcolati;

d)

che i controlli interni, compresa la revisione interna dei conti, siano adeguati;

e)

che tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché tutte le eccedenze ed i deficit siano stati contabilizzati secondo procedure che ritiene soddisfacenti.

§ 3 Il Revisore è il solo competente ad accettare in tutto o in parte gli attestati ed i giustificativi forniti dal Segretario generale. Qualora lo ritenga opportuno, può procedere all'esame e ad una verifica dettagliata di ogni documento contabile relativo alle operazioni finanziarie o alle forniture ed al materiale.

§ 4 Il Revisore ha libero accesso in qualsiasi momento, a tutti i registri, atti, documenti contabili ed altre informazioni di cui ritiene di aver bisogno.

3558

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 5 Il Revisore non è competente a respingere tale o tal'altra rubrica dei conti, ma deve immediatamente richiamare l'attenzione del Segretario generale su qualsiasi operazione la cui regolarità o opportunità gli sembra discutibile, affinché quest'ultimo prenda i provvedimenti richiesti.

§ 6 Il Revisore presenta e firma un attestato sugli stati finanziari nei seguenti termini: «Ho esaminato gli stati finanziari dell'Organizzazione per il periodo budgetario concluso il 31 dicembre. ... L'esame ha comportato un'analisi generale dei metodi contabili nonché il controllo dei documenti contabili e di altri documenti giustificativi da me ritenuto necessario nella presente circostanza». Tale attestato deve indicare a seconda dei casi, che: a)

le situazioni finanziarie riflettono in modo soddisfacente la situazione finanziaria alla data di scadenza del periodo considerato, nonché i risultati delle operazioni svolte nel periodo concluso in tale data;

b)

le situazioni finanziarie sono state compilate in conformità ai principi contabili menzionati;

c)

i princìpi finanziari sono stati applicati secondo modalità concordanti con quelle adottate nel periodo budgetario precedente;

d)

le operazioni finanziarie sono state condotte in conformità alle regole ed ai regolamenti, alle disposizioni budgetarie ed alle altre direttive dell'Organizzazione.

§ 7 Nel suo rapporto sulle operazioni finanziarie, il Revisore menziona: a)

la natura e la portata della revisione effettuata;

b)

gli elementi connessi alla completezza o all'esattezza dei conti, ivi compreso, se del caso: 1. le informazioni necessarie per una corretta interpretazione e valutazione dei conti, 2. ogni importo che avrebbe dovuto essere riscosso ma che non è stato incluso nei conti, 3. ogni importo che è stato oggetto di un impegno di spesa regolare o condizionale, e che non è stato contabilizzato oppure non è stato preso in considerazione nelle situazioni finanziarie, 4. le spese non comprovate da documenti giustificativi sufficienti, 5. la tenuta di registri contabili in buona e debita forma; occorre rilevare i casi in cui la presentazione concreta delle situazioni finanziarie si discosta dai principi contabili generalmente riconosciuti e costantemente applicati;

c)

le altre questioni riguardo alle quali occorre richiamare l'attenzione del Comitato amministrativo, ad esempio: 1. i casi di frode o di presunta frode; 2. lo spreco, l'utilizzazione irregolare di fondi o di altri averi dell'Organizzazione (quand'anche i conti relativi all'operazione effettuata fossero in regola),

3559

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

3.

4.

5.

6.

7.

d)

le spese che rischiano di comportare ulteriori notevoli costi per l'Organizzazione, qualsiasi irregolarità, generale o particolare, del sistema di controllo delle entrate e delle uscite o delle forniture e del materiale, le spese non conformi agli intendimenti del Comitato amministrativo, tenendo conto dei bonifici debitamente autorizzati nell'ambito del bilancio preventivo, il superamento dei limiti dei crediti, in considerazione delle modifiche risultanti da bonifici debitamente autorizzati nell'ambito del bilancio preventivo, le spese non conformi alle autorizzazioni che le disciplinano;

l'esattezza o l'inesattezza dei conti relativi alle forniture ed al materiale, stabilita in base all'inventario ed all'esame dei registri.

Inoltre il rapporto può riferire di operazioni contabilizzate durante un precedente periodo budgetario e per le quali nuove informazioni sono state ottenute, o di operazioni da effettuarsi in un ulteriore periodo budgetario, riguardo alle quali appare opportuno informare in anticipo il Comitato amministrativo.

§ 8 Il Revisore non deve in alcun caso formulare critiche nel suo rapporto senza aver dato preliminarmente al Segretario generale la possibilità di fornire spiegazioni.

§ 9 Il Revisore comunica al Comitato amministrativo ed al Segretario generale gli accertamenti fatti durante la verifica. Egli può inoltre presentare qualsiasi osservazione che ritiene appropriata sul rapporto finanziario del Segretario generale.

§ 10 Se il Revisore ha effettuato una verifica sommaria o non ha ottenuto giustificazioni sufficienti, deve menzionarlo nel suo attestato e nel suo rapporto, specificando le ragioni delle sue osservazioni, nonché le conseguenze che ne risultano per la situazione finanziaria e per le operazioni finanziarie contabilizzate.

Titolo V: Arbitrato Art. 28

Competenza

§ 1 Le liti fra Stati membri derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, nonché le liti fra Stati membri e l'Organizzazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità, possono essere sottoposte, a richiesta di una delle parti, ad un Tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione del Tribunale arbitrale e la procedura arbitrale.

§ 2 Le altre liti derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione e delle altre Convenzioni elaborate dall'Organizzazione in conformità all'articolo 2 paragrafo 2, se non sono state risolte in via amichevole o sottoposte alla decisione dei tribunali ordinari, possono, mediante accordo fra le parti interessate, essere sottoposte ad un Tribunale arbitrale. Gli articoli da 29 a 32 si applicano per la composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale.

3560

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 3 Ciascun Stato può, quando presenta una richiesta di adesione alla Convenzione, riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte i paragrafi 1 e 2.

§ 4 Lo Stato che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo 3 può rinunciarvi in qualsiasi momento, informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.

Art. 29

Compromesso. Cancelliere

Le Parti concludono un compromesso che specifica in particolare: a)

l'oggetto della controversia;

b)

la composizione del tribunale ed i termini concordati per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;

c)

il luogo convenuto come sede del Tribunale.

Il compromesso deve essere comunicato al Segretario generale il quale assume le funzioni di cancelliere.

Art. 30

Arbitri

§ 1 Una lista di arbitri è compilata ed aggiornata dal Segretario generale. Ogni Stato membro può far iscrivere sulla lista di arbitri due suoi cittadini.

§ 2 Il Tribunale arbitrale si compone di uno, tre o cinque arbitri, in conformità al compromesso. Gli arbitri sono selezionati fra le persone che figurano sulla lista di cui al paragrafo 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri, ciascuna delle parti può scegliere un arbitro a prescindere dalla lista. Se il compromesso prevede un arbitro unico, quest'ultimo è selezionato di comune accordo dalle parti. Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna delle parti sceglie uno o due arbitri, a seconda dei casi; questi ultimi designano di comune accordo il terzo o il quinto arbitro, il quale presiede il Tribunale arbitrale. In caso di disaccordo fra le parti riguardo alla designazione dell'arbitro unico, o fra gli arbitri selezionati sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, il Segretario generale provvede a tale designazione.

§ 3 L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro devono essere di nazionalità diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non abbiano la stessa nazionalità.

§ 4 L'intervento nella controversia di una parte terza non ha effetti sulla composizione del tribunale arbitrale.

Art. 31

Procedura. Spese

§ 1 Il Tribunale arbitrale decide in merito alla procedura da seguire, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni: a) istruisce e giudica le cause in base agli elementi forniti dalle parti, senza tuttavia essere vincolato, quando è chiamato a stabilire il diritto, dalle interpretazioni di queste ultime;

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

b)

c) d)

non può accordare di più o altro rispetto a quanto richiesto nelle conclusioni del richiedente, né meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto; la sentenza arbitrale debitamente motivata è redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti dal Segretario generale; salvo disposizione contraria di diritto imperativo del luogo dove risiede il Tribunale arbitrale, e con riserva di accordo contrario delle parti, la sentenza arbitrale è definitiva.

§ 2 Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal Segretario generale.

§ 3 La sentenza arbitrale fissa i costi e le spese processuali e ne stabilisce la ripartizione fra le parti, come pure la ripartizione degli onorari degli arbitri.

Art. 32

Prescrizione. Forza esecutiva

§ 1 L'attivazione della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, lo stesso effetto di quello previsto dal diritto materiale applicabile per intentare l'azione dinanzi al giudice ordinario.

§ 2 La decisione del Tribunale arbitrale acquisisce esecutività in ciascuno degli Stati membri, una volta espletati gli adempimenti previsti nello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo. Non è ammessa una revisione del merito della questione.

Titolo VI: Modifica della Convenzione Art. 33

Competenza

§ 1 Il Segretario generale informa immediatamente gli Stati membri di ogni proposta volta a modificare la Convenzione che gli è stata comunicata dagli Stati membri o che ha egli stesso elaborato.

§ 2 L'Assemblea generale decide sulle proposte volte a modificare la Convenzione a condizione che i paragrafi da 4 a 6 non prevedano una diversa competenza.

§ 3 Quando una proposta di modifica viene portata all'Assemblea generale, questa può decidere, con la maggioranza di cui all'articolo 14 paragrafo 6, che una tale proposta presenta un carattere di stretta connessione con una o più disposizioni delle Appendici della Convenzione. In questo caso, come anche nei casi di cui ai paragrafi da 4 a 6 seconde frasi, l'Assemblea generale è ugualmente legittimata a decidere sulla modifica di questa o di queste disposizioni delle Appendici.

§ 4 Con riserva delle decisioni dell'Assemblea generale adottate secondo il paragrafo 3 prima frase, la Commissione di revisione decide sulle proposte volte a modificare: a)

gli articoli 9 e 27 paragrafi da 2 a 10;

b)

le Regole uniformi CIV, ad eccezione degli articoli 1, 2, 5, 6, 16, 26 a 39, 41 a 53 e 56 a 60;

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

c)

le Regole uniformi CIM, ad eccezione degli articoli 1, 5, 6 paragrafi 1 e 2, degli articoli 8, 12, 13 paragrafo 2, degli articoli 14, 15 paragrafi 2 e 3, dell'articolo 19 paragrafi 6 e 7, nonché degli articoli 23 a 27, 30 a 33, 36 a 41 e 44 a 48;

d)

le Regole uniformi CUV, ad eccezione degli articoli 1, 4, 5 e 7 a 12;

e)

le Regole uniformi CUI, ad eccezione degli articoli 1, 2, 4, 8 a 15, 17 a 19, 21, 23 a 25;

f)

le Regole uniformi APTU, ad eccezione degli articoli 1, 3 e 9 a 11 nonché gli Allegati a tali Regole uniformi;

g)

le Regole uniformi ATMF, ad eccezione degli articoli 1, 3 e 9.

Quando delle proposte di modifica sono sottoposte alla Commissione di revisione in conformità alle lettere da a) a g), un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione può esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione.

§ 5 La Commissione di esperti del RID decide sulle proposte volte a modificare il Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose (RID). Quando tali proposte sono sottoposte alla Commissione di esperti del RID, un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione può esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione.

§ 6 La Commissione di esperti tecnici decide sulle proposte volte a modificare gli Allegati delle Regole uniformi APTU. Quando tali proposte sono sottoposte alla Commissione di esperti tecnici, un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione può esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione.

Art. 34

Decisioni dell'Assemblea generale

§ 1 Le modifiche della Convenzione decise dall'Assemblea generale sono notificate dal Segretario generale agli Stati membri.

§ 2 Le modifiche della Convenzione propriamente detta decise dall'Assemblea generale entrano in vigore dodici mesi dopo la loro approvazione da parte di due terzi degli Stati membri per tutti gli Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, hanno dichiarato di non approvarle.

§ 3 Le modifiche delle Appendici della Convenzione decise dall'Assemblea generale entrano in vigore dodici mesi dopo la loro approvazione da parte della metà degli Stati che non hanno reso una dichiarazione conformemente all'articolo 42 paragrafo 1 prima frase per tutti gli Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, abbiano dichiarato di non approvarle e di quelli che abbiano reso una dichiarazione conformemente all'articolo 42 paragrafo 1 prima frase.

§ 4 Gli Stati membri inviano al Segretario generale le loro notifiche relative all'approvazione delle modifiche della Convenzione decise dall'Assemblea generale nonché le loro dichiarazioni di non approvazione di tali modifiche. Il Segretario generale ne informa gli altri Stati membri.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 5 Il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 decorre dal giorno in cui il Segretario generale ha notificato che le condizioni per l'entrata in vigore delle modifiche sono soddisfatte.

§ 6 L'Assemblea generale può specificare, al momento dell'adozione di una modifica, che la portata di quest'ultima è tale che ogni Stato membro il quale abbia reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 e non abbia approvato la modifica entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore cesserà, alla scadenza di questo termine, di essere Stato membro dell'Organizzazione.

§ 7 Quando le decisioni dell'Assemblea generale riguardano le Appendici della Convenzione, l'applicazione dell'Appendice in oggetto è integralmente sospesa dal momento dell'entrata in vigore delle decisioni, relativamente al traffico con e tra gli Stati membri che, in conformità al paragrafo 3, si sono opposti alle decisioni nei termini fissati. Il Segretario generale notifica agli Stati membri tale sospensione, che avrà fine allo scadere di un mese dalla data in cui il Segretario generale ha notificato agli altri Stati membri la fine dell'opposizione.

Art. 35

Decisioni delle Commissioni

§ 1 Le modifiche della Convenzione decise dalle Commissioni sono notificate dal Segretario generale agli Stati membri.

§ 2 Le modifiche della Convenzione stessa decise dalla Commissione di revisione entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. Gli Stati membri possono formulare un'obiezione nei quattro mesi successivi alla data di notifica. In caso di obiezione di un quarto degli Stati membri, la modifica non entra in vigore. Se uno Stato membro formula un'obiezione contro una decisione della Commissione di revisione nel termine di quattro mesi e denuncia la Convenzione, la denuncia ha effetto alla data prevista per l'entrata in vigore di detta decisione.

§ 3 Le modifiche delle Appendici alla Convenzione decise dalla Commissione di revisione entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. Le modifiche decise dalla Commissione di esperti del RID o dalla Commissione di esperti tecnici entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri.

§ 4 Gli Stati membri possono formulare un'obiezione nei quattro mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 3. In caso di obiezione espressa da un quarto degli Stati membri, la modifica non entra in vigore. Per gli Stati membri che hanno espresso un'obiezione contro una decisione nei termini stabiliti, l'applicazione dell'Appendice in oggetto è integralmente sospesa per quanto riguarda il traffico con e tra gli Stati membri, a decorrere dal momento in cui le decisioni hanno effetto.

Tuttavia, in caso di obiezione contro la convalida di una norma tecnica o l'adozione di una prescrizione tecnica uniforme, solamente queste ultime sono sospese per quanto concerne il traffico con e tra gli Stati membri a decorrere dal momento in cui le decisioni hanno effetto; lo stesso si applica in caso di obiezione parziale.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 5 Il Segretario generale informa gli Stati membri circa le sospensioni di cui al paragrafo 4; le sospensioni sono revocate allo scadere di un mese dal giorno in cui il Segretario generale ha notificato agli altri Stati membri il ritiro dell'obiezione.

§ 6 Per determinare il numero di obiezioni previste ai paragrafi 2 e 4, non sono considerati gli Stati membri i quali: a)

non hanno diritto di voto (art. 14 par. 5, art. 26 par. 7 o art. 40 par. 4);

b)

non sono membri della Commissione interessata (art. 16 par. 1 seconda frase);

c)

abbiano reso una dichiarazione in conformità all'articolo 9 paragrafo 1 delle Regole uniformi APTU.

Titolo VII: Disposizioni finali Art. 36

Depositario

§ 1 Il Segretario generale è depositario della presente Convenzione. Le sue funzioni in quanto depositario sono quelle enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.

§ 2 Al sorgere di una divergenza fra uno Stato membro ed il depositario riguardo all'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario o lo Stato membro interessato deve portare la questione all'attenzione degli altri Stati membri, o, se del caso, alla decisione del Comitato amministrativo.

Art. 37

Adesione alla Convenzione

§ 1 L'adesione alla Convenzione è aperta a ciascuno Stato nel cui territorio è in esercizio un'infrastruttura ferroviaria.

§ 2 Lo Stato che desidera aderire alla Convenzione ne fa domanda al depositario. Il depositario la comunica agli Stati membri.

§ 3 La domanda è ammessa a pieno titolo tre mesi dopo la comunicazione di cui al paragrafo 2, salvo opposizione formulata presso il depositario da cinque Stati membri. Il depositario ne dà avviso senza indugio allo Stato richiedente nonché agli Stati membri. L'adesione ha effetto il primo giorno del terzo mese successivo a tale avviso.

§ 4 In caso di opposizione di almeno cinque Stati membri nel termine previsto al paragrafo 3, la richiesta di adesione è sottoposta all'Assemblea generale che decide al riguardo.

§ 5 Subordinatamente all'articolo 42, ogni adesione alla Convenzione riguarda esclusivamente la Convenzione nella sua versione in vigore nel momento in cui l'adesione ha effetto.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 38

Adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica

§ 1 L'adesione alla Convenzione è aperta alle organizzazioni regionali d'integrazione economica aventi competenza di adottare la propria legislazione, obbligatoria per i propri membri, nelle materie coperte da detta Convenzione e di cui uno o più Stati membri siano membri. Le condizioni per tale adesione sono definite in un accordo stipulato fra l'Organizzazione e l'organizzazione regionale.

§ 2 L'organizzazione regionale può esercitare i diritti di cui dispongono i suoi membri in virtù della Convenzione, nella misura in cui riguardano materie di propria competenza. Ciò si applica anche per gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù della Convenzione, a prescindere dagli obblighi finanziari di cui all'articolo 26.

§ 3 In previsione dell'esercizio del diritto di voto e del diritto di obiezione previsto all'articolo 35 paragrafi 2 e 4, l'organizzazione regionale dispone di un numero di voti pari a quello dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'Organizzazione.

Questi ultimi possono esercitare i loro diritti, segnatamente di voto, solo nella misura ammessa al paragrafo 2. L'organizzazione regionale non dispone di un diritto di voto per quanto concerne il Titolo IV.

§ 4 Per porre fine alla qualità di membro, si applica per analogia l'articolo 41.

Art. 39

Membri associati

§ 1 Ogni Stato sul cui territorio è in esercizio un'infrastruttura ferroviaria può divenire membro associato dell'Organizzazione. L'articolo 37 paragrafi da 2 a 5 si applica per analogia.

§ 2 Un membro associato può partecipare ai lavori degli organi di cui all'articolo 13 paragrafo 1 lettere a) e da c) ad f) unicamente con un voto consultivo. Un membro associato non può essere nominato membro del Comitato amministrativo. Esso contribuisce alle spese dell'Organizzazione con lo 0,25 per cento dei contributi (art. 26 par. 3).

§ 3 Per porre fine alla qualità di membro associato, si applica per analogia l'articolo 41.

Art. 40

Sospensione della qualità di membro

§ 1 Uno Stato membro può chiedere, senza denunciare la Convenzione, una sospensione della sua qualità di membro dell'Organizzazione, quando, per ragioni non imputabili a detto Stato membro, nessun traffico internazionale ferroviario è più effettuato sul suo territorio.

§ 2 Il Comitato amministrativo decide in merito ad una domanda di sospensione della qualità di membro. La domanda deve essere inviata al Segretario generale fino a tre mesi prima di una sessione del Comitato.

§ 3 La sospensione della qualifica di membro entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Segretario generale ha notificato agli Stati membri la decisione del Comitato amministrativo. La sospensione della qualità di membro ha fine quando lo Stato membro notifica la ripresa del traffico internazionale ferrovia-

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

rio sul suo territorio. Il Segretario generale lo notifica senza indugio agli altri Stati membri.

§ 4 La sospensione della qualità di membro comporta: a)

l'esonero dello Stato membro dal suo obbligo di contribuire al finanziamento delle spese dell'Organizzazione;

b)

la sospensione del suo diritto di voto negli organi dell'Organizzazione;

c)

la sospensione del diritto di obiezione in forza dell'articolo 34 paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 35 paragrafi 2 e 4.

Art. 41

Denuncia della Convenzione

§ 1 La Convenzione può in ogni momento essere denunciata.

§ 2 Ogni Stato membro che desideri procedere ad una denuncia ne dà avviso al depositario. La denuncia ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 42

Dichiarazioni e riserve alla Convenzione

§ 1 Ciascuno Stato membro può dichiarare in qualsiasi momento che non applicherà integralmente alcune Appendici alla Convenzione. Inoltre le riserve come anche le dichiarazioni di non applicare alcune disposizioni della Convenzione propriamente detta o delle sue Appendici sono ammesse solo se espressamente previste dalle stesse disposizioni.

§ 2 Le riserve o le dichiarazioni sono inviate al depositario. Esse hanno effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore per lo Stato interessato. Ogni dichiarazione fatta dopo tale entrata in vigore ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo a detta dichiarazione. Il depositario ne informa gli Stati membri.

Art. 43

Scioglimento dell'Organizzazione

§ 1 L'Assemblea generale può decidere lo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle sue competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa, fissando con questa organizzazione, se del caso, le condizioni del trasferimento.

§ 2 In caso di scioglimento dell'Organizzazione, i suoi beni ed averi sono conferiti agli Stati membri che siano stati ininterrottamente membri dell'Organizzazione negli ultimi cinque anni civili precedenti a quello della decisione in virtù del paragrafo 1, in proporzione al tasso medio di percentuale con cui hanno contribuito alle spese dell'Organizzazione in questi cinque anni.

Art. 44

Disposizione transitoria

Nei casi previsti negli articoli 34 paragrafo 7, 35 paragrafo 4, 41 paragrafo 1 e 42, il diritto in vigore al momento della conclusione dei contratti sottoposti alle Regole uniformi CIV, alle Regole uniformi CIM, alle Regole Uniformi CUV o alle Regole uniformi CUI rimane applicabile ai contratti esistenti.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 45

Testi della Convenzione

§ 1 La Convenzione è redatta in lingua francese, inglese e tedesca. In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede.

§ 2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali della Convenzione in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in collaborazione con i servizi competenti degli Stati membri interessati.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF)

Art. 1

Immunità di giurisdizione, esecuzione e sequestro

§ 1 Nel quadro delle sue attività ufficiali, l'Organizzazione beneficia dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo: a)

nella misura in cui l'Organizzazione abbia espressamente rinunciato a tale immunità in un determinato caso;

b)

in caso di un'azione civile intentata da un terzo;

c)

in caso di domanda riconvenzionale direttamente collegata ad una procedura intentata a titolo principale dall'Organizzazione;

d)

in caso di sequestro, ordinato con decisione giudiziaria sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti dovuti dall'Organizzazione ad un suo funzionario.

§ 2 Gli averi e gli altri beni dell'Organizzazione, qualunque sia il luogo in cui essi si trovino, beneficiano dell'immunità verso ogni forma di requisizione, confisca, sequestro ed altra forma di pignoramento o di espropriazione forzata, salvo nella misura in cui lo richiedano temporaneamente la prevenzione di incidenti implicanti veicoli a motore appartenenti all'Organizzazione o che circolano per conto di quest'ultima, e le inchieste alle quali tali incidenti possano dare luogo.

Art. 2

Protezione contro l'esproprio

Qualora sia necessaria un'espropriazione per pubblica utilità, devono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attività dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e prontamente versata un'adeguata indennità.

Art. 3

Esonero da imposte

§ 1 Ciascuno Stato membro esonera dalle imposte dirette l'Organizzazione, i suoi beni ed entrate, per l'esercizio delle sue attività ufficiali. Quando l'Organizzazione effettua acquisti o utilizza servizi di notevole importo strettamente necessari per l'esercizio delle sue attività ufficiali, ed il prezzo di tali acquisti o servizi comprende tasse o diritti, sono adottate appropriate disposizioni dagli Stati membri, quando ciò sia possibile, per l'esonero dalle tasse o diritti di tale natura o per il rimborso del loro importo.

§ 2 Nessun esonero è accordato per quanto riguarda le imposte e le tasse che costituiscono una semplice remunerazione di servizi resi.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 3 I beni acquistati in conformità al paragrafo 1 non possono essere venduti, né ceduti o utilizzati diversamente dalle condizioni stabilite dallo Stato membro che ha accordato gli esoneri.

Art. 4

Esonero da diritti e tasse

§ 1 I prodotti importati o esportati dall'Organizzazione e strettamente necessari per l'esercizio delle sue attività ufficiali sono esonerati da tutti i diritti e tasse percepiti all'atto dell'importazione o dell'esportazione.

§ 2 Nessun esonero è accordato, agli effetti del presente articolo per quanto riguarda gli acquisti e le importazioni di beni o la fornitura di servizi destinati ai bisogni propri dei funzionari dell'Organizzazione.

§ 3 L'articolo 3 paragrafo3 si applica per analogia ai beni importati in conformità al paragrafo 1.

Art. 5

Attività ufficiali

Le attività ufficiali dell'Organizzazione oggetto del presente Protocollo sono le attività che rispondono agli scopi definiti all'articolo 2 della Convenzione.

Art. 6

Transazioni monetarie

L'Organizzazione può ricevere e detenere ogni fondo, valuta, denaro contante o valore mobiliare. Essa può disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione ed avere conti in qualunque valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

Art. 7

Comunicazioni

Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali paragonabili.

Art. 8

Privilegi ed immunità dei rappresentanti degli Stati

I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei seguenti privilegi ed immunità nel territorio di ogni Stato membro: a)

immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, compresi le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non è tuttavia concesso il godimento di tale immunità in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto;

b)

immunità di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante;

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

c)

immunità di sequestro dei loro bagagli personali salvo il caso di reato flagrante;

d)

inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

e)

esenzione per loro stessi e per i loro congiunti da tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalità di registrazione degli stranieri;

f)

stesse facilitazioni, per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 9

Privilegi ed immunità dei dipendenti dell'Organizzazione

I funzionari dell'Organizzazione godono, nell'esercizio delle proprie funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità sul territorio di ogni Stato membro: a)

immunità di giurisdizione per le attività, compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze; non è tuttavia concesso il godimento di tale immunità in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un funzionario dell'Organizzazione o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; i funzionari continuano a beneficiare di questa immunità anche dopo aver cessato di essere al servizio dell'Organizzazione;

b)

inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

c)

stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e la registrazione degli stranieri, riconosciute generalmente ai funzionari delle organizzazioni internazionali; i familiari conviventi godono delle stesse agevolazioni;

d)

esonero dall'imposta nazionale sul reddito, con riserva di introduzione, a favore dell'Organizzazione, di un prelievo interno sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti corrisposti dall'Organizzazione; tuttavia gli Stati membri hanno la possibilità di tener conto di tali retribuzioni, salari ed emolumenti nel calcolo dell'ammontare dell'imposta da percepire sui redditi provenienti da altre fonti; gli Stati membri non sono tenuti ad applicare tale esonero fiscale alle indennità ed alle pensioni di quiescenza e alle rendite di sopravvivenza versate dall'Organizzazione ai suoi ex-funzionari o ai loro aventi diritto;

e)

per quanto concerne la regolamentazione del cambio, gli stessi privilegi generalmente accordati ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

f)

in periodo di crisi internazionali, le stesse agevolazioni di rimpatrio per loro stessi e per i loro familiari conviventi di quelle generalmente accordate ai funzionari delle organizzazioni internazionali.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 10

Privilegi ed immunità degli esperti

Gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o effettuano missioni per conto di quest'ultima, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni, o nel corso di tali missioni, godono dei seguenti privilegi ed immunità, nella misura in cui tali privilegi siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni: a)

immunità di giurisdizione per le attività, comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; non è tuttavia concesso il godimento di tale immunità in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto, o da lui condotto o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; gli esperti continuano a beneficiare di tale immunità anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione;

b)

inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

c)

agevolazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione;

d)

stesse agevolazioni, per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 11

Scopo dei privilegi e delle immunità concesse

§ 1 I privilegi e le immunità previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati.

Le autorità competenti revocano ogni immunità in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere revocate senza recare pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo per il quale le stesse siano state accordate.

§ 2 Le autorità competenti ai fini del paragrafo 1 sono: a)

gli Stati membri, per i loro rappresentanti;

b)

il Comitato amministrativo per il Segretario generale;

c)

il Segretario generale per gli altri funzionari dell'Organizzazione, nonché per gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale.

Art. 12

Prevenzione di abusi

§ 1 Nessuna disposizione del presente Protocollo può mettere in causa il diritto di ogni Stato membro di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua pubblica sicurezza.

§ 2 L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorità competenti degli Stati membri, allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, e di garantire il rispetto delle leggi e delle norme degli Stati membri interessati, e di im-

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

pedire qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi e le immunità previsti nel presente Protocollo.

Art. 13

Trattamento dei propri connazionali

Nessuno Stato membro è tenuto a concedere i privilegi e le immunità menzionati: a)

all'articolo 8, ad eccezione della lettera d);

b)

all'articolo 9, ad eccezione delle lettere a), b) e d);

c)

all'articolo 10, ad eccezione delle lettere a) e b),

ai propri cittadini o alle persone che hanno la residenza permanente in tale Stato.

Art. 14

Accordi complementari

L'Organizzazione può concludere con uno o più Stati membri accordi complementari per l'applicazione del presente Protocollo per quanto riguarda detto o detti Stati membri, nonché altri accordi per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (CIV - Appendice A alla Convenzione)

Titolo primo: Generalità Art. 1

Campo d'applicazione

§ 1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di trasporto ferroviario di viaggiatori a titolo oneroso o gratuito quando il luogo di partenza e di destinazione sono situati in due diversi Stati membri, a prescindere dal domicilio o sede e dalla nazionalità delle parti del contratto di trasporto.

§ 2 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include a titolo di complemento del trasporto ferroviario transfrontaliero, un trasporto su strada o su una via navigabile interna nell'ambito del traffico interno di uno Stato membro, si applicano le presenti Regole uniformi.

§ 3 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto ferroviario, un trasporto marittimo o un trasporto transfrontaliero su una via navigabile interna, le presenti Regole uniformi si applicano se il trasporto marittimo o il trasporto su via navigabile interna è effettuato su linee iscritte nella lista delle linee di cui all'articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione.

§ 4 Le presenti Regole uniformi si applicano altresì, per quanto concerne la responsabilità del trasportatore in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori, alle persone che accompagnano una spedizione il cui trasporto è effettuato in conformità alle Regole uniformi CIM.

§ 5 Le presenti Regole uniformi non si applicano ai trasporti effettuati fra stazioni ferroviarie situate sul territorio di Stati limitrofi, quando l'infrastruttura di queste stazioni è gestita da uno o più gestori d'infrastrutture dipendenti da un solo ed unico di questi Stati.

§ 6 Ogni Stato che sia Parte di una convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario diretto di viaggiatori di natura comparabile alle presenti Regole uniformi può, quando presenti una domanda di adesione alla Convenzione, dichiarare che applicherà tali Regole uniformi ai soli trasporti effettuati su una parte dell'infrastruttura ferroviaria ubicata sul suo territorio. Questa parte dell'infrastruttura ferroviaria deve essere definita con precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di uno Stato membro. Quando uno Stato ha reso la dichiarazione sopra menzionata, dette Regole uniformi si applicano solo a condizione che: a)

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il luogo di partenza o di destinazione come pure l'itinerario previsti nel contratto di trasporto siano situati sull'infrastruttura designata;

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

b)

l'infrastruttura designata colleghi l'infrastruttura di due Stati membri e sia stata prevista nel contratto di trasporto come itinerario per un trasporto in transito.

§ 7 Lo Stato che ha reso una dichiarazione secondo il paragrafo 6 può rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne dà comunicazione agli Stati membri. La dichiarazione diviene priva di effetto quando la convenzione di cui al paragrafo 6, prima frase, cessa di essere in vigore per questo Stato.

Art. 2

Dichiarazione relativa alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori

§ 1 Ciascuno Stato può in qualsiasi momento dichiarare che non applicherà ai viaggiatori vittime d'incidenti sopravvenuti sul proprio territorio l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, allorché questi siano suoi cittadini o persone abitualmente residenti in detto Stato.

§ 2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 può rinunciarvi in qualsiasi momento informando il depositario. Questa rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.

Art. 3

Definizioni

Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a)

«trasportatore» indica il trasportatore contrattuale con il quale il viaggiatore ha concluso il contratto di trasporto in virtù delle presenti Regole uniformi, oppure un successivo trasportatore il quale è responsabile in base a questo contratto;

b)

«trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con il viaggiatore, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto ferroviario;

c)

«condizioni generali di trasporto» indica le condizioni del trasportatore sotto forma di condizioni generali o di tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, e che sono divenute con la stipula del contratto di trasporto parte integrante di quest'ultimo;

d)

«veicolo» indica un veicolo automobilistico o un rimorchio trasportati in occasione di un trasporto di viaggiatori.

Art. 4

Deroghe

§ 1 Gli Stati membri possono concludere accordi che prevedano deroghe alle presenti Regole uniformi per i trasporti effettuati esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate al di qua e al di là del confine quando non vi sia un'altra stazione intermedia.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri che transitano attraverso uno Stato non membro, gli Stati interessati possono concludere accordi in deroga alle presente Regole uniformi.

§ 3 Fatte salve le altre disposizioni di diritto pubblico internazionale, due o più Stati membri possono stabilire fra loro le condizioni alle quali i trasportatori sono tenuti a trasportare viaggiatori, bagagli, animali e veicoli nella circolazione fra questi Stati.

§ 4 Gli accordi di cui ai paragrafi da 1 a 3 nonché la loro entrata in vigore sono comunicati all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari.

Il Segretario generale dell'Organizzazione ne dà comunicazione agli Stati Membri ed alle imprese interessate.

Art. 5

Diritto cogente

Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che direttamente o indirettamente deroghi a tali Regole uniformi è nulla e priva di effetto. La nullità di tali stipule non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Ciò nonostante, un trasportatore può assumere una responsabilità e degli obblighi più onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.

Titolo II: Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto Art. 6

Contratto di trasporto

§ 1 Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione.

§ 2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 9, l'assenza, l'irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l'esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti Regole uniformi.

§ 3 Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

Art. 7

Titolo di trasporto

§ 1 Le condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto dei titoli di trasporto nonché la lingua ed i caratteri in cui devono essere stampati e compilati.

§ 2 Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto: a)

il trasportatore o i trasportatori;

b)

l'indicazione che il trasporto è soggetto, malgrado qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

c)

ogni altra indicazione necessaria per provare la conclusione ed il contenuto del contratto di trasporto e che permette al viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto.

§ 3 Il viaggiatore, quando riceve il titolo di trasporto, deve accertarsi che sia stato compilato secondo le sue indicazioni.

§ 4 Il titolo di trasporto è cedibile se non è nominativo e se il viaggio non è iniziato.

§ 5 Il titolo di trasporto può consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.

Art. 8

Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto

§ 1 Salvo diverso accordo fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto deve essere pagato in anticipo.

§ 2 Le Condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto.

Art. 9

Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto

§ 1 Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le Condizioni generali di trasporto possono stabilire: a)

che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto;

b)

che un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere escluso dal trasporto;

c)

se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa.

§ 2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere che sono esclusi dal trasporto o che possono essere esclusi dal trasporto durante il tragitto, i viaggiatori i quali: a)

rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori;

b)

disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori,

e che queste persone non hanno diritto al rimborso né del prezzo del trasporto, né del prezzo che hanno pagato per il trasporto dei loro bagagli.

Art. 10

Adempimento di formalità amministrative

Il viaggiatore deve attenersi agli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorità amministrative.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 11

Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza

Se del caso, il trasportatore deve certificare sul titolo di trasporto che il treno è stato soppresso o la corrispondenza mancata.

Titolo III: Trasporto di colli a mano, animali, bagagli e veicoli Capitolo I: Disposizioni comuni Art. 12

Oggetti ed animali ammessi

§ 1 Il viaggiatore può recare con sé oggetti facilmente trasportabili (colli a mano), nonché animali vivi in conformità alle Condizioni generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore può recare con sé oggetti ingombranti in conformità alle disposizioni particolari contenute nelle Condizioni generali di trasporto. Sono esclusi dal trasporto gli oggetti o gli animali di natura tale da recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno.

§ 2 Il viaggiatore può spedire, in quanto bagaglio, oggetti ed animali conformemente alle Condizioni generali di trasporto.

§ 3 Il trasportatore può ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformità alle disposizioni particolari contenute nelle Condizioni generali di trasporto.

§ 4 Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli nonché all'interno o sopra veicoli i quali, in conformità al presente Titolo, sono trasportati per ferrovia, deve essere conforme al Regolamento sul trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID).

Art. 13

Verifica

§ 1 Il trasportatore ha il diritto, in caso di grave presunzione d'inosservanza delle condizioni di trasporto, di verificare che gli oggetti (colli a mano, bagagli, veicoli compresi il loro carico) e gli animali trasportati corrispondano alle condizioni di trasporto, quando le leggi e le prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica. Se non si presenta o se non può essere rintracciato, il trasportatore deve chiamare due testimoni indipendenti.

§ 2 Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore può esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.

Art. 14

Adempimento di formalità amministrative

Il viaggiatore deve conformarsi agli adempimenti previsti dalle dogane o da altre autorità amministrative durante il trasporto, in occasione del suo trasporto, di oggetti (colli a mano, bagagli, veicoli, compresivi del loro carico) e di animali. Deve assistere all'ispezione di questi oggetti, salvo eccezione prevista dalle leggi e dalle prescrizioni di ogni Stato.

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Capitolo II: Colli a mano ed animali Art. 15

Sorveglianza

Spetta al viaggiatore la sorveglianza dei colli a mano e degli animali che porta con sé.

Capitolo III: Bagagli Art. 16

Spedizione dei bagagli

§ 1 Gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli devono essere attestati da uno scontrino bagagli consegnato al viaggiatore.

§ 2 Fatto salvo l'articolo 22, l'assenza, l'irregolarità o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica né l'esistenza né la validità degli accordi relativi all'inoltro dei bagagli, che rimangono sottoposti alle presenti Regole uniformi.

§ 3 Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto.

§ 4 Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.

Art. 17

Scontrino bagagli

§ 1 Le Condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7 paragrafo 5 si applica per analogia.

§ 2 Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli: a)

il trasportatore o i trasportatori;

b)

l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

c)

ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli e che consentano al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

§ 3 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve lo scontrino bagagli, che quest'ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

Art. 18

Registrazione e trasporto

§ 1 Salvo eccezione prevista dalle Condizioni generali di trasporto, la registrazione dei bagagli si effettua solo su presentazione di un titolo di trasporto valido almeno fino al luogo di destinazione dei bagagli. Per di più la registrazione avviene in conformità alle prescrizioni in vigore nel luogo di spedizione.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 2 Quando le Condizioni generali di trasporto prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza la presentazione di un titolo di trasporto, le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai suoi bagagli si applicano per analogia allo spedizioniere del bagaglio.

§ 3 Il trasportatore può inoltrare i bagagli con un altro treno o un altro mezzo di trasporto e con un altro itinerario, diversi da quelli del viaggiatore.

Art. 19

Pagamento del prezzo per il trasporto dei bagagli

Salvo accordo contrario fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto dei bagagli si paga al momento della registrazione.

Art. 20

Marcatura dei bagagli

Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara: a)

il suo nome ed il suo indirizzo;

b)

il luogo di destinazione.

Art. 21

Diritto di disporre dei bagagli

§ 1 Se le circostanze lo consentono e le prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative non vi si oppongono, il viaggiatore può chiedere la restituzione dei bagagli al luogo di spedizione su presentazione dello scontrino bagagli e, ove previsto dalle Condizioni generali di trasporto, del titolo di trasporto.

§ 2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere altre disposizioni relativamente al diritto di disporre dei bagagli, e cioè modifiche del luogo di destinazione ed eventuali conseguenze finanziarie per il viaggiatore.

Art. 22

Riconsegna

§ 1 La riconsegna dei bagagli ha luogo dietro presentazione dello scontrino bagagli e, se del caso, dietro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. Il trasportatore ha il diritto, senza tuttavia esservi tenuto, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna.

§ 2 Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino bagagli, se conformi alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione: a)

la consegna dei bagagli alle autorità doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovano sotto la custodia del trasportatore;

b)

l'affidamento degli animali vivi a un terzo.

§ 3 Il possessore dello scontrino bagagli può chiedere la riconsegna dei bagagli nel luogo di destinazione, trascorso il tempo convenuto, nonché, se del caso, il tempo necessario per le operazioni doganali o di altre autorità amministrative.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 4 In mancanza di restituzione dello scontrino bagagli, il trasportatore è obbligato a riconsegnare il bagaglio soltanto a colui che provi il suo diritto: se tale prova sembra insufficiente, il trasportatore può esigere una cauzione.

§ 5 I bagagli vengono riconsegnati nel luogo di destinazione per il quale sono stati registrati.

§ 6 Il possessore dello scontrino bagagli a cui i bagagli non siano riconsegnati può esigere l'annotazione nello scontrino stesso del giorno e dell'ora in cui egli ha richiesto la riconsegna conformemente al paragrafo 3.

§ 7 L'avente diritto può rifiutare il ritiro dei bagagli se il trasportatore non dà seguito alla sua richiesta di procedere alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno.

§ 8 Per il rimanente, la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformità alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione.

Capitolo IV: Veicoli Art. 23

Condizioni di trasporto

Le disposizioni particolari per il trasporto dei veicoli contenute nelle Condizioni generali di trasporto definiscono segnatamente le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, di scarico e di riconsegna, nonché gli obblighi del viaggiatore.

Art. 24

Bollettino di trasporto

§ 1 Gli obblighi contrattuali relativi al trasporto di veicoli devono essere attestati da un bollettino di trasporto consegnato al viaggiatore. Il bollettino di trasporto può essere integrato nel titolo di trasporto del viaggiatore.

§ 2 Le particolari disposizioni per il trasporto di veicoli, contenute nelle Condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto del bollettino di trasporto, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7 paragrafo 5 si applica per analogia.

§ 3 Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto: a)

il trasportatore o i trasportatori;

b)

l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

c)

ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi ai trasporti dei veicoli, e che consentano al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

§ 4 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve il bollettino di trasporto, che quest'ultimo è stato emesso secondo le sue indicazioni.

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Art. 25

Diritto applicabile

Fatte salve le disposizioni del presente Capitolo, le disposizioni del Capitolo III relative al trasporto dei bagagli si applicano ai veicoli.

Titolo IV: Responsabilità del trasportatore Capitolo I: Responsabilità in caso di morte e ferimento di viaggiatori Art. 26

Fondamento della responsabilità

§ 1 Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica del viaggiatore causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.

§ 2 Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità: a)

se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio ferroviario che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore;

c)

se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata come parte terza; il diritto di regresso non è pregiudicato.

§ 3 Se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo e se, malgrado ciò, il trasportatore non è interamente sollevato dalla responsabilità in conformità al paragrafo 2 lettera c), egli risponde per il tutto nei limiti delle presenti Regole uniformi e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi.

§ 4 Le presenti Regole uniformi non si applicano alla responsabilità che può ricadere sul trasportatore per i casi non previsti al paragrafo 1.

§ 5 Quando un trasporto oggetto di un unico contratto di trasporto è effettuato da trasportatori successivi, la responsabilità in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori è del trasportatore a cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l'incidente è avvenuto. Quando questa prestazione non è stata realizzata dal trasportatore, ma da un trasportatore sostituto, entrambi i trasportatori sono responsabili solidalmente, in conformità alle presenti Regole uniformi.

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Art. 27

Risarcimento dei danni in caso di morte

§ 1 In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende: a)

le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;

b)

se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'articolo 28.

§ 2 Se con la morte del viaggiatore vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto in futuro un'obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante a persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.

Art. 28

Risarcimento dei danni in caso di ferimento

In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende: a)

le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto;

b)

la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

Art. 29

Riparazione di altri danni corporali

Il diritto nazionale determina se ed in quale misura il trasportatore è tenuto a corrispondere risarcimenti per danni corporali diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28.

Art. 30

Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni

§ 1 Il risarcimento danni di cui all'articolo 27 paragrafo 2 ed all'articolo 28 lettera b) deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento dei danni è corrisposto sotto tale forma allorché il viaggiatore leso o gli aventi diritto di cui all'articolo 27 paragrafo 2 lo richiedano.

§ 2 L'ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel paragrafo 1 è determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione delle presenti Regole uniformi, è fissato un limite massimo di 175 000 unità di conto in capitale o in rendita annuale corrispondente a tale capitale per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.

Art. 31

Altri mezzi di trasporto

§ 1 Salvo quanto previsto dal paragrafo 2, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori non si applicano ai danni sopravvenuti durante un trasporto che, conformemente al contratto di trasporto, non era un trasporto ferroviario.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 2 Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell'articolo 26 paragrafo 1 e nell'articolo 33 paragrafo 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli vi salga o ne discenda.

§ 3 Se a seguito di circostanze eccezionali, l'esercizio ferroviario è provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con un altro mezzo di trasporto, il trasportatore è responsabile ai sensi delle presenti Regole uniformi.

Capitolo II: Responsabilità in caso d'inosservanza dell'orario Art. 32

Responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza

§ 1 Il trasportatore è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti.

Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio, nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore.

§ 2 Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause: a)

circostanze esterne all'esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

colpa del viaggiatore, oppure

c)

un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di regresso rimane impregiudicato.

§ 3 Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il trasportatore deve corrispondere un risarcimento per danni diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 44.

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Capitolo III: Responsabilità per i colli a mano, gli animali, i bagagli ed i veicoli Sezione I: Colli a mano ed animali Art. 33

Responsabilità

§ 1 In caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il trasportatore è responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dell'avaria degli oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona o come colli a mano; ciò si applica anche agli animali che il viaggiatore portava con sé. L'articolo 26 si applica per analogia.

§ 2 Il trasportatore peraltro è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all'articolo 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del Titolo IV, ad eccezione dell'articolo 51 ed il Titolo VI non sono applicabili in questo caso.

Art. 34

Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti

Il trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 1 deve riparare il danno fino a concorrenza di 1400 unità di conto per ogni viaggiatore.

Art. 35

Esonero dalla responsabilità

Il trasportatore non è responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno che può risultare dal fatto che il viaggiatore non si uniformi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative.

Sezione 2: Bagagli Art. 36

Fondamento della responsabilità

§ 1 Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dall'avaria dei bagagli sopravvenute dal momento della presa in carico da parte del trasportatore fino alla riconsegna, nonché del ritardo nella riconsegna.

§ 2 Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

§ 3 Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita o l'avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o più delle seguenti cause:

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a)

mancanza o stato difettoso dell'imballaggio;

b)

natura speciale dei bagagli;

c)

spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.

Art. 37

Onere della prova

§ 1 La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti all'articolo 36 paragrafo 2 spetta al trasportatore.

§ 2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari previsti all'articolo 36 paragrafo 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Art. 38

Trasportatori successivi

Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico è effettuato da più trasportatori successivi, ciascun trasportatore, che prende in carico i bagagli con lo scontrino bagagli o il veicolo con la bolletta di trasporto, è parte, per quanto riguarda l'inoltro dei bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto di trasporto in conformità alle clausole dello scontrino bagagli o della bolletta di trasporto e si assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.

Art. 39

Trasportatore sostituto

§ 1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore che lo sostituisce, indipendentemente o meno dall'esercizio di una facoltà che gli è riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile del trasporto nella sua totalità.

§ 2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilità del trasportatore si applicano altresì alla responsabilità del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 48 e 52 si applicano quando viene intentata un'azione legale contro gli agenti e tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto.

§ 3 Ogni convenzione particolare attraverso la quale il trasportatore assume obblighi che non gli spettano ai sensi delle presenti Regole uniformi o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali Regole uniformi è priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l'ha accettata espressamente e per iscritto. Abbia o non abbia accettato il trasportatore sostituto questa particolare convenzione, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano.

§ 4 Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilità è solidale.

§ 5 L'ammontare totale dell'indennità dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonché dai loro agenti e dalle altre persone di cui essi si avvalgono

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per l'esecuzione del trasporto non supera i limiti previsti nelle presenti Regole uniformi.

§ 6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.

Art. 40

Presunzione di perdita

§ 1 L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 22 paragrafo 3.

§ 2 Se un collo considerato perduto è ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio è noto o può essere determinato.

§ 3 Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al paragrafo 2, l'avente diritto può esigere che il collo gli sia riconsegnato. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dal luogo di spedizione fino a quello in cui si effettua la riconsegna e restituire l'indennità ricevuta, dopo aver detratto, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennità. Egli conserva ciononostante i suoi diritti all'indennità per il ritardo nella riconsegna, previsti all'articolo 43.

§ 4 Se il collo rinvenuto non è stato reclamato nel termine previsto al paragrafo 3 o se il collo è ritrovato dopo più di un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel luogo in cui si trova il collo.

Art. 41

Indennità in caso di perdita

§ 1 In caso di perdita totale o parziale dei bagagli, il trasportatore deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento: a)

se l'ammontare del danno è provato, un'indennità pari a tale ammontare che non superi tuttavia 80 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o 1200 unità di conto per collo;

b)

se l'ammontare del danno non è provato, un'indennità forfettaria di 20 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o di 300 unità di conto per collo.

Le modalità di liquidazione dell'indennità per chilogrammo mancante o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto.

§ 2 Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo perso, nonché i diritti doganali ed il dazio di consumo già pagati.

Art. 42

Indennità in caso di avaria

§ 1 In caso di avaria dei bagagli, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un'indennità equivalente al deprezzamento dei bagagli.

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§ 2 L'indennità non supera: a)

se la totalità dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;

b)

se soltanto una parte dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Art. 43

Indennità in caso di ritardo nella riconsegna

§ 1 In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, il trasportatore è tenuto al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di consegna, per un tempo massimo di quattordici giorni: a)

se l'avente diritto prova che un danno ivi compresa un'avaria, ne è derivato, un'indennità pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,80 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 14 unità di conto per collo, riconsegnati in ritardo;

b)

se l'avente diritto non prova che un danno ne è derivato, un'indennità forfettaria di 0,14 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 2,80 unità di conto per collo riconsegnati in ritardo.

Le modalità di liquidazione dell'indennità, per chilogrammo o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto.

§ 2 In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennità prevista al paragrafo 1 non si cumula con quella prevista all'articolo 41.

§ 3 In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennità prevista al paragrafo 1 è corrisposta per la parte non persa.

§ 4 In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l'indennità prevista al paragrafo 1 si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 42.

§ 5 In nessun caso il cumulo dell'indennità prevista al paragrafo 1 con quelle previste agli articoli 41 e 42 può dar luogo al pagamento di un'indennità eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.

Sezione 3: Veicoli Art. 44

Indennità in caso di ritardo

§ 1 In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

§ 2 Se l'avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore viene rimborsato il prezzo del trasporto all'avente diritto. Inoltre questi può reclamare, allorché provi che un danno è deri-

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vato da detto ritardo, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

Art. 45

Indennità in caso di perdita

In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennità da corrispondere all'avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo. Essa non supera 8000 unità di conto. Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo indipendente.

Art. 46

Responsabilità per quanto concerne altri oggetti

§ 1 Per quanto riguarda gli oggetti lasciati nei veicoli o che si trovano in cofani (ad es. bagagliai o porta sci) solidamente fissati al veicolo, il trasportatore è responsabile solo del danno causato per sua colpa. L'indennità totale da pagare non supera 1400 unità di conto.

§ 2 Per quanto concerne gli oggetti fissati all'esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al paragrafo 1, il trasportatore è responsabile solo se è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Art. 47

Diritto applicabile

Fatte salve le disposizioni della presente Sezione, ai veicoli si applicano le disposizioni della Sezione 2 relative alla responsabilità per i bagagli.

Capitolo IV: Disposizioni comuni Art. 48

Decadenza del diritto d'invocare i limiti di responsabilità

I limiti di responsabilità previsti nelle presenti Regoli uniformi, nonché le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennità ad un determinato ammontare, non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Art. 49

Conversione ed interessi

§ 1 Quando il calcolo dell'indennità implica la conversione delle somme espresse in unità monetarie straniere, quest'ultima deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e nel luogo di pagamento dell'indennità.

§ 2 L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, a decorrere dal giorno del reclamo previsto all'articolo 55 oppure, se non è vi stato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione.

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§ 3 Tuttavia, per le indennità dovute in virtù degli articoli 27 e 28 gli interessi decorrono solo dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione dell'ammontare dell'indennità, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione.

§ 4 Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo se l'indennità supera 16 unità di conto per scontrino bagagli.

§ 5 Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non consegna al trasportatore entro il termine da questi opportunamente fissatogli i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva di quanto reclamato, non decorrono interessi fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva dei documenti.

Art. 50

Responsabilità in caso d'incidente nucleare

Il trasportatore è esonerato dalla responsabilità che gli incombe in virtù delle presenti Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilità in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce sia responsabile di questo danno.

Art. 51

Persone di cui risponde il trasportatore

Il trasportatore è responsabile dei suoi agenti e delle altre persone di cui si avvale per l'effettuazione del trasporto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto è effettuato sono considerati come persone dei cui servizi il trasportatore si avvale per l'esecuzione del trasporto.

Art. 52

Altre azioni

§ 1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione per responsabilità a qualsiasi titolo svolta non può essere esercitata contro il trasportatore se non alle condizioni e nei limiti di queste Regole uniformi.

§ 2 Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell'articolo 51.

Titolo V: Responsabilità del viaggiatore Art. 53

Principi particolari di responsabilità

Il viaggiatore è responsabile nei confronti del trasportatore per qualsiasi danno: a)

3590

risultante dall'inosservanza dei suoi obblighi in virtù: 1. degli articoli 10, 14 e 20, 2. delle particolari disposizioni per il trasporto dei veicoli contenute nelle Condizioni generali di trasporto, oppure

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

3.

b)

del Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID);

causato dagli oggetti o dagli animali che porta con sé,

a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, benché avesse dato prova della diligenza richiesta ad un viaggiatore coscienzioso. Questa disposizione non pregiudica la responsabilità che può incombere al trasportatore in virtù degli articoli 26 e 33 paragrafo 1.

Titolo VI: Esercizio dei diritti Art. 54

Constatazione di perdita parziale o di avaria

§ 1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria di un oggetto trasportato sotto la custodia del trasportatore (bagagli, veicoli) o l'avente diritto ne afferma l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato in cui si trova l'oggetto e, per quanto possibile, l'entità del danno, la sua causa e il momento in cui è avvenuto.

§ 2 Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.

§ 3 Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, può richiedere che lo stato dei bagagli o del veicolo, nonché la causa e l'ammontare del danno siano constatati da un esperto designato dalle parti del contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato dove ha luogo la constatazione.

Art. 55

Reclami

§ 1 I reclami relativi alla responsabilità del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale può essere intentata l'azione giudiziaria. Nel caso di un trasporto oggetto di un contratto unico ed effettuato da trasportatori successivi, i reclami possono ugualmente essere indirizzati al primo o all'ultimo trasportatore, nonché al trasportatore che ha nello Stato di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.

§ 2 Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore indicato all'articolo 56 paragrafi 2 e 3.

§ 3 I documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente certificate conformi, qualora il trasportatore lo richieda. All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino bagagli e del bollettino di trasporto.

3591

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 56

Trasportatori che possono essere citati in giudizio

§ 1 L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori può essere intentata solo contro un trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 5.

§ 2 Fatto salvo il paragrafo 4, le altre azioni legali dei viaggiatori fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate solo contro il primo o l'ultimo trasportatore o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale è avvenuto il fatto all'origine della citazione giudiziaria.

§ 3 Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore che deve riconsegnare il bagaglio o il veicolo ed ha il proprio nome riportato con il suo consenso sullo scontrino bagagli o sul bollettino di trasporto può essere citato in giudizio in conformità al paragrafo 2 anche se non ha ricevuto il bagaglio o il veicolo.

§ 4 L'azione in giudizio per la restituzione di una somma pagata in virtù del contratto di trasporto può essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma o contro quello a favore del quale la somma è stata riscossa.

§ 5 L'azione giudiziaria può essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai paragrafi 2 e 4 se è formulata come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

§ 6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo può anch'esso essere perseguito in giudizio.

§ 7 Quando il richiedente può scegliere fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria è intentata contro uno di essi; ciò si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o più trasportatori ed un trasportatore sostituto.

Art. 57

Foro competente

§ 1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti o dinanzi alla giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto. Non possono essere adite altre giurisdizioni.

§ 2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi è pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del paragrafo 1, o quando in questa controversia una sentenza è stata pronunciata da detta giurisdizione, nessuna nuova azione legale per lo stesso motivo potrà essere intentata fra le stesse parti, a meno che la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione è stata intentata, non possa essere eseguita nello Stato in cui la nuova azione è intentata.

Art. 58

Estinzione dell'azione in caso di morte e di ferimento

§ 1 Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori si estingue se l'avente diritto non segnala 3592

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

l'incidente subìto dal viaggiatore entro dodici mesi a decorrere dalla conoscenza del danno ad uno dei trasportatori a cui può essere presentato un reclamo secondo l'articolo 55 paragrafo 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente al trasportatore, quest'ultimo deve rilasciargli un attestato di tale avviso verbale.

§ 2 L'azione tuttavia non si estingue se: a)

nel termine previsto al paragrafo 1, l'avente diritto ha presentato reclamo ad uno dei trasportatori designati all'articolo 55 paragrafo 1;

b)

nel termine previsto al paragrafo 1, il trasportatore responsabile è venuto a conoscenza, per altre vie, dell'incidente accaduto al viaggiatore;

c)

l'incidente non è stato segnalato o è stato segnalato in ritardo a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto;

d)

l'avente diritto prova che l'incidente è dovuto a colpa del trasportatore.

Art. 59

Estinzione dell'azione originata dal trasporto bagagli

§ 1 L'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto estingue qualsiasi azione contro il trasportatore originata dal contratto di trasporto in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna.

§ 2 L'azione tuttavia non si estingue: a)

in caso di perdita parziale o di avaria, se: 1. la perdita o l'avaria siano state constatate conformemente all'articolo 54 prima del ritiro dei bagagli da parte dell'avente diritto, 2. la constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all'articolo 54 è stata omessa solo per colpa del trasportatore;

b)

in caso di danno non apparente constatato dopo l'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto, qualora quest'ultimo: 1. richieda la constatazione conformemente all'articolo 54 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro dei bagagli, 2. fornisca inoltre la prova che il danno si è verificato tra la presa in carico da parte del trasportatore e la riconsegna;

c)

in caso di ritardo nella riconsegna, qualora l'avente diritto entro ventuno giorni abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori indicati all'articolo 56 paragrafo 3;

d)

qualora l'avente diritto fornisca la prova che il danno è imputabile a colpa del trasportatore.

Art. 60

Prescrizione

§ 1 Le azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si prescrivono: a)

per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente; 3593

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

b)

per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore purché questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente.

§ 2 Le altre azioni originate dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.

Tuttavia la prescrizione è di due anni se si tratta di un'azione per un danno che derivi da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente potuto derivare.

§ 3 La prescrizione prevista al paragrafo 2 decorre per l'azione: a)

d'indennità per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 22 paragrafo 3;

b)

d'indennità per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la consegna è stata effettuata;

c)

in tutti gli altri casi concernenti il trasporto dei viaggiatori; dal giorno di scadenza di validità del titolo di trasporto.

Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini.

§ 4 In caso di reclamo scritto conformemente all'articolo 55 corredato dei documenti giustificativi necessari, la prescrizione è sospesa fino al giorno in cui il trasportatore respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso per la parte del reclamo che rimane in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti sono a carico della parte che invoca tale fatto. Ulteriori reclami aventi lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

§ 5 L'azione prescritta non può più essere esercitata neanche sotto forma di domanda riconvenzionale o di un'eccezione.

§ 6 Per il rimanente, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.

Titolo VII: Rapporti dei trasportatori fra loro Art. 61

Ripartizione del prezzo di trasporto

§ 1 Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalità di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori.

§ 2 Gli articoli 6 paragrafo 3, 16 paragrafo 3 e 25 si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.

3594

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 62

Diritto di regresso

§ 1 Il trasportatore che ha pagato un'indennità ai sensi delle presenti Regole uniformi ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle seguenti disposizioni: a)

il trasportatore che ha causato il danno ne è il solo responsabile;

b)

se il danno è stato causato da più trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se non è possibile distinguere, l'indennità è ripartita fra loro conformemente alla lettera c);

c)

se non può essere provato quale dei trasportatori abbia causato il danno, l'indennità è ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione è fatta in proporzione alla quota del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori.

§ 2 In caso d'insolvibilità di uno di questi trasportatori, la quota che gli incombe e che non ha pagato è ripartita fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.

Art. 63

Procedura di regresso

§ 1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita una delle azioni di regresso ai sensi dell'articolo 62 non può essere contestata dal trasportatore contro il quale il regresso viene esercitato, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, è stato posto in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notifica della citazione e per l'intervento.

§ 2 Il trasportatore che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato.

§ 3 Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.

§ 4 Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso può investire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.

§ 5 Quando l'azione deve essere intentata contro più trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso può scegliere fra le giurisdizioni competenti ai sensi del paragrafo 4 quella dinanzi alla quale presentare la sua azione di regresso.

§ 6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Art. 64

Accordi relativi al regresso

I trasportatori sono liberi di concordare fra loro disposizioni in deroga agli articoli 61 e 62.

3595

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM - Appendice B alla Convenzione)

Titolo primo: Generalità Art. 1

Campo d'applicazione

§ 1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando il luogo dell'assunzione in carico della merce ed il luogo previsto per la consegna sono situati in due diversi Stati membri, ciò a prescindere dalla sede e dalla nazionalità delle parti nel contratto di trasporto.

§ 2 Le presenti Regole uniformi si applicano altresì ai contratti di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando il luogo dell'assunzione in carico della merce ed il luogo previsto per la consegna sono situati in due Stati diversi, di cui uno almeno è Stato membro, e quando le parti del contratto concordano che il contratto è sottoposto a tali Regole uniformi.

§ 3 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto transfrontaliero ferroviario, un trasporto su strada o su una via navigabile interna nel traffico interno di uno Stato membro, si applicano le presenti Regole uniformi.

§ 4 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include a titolo di complemento del trasporto ferroviario, un trasporto marittimo o un trasporto transfrontaliero su una via navigabile interna, le presenti Regole uniformi si applicano se il trasporto marittimo o il trasporto su via navigabile interna è effettuato su linee iscritte nella lista delle linee di cui all'articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione.

§ 5 Le presenti Regole uniformi non si applicano ai trasporti effettuati fra stazioni situate sul territorio di Stati limitrofi, quando l'infrastruttura di queste stazioni è gestita da uno o più gestori d'infrastrutture dipendenti da uno solo di questi Stati.

§ 6 Ogni Stato che sia Parte di una convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario diretto di merci di natura comparabile alle presenti Regole uniformi può, quando presenta una domanda di adesione alla Convenzione, dichiarare che applicherà tali Regole uniformi ai soli trasporti effettuati su una parte dell'infrastruttura ferroviaria ubicata sul suo territorio. Questa parte dell'infrastruttura ferroviaria deve essere definita con precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di uno Stato membro. Quando uno Stato ha reso la dichiarazione sopra menzionata, dette Regole uniformi si applicano solo a condizione che: a)

3596

il luogo dell'assunzione in carico della merce o il luogo per la riconsegna nonché l'itinerario previsti nel contratto di trasporto siano situati sull'infrastruttura designata;

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

b)

l'infrastruttura designata colleghi l'infrastruttura di due Stati membri e sia stata prevista nel contratto di trasporto in quanto itinerario per un trasporto in transito.

§ 7 Lo Stato che ha reso una dichiarazione secondo il paragrafo 6 può rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data nella quale il depositario ne avvisa gli Stati membri. La dichiarazione diviene priva di effetto quando la convenzione di cui al paragrafo 6 prima frase, cessa di essere in vigore per questo Stato.

Art. 2

Prescrizioni di diritto pubblico

I trasporti a cui si applicano le presenti Regole uniformi rimangono sottoposti alle prescrizioni di diritto pubblico, in particolare alle prescrizioni relative al trasporto delle merci pericolose, alle prescrizioni del diritto doganale ed a quelle relative alla protezione degli animali.

Art. 3

Definizioni

Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a)

«trasportatore» indica il trasportatore contrattuale con il quale lo speditore ha concluso il contratto di trasporto in virtù di tali Regole uniformi, oppure un trasportatore successivo, il quale è responsabile in base a questo contratto;

b)

«trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con lo speditore, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto ferroviario;

c)

«Condizioni generali di trasporto» indica le condizioni del trasportatore sotto forma di condizioni generali o di tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro e che sono divenute, con la stipula del contratto di trasporto parte integrante di quest'ultimo;

d)

«unità di trasporto intermodale» indica i contenitori, le casse mobili, i semirimorchi o altre unità di carico simili utilizzate nel trasporto intermodale.

Art. 4

Deroghe

§ 1 Gli Stati membri possono concludere accordi che prevedono deroghe alle presenti Regole uniformi per i trasporti effettuati esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate da una parte e dall'altra della frontiera quando non vi sia un'altra stazione intermedia.

§ 2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri che transitano attraverso uno Stato non membro, gli Stati interessati possono concludere accordi in deroga alle presenti Regole uniformi.

§ 3 Gli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2, come anche la loro entrata in vigore sono comunicati all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferro-

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

viari. Il Segretario generale dell'Organizzazione ne informa gli Stati Membri e le imprese interessate.

Art. 5

Diritto cogente

Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi è nulla e priva di effetto. La nullità di tali stipule non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Ciò nonostante, un trasportatore può assumere una responsabilità ed obblighi più onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.

Titolo II: Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto Art. 6

Contratto di trasporto

§ 1 Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario.

§ 2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da una lettera di vettura secondo un modello uniforme. Tuttavia l'assenza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano né l'esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti Regole uniformi.

§ 3 La lettera di vettura è firmata dallo speditore e dal trasportatore. La firma può essere sostituita da un timbro, da un'indicazione della macchina contabile o in ogni altro modo appropriato.

§ 4 Il trasportatore deve certificare sul duplicato della lettera di vettura, in modo appropriato, l'assunzione in carico della merce e deve consegnare il duplicato allo speditore.

§ 5 La lettera di vettura non ha valore di titolo di credito negoziabile.

§ 6 Per ogni spedizione va compilata una lettera di vettura. Salvo diverso accordo fra lo speditore ed il trasportatore, una stessa lettera di vettura può riguardare esclusivamente il carico di un solo vagone.

§ 7 In caso di trasporto che attraversa il territorio doganale della Comunità europea o il territorio sul quale è applicata la procedura di transito comune, ciascuna spedizione deve essere accompagnata da una lettera di vettura che corrisponda ai requisiti dell'articolo 7.

§ 8 Le associazioni internazionali dei trasportatori stabiliscono i modelli uniformi di lettera di vettura, di comune accordo con le associazioni internazionali della clientela e gli organismi competenti in materia doganale negli Stati membri, nonché con ogni organizzazione intergovernativa d'integrazione economica regionale avente competenza per la propria legislazione doganale.

§ 9 La lettera di vettura, compreso il suo duplicato, può consistere in una forma di registrazione elettronica di dati che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati devo-

3598

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

no essere equivalenti dal punto di vista funzionale, segnatamente per quanto concerne l'efficacia probatoria della lettera di vettura costituita di questi dati.

Art. 7

Tenore della lettera di vettura

§ 1 La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni: a)

luogo e data della sua compilazione;

b)

nome ed indirizzo dello speditore;

c)

nome ed indirizzo del trasportatore che ha concluso il contratto di trasporto;

d)

nome ed indirizzo di colui al quale la merce è effettivamente consegnata se non si tratta del trasportatore di cui alla lettera c);

e)

luogo e data dell'assunzione in carico della merce;

f)

luogo di consegna;

g)

nome ed indirizzo del destinatario;

h)

denominazione della natura della merce e delle modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione prevista dal Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID);

i)

il numero di colli ed i segni e numeri particolari necessari per identificare le spedizioni in piccole partite;

j)

il numero del vagone, nel caso di trasporto per carri completi;

k)

il numero del veicolo ferroviario viaggiante sulle proprie ruote se è consegnato al trasporto in quanto merce;

l)

inoltre, in caso di unità di trasporto intermodale, la categoria, il numero o altre caratteristiche necessarie per la loro identificazione;

m) la massa lorda della merce o la quantità della merce espressa sotto altre forme; n)

l'enumerazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative, allegati alla lettera di vettura o custoditi a disposizione del trasportatore presso un'autorità debitamente designata o presso un organo designato nel contratto;

o)

le spese inerenti al trasporto (prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali ed altre spese che possono intervenire dalla stipula del contratto fino alla riconsegna), nella misura in cui debbono essere pagate dal destinatario o ogni altra indicazione che le spese sono a carico del destinatario;

p)

l'indicazione che il trasporto è sottoposto, nonostante ogni clausola contraria, alle presenti Regole uniformi.

§ 2 Se del caso, la lettera di vettura deve inoltre contenere le seguenti indicazioni: a)

in caso di trasporto ad opera di trasportatori successivi, il nome del trasportatore che deve consegnare la merce, quando questi abbia dato il proprio consenso all'iscrizione sulla lettera di vettura;

3599

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

b)

le spese di cui lo speditore si fa carico;

c)

l'ammontare del rimborso da riscuotere al momento della riconsegna della merce;

d)

il valore dichiarato della merce e l'ammontare che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna;

e)

il termine concordato entro il quale il trasporto deve essere effettuato;

f)

l'itinerario concordato;

g)

una lista dei documenti non menzionati al paragrafo 1 lettera n) consegnati al trasportatore;

h)

le iscrizioni dello speditore concernenti il numero e la designazione dei sigilli che egli ha apposto sul vagone.

§ 3 Le parti del contratto di trasporto possono riportare sulla lettera di vettura ogni altra indicazione che riterranno utile.

Art. 8

Responsabilità per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura

§ 1 Lo speditore risponde di tutte le spese e danni sostenuti dal trasportatore a causa: a)

dell'iscrizione nella lettera di vettura, da parte dello speditore, di menzioni irregolari inesatte, incomplete o riportate altrove rispetto allo spazio riservato a ciascuna di esse; o

b)

dell'omissione, da parte dello speditore, delle iscrizioni prescritte dal RID.

§ 2 Se, a richiesta dello speditore, il trasportatore riporta delle menzioni sulla lettera di vettura, si considera, fino a prova contraria, che agisca per conto dello speditore.

§ 3 Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione di cui all'articolo 7 paragrafo 1 lettera p), il trasportatore è responsabile di tutte le spese e danni subiti dall'avente diritto a causa di tale omissione.

Art. 9

Merci pericolose

Se lo speditore ha omesso le iscrizioni prescritte dal RID, il trasportatore può in qualsiasi momento, a seconda delle circostanze, scaricare o distruggere la merce o renderla innocua senza che vi sia diritto ad indennizzo, a meno che non fosse a conoscenza del carattere pericoloso della merce al momento della sua assunzione in carico.

Art. 10

Pagamento delle spese

§ 1 Salvo diverso accordo fra lo speditore ed il trasportatore, le spese (prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali ed altre spese che intervengono dalla stipula del contratto fino alla riconsegna) sono pagate dallo speditore.

§ 2 Se, in virtù di un accordo fra lo speditore ed il trasportatore, le spese sono stabilite a carico del destinatario ed il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura né ha fatto valere i propri diritti conformemente all'articolo 17 paragrafo 3, né ha mo-

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

dificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 18, lo speditore resta obbligato al pagamento delle spese.

Art. 11

Verifica

§ 1 Il trasportatore ha diritto di verificare in ogni momento se le condizioni di trasporto sono state rispettate e se la spedizione corrisponde alle iscrizioni riportate sulla lettera di vettura dallo speditore. Quando la verifica riguarda il contenuto della spedizione, deve essere effettuata per quanto possibile in presenza dell'avente diritto; nel caso in cui non sia possibile, il trasportatore si avvale di due testimoni indipendenti, in mancanza di altre disposizioni previste nelle leggi e nelle prescrizioni dello Stato dove avviene la verifica.

§ 2 Se la spedizione non corrisponde alle iscrizioni riportate sulla lettera di vettura o se le disposizioni relative al trasporto delle merci ammesse sotto condizione non sono state rispettate, il risultato della verifica deve essere annotato sul foglio della lettera di vettura che accompagna la merce e, se il trasportatore è ancora in possesso del duplicato della lettera di vettura, anche su questo. In tal caso, le spese connesse alla verifica gravano sulla merce, a meno che non siano state pagate immediatamente.

§ 3 Quando lo speditore effettua il carico, ha diritto di esigere la verifica, da parte del trasportatore, dello stato della merce e del suo imballaggio, nonché dell'esattezza delle dichiarazioni contenute nella lettera di vettura riguardo al numero di colli, alle loro marcature ed ai loro numeri, nonché alla massa lorda o alla quantità diversamente indicata. Il trasportatore è obbligato a procedere alla verifica solo se ha i mezzi appropriati per farlo. Il trasportatore può reclamare il pagamento delle spese di verifica. Il risultato delle verifiche è trascritto nella lettera di vettura.

Art. 12

Efficacia probatoria della lettera di vettura

§ 1 La lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, della stipula e delle condizioni del contratto di trasporto e dell'assunzione in carico della merce da parte del trasportatore.

§ 2 Quando il trasportatore ha effettuato il carico, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato della merce e del suo imballaggio indicato nella lettera di vettura oppure, in mancanza di tali indicazioni, delle buone condizioni apparenti al momento dell'assunzione in carico da parte del trasportatore, nonché dell'esattezza delle dichiarazioni della lettera di vettura riguardanti il numero di colli, le loro marcature ed i loro numeri, nonché la massa lorda o la quantità diversamente indicata.

§ 3 Quando lo speditore ha effettuato il carico, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato della merce e del suo imballaggio indicato nella lettera di vettura oppure, in mancanza di tali indicazioni, delle buone condizioni apparenti e dell'esattezza delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, unicamente nel caso in cui il trasportatore abbia verificato tali dichiarazioni e ne abbia riportato il risultato concordante della sua verifica sulla lettera di vettura.

§ 4 Tuttavia la lettera di vettura non fa fede quando comporta una riserva motivata.

Una riserva può essere motivata segnatamente dal fatto che il trasportatore non ha 3601

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

mezzi appropriati per controllare se la spedizione corrisponde effettivamente alle iscrizioni riportate nella lettera di vettura.

Art. 13

Carico e scarico della merce

§ 1 Lo speditore ed il trasportatore stabiliscono di comune accordo a chi incombe il carico e lo scarico della merce. In mancanza di tale accordo, per i colli il carico e lo scarico incombono al trasportatore, mentre per i carri completi il carico incombe allo speditore e lo scarico, dopo la riconsegna, al destinatario.

§ 2 Lo speditore è responsabile di tutte le conseguenze di un carico difettoso da esso effettuato e deve evidentemente porre riparo al danno di conseguenza subito dal trasportatore. La prova del carico difettoso incombe al trasportatore.

Art. 14

Imballaggio

Lo speditore è responsabile nei confronti del trasportatore di tutti i danni e le spese dovute all'assenza o a stato difettoso dell'imballaggio della merce a meno che il trasportatore, in caso stato difettoso evidente o comunque a lui noto al momento dell'assunzione in carico, non abbia espresso delle riserve a tale riguardo.

Art. 15

Espletamento di adempimenti amministrativi

§ 1 In vista dell'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorità amministrative, prima della consegna della merce lo speditore deve allegare alla lettera di vettura o porre a disposizione del trasportatore i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni richieste.

§ 2 Il trasportatore non è tenuto a controllare se questi documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Lo speditore è responsabile nei confronti del trasportatore per tutti i danni eventualmente risultanti dall'assenza, dall'insufficienza o dall'irregolarità di questi documenti ed informazioni, salvo in caso di colpa del trasportatore.

§ 3 Il trasportatore è responsabile delle conseguenze della perdita o dell'uso irregolare dei documenti menzionati nella lettera di vettura o che l'accompagnano o che gli sono stati affidati, a meno che la perdita o il danno causato dall'utilizzazione irregolare di questi documenti siano stati causati da circostanze che il trasportatore non poteva evitare o alle cui conseguenze non era in grado di ovviare. In ogni caso l'eventuale indennità non dovrà superare quella prevista in caso di perdita della merce.

§ 4 Lo speditore, mediante un'iscrizione riportata nella lettera di vettura, o il destinatario che impartisce un ordine in conformità all'articolo 18 paragrafo 3 può chiedere: a)

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di assistere all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorità amministrative, o di farsi rappresentare da un mandatario, per fornire tutte le informazioni e formulare ogni osservazione utile;

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

b)

di espletare egli stesso gli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorità amministrative o di farli espletare da un mandatario, purché ciò sia consentito dalle leggi e dalle prescrizioni dello Stato in cui sono effettuati;

c)

di procedere al pagamento dei diritti doganali e di altre spese, quando egli stesso o il suo mandatario assista all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorità amministrative o vi provveda, purché ciò sia consentito dalle leggi e dalle prescrizioni dello Stato in cui sono effettuati.

In questi casi, né lo speditore né il destinatario avente diritto di disporre, né il loro mandatario possono prendere possesso della merce.

§ 5 Se, per l'adempimento delle formalità richieste dalle dogane o da altre autorità amministrative, lo speditore ha designato un luogo dove le norme in vigore non consentono di espletare tali adempimenti, o se ha stabilito per tali adempimenti un diverso modo di procedere che non può essere attuato, il trasportatore agisce nel modo che sembra più favorevole agli interessi dell'avente diritto e informa lo speditore dei provvedimenti presi.

§ 6 Se lo speditore si è assunto l'onere di pagare i diritti doganali, il trasportatore può espletare gli adempimenti doganali a sua scelta, sia strada facendo, sia nel luogo di destinazione.

§ 7 Tuttavia il trasportatore può procedere in conformità al paragrafo 5 se il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura nel termine previsto dalle norme in vigore, nel luogo di destinazione.

§ 8 Lo speditore deve conformarsi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative riguardo all'imballaggio ed alla copertura delle merci con teloni impermeabili. Se lo speditore non ha imballato o ricoperto le merci con teloni conformemente a queste norme, può provvedervi il trasportatore; le spese che ne risultano gravano sulla merce.

Art. 16

Termini di resa

§ 1 Lo speditore e il trasportatore si accordano sul termine di resa. In mancanza di accordo, questo termine non può essere superiore a quello risultante dai paragrafi da 2 a 4.

§ 2 Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, i termini massimi di consegna sono i seguenti: a)

b)

per i carri completi: ­ termine di spedizione ­ termine di trasporto, per frazione indivisibile di 400 km

12 ore, 24 ore;

per le spedizioni in piccole partite: ­ termine di spedizione ­ termine di trasporto, per frazione indivisibile di 200 km

24 ore, 24 ore.

Le distanze si riferiscono all'itinerario concordato o, in difetto, all'itinerario più breve possibile.

3603

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 3 Il trasportatore può stabilire termini di resa supplementari di una determinata durata nei seguenti casi: a)

spedizioni inoltrate: ­ su linee aventi un diverso scartamento di binari, ­ via mare o su una via di navigazione interna, ­ su strada se non esiste un collegamento ferroviario;

b)

circostanze eccezionali che comportano uno sviluppo anomalo del traffico o difficoltà anomale di gestione.

La durata dei termini supplementari deve figurare nelle Condizioni generali di trasporto.

§ 4 Il termine di consegna decorre dall'assunzione in carico della merce; è prorogato per l'eventuale durata del soggiorno, non dovuta a colpa del trasportatore. Il termine di consegna è sospeso le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti.

Art. 17

Riconsegna

§ 1 Il trasportatore deve riconsegnare la lettera di vettura e la merce al destinatario nel luogo di consegna previsto, dietro ricevuta e pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto.

§ 2 Sono assimilati alla riconsegna al destinatario, se effettuati conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo di riconsegna: a)

la consegna della merce alle autorità doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovino sotto la custodia del trasportatore;

b)

il deposito della merce in magazzino presso il trasportatore, o il suo deposito presso un commissionario-speditore o in un deposito pubblico.

§ 3 Dopo l'arrivo della merce nel luogo di consegna, il destinatario può chiedere al trasportatore di consegnargli la lettera di vettura e la merce. Se è accertata la perdita della merce o se la merce, alla scadenza del termine previsto all'articolo 1, non è pervenuta, il destinatario può far valere in proprio, contro il trasportatore, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto.

§ 4 L'avente diritto può rifiutare l'accettazione della merce anche dopo il ricevimento della lettera di vettura ed il pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto, finché non si sia provveduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno addotto.

§ 5 Per il rimanente, la riconsegna della merce viene effettuata conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo della riconsegna.

§ 6 Se la merce è stata consegnata senza riscuotere preliminarmente un rimborso gravante sulla merce, il trasportatore è tenuto ad indennizzare lo speditore fino a concorrenza dell'ammontare del rimborso, salvo azione di regresso contro il destinatario.

3604

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 18

Diritto di disporre della merce

§ 1 Lo speditore ha diritto di disporre della merce e di modificare, per mezzo di ordini successivi, il contratto di trasporto. In particolare, può chiedere al trasportatore: a)

di interrompere il trasporto della merce;

b)

di rinviare la riconsegna della merce;

c)

di riconsegnare la merce ad un destinatario diverso da quello iscritto nella lettera di vettura;

d)

di riconsegnare la merce in un luogo diverso da quello iscritto nella lettera di vettura.

§ 2 Il diritto dello speditore di modificare il contratto di trasporto, anche se è in possesso del duplicato della lettera di vettura, si estingue nei casi in cui il destinatario: a)

ha ritirato la lettera di vettura;

b)

ha accettato la merce;

c)

ha fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 17 paragrafo 3;

d)

è autorizzato, conformemente al paragrafo 3, ad impartire ordini; a partire da questo momento, il trasportatore deve conformarsi agli ordini ed alle istruzioni del destinatario.

§ 3 Il diritto di modificare il contratto di trasporto spetta al destinatario non appena la lettera di vettura è compilata, salvo se diversamente stabilito in questa lettera dallo speditore.

§ 4 Il diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto si estingue quando: a)

ha ritirato la lettera di vettura;

b)

ha accettato la merce;

c)

ha fatto valere i suoi diritti in conformità all'articolo 17 paragrafo 3;

d)

ha prescritto, conformemente al paragrafo 5, di consegnare la merce a terzi e questi ultimi hanno fatto valere i loro diritti conformemente all'articolo 17 paragrafo 3.

§ 5 Se il destinatario ha prescritto di consegnare la merce a terzi, questi non sono autorizzati a modificare il contratto di trasporto.

Art. 19

Esercizio del diritto di disposizione

§ 1 Lo speditore o, nel caso dell'articolo 18 paragrafo 3, il destinatario che intende modificare per mezzo di ordini ulteriori il contratto di trasporto, deve presentare al trasportatore il duplicato della lettera di vettura sulla quale devono essere trascritte le modifiche.

§ 2 Lo speditore, o nel caso dell'articolo 18 paragrafo 3, il destinatario, deve indennizzare il trasportatore delle spese e del pregiudizio comportato dall'esecuzione di ulteriori modifiche.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 3 L'esecuzione di ulteriori modifiche deve essere possibile, lecita e ragionevolmente esigibile nel momento in cui gli ordini pervengono a colui il quale deve eseguirle, e in particolare non deve né intralciare il normale esercizio dell'impresa del trasportatore, né arrecare pregiudizio agli speditori o ai destinatari di altre spedizioni.

§ 4 Le ulteriori modifiche non devono avere come effetto di dividere la spedizione.

§ 5 Se, in ragione delle condizioni previste al paragrafo 3, il trasportatore non può eseguire gli ordini che riceve, deve avvisarne immediatamente colui il quale emana gli ordini.

§ 6 In caso di colpa del trasportatore, quest'ultimo è responsabile delle conseguenze dell'inadempimento o dell'esecuzione difettosa di un'ulteriore modifica. Tuttavia, l'eventuale indennità non supera quella prevista in caso di perdita della merce.

§ 7 Il trasportatore che dà seguito alle ulteriori modifiche richieste dallo speditore senza esigere la presentazione del duplicato della lettera di vettura, è responsabile del danno che ne deriva al destinatario se il duplicato della lettera di vettura è stato trasmesso a quest'ultimo. Tuttavia, l'eventuale indennità non supera quella prevista in caso di perdita della merce.

Art. 20

Impedimenti al trasporto

§ 1 In caso d'impedimento al trasporto, il trasportatore decide se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse dell'avente diritto, chiedere istruzioni a quest'ultimo, fornendogli tutte le informazioni utili di cui dispone.

§ 2 Se la continuazione del trasporto non è possibile, il trasportatore chiede istruzioni alla persona che ha diritto di disporre della merce. Se il trasportatore non può ottenere istruzioni in tempo utile, deve prendere le misure che a lui sembrano le più favorevoli agli interessi della persona che ha diritto di disporre della merce.

Art. 21

Impedimenti alla riconsegna

§ 1 In caso d'impedimento alla riconsegna, il trasportatore deve avvisare senza indugio lo speditore e chiedergli istruzioni salvo che, con una indicazione sulla lettera di vettura, lo speditore non abbia chiesto che la merce gli sia rinviata d'ufficio se interviene un impedimento alla riconsegna.

§ 2 Quando l'impedimento alla riconsegna cessa prima che le istruzioni dello speditore siano pervenute al trasportatore, la merce è consegnata al destinatario. Lo speditore deve esserne avvisato senza indugio.

§ 3 Se il destinatario rifiuta la merce, lo speditore ha diritto di dare istruzioni anche se non può esibire il duplicato della lettera di vettura.

§ 4 Se l'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario ha modificato il contratto di trasporto in conformità all'articolo 18 paragrafi da 3 a 5, il trasportatore deve avvisare il destinatario.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 22

Conseguenze degli impedimenti al trasporto ed alla riconsegna

§ 1 Il trasportatore ha diritto al rimborso delle spese causategli: a)

dalla sua richiesta d'istruzioni;

b)

dall'esecuzione delle istruzioni ricevute;

c)

dal fatto che le istruzioni richieste non gli sono pervenute, o non gli sono pervenute in tempo utile;

d)

dal fatto che ha preso una decisione conformemente all'articolo 20 paragrafo 1 senza aver richiesto istruzioni,

a meno che tali spese non siano la conseguenza di un suo errore. In particolare, può riscuotere il prezzo di trasporto applicabile sull'itinerario intrapreso e disporre dei termini corrispondenti a quest'ultimo.

§ 2 Nei casi di cui agli articoli 20 paragrafo 2 e 21 paragrafo 1, il trasportatore può scaricare immediatamente la merce a spese dell'avente diritto. Dopo questo scarico il trasporto si considera terminato. Il trasportatore assume quindi la custodia della merce per conto dell'avente diritto. Può tuttavia affidare la merce a terzi ed in questo caso la sua sola responsabilità sarà quella della scelta sensata di tali terzi. La merce rimane gravata dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e di tutte le altre spese.

§ 3 Il trasportatore può far procedere alla vendita della merce senza attendere istruzioni dall'avente diritto quando la natura deperibile o le condizioni della merce lo giustifichino, o quando le spese di custodia siano sproporzionate rispetto al valore della merce. Negli altri casi può ugualmente far procedere alla vendita, qualora, entro un termine ragionevole, non abbia ricevuto dall'avente diritto istruzioni contrarie, di cui l'esecuzione possa equamente essere richiesta.

§ 4 Se la merce è stata venduta, i proventi della vendita, detratte le spese gravanti sulla merce, devono essere messi a disposizione dell'avente diritto. Se i proventi sono inferiori a queste spese, lo speditore deve pagare la differenza.

§ 5 Il modo di procedere in caso di vendita è determinato dalle leggi e dalle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova la merce o dalle usanze del luogo.

§ 6 Se in caso d'impedimento al trasporto o alla riconsegna, lo speditore non dà istruzioni in tempo utile e se l'impedimento al trasporto o alla riconsegna non può essere eliminato in base ai paragrafi 2 e 3, il trasportatore può rinviare la merce allo speditore oppure, se giustificato, distruggerla a spese di quest'ultimo.

Titolo III: Responsabilità Art. 23

Fondamento della responsabilità

§ 1 Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dall'avaria della merce sopraggiunte a partire dall'assunzione in carico della merce fino alla riconsegna, nonché del danno derivante dall'aver oltrepassato il termine di resa, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.

3607

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 2 Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa siano stati causati da colpa dell'avente diritto, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio della merce (deterioramento interno, sfrido di trasporto ecc.) o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare.

§ 3 Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità nella misura in cui la perdita o l'avaria derivano da particolari rischi inerenti ad uno o più dei seguenti fatti: a)

trasporto effettuato in carro scoperto in base alle Condizioni generali di trasporto, o quando ciò sia stato espressamente concordato ed iscritto nella lettera di vettura; fatti salvi i danni subiti dalle merci a causa d'influenze atmosferiche, le merci caricate in unità di trasporto intermodale ed in veicoli stradali chiusi trasportati da carri non sono considerate come trasportate in carro scoperto; se lo speditore utilizza dei teloni nel trasporto delle merci in carro scoperto, il trasportatore assume la stessa responsabilità di quella che gli incombe per il trasporto in carri scoperti non telonati, anche se si tratta di merci che, secondo le Condizioni generali di trasporto, non sono trasportate in carri scoperti;

b)

mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette, per la loro natura, a perdite o avarie, se non sono state imballate o se sono state imballate inadeguatamente;

c)

carico delle merci ad opera dello speditore, o scarico ad opera del destinatario;

d)

natura di alcune merci soggette per cause inerenti a tale natura, alla perdita totale o parziale o all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, dispersione;

e)

designazione o numerazione irregolare, inesatta o incompleta di colli;

f)

trasporto di animali vivi;

g)

trasporto che, in virtù delle disposizioni applicabili o di accordi fra lo speditore ed il trasportatore e indicate nella lettera di vettura, deve essere effettuato sotto scorta, se la perdita o l'avaria derivano da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.

Art. 24

Responsabilità in caso di trasporto di veicoli ferroviari a titolo di merce

§ 1 Nel caso di trasporto di veicoli ferroviari che viaggiano sulle proprie ruote e che sono consegnati al trasporto a titolo di merce, il trasportatore risponde del danno derivante dalla perdita o avaria del veicolo o delle sue parti, verificatasi dal momento dell'assunzione in carico fino alla riconsegna, nonché del danno derivante dall'aver oltrepassato il termine di resa, a meno che non provi che il danno non derivi da una sua colpa.

3608

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 2 Il trasportatore non risponde del danno derivante dalla perdita degli accessori che non sono iscritti sui due lati del veicolo o menzionati sull'inventario che li accompagna.

Art. 25

Onere della prova

§ 1 La prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa abbia avuto come causa uno dei fatti previsti all'articolo 23 paragrafo 2 incombe al trasportatore.

§ 2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari di cui all'articolo 23 paragrafo 3, si presume che tale danno ne risulti. L'avente diritto mantiene tuttavia il diritto di provare che il danno non è stato causato, interamente o parzialmente, da uno di questi rischi.

§ 3 La presunzione secondo il paragrafo 2 non è applicabile nel caso previsto all'articolo 23 paragrafo 3 lettera a), quando la perdita è di eccezionale importanza o se vi è perdita di colli.

Art. 26

Trasportatori successivi

Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico è effettuato da più trasportatori successivi, ciascun trasportatore che prende in carico la merce con la lettera di vettura partecipa al contratto di trasporto in conformità alle clausole della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.

Art. 27

Trasportatore sostituto

§ 1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore sostituto, che sia o meno nell'esercizio di una facoltà che gli è stata riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile della totalità del trasporto.

§ 2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilità del trasportatore si applicano altresì alla responsabilità del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 36 e 41 si applicano quando un'azione legale è intentata contro gli agenti e tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto.

§ 3 Ogni particolare accordo con il quale il trasportatore assume obblighi che non gli incombono ai sensi delle presenti Regole uniformi o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali Regole uniformi è priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non la abbia accettata espressamente e per iscritto. Abbia o non abbia accettato il trasportatore sostituto tale particolare accordo, il trasportatore resta vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano.

§ 4 Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilità è solidale.

3609

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 5 L'ammontare totale dell'indennità dovuta dal trasportatore, dal trasportatore sostituto nonché dai loro agenti e dalle altre persone di cui si avvalgono per l'esecuzione del trasporto non supera i limiti previsti nelle presenti Regole uniformi.

§ 6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.

Art. 28

Presunzione di danno in caso di rispedizione

§ 1 Quando una spedizione effettuata conformemente alle presenti Regole uniformi è stata oggetto di una rispedizione soggetta a tali Regole ed una parziale perdita o un'avaria è constatata dopo tale rispedizione, si presume che essa si sia verificata durante l'esecuzione dell'ultimo contratto di trasporto se la spedizione è rimasta sotto custodia del trasportatore ed è stata rispedita nelle stesse condizioni in cui si trovava all'arrivo nel luogo di rispedizione.

§ 2 Tale presunzione sussiste ugualmente quando il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione non sia soggetto alle presenti Regole uniformi, qualora queste ultime potevano essere applicate in caso di spedizione diretta fra il primo luogo mittente e l'ultimo luogo di destinazione.

§ 3 Tale presunzione è inoltre applicabile se il contratto di trasporto in vigore prima della rispedizione è sottoposto ad una convenzione sul trasporto internazionale ferroviario diretto di merci, di natura comparabile alle presenti Regole uniformi e se questa convenzione contiene una stessa presunzione di diritto a favore delle spedizioni effettuate in conformità a queste Regole uniformi.

Art. 29

Presunzione di perdita

§ 1 L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare come perduta la merce quando questa non sia stata consegnata o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa.

§ 2 L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennità per la merce perduta, può chiedere per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce sia ritrovata entro l'anno successivo al pagamento dell'indennità. Il trasportatore dà atto per iscritto di tale richiesta.

§ 3 Nel termine dei trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso di cui al paragrafo 2, l'avente diritto può esigere che la merce gli venga riconsegnata dietro pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e previa restituzione dell'indennità ricevuta, detratte, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennità. In ogni caso l'avente diritto conserva il suo diritto all'indennità per il superamento dei termini di resa previsti negli articoli 33 e 35.

§ 4 In mancanza sia della domanda di cui al paragrafo 2, sia di istruzioni date nel termine previsto al paragrafo 3, oppure se la merce è ritrovata dopo più di un anno dal pagamento dell'indennità, il trasportatore ne dispone in conformità alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo in cui si trova la merce.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 30

Indennità in caso di perdita

§ 1 In caso di perdita totale o parziale della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, un'indennità calcolata in base al corso della Borsa, in mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro, sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualità, nel giorno e nel luogo in cui la merce è stata presa in carico.

§ 2 L'indennità non supera le 17 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda.

§ 3 In caso di perdita di un veicolo ferroviario che viaggia sulle proprie ruote ed è consegnato al trasporto a titolo di merce o di un'unità di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennità è limitata, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dell'unità di trasporto intermodale o di loro parti nel giorno e luogo della perdita. Qualora sia impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita, l'indennità è limitata al valore usuale nel giorno e luogo dell'assunzione in carico.

§ 4 Il trasportatore deve inoltre restituire il prezzo del trasporto, i diritti doganali pagati e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta, ad eccezione dei diritti commerciali relativi a merci che circolano in sospensione di tali diritti.

Art. 31

Responsabilità in caso di sfrido di trasporto

§ 1 Per quanto concerne le merci che, a causa della loro natura, subiscono generalmente uno sfrido per il solo fatto del trasporto, il trasportatore risponde solo della parte di sfrido che supera, qualunque sia il percorso effettuato, le seguenti tolleranze: a)

2 per cento della massa per merci liquide o consegnate al trasporto allo stato umido;

b)

1 per cento della massa per le merci secche.

§ 2 La limitazione di responsabilità di cui al paragrafo 1 non può essere invocata quando sia provato, date le circostanze di fatto, che la perdita non derivi da cause che giustificano la tolleranza.

§ 3 Nel caso in cui più colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, lo sfrido è calcolato per ciascun collo quando la sua massa alla partenza sia indicata separatamente sulla lettera di vettura o possa essere accertata in altro modo.

§ 4 In caso di perdita totale della merce o in caso di perdita di colli, non si effettua alcuna deduzione derivante dallo sfrido di trasporto per il calcolo dell'indennità.

§ 5 Il presente articolo non deroga agli articoli 23 e 25.

Art. 32

Indennità in caso di avaria

§ 1 In caso di avaria della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento danni, un'indennità equivalente al deprezzamento della merce. Il suo ammontare è calcolato applicando al valore della merce determinato in confor-

3611

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

mità all'articolo 30 la percentuale di deprezzamento accertata nel luogo di destinazione.

§ 2 L'indennità non supera: a)

l'importo che avrebbe avuto in caso di perdita totale, se la totalità della spedizione fosse deprezzata dall'avaria;

b)

l'importo che avrebbe raggiunto in caso di perdita della parte deprezzata, se una sola parte della spedizione fosse deprezzata dall'avaria.

§ 3 In caso di avaria di un veicolo ferroviario che viaggia sulle proprie ruote ed è consegnato al trasporto a titolo di merce o di un'unità di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennità è limitata, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento danni, al costo del ripristino. L'indennità non supera l'importo dovuto in caso di perdita.

§ 4 Il trasportatore deve inoltre restituire, nella proporzione determinata al paragrafo 1, le spese previste all'articolo 30 paragrafo 4.

Art. 33

Indennità in caso di superamento del termine di resa

§ 1 Se un danno, ivi compresa un'avaria, risulta dal superamento del termine di resa, il trasportatore deve pagare un'indennità che non superi il quadruplo del prezzo di trasporto.

§ 2 In caso di perdita totale della merce, l'indennità prevista al paragrafo 1 non si cumula con quella prevista all'articolo 30.

§ 3 In caso di perdita parziale della merce, l'indennità prevista al paragrafo 1 non deve superare il quadruplo del prezzo di trasporto della parte non persa della spedizione.

§ 4 In caso di avaria della merce, non derivante dal superamento del termine di resa, l'indennità prevista al paragrafo 1 non si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 32.

§ 5 In nessun caso il cumulo dell'indennità di cui al paragrafo 1 con quelle previste agli articoli 30 e 32 dà luogo al pagamento di un'indennità superiore a quella dovuta in caso di perdita totale della merce.

§ 6 Se, in conformità all'articolo 16 paragrafo 1, il termine di resa è fissato mediante accordo, quest'ultimo può prevedere modalità d'indennizzo diverse da quelle previste al paragrafo 1. Se in questo caso vengono superati i termini di resa di cui all'articolo 16 paragrafi da 2 a 4, l'avente diritto può chiedere o l'indennità prevista dal succitato accordo o quella prevista ai paragrafi da 1 a 5.

Art. 34

Indennità in caso di dichiarazione di valore

Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore dichiari nella lettera di vettura un valore della merce superiore al limite previsto all'articolo 30 paragrafo 2. In questo caso l'ammontare dichiarato si sostituisce a detto limite.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 35

Indennità in caso di interesse alla riconsegna

Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore iscriva, nella lettera di vettura, l'importo in cifre di un interesse speciale alla riconsegna per i casi di perdita o d'avaria e per il superamento del termine di resa. In caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna, può essere richiesto, oltre alle indennità previste agli articoli 30, 32 e 33, il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'importo dichiarato.

Art. 36

Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilità

I limiti di responsabilità previsti agli articoli 15 paragrafo 3, 19 paragrafi 6 e 7, 30 e da 32 a 35 non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Art. 37

Conversione ed interessi

§ 1 Quando il calcolo dell'indennità implica la conversione delle somme espresse in unità monetarie straniere, quest'ultima deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e luogo di pagamento dell'indennità.

§ 2 L'avente diritto può chiedere gli interessi sull'indennità, calcolati in ragione del cinque per cento annuo, decorrenti dal giorno del reclamo previsto all'articolo 43, se non vi è stato reclamo, a partire dal giorno dell'azione in giudizio.

§ 3 Se l'avente diritto non consegna al trasportatore, entro il termine congruo da questi opportunamente fissato, i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva del reclamo, gli interessi non decorrono fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva di tali documenti.

Art. 38

Responsabilità nel traffico ferroviario-marittimo

§ 1 Nei trasporti ferroviari-marittimi effettuati sulle linee marittime di cui all'articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione, ciascuno Stato membro può, chiedendo che sia riportata opportuna indicazione nella lista delle linee sottoposte alle presenti Regole uniformi, aggiungere a quelle previste all'articolo 23 l'insieme delle seguenti cause d'esonero: a)

incendio, a condizione che il trasportatore provi che non è stato causato da suo fatto o colpa, da atti del capitano, dei marinai, del pilota, o dei suoi addetti;

b)

salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare;

c)

carico della merce sul ponte della nave, a condizione che sia stata caricata sul ponte con il consenso dello speditore, dato nella lettera di vettura, e che la merce non sia su carro;

d)

pericoli, rischi o incidenti di mare o di altre acque navigabili.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 2 Il trasportatore può avvalersi delle cause d'esonero di cui al paragrafo 1 solo se fornisce la prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa è sopraggiunto sul percorso marittimo dal momento del carico della merce a bordo della nave fino al suo scarico dalla nave.

§ 3 Se il trasportatore si avvale delle cause d'esonero di cui al paragrafo 1, rimane tuttavia responsabile se l'avente diritto prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa sono dovuti a colpa del trasportatore, del capitano, dei marinai, del pilota o degli incaricati del trasportatore.

§ 4 Quando sullo stesso percorso marittimo sono in servizio più imprese iscritte nella lista delle linee conformemente all'articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione, il regime di responsabilità applicato a questo percorso è lo stesso per tutte queste imprese. Inoltre, quando queste imprese vengono iscritte nella lista a richiesta di vari Stati membri, l'adozione di tale regime deve preliminarmente formare oggetto di un accordo fra tali Stati.

§ 5 Le misure adottate in conformità dei paragrafi 1 e 4 sono comunicate al Segretario generale. Esse entrano in vigore al più presto alla scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui il Segretario generale le notifica agli altri Stati membri. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.

Art. 39

Responsabilità in caso d'incidente nucleare

Il trasportatore è esonerato dalla responsabilità che gli incombe in virtù delle presenti Regole uniformi quando il danno è causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilità in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o un'altra persona che lo sostituisce è responsabile di questo danno.

Art. 40

Persone di cui risponde il trasportatore

Il trasportatore è responsabile dei suoi agenti e delle altre persone dei cui servizi si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando questi agenti o queste altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto è effettuato sono considerate come persone dei cui servizi il trasportatore si avvale per l'esecuzione del trasporto.

Art. 41

Altre azioni

§ 1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione relativa alle responsabilità, a qualsiasi titolo svolta, può essere esercitata contro il trasportatore solo alle condizioni e nei limiti di queste Regole uniformi.

§ 2 Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell'articolo 40.

3614

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Titolo IV: Esercizio dei diritti Art. 42

Processo verbale di accertamento

§ 1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria o l'avente diritto ne denuncia l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio, se possibile in presenza dell'avente diritto, un processo verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, per quanto possibile, l'entità del danno, la sua causa e il momento in cui è avvenuto.

§ 2 Una copia del processo verbale di accertamento deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.

§ 3 Se l'avente diritto non accetta le constatazioni del processo verbale, può chiedere che lo stato e la massa della merce, nonché la causa e l'ammontare del danno siano accertati da un esperto nominato dalle parti nel contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta alle leggi ed alle disposizioni dello Stato dove l'accertamento ha luogo.

Art. 43

Reclami

§ 1 I reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale può essere intentata l'azione giudiziaria.

§ 2 Il diritto di sporgere reclamo spetta alle persone che hanno diritto di citare in giudizio il trasportatore.

§ 3 Lo speditore, per presentare il reclamo, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza deve esibire l'autorizzazione del destinatario, o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce.

§ 4 Il destinatario, per presentare un reclamo, deve produrre la lettera di vettura se quest'ultima gli è stata consegnata.

§ 5 La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente rese conformi, se il trasportatore lo richiede.

§ 6 All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la presentazione in originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino di rimborso, per annotarvi l'avvenuta liquidazione.

Art. 44

Persone che possono citare in giudizio il trasportatore

§ 1 Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto spettano: a)

allo speditore fino al momento in cui il destinatario abbia: 1. ritirato la lettera di vettura, 2. accettato la merce, oppure 3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtù degli articoli 17 o 18 paragrafo 3;

3615

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

b)

al destinatario, a decorrere dal momento in cui abbia: 1. ritirato la lettera di vettura, 2. accettato la merce, oppure 3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtù degli articoli 17 o 18 paragrafo 3.

§ 2 Il diritto del destinatario di esercitare un'azione giudiziaria si estingue non appena la persona designata dal destinatario secondo l'articolo 18 paragrafo 5 ha ritirato la lettera di vettura, accettato la merce o fatto valere i diritti che gli spettano in forza dell'articolo 17 paragrafo 3.

§ 3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata ai sensi del contratto di trasporto spetta solo a chi ha effettuato il pagamento.

§ 4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi spetta unicamente allo speditore.

§ 5 Per esercitare l'azione giudiziaria, lo speditore deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, deve produrre l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce. Ove necessario, lo speditore deve provare l'assenza o la perdita della lettera di vettura.

§ 6 Il destinatario, per esercitare l'azione giudiziaria, deve produrre la lettera di vettura se gli è stata recapitata.

Art. 45

Trasportatori che possono essere citati in giudizio

§ 1 Le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, unicamente contro il primo o l'ultimo trasportatore o contro quello che eseguiva la parte di trasporto durante il quale si è verificato il fatto che ha dato origine all'azione.

§ 2 Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore tenuto a consegnare la merce che è iscritto con il suo consenso sulla lettera di vettura può essere citato in giudizio in conformità al paragrafo 1 anche se non ha ricevuto né la merce, né la lettera di vettura.

§ 3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata in virtù del contratto di trasporto può essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma o contro quel trasportatore a favore del quale la somma è stata riscossa.

§ 4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi può essere esercitata unicamente contro il trasportatore che ha preso in carico la merce nel luogo di spedizione.

§ 5 L'azione giudiziaria può essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e presentata come domanda riconvenzionale o come eccezione in un'istanza in cui una domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

§ 6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo può essere ugualmente citato in giudizio.

§ 7 Quando il richiedente ha la scelta fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria è intentata contro uno di essi; ciò si

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o più trasportatori ed un trasportatore sostituto.

Art. 46

Foro competente

§ 1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti o dinanzi alla giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio: a)

il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto, oppure

b)

è situato il luogo dell'assunzione in carico della merce o quello previsto per la riconsegna.

Non possono essere adite altre giurisdizioni.

§ 2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi è pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del paragrafo 1 o quando in questa controversia una sentenza è stata pronunciata da detta giurisdizione, nessuna nuova azione giudiziaria per lo stesso motivo potrà essere intentata fra le stesse parti, salvo se la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione è stata intentata non può essere eseguita nello Stato in cui la nuova azione è intentata.

Art. 47

Estinzione dell'azione

§ 1 L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro il trasportatore derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di superamento del termine di resa.

§ 2 L'azione tuttavia non si estingue: a)

in caso di perdita parziale o di avaria, se: 1. la perdita o l'avaria è stata accertata secondo l'articolo 42 prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto, 2. l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto secondo l'articolo 42 è stato omesso solo per colpa del trasportatore;

b)

in caso di danno non apparente la cui esistenza è accertata dopo l'accettazione della merce da parte dell'avente diritto, se quest'ultimo: 1. chiede l'accertamento secondo l'articolo 42 immediatamente dopo la scoperta del danno e, al più tardi entro i sette giorni che seguono l'accettazione della merce, e 2. prova, inoltre, che il danno è avvenuto fra l'assunzione in carico della merce e la riconsegna;

c)

in caso di superamento del termine di resa se l'avente diritto entro sessanta giorni ha fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori di cui all'articolo 45 paragrafo 1;

d)

se l'avente diritto prova che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di provocare tale danno, o teme3617

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

rariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.

§ 3 Se la merce è stata rispedita conformemente all'articolo 28, le azioni in caso di perdita parziale o di avaria aventi origine da uno dei contratti di trasporto precedenti si estinguono come se si trattasse di un contratto unico.

Art. 48

Prescrizione

§ 1 L'azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia la prescrizione è di due anni se si tratta di un'azione: a)

per il versamento di un rimborso che il trasportatore ha riscosso dal destinatario;

b)

per il versamento dei proventi di una vendita effettuata dal trasportatore;

c)

in ragione di un danno risultante da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che tale danno ne sarebbe probabilmente derivato;

d)

fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori al momento in cui l'invio è stato rispedito, nel caso previsto all'articolo 28.

§ 2 La prescrizione decorre nel caso di azione: a)

per indennità per perdita totale: dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di resa;

b)

per indennità per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno in cui la riconsegna ha avuto luogo;

c)

in tutti gli altri casi: dal giorno in cui il diritto può essere esercitato.

Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini.

§ 3 La prescrizione è sospesa mediante un reclamo scritto in conformità all'articolo 43, fino al giorno in cui il trasportatore respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende a decorrere per la parte del reclamo che rimane controversa.

La prova dell'avvenuto ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti è a carico della parte che la richiede. Ulteriori reclami per lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

§ 4 L'azione prescritta non può più essere esercitata neanche sotto forma di domanda riconvenzionale o di eccezione.

§ 5 Per il rimanente, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Titolo V: Rapporti dei trasportatori fra loro Art. 49

Conteggi

§ 1 Ogni trasportatore che abbia incassato o alla partenza, o all'arrivo, le spese o altri crediti risultanti dal contratto di trasporto o che avrebbe dovuto incassare tali spese o altri crediti, deve pagare ai trasportatori interessati la quota loro spettante.

Le modalità del pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori.

§ 2 L'articolo 12 si applica altresì ai rapporti fra trasportatori successivi.

Art. 50

Diritto di regresso

§ 1 Il trasportatore che ha pagato un'indennità ai sensi delle presenti Regole uniformi ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in conformità alle seguenti disposizioni: a)

il trasportatore che ha causato il danno ne è il solo responsabile;

b)

se il danno è stato causato da più trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se la distinzione non è possibile, l'indennità è ripartita fra di loro in conformità alla lettera c);

c)

se non può essere provato quale dei trasportatori ha causato il danno, l'indennità è ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione è fatta in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori.

§ 2 Nel caso d'insolvibilità di uno di questi trasportatori, la quota che gli incombe e da lui non pagata è suddivisa fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.

Art. 51

Procedura di regresso

§ 1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita un'azione di regresso ai sensi dell'articolo 50 non può essere contestata dal trasportatore contro il quale l'azione di regresso è esercitata, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, è stato messo in grado d'intervenire nel processo. Il giudice investito dell'azione principale stabilisce i termini assegnati per la notifica della citazione e per l'intervento.

§ 2 Il trasportatore che esercita il diritto di regresso deve formulare la sua domanda in una sola ed unica istanza contro tutti i trasportatori con i quali non ha stipulato transazioni, al fine di non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato.

§ 3 Il giudice deve deliberare con una sola ed unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.

§ 4 Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso può adire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto 3619

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

ha la sede principale o la succursale o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto.

§ 5 Quando l'azione deve essere intentata contro più trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso può scegliere, fra le giurisdizioni competenti ai sensi del paragrafo 4, quella dinanzi alla quale presentare la sua azione di regresso.

§ 6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Art. 52

Accordi relativi alle azioni di regresso

I trasportatori sono liberi di convenire fra di loro disposizioni in deroga agli articoli 49 e 50.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID - Appendice C alla Convenzione)

Art. 1

Campo d'applicazione

§ 1 Il presente Regolamento si applica: a)

ai trasporti internazionali ferroviari di merci pericolose sul territorio degli Stati membri;

b)

ai trasporti integrativi del trasporto ferroviario ai quali sono applicabili le Regole uniformi CIM, fatte salve le prescrizioni internazionali che disciplinano i trasporti con altra modalità di trasporto;

come pure alle attività di cui all'Allegato del presente Regolamento.

§ 2 Le merci pericolose di cui l'Allegato esclude il trasporto non devono essere oggetto di un trasporto internazionale.

Art. 2

Esenzioni

Il presente Regolamento non si applica, in tutto in parte, ai trasporti di merci pericolose di cui nell'Allegato è prevista l'esenzione. Possono essere previste esenzioni unicamente quando la quantità, la natura dei trasporti esentati, o l'imballaggio garantiscono la sicurezza del trasporto.

Art. 3

Restrizioni

Ciascuno Stato Membro conserva il diritto di regolamentare o di vietare il trasporto internazionale delle merci pericolose sul suo territorio per ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto.

Art. 4

Altre prescrizioni

I trasporti ai quali si applica il presente Regolamento rimangono sottoposti alle prescrizioni nazionali o internazionali, applicabili in linea generale al trasporto ferroviario di merci.

3621

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 5

Tipo di treni ammessi. Trasporto come colli a mano, bagagli o a bordo di veicoli automobilistici

§ 1 Le merci pericolose possono essere trasportate solo in treni merci, con l'esclusione: a)

delle merci pericolose ammesse al trasporto in conformità all'Allegato nel rispetto delle quantità massime pertinenti e delle condizioni particolari di trasporto in treni diversi dai treni merci;

b)

delle merci pericolose trasportate secondo le condizioni particolari dell'Allegato, come colli a mano, bagagli, dentro o sopra veicoli automobilistici, in conformità all'articolo 12 delle Regole uniformi CIV.

§ 2 Il viaggiatore non può portare con sé merci pericolose come colli a mano o spedirle come bagaglio o a bordo di veicoli automobilistici se non corrispondono alle particolari condizioni dell'Allegato.

Art. 6

Allegato

L'Allegato è parte integrante del presente Regolamento.

L'Allegato avrà il tenore che la Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose avrà stabilito, al momento dell'entrata in vigore del Protocollo del 3 giugno 1999 recante modifica alla Convenzione sui trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, secondo l'articolo 19 paragrafo 4 di detta Convenzione.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV - Appendice D alla Convenzione)

Art. 1

Campo d'applicazione

Le presenti Regole uniformi si applicano ai contratti bi- o multilaterali concernenti l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo le Regole uniformi CIV e secondo le Regole uniformi CIM.

Art. 2

Definizioni

Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a)

«impresa di trasporto ferroviario» indica qualsiasi impresa a statuto privato o pubblico autorizzata a trasportare persone o merci e che fornisce la trazione;

b)

«veicolo» indica qualsiasi veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari, non munito di mezzo di trazione;

c)

«detentore» indica colui che gestisce dal punto di vista economico, in modo durevole, un veicolo in quanto mezzo di trasporto, a prescindere se ne è proprietario o se ha diritto di disporne;

d)

«stazione di residenza» indica il luogo iscritto sul veicolo e al quale il veicolo può o deve essere rinviato in conformità alle condizioni del contratto di utilizzazione.

Art. 3

Segni ed iscrizioni sui veicoli

§ 1 Nonostante le prescrizioni relative all'ammissione tecnica dei veicoli alla circolazione nel traffico internazionale, colui che, in virtù di un contratto di cui all'articolo 1, affida un veicolo deve accertarsi che figurino sul veicolo: a)

l'indicazione del detentore;

b)

se del caso, l'indicazione dell'impresa di trasporto ferroviario nel cui parco veicoli il veicolo in oggetto è incorporato;

c)

se del caso, l'indicazione della stazione di residenza;

d)

altri segni ed iscrizioni concordate nel contratto di utilizzazione.

§ 2 I segni e le iscrizioni di cui al paragrafo 1 possono essere integrati da mezzi d'identificazione elettronica.

3623

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 4

Responsabilità in caso di perdita o d'avaria di un veicolo

§ 1 Salvo se prova che il danno non risulta da una sua colpa, l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo è stato affidato per essere utilizzato in quanto mezzo di trasporto risponde del danno derivante dalla perdita o dall'avaria del veicolo o dei suoi accessori.

§ 2 L'impresa di trasporto ferroviario non risponde del danno risultante dalla perdita degli accessori non iscritti sui due lati del veicolo o non menzionati sull'inventario che li accompagna.

§ 3 In caso di perdita del veicolo o dei suoi accessori, l'indennità è limitata, escluso ogni altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dei suoi accessori nel luogo ed al momento della perdita. Se è impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita, l'indennità è limitata al valore usuale nel giorno e luogo in cui il veicolo è stato affidato a fini di utilizzazione.

§ 4 In caso di avaria del veicolo o dei suoi accessori, l'indennità è limitata, ad esclusione di ogni altro risarcimento danni, alle spese di ripristino. L'indennità non deve superare l'ammontare dovuto in caso di perdita.

§ 5 Le parti al contratto possono concordare disposizioni in deroga ai paragrafi da 1 a 4.

Art. 5

Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilità

I limiti di responsabilità previsti all'articolo 4 paragrafi 3 e 4 non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dall'impresa di trasporto ferroviario, sia con l'intento di provocare tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente risultato.

Art. 6

Presunzione di perdita di un veicolo

§ 1 L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare che un veicolo è perso se, dopo aver chiesto all'impresa di trasporto ferroviario a cui ha affidato il veicolo a fini d'utilizzazione come mezzo di trasporto di effettuare ricerche del veicolo, il veicolo non è a disposizione nei tre mesi successivi alla data di recapito della sua domanda o non ha ricevuto alcuna indicazione riguardo al luogo dove si trova.

Questo termine è aumentato della durata d'immobilizzazione del veicolo per ogni causa non imputabile all'impresa di trasporto ferroviario o per avaria.

§ 2 Se il veicolo considerato perso è ritrovato dopo il pagamento dell'indennità, l'avente diritto può, entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento dell'avviso che lo informa in tal senso, esigere dall'impresa di trasporto ferroviario cui ha affidato il veicolo a fini d'utilizzazione come mezzo di trasporto che il veicolo gli sia recapitato, senza spese e previa restituzione dell'indennità, alla stazione ferroviaria di residenza o in altro luogo concordato.

§ 3 Se la domanda di cui al paragrafo 2 non è stata formulata, o se il ritrovamento del veicolo avviene oltre un anno dopo il pagamento dell'indennità, l'impresa di trasporto ferroviario cui l'avente diritto ha affidato il veicolo per utilizzarlo come 3624

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

mezzo di trasporto ne dispone in conformità alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova il veicolo.

§ 4 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga al paragrafo 1.

Art. 7

Responsabilità dei danni causati da un veicolo

§ 1 Colui il quale, ai sensi di un contratto di cui all'articolo 1, ha affidato il veicolo per essere utilizzato in quanto mezzo di trasporto risponde del danno causato dal veicolo, quando la colpa gli è imputabile.

§ 2 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga al paragrafo 1.

Art. 8

Surrogazione

Se il contratto di utilizzazione di veicoli prevede che l'impresa di trasporto ferroviario possa affidare il veicolo ad altre imprese di trasporto ferroviario per utilizzarlo come mezzo di trasporto, l'impresa di trasporto ferroviario può, di comune accordo con il detentore, concordare con le altre imprese di trasporto ferroviario: a)

che, fatto salvo il suo diritto di regresso, essa è surrogata a loro per quanto concerne la responsabilità nei confronti del detentore in caso di perdita o avaria del veicolo o dei suoi accessori;

b)

che solo il detentore è responsabile nei confronti delle altre imprese di trasporto ferroviario dei danni causati dal veicolo ma che solo l'impresa di trasporto ferroviario partner contrattuale del detentore è autorizzata a far valere i diritti delle altre imprese di trasporto ferroviario.

Art. 9

Responsabilità per gli agenti ed altre persone

§ 1 Le parti del contratto sono responsabili dei loro agenti e delle altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni.

§ 2 Salvo diversi accordi fra le parti del contratto, i gestori dell'infrastruttura su cui l'impresa di trasporto ferroviario utilizza il veicolo come mezzo di trasporto sono considerati come persone dei cui servizi l'impresa di trasporto ferroviario si avvale.

§ 3 I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì in caso di surrogazione in conformità all'articolo 8.

Art. 10

Altre azioni

§ 1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione di responsabilità per perdita o avaria del veicolo o dei suoi accessori, a qualsiasi titolo, può essere esercitata contro l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo è stato affidato per essere utilizzato come mezzo di trasporto solo alle condizioni ed entro i limiti di tali Regole uniformi.

§ 2 Il paragrafo 1 si applica altresì in caso di surrogazione in conformità all'articolo 8.

3625

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 3 Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui risponde l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo è stato affidato per essere utilizzato come mezzo di trasporto.

Art. 11

Foro competente

§ 1 Le azioni giudiziarie sorte da un contratto concluso in virtù delle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alla giurisdizione designata di comune accordo fra le parti del contratto.

§ 2 Salvo diverso accordo fra le parti, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro dove il convenuto ha la sede. Se il convenuto non ha sede in uno Stato membro, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro dove il danno è accaduto.

Art. 12

Prescrizione

§ 1 Le azioni fondate sugli articoli 4 e 7 si prescrivono in tre anni.

§ 2 La prescrizione decorre: a)

per le azioni fondate sull'articolo 4, dal giorno in cui la perdita o l'avaria del veicolo è stata accertata o dal giorno in cui l'avente diritto ha potuto considerare il veicolo come perso, in conformità all'articolo 6 paragrafo 1 o paragrafo 4;

b)

per le azioni fondate sull'articolo 7, dal giorno in cui il danno è accaduto.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI - Appendice E alla Convenzione)

Titolo primo: Generalità Art. 1

Campo d'applicazione

§ 1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di utilizzazione di un'infrastruttura ferroviaria ai fini di trasporti internazionali, ai sensi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM, a prescindere dalla sede e dalla nazionalità delle parti del contratto. Le presenti Regole uniformi si applicano altresì quando l'infrastruttura ferroviaria è gestita o utilizzata da Stati o da istituzioni o organizzazioni governative.

§ 2 Fatto salvo l'articolo 21, le presenti Regole uniformi non si applicano ad altre rapporti di diritto, come, in particolare: a)

la responsabilità del trasportatore o del gestore nei confronti dei loro agenti o di altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione dei loro compiti;

b)

la responsabilità del trasportatore o del gestore, da un lato, e di terzi, dall'altro lato.

Art. 2

Dichiarazione relativa alla responsabilità in caso di danni fisici

§ 1 Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento, dichiarare che non applicherà alle vittime d'incidenti accaduti sul suo territorio l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilità in caso di danni fisici quando le vittime sono suoi cittadini o persone che risiedono abitualmente in detto Stato.

§ 2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 può rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.

Art. 3

Definizioni

Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a)

«infrastruttura ferroviaria» designa tutti i binari e gli impianti fissi nella misura in cui sono necessari per la circolazione dei veicoli ferroviari e per la sicurezza del traffico;

b)

«gestore» designa colui che mette a disposizione un'infrastruttura ferroviaria; 3627

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

c)

«trasportatore» designa colui che trasporta su ferrovia persone o merci in traffico internazionale, in base al regime delle Regole uniformi CIV o delle Regole uniformi CIM;

d)

«ausiliario» designa gli agenti o altre persone dei cui servizi il trasportatore o il gestore si avvalgono per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o queste altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni;

e)

«terzi» designa ogni altra persona diversa dal gestore, dal trasportatore e dai loro ausiliari;

f)

«licenza» designa l'autorizzazione stabilita in conformità alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato in cui il trasportatore ha la sede della sua attività principale, ad esercitare l'attività di trasportatore ferroviario;

g)

«certificato di sicurezza» designa il documento che attesta, secondo le leggi e le prescrizioni dello Stato dove si trova l'infrastruttura utilizzata, che per quanto concerne il trasportatore: ­ l'organizzazione interna dell'impresa nonché ­ il personale da impiegare ed i veicoli da utilizzare sull'infrastruttura utilizzata,

corrispondono alle esigenze imposte in materia di sicurezza al fine di assicurare un servizio senza pericoli su questa infrastruttura.

Art. 4

Diritto cogente

Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni accordo che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi è nulla e priva di effetto. La nullità di tali accordi non comporta la nullità delle altre norme del contratto. Ciononostante, le parti del contratto possono assumere responsabilità ed obblighi più onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi o fissare un importo massimo d'indennità per i danni materiali.

Titolo II: Contratto di utilizzazione Art. 5

Contenuto e forma

§ 1 Le relazioni fra il gestore ed il trasportatore sono regolamentate da un contratto di utilizzazione.

§ 2 Il contratto disciplina in particolare le condizioni amministrative, tecniche e finanziarie dell'utilizzazione. Deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a)

infrastruttura da utilizzare;

b)

portata dell'utilizzazione;

c)

prestazioni del gestore;

d)

prestazioni del trasportatore;

e)

personale da impiegare;

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

f)

veicoli da utilizzare;

g)

condizioni finanziarie.

§ 3 Il contratto deve essere constatato per scritto o in forma equivalente. L'assenza o l'irregolarità di una constatazione per iscritto o in forma equivalente, o l'assenza di una delle indicazioni di cui al paragrafo 2 non pregiudicano né l'esistenza né la validità del contratto, che rimane sottoposto alle presenti Regole uniformi.

Art. 6

Particolari obblighi del trasportatore e del gestore

§ 1 Il trasportatore deve essere autorizzato ad esercitare l'attività di trasportatore ferroviario. Il personale da impiegare ed i veicoli da utilizzare devono soddisfare le esigenze di sicurezza. Il gestore può esigere che il trasportatore provi, mediante presentazione di una licenza e di un certificato di sicurezza valido o di copie certificate conformi o in ogni altro modo che tali condizioni sono soddisfatte.

§ 2 Il trasportatore deve notificare al gestore qualsiasi evento suscettibile di pregiudicare la validità della sua licenza, dei suoi certificati di sicurezza o di altri elementi di prova.

§ 3 Il gestore può esigere che il trasportatore dimostri di aver acceso un'assicurazione di sufficiente responsabilità o che abbia adottato disposizioni equivalenti per coprire tutte le azioni, a qualsiasi titolo, di cui agli articoli da 9 a 21. Il trasportatore deve provare ogni anno, mediante un regolare attestato che l'assicurazione riguardante la responsabilità civile o le disposizioni equivalenti continuano ad esistere; deve notificare al gestore ogni modifica prima che quest'ultima produca i suoi effetti.

§ 4 Le parti del contratto devono informarsi reciprocamente di qualsiasi evento suscettibile di impedire l'esecuzione del contratto che hanno concluso.

Art. 7

Durata del contratto

§ 1 Il contratto di utilizzazione può essere concluso per un periodo determinato o indeterminato.

§ 2 Il gestore può chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'utilizzazione, quando: a)

il trasportatore non è più autorizzato ad esercitare l'attività di trasportatore ferroviario;

b)

il personale da impiegare ed i veicoli da utilizzare non rispondono più alle esigenze di sicurezza;

c)

il trasportatore è in ritardo per quanto riguarda i pagamenti, cioè: 1. fino a due scadenze successive e per un importo che supera il controvalore d'uso per un mese, oppure 2. per un periodo che include fino a due scadenze, per un importo pari al controvalore d'uso per due mesi;

d)

il trasportatore ha violato in modo grave uno dei particolari obblighi di cui all'articolo 6 paragrafi 2 e 3.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 3 Il trasportatore può chiedere immediatamente la risoluzione del contratto di utilizzazione quando il gestore perde il suo diritto di gestire l'infrastruttura.

§ 4 Ciascuna parte del contratto d'utilizzazione può chiedere immediatamente la risoluzione del contratto in caso di inadempimento grave di uno degli obblighi essenziali ad opera dell'altra parte del contratto, se quest'obbligo concerne la sicurezza delle persone e dei beni; le parti del contratto possono convenire le modalità di esercizio di questo diritto.

§ 5 La parte del contratto che è causa della risoluzione risponde, nei confronti dell'altra parte, del danno che ne deriva, a meno che non provi che il danno non derivi da sua colpa.

§ 6 Le parti del contratto possono concordare condizioni in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 lettere c) e d) e del paragrafo 5.

Titolo III: Responsabilità Art. 8

Responsabilità del gestore

§ 1 Il gestore è responsabile: a)

dei danni fisici (morte, ferimento o ogni altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica);

b)

dei danni materiali (distruzione o avaria di beni mobili ed immobili);

c)

dei danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM, causati al trasportatore o ai suoi ausiliari durante l'utilizzazione dell'infrastruttura ed aventi la loro origine nell'infrastruttura.

§ 2 Il gestore è sollevato da questa responsabilità: a)

in caso di danni fisici e di danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIV: 1. se l'evento lesivo è stato causato da circostanze esterne alla gestione che il gestore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarità della fattispecie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non era in grado di far fronte, 2. nella misura in cui l'evento lesivo è dovuto ad un errore della persona che ha subito il danno, 3. quando l'evento lesivo è dovuto al comportamento di terzi che il gestore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarità della fattispecie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non era in grado di far fronte;

b)

in caso di danni materiali e di danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIM, se il danno è causato da colpa del trasportatore o da un ordine del trasportatore non im-

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

putabile al gestore, o in ragione di circostanze che il gestore, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non era in grado di far fronte.

§ 3 Se l'evento lesivo è dovuto al comportamenti di terzi e se malgrado ciò il gestore non è interamente sollevato della sua responsabilità secondo il paragrafo 2 lettera a) egli ne risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per una sua eventuale azione di regresso contro terzi.

§ 4 Le parti del contratto possono convenire se e in che misura il gestore è responsabile dei danni causati al trasportatore da ritardo o da perturbazione nell'esercizio.

Art. 9

Responsabilità del trasportatore

§ 1 Il trasportatore è responsabile: a)

dei danni fisici (morte, ferimento o ogni altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica);

b)

dei danni materiali (distruzione o avaria di beni mobili ed immobili), causati al gestore o ai suoi ausiliari durante l'utilizzazione dell'infrastruttura dai mezzi di trasporto utilizzati o dalle persone o merci trasportate.

§ 2 Il trasportatore è sollevato da questa responsabilità: a)

in caso di danni fisici: 1. se l'evento lesivo è stato causato da circostanze esterne alla gestione che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarità della fattispecie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non era in grado di far fronte, 2. nella misura in cui l'evento lesivo è dovuta ad un errore della persona che ha subito il danno, 3. se l'evento lesivo è dovuto al comportamento di terzi che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarità della fattispecie non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non era in grado di far fronte,

b)

in caso di danni materiali se il danno è causato da colpa del gestore o da un ordine del gestore non imputabile al trasportatore, o in ragione di circostanze che il trasportatore non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare.

§ 3 Se l'evento lesivo è dovuto al comportamento di terzi e se malgrado ciò il trasportatore non è interamente sollevato della sua responsabilità secondo il paragrafo 2 lettera a) egli ne risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per una sua eventuale azione di regresso contro terzi.

§ 4 Le parti del contratto possono convenire se, e in che misura, il trasportatore è responsabile dei danni causati al gestore da una perturbazione nell'esercizio.

Art. 10

Cause concomitanti

§ 1 Quando cause imputabili al gestore e cause imputabili al trasportatore hanno contribuito al danno, ciascuna parte del contratto ne risponde solo nella misura in 3631

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cui le cause che le sono imputabili ai sensi degli articoli 8 e 9 hanno contribuito al danno. Se è impossibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, ciascuna parte sopporta il danno che ha subìto.

§ 2 Il paragrafo 1 è applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili al gestore e cause imputabili a più trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria.

§ 3 Trattandosi di danni di cui all'articolo 9, il paragrafo 1 prima frase è applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili a più trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura. Se non è possibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, i trasportatori sono responsabili in parti uguali nei confronti del gestore.

Art. 11

Risarcimento danni in caso di morte

§ 1 In caso di morte il risarcimento danni comprende: a)

le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;

b)

se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'articolo 12.

§ 2 Se, a seguito della morte, le persone, nei confronti delle quali il defunto aveva o avrebbe avuto in futuro un obbligo di alimenti ai sensi di legge sono private del loro sostegno, occorre indennizzarle per questa perdita. L'azione legale per danni intentata da persone che la persona deceduta provvedeva a mantenere senza esservi obbligata per legge è soggetta al diritto nazionale.

Art. 12

Risarcimento danni in caso di lesioni

In caso di lesioni o di ogni altro danno all'incolumità fisica o psichica, il risarcimento danni comprende: a)

le spese necessarie, in particolare quelle relative al trattamento ed al trasporto;

b)

la riparazione del pregiudizio causato sia dall'incapacità di lavoro totale o parziale, sia dall'accrescimento dei bisogni.

Art. 13

Riparazione di altri pregiudizi fisici

Il diritto nazionale determina se ed in quale misura, il gestore o il trasportatore devono versare un risarcimento danni per pregiudizi fisici diversi da quelli previsti agli articoli 11 e 12.

Art. 14

Forma ed ammontare del risarcimento danni in caso di morte e ferimento

§ 1 Il risarcimento danni previsto negli articoli 11 paragrafo 2 e 12 lettera b) deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'erogazione di una rendita, il risarcimento danni può essere corrisposto sotto questa 3632

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forma qualora la persona lesa o gli aventi diritto di cui all'articolo 11 paragrafo 2 lo richiedano.

§ 2 L'ammontare del risarcimento danni da erogare ai sensi del paragrafo 1 è determinato secondo il diritto nazionale. Tuttavia, secondo l'applicazione delle presenti Regole uniformi, è fissato un limite massimo di 175 000 unità di conto in capitale, o una rendita annuale corrispondente a detto capitale, per ciascuna persona, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di entità inferiore.

Art. 15

Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilità

I limiti di responsabilità previsti nelle presenti Regole uniformi, nonché le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennità ad un determinato ammontare, non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione che l'autore del danno ha commesso o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Art. 16

Conversione ed interessi

§ 1 Quando il calcolo dell'indennità implica la conversione delle somme espresse in unità monetarie straniere, tale conversione deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e luogo di pagamento dell'indennità.

§ 2 L'avente diritto può chiedere gli interessi sull'indennità, calcolati in ragione del cinque per cento annuo, a partire dal giorno di apertura di una procedura di conciliazione, dell'esercizio dell'azione di regresso al tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione o dalla citazione in giudizio.

Art. 17

Responsabilità in caso d'incidente nucleare

Il gestore ed il trasportatore sono esonerati dalla responsabilità che incombe loro ai sensi delle presenti Regole uniformi quando il danno è stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilità nel settore dell'energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce è responsabile di questo danno.

Art. 18

Responsabilità per gli ausiliari

Il gestore ed il trasportatore rispondono dei loro ausiliari.

Art. 19

Altre azioni

§ 1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione di responsabilità, a qualsiasi titolo, può essere esercitata contro il gestore o contro il trasportatore solo alle condizioni e nei limiti di queste Regole uniformi.

§ 2 Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli ausiliari di cui il gestore o il trasportatore rispondono ai sensi dell'articolo 18.

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Art. 20

Accordi giudiziali

Le parti del contratto possono concordare le condizioni alle quali fanno valere o rinunciano a far valere i propri diritti ad un risarcimento danni nei confronti dell'altra parte del contratto.

Titolo IV: Azioni degli ausiliari Art. 21

Azioni contro il gestore o contro il trasportatore

§ 1 Ogni azione in responsabilità degli ausiliari del trasportatore contro il gestore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, può essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi.

§ 2 Ogni azione in responsabilità degli ausiliari del gestore contro il trasportatore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, può essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi.

Titolo V: Esercizio dei diritti Art. 22

Procedura di conciliazione

Le parti del contratto possono concordare procedure di conciliazione o fare appello al tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione.

Art. 23

Azioni di regresso

La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore in base alle Regole uniformi CIV o alle Regole uniformi CIM non può essere contestata, quando l'indennità è stata stabilita a livello giudiziario ed il gestore, debitamente citato, è stato posto in grado d'intervenire nel processo.

Art. 24

Foro competente

§ 1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti del contratto.

§ 2 Salvo diverso accordo tra le parti, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro dove il gestore ha la sede.

Art. 25

Prescrizione

§ 1 Le azioni fondate sulle presenti Regole uniformi si prescrivono in tre anni.

§ 2 La prescrizione decorre dal giorno in cui il danno è accaduto.

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§ 3 In caso di morte delle persone, le azioni si prescrivono in tre anni a decorrere dal giorno successivo al decesso, senza tuttavia che questo termine possa superare cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'evento lesivo.

§ 4 L'azione di regresso di una persona ritenuta responsabile può essere esercitata anche dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui al paragrafo 1, se rientra nei termini stabiliti dalla legge dello Stato in cui il procedimento è stato intentato.

Tuttavia questo termine non può essere inferiore a novanta giorni a decorrere dalla data in cui la persona che esercita l'azione di regresso ha risolto il reclamo o ha essa stessa ricevuto notifica di una citazione in giudizio.

§ 5 La prescrizione è sospesa quando le parti in causa concordano una procedura di conciliazione o quando investono il tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione.

§ 6 Per il rimanente, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.

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Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale (APTU - Appendice F alla Convenzione)

Art. 1

Campo d'applicazione

Le presenti Regole uniformi stabiliscono la procedura di convalida di norme tecniche e di adozione di prescrizioni tecniche uniformi per il materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale.

Art. 2

Definizioni

Ai fini delle presenti Regole uniformi e dei loro allegati, il termine: a)

«Stato parte» designa ogni Stato Membro dell'Organizzazione che non ha fatto una dichiarazione relativa a tali Regole uniformi, in conformità all'articolo 42 paragrafo 1 prima frase della Convenzione;

b)

«traffico internazionale» designa la circolazione dei veicoli ferroviari su linee ferroviarie che attraversano il territorio di almeno due Stati parti;

c)

«impresa di trasporto ferroviario» designa ogni impresa a statuto privato o pubblico autorizzata a trasportare persone o merci, che assicura la trazione;

d)

«gestore di infrastruttura» designa ogni impresa o ogni autorità che gestisce un'infrastruttura ferroviaria;

e)

«materiale ferroviario» designa ogni materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale, in particolare i veicoli e l'infrastruttura ferroviari;

f)

«veicolo ferroviario» designa ogni veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari, con o senza trazione;

g)

«veicolo di trazione» designa un veicolo ferroviario munito di mezzo di trazione;

h)

«carro» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che è destinato a trasportare merci;

i)

«carrozza» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che è destinato a trasportare viaggiatori;

j)

«infrastruttura ferroviaria» designa tutti i binari e gli impianti fissi, nella misura in cui sono necessari per la circolazione dei veicoli ferroviari e la sicurezza del traffico;

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k)

«norma tecnica» designa ogni specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione nazionale o internazionale riconosciuto secondo le procedure che gli sono proprie; ogni specifica tecnica elaborata nell'ambito delle Comunità europee è assimilata ad una norma tecnica;

l)

«prescrizione tecnica» designa ogni regola, diversa da una norma tecnica, relativa alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o ad una procedura concernente il materiale ferroviario;

m) «Commissione di esperti tecnici» designa la Commissione di cui all'articolo 13 paragrafo 1 lettera f) della Convenzione.

Art. 3

Scopo

§ 1 La convalida di norme tecniche relative al materiale ferroviario e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario hanno lo scopo di: a)

facilitare la libera circolazione dei veicoli e la libera utilizzazione di altri materiali ferroviari in traffico internazionale;

b)

contribuire a garantire la sicurezza, l'affidabilità e la disponibilità in traffico internazionale;

c)

tener conto della protezione dell'ambiente e della sanità pubblica.

§ 2 Al momento della convalida di norme tecniche o dell'adozione di prescrizioni tecniche uniformi, si tiene conto solo di quelle che sono state elaborate a livello internazionale.

§ 3 Per quanto possibile: a)

conviene garantire un'interoperabilità dei sistemi e delle componenti tecniche necessarie in traffico internazionale;

b)

le norme tecniche e le prescrizioni tecniche uniformi sono imperniate sulle prestazioni; se del caso, esse comportano varianti.

Art. 4

Elaborazione di norme e prescrizioni tecniche

§ 1 L'elaborazione di norme tecniche e di prescrizioni tecniche uniformi relative al materiale ferroviario è di competenza di organismi riconosciuti competenti in materia.

§ 2 La normalizzazione dei prodotti e delle procedure industriali è di competenza degli organismi di normalizzazione nazionali ed internazionali riconosciuti.

Art. 5

Convalida di norme tecniche

§ 1 Una domanda di convalida di una norma tecnica può essere presentata da: a)

ogni Stato parte;

b)

ogni organizzazione d'integrazione economica regionale a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per legiferare nell'ambito delle norme tecniche relative al materiale ferroviario;

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

c)

ogni organismo di normalizzazione nazionale o internazionale incaricato della normalizzazione nell'ambito ferroviario;

d)

ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di norme tecniche relative al materiale ferroviario è indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attività.

§ 2 La Commissione di esperti tecnici decide sulla convalida di una norma tecnica secondo la procedura prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione.

Art. 6

Adozione di prescrizioni tecniche uniformi

§ 1 Una domanda di adozione di una prescrizione tecnica uniforme può essere presentata da: a)

ogni Stato parte;

b)

ogni organizzazione d'integrazione economica regionale a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per legiferare nell'ambito delle prescrizioni tecniche relative al materiale ferroviario;

c)

ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di prescrizioni tecniche uniformi relative al materiale ferroviario è indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attività.

§ 2 La Commissione di esperti tecnici decide sull'adozione di una prescrizione tecnica uniforme secondo la procedura prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione.

Art. 7

Forma delle domande

Le domande di cui agli articoli 5 e 6 devono essere complete, coerenti e motivate.

Esse devono essere indirizzate al Segretario generale dell'Organizzazione in una delle lingue di lavoro di quest'ultima.

Art. 8

Allegati tecnici

§ 1 Le norme tecniche convalidate e le prescrizioni tecniche uniformi adottate figurano negli Allegati alle presenti Regole uniformi enumerate di seguito: a)

norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative all'insieme dei veicoli ferroviari (Allegato 1);

b)

norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative ai veicoli di trazione (Allegato 2);

c)

norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative ai carri (Allegato 3);

d)

norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative alle carrozze (Allegato 4);

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

e)

norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative agli impianti di infrastruttura diversi da quelli di cui alla lettera f) (Allegato 5);

f)

norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative ai sistemi di sicurezza delle circolazioni e di controllo (Allegato 6);

g)

norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi in materia di sistemi di tecnologia dell'informazione (Allegato 7);

h)

norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative ad ogni altro materiale ferroviario (Allegato 8).

§ 2 Gli Allegati sono parte integrante delle presenti Regole uniformi. La loro stesura deve tener conto delle particolarità dello scartamento, della sagoma limite, dei sistemi d'alimentazione in energia e dei sistemi di sicurezza delle circolazioni e di controllo negli Stati parti.

§ 3 Gli Allegati conterranno la versione che sarà adottata, dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 3 giugno 1999 recante modifica della Convenzione, dalla Commissione di esperti tecnici secondo la stessa procedura prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione per le modifiche degli Allegati.

Art. 9

Dichiarazioni

§ 1 Ogni Stato parte può, entro quattro mesi dalla data della notifica, ad opera del Segretario generale, della decisione della Commissione di esperti tecnici, depositare presso quest'ultima una dichiarazione motivata secondo la quale detto Stato non applicherà, o applicherà solo parzialmente la norma tecnica convalidata o la prescrizione tecnica uniforme adottata per quanto concerne l'infrastruttura ferroviaria situata sul suo territorio ed il traffico su questa infrastruttura.

§ 2 Gli Stati parti che hanno reso una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 non vengono presi in considerazione nel fissare il numero di Stati che devono formulare un'obiezione in conformità all'articolo 35 paragrafo 4 della Convenzione affinché la decisione della Commissione di esperti tecnici non entri in vigore.

§ 3 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 può rinunciarvi in qualsiasi momento, informandone il Segretario generale. Questa rinuncia ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo all'informativa.

Art. 10

Abrogazione dell'Unità Tecnica

L'entrata in vigore, in tutti gli Stati parti della Convenzione internazionale sull'Unità Tecnica delle Ferrovie firmata a Berna il 21 ottobre 1882 secondo il suo tenore del 1938, degli Allegati adottati dalla Commissione di esperti tecnici in conformità all'articolo 8 paragrafo 3 comporta l'abrogazione di detta Convenzione.

Art. 11

Prevalenza degli Allegati

§ 1 Dopo l'entrata in vigore degli Allegati, adottati dalla Commissione di esperti tecnici in conformità all'articolo 8 paragrafo 3, le norme tecniche e le prescrizioni tecniche uniformi contenute in questi Allegati prevalgono, nelle relazioni fra gli

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Stati parti, sulle disposizioni della Convenzione internazionale sull'Unità Tecnica delle Ferrovie, firmata a Berna il 21 ottobre 1882, secondo il suo tenore del 1938.

§ 2 Dopo l'entrata in vigore degli Allegati, adottati dalla Commissione di esperti tecnici in conformità all'articolo 8 paragrafo 3, le presenti Regole uniformi nonché le norme tecniche e le prescrizioni tecniche uniformi contenute nei loro Allegati prevalgono, fra gli Stati parti, sulle disposizioni tecniche: a)

del Regolamento per l'impiego reciproco delle carrozze e bagagliai in traffico internazionale (RIC);

b)

del Regolamento per l'impiego reciproco dei carri in traffico internazionale (RIV).

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Allegato 1

Norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative all'insieme dei veicoli ferroviari A. Scartamento 1.

Ferrovie a scartamento normale

(1435 mm)

2.

Ferrovie a scartamento largo (russo)

(1520 mm)

3.

Ferrovie a scartamento largo (finlandese)

(1524 mm)

4.

Ferrovie a scartamento largo (irlandese)

(1600 mm)

5.

Ferrovie a scartamento largo (iberico)

(1688 mm)

6.

Altre ferrovie

B. Sagoma utile 1.

Ferrovie a scartamento normale sul continente europeo

2.

Ferrovie a scartamento normale in Gran Bretagna

3.

...

C. ...

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Allegato 2

Norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative ai veicoli di trazione A. Sistemi di alimentazione in energia 1.

Corrente continua 3000 V

2.

Corrente continua 1500 V e meno

3.

Corrente alternata 25 kV / 50 Hz

4.

Corrente alternata 15 kV/ 16_Hz

B. Sistemi di sicurezza delle circolazioni e di controllo ...

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Allegato 3

Norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative ai carri

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Allegato 4

Norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative alle carrozze

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Allegato 5

Norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative agli impianti d'infrastruttura

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Allegato 6

Norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative ai sistemi di sicurezza delle circolazioni e di controllo

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Allegato 7

Norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi in materia di sistema di tecnologia dell'informazione

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Allegato 8

Norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi relative ad ogni altro materiale ferroviario In una prima fase, le norme tecniche e le prescrizioni tecniche uniformi relative al materiale ferroviario già esistenti e riconosciute a livello internazionale, quali figurano nell'Unità Tecnica, nel RIV e nel RIC nonché nelle schede tecniche dell'UIC, saranno integrate negli Allegati in questione.

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Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato in traffico internazionale (ATMF - Appendice G alla Convenzione)

Art. 1

Campo d'applicazione

Le presenti Regole uniformi stabiliscono la procedura in base alla quale i veicoli ferroviari sono ammessi a circolare ed altri materiali ferroviari ad essere utilizzati in traffico internazionale.

Art. 2

Definizioni

Ai fini delle presenti Regole uniformi e del loro Allegato, il termine: a)

«Stato parte» designa ogni Stato Membro dell'Organizzazione che non ha fatto una dichiarazione relativa a tali Regole uniformi, in conformità all'articolo 42 paragrafo 1 prima frase della Convenzione;

b)

«traffico internazionale» designa la circolazione dei veicoli ferroviari su linee ferroviarie che attraversano il territorio di almeno due Stati parti;

c)

«impresa di trasporto ferroviario» designa ogni impresa a statuto privato o pubblico che è autorizzata a trasportare persone o merci e che fornisce la trazione;

d)

«gestore d'infrastruttura» designa ogni impresa o autorità che utilizza un'infrastruttura ferroviaria;

e)

«detentore» designa colui il quale gestisce dal punto di vista economico, in modo durevole, un veicolo ferroviario in quanto mezzo di trasporto sia che ne sia proprietario o abbia il diritto di disporne;

f)

«ammissione tecnica» designa la procedura svolta dall'autorità competente al fine di ammettere un veicolo ferroviario a circolare ed altri materiali ferroviari ad essere utilizzati in traffico internazionale;

g)

«ammissione del tipo di costruzione» designa la procedura relativa ad un tipo di costruzione di un veicolo ferroviario, svolta dall'autorità competente, a seguito della quale quest'ultima concede il diritto di rilasciare, mediante una procedura semplificata, l'ammissione all'esercizio per i veicoli che rispondono a questo tipo di costruzione;

h)

«ammissione all'esercizio» designa il diritto concesso dall'autorità competente a ciascun veicolo ferroviario di circolare in traffico internazionale;

i)

«veicolo ferroviario» designa ogni veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari con o senza trazione;

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

j)

«altro materiale ferroviario» indica qualsiasi materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato in traffico internazionale, diverso da un veicolo ferroviario;

k)

«Commissione di esperti tecnici» designa la Commissione prevista all'articolo 13 paragrafo 1 lettera f) della Convenzione.

Art. 3

Ammissione al traffico internazionale

§ 1 Per circolare in traffico internazionale, ciascun veicolo ferroviario deve essere ammesso in conformità alle presenti Regole uniformi.

§ 2 L'ammissione tecnica ha lo scopo di verificare che i veicoli ferroviari corrispondano alle: a)

prescrizioni di costruzione contenute negli Allegati alle Regole uniformi APTU,

b)

prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nell'Allegato del RID;

c)

particolari condizioni per un'ammissione, in applicazione dell'articolo 7 paragrafi 2 o 3.

§ 3 I paragrafi 1 e 2, nonché i seguenti articoli, si applicano per analogia all'ammissione tecnica di altri materiali ferroviari nonché agli elementi di costruzione di veicoli o di altri materiali ferroviari.

Art. 4

Procedura

§ 1 L'ammissione tecnica si effettua: a)

o in una sola fase, concedendo l'ammissione all'esercizio individualmente ad un dato veicolo ferroviario;

b)

o in due fasi successive, concedendo: 1. l'ammissione del tipo di costruzione ad un dato tipo di veicoli ferroviari, 2. e, successivamente, l'ammissione all'esercizio ai veicoli individuali che rispondano a questo tipo di costruzione, mediante una procedura semplificata che conferma l'appartenenza a questo tipo.

§ 2 Questa disposizione non ostacola l'applicazione dell'articolo 10.

Art. 5

Autorità competente

§ 1 L'ammissione tecnica di veicoli ferroviari alla circolazione in traffico internazionale dipende dall'autorità nazionale o internazionale competente in materia, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore in ciascuno Stato parte.

§ 2 Le autorità di cui al paragrafo 1 possono trasferire ad organismi riconosciuti idonei la competenza di concedere l'ammissione tecnica, a condizione che ne esercitino la sorveglianza. Non è consentito il trasferimento della competenza di concedere l'ammissione tecnica ad un'impresa di trasporto ferroviario escludendo altre 3650

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

imprese da tale competenza. Inoltre, è escluso il trasferimento ad un gestore di infrastruttura che partecipi direttamente o indirettamente alla costruzione del materiale ferroviario.

Art. 6

Riconoscimento dell'ammissione tecnica

L'ammissione di un tipo di costruzione e l'ammissione all'esercizio, concesse in conformità alle presenti Regole uniformi dall'autorità competente di uno Stato parte, nonché i certificati corrispondenti sono riconosciuti dalle autorità, dalle imprese di trasporto ferroviario e dai gestori d'infrastruttura negli altri Stati parti, senza che occorra un altro esame ed una nuova ammissione tecnica in vista della circolazione e dell'utilizzazione sul territorio di questi altri Stati.

Art. 7

Prescrizioni di costruzione applicabili ai veicoli

§ 1 Per essere ammessi alla circolazione nel traffico internazionale, i veicoli ferroviari devono soddisfare: a)

le prescrizioni di costruzione contenute negli Allegati alle Regole uniformi APTU;

b)

le prescrizioni di costruzione e di equipaggiamento contenute nell'Allegato del RID.

§ 2 In mancanza di disposizioni negli Allegati alle Regole uniformi APTU, si applicano all'ammissione tecnica le regole tecniche generalmente riconosciute. Una norma tecnica, anche se non è convalidata in conformità alla procedura prevista nelle Regole uniformi APTU, costituisce la prova che la procedura contenuta in detta norma rappresenta una regola tecnica generalmente riconosciuta.

§ 3 Al fine di consentire sviluppi tecnici, si può derogare alle regole tecniche generalmente riconosciute ed alle prescrizioni di costruzione contenute negli Allegati alle Regole uniformi APTU, a condizione che sia provato che rimangono garantite: a)

una sicurezza almeno pari a quella risultante dall'osservanza di queste regole e prescrizioni;

b)

l'interoperabilità.

§ 4 Quando uno Stato parte ha intenzione di ammettere, in conformità al paragrafo 2 o 3, un veicolo ferroviario, ne informa senza indugio il Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo comunica l'informazione agli altri Stati parti. Nel termine di un mese dopo aver ricevuto la comunicazione del Segretario generale, uno Stato parte può chiedere la convocazione della Commissione di esperti tecnici affinché quest'ultima verifichi se le condizioni per l'applicazione del paragrafo 2 o 3 sono soddisfatte. La Commissione decide entro tre mesi a decorrere dal momento in cui il Segretario generale ha ricevuto la domanda di convocazione.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 8

Prescrizioni di costruzione applicabili ad altri materiali

§ 1 Per essere ammessi all'utilizzazione in traffico internazionale, gli altri materiali ferroviari devono essere conformi alle prescrizioni di costruzione contenute negli Allegati alle Regole uniformi APTU.

§ 2 L'articolo 7 paragrafi da 2 a 4 si applica per analogia.

§ 3 Gli obblighi degli Stati parti risultanti per gli stessi dall'Accordo europeo sulle grandi linee ferroviarie internazionali (AGC) del 31 maggio 1985 e dall'Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato ed impianti connessi (AGTC) del 1° febbraio 1991 di cui sono altresì parti rimangono applicabili.

Art. 9

Prescrizioni di esercizio

§ 1 Le imprese di trasporto ferroviario che utilizzano un veicolo ferroviario ammesso alla circolazione in traffico internazionale sono tenute a rispettare le prescrizioni relative all'esercizio di un veicolo in traffico internazionale che figurano negli Allegati alle Regole uniformi APTU.

§ 2 Le imprese o amministrazioni che gestiscono negli Stati parti un'infrastruttura, compresi i sistemi di sicurezza delle circolazioni e di controllo, destinata ed idonea ad essere utilizzata in traffico internazionale sono tenute a rispettare le prescrizioni tecniche figuranti negli Allegati alle Regole uniformi APTU e ad osservarle in permanenza al momento della costruzione o della gestione di tale infrastruttura.

Art. 10

Ammissione tecnica

§ 1 L'ammissione tecnica (ammissione del tipo di costruzione, ammissione all'esercizio) è connessa al tipo di costruzione di un veicolo ferroviario o al veicolo ferroviario.

§ 2 L'ammissione tecnica può essere richiesta: a)

dal costruttore;

b)

da un'impresa di trasporto ferroviario;

c)

dal detentore del veicolo;

d)

dal proprietario del veicolo.

La richiesta può essere effettuata presso ogni autorità competente di cui all'articolo 5 da uno degli Stati parti.

§ 3 Colui che chiede un'ammissione all'esercizio per veicoli ferroviari secondo la procedura semplificata di ammissione tecnica (art. 4 par. 1 lett. b), deve allegare alla sua domanda il certificato di ammissione del tipo di costruzione stabilito in conformità all'articolo 11 paragrafo 2 e provare, in modo appropriato, che i veicoli per i quali chiede l'ammissione all'esercizio corrispondono a questo tipo di costruzione.

§ 4 L'ammissione tecnica deve essere concessa indipendentemente dalla qualifica del richiedente.

§ 5 L'ammissione tecnica è concessa per una durata in linea di massima illimitata; essa può essere generale o ristretta.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 6 L'ammissione del tipo di costruzione può essere ritirata quando la sicurezza, la sanità pubblica o il rispetto dell'ambiente non sono più garantiti per via della circolazione di veicoli ferroviari che sono stati o che devono essere costruiti secondo il tipo di costruzione in questione.

§ 7 L'ammissione all'esercizio può essere ritirata: a)

quando il veicolo ferroviario non corrisponde più alle prescrizioni di costruzione contenute negli Allegati alle Regole uniformi APTU, né alle particolari condizioni di ammissione in applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 o 3 o alle prescrizioni in materia di costruzione e di attrezzature contenute nell'Allegato al RID e quando il detentore non dà seguito alla richiesta dell'autorità competente di rimediare ai difetti nel termine stabilito;

b)

quando oneri o condizioni risultanti da un'ammissione ristretta secondo il paragrafo 5 non sono soddisfatti o rispettati.

§ 8 Solo l'autorità che ha concesso l'ammissione del tipo di costruzione o l'ammissione all'esercizio ha facoltà di ritirarle.

§ 9 L'ammissione all'esercizio è sospesa: a)

quando non sono stati effettuati il monitoraggio tecnico, le ispezioni, la manutenzione e le revisioni del veicolo ferroviario di cui negli Allegati alle Regole uniformi APTU, secondo le particolari condizioni per un'ammissione in applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 o 3, o secondo le prescrizioni in materia di costruzione e di attrezzature contenute nell'Allegato al RID;

b)

quando, in caso di grave avaria di un veicolo ferroviario, non è rispettata l'ingiunzione dell'autorità competente a presentare il veicolo;

c)

in caso d'inosservanza delle presenti Regole uniformi e delle prescrizioni degli Allegati alle Regole uniformi APTU;

d)

quando al riguardo l'autorità competente decide in tal senso.

§ 10 L'ammissione all'esercizio si annulla quando il veicolo ferroviario viene messo fuori servizio. Il collocamento fuori servizio deve essere comunicato all'autorità competente che ha concesso l'ammissione all'esercizio.

§ 11 In mancanza di disposizioni nelle presenti Regole uniformi, la procedura di ammissione tecnica è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato parte in cui la domanda d'ammissione tecnica è effettuata.

Art. 11

Certificati

§ 1 L'ammissione del tipo di costruzione e l'ammissione all'esercizio sono accertati mediante documenti distinti denominati: «Certificato di ammissione del tipo di costruzione» e «Certificato di ammissione all'esercizio».

§ 2 Il certificato di ammissione del tipo di costruzione deve specificare: a)

il costruttore del tipo di costruzione di un veicolo ferroviario;

b)

tutte le caratteristiche tecniche necessarie per identificare il tipo di costruzione di un veicolo ferroviario; 3653

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

c)

se del caso, le particolari condizioni di circolazione per il tipo di costruzione di un veicolo ferroviario ed i veicoli ferroviari che corrispondono a questo tipo di costruzione.

§ 3 Il certificato di ammissione all'esercizio deve specificare: a)

il detentore del veicolo ferroviario;

b)

tutte le caratteristiche tecniche necessarie per identificare il veicolo ferroviario; ciò può anche essere effettuato mediante un rinvio al certificato di ammissione del tipo di costruzione;

c)

se del caso, le particolari condizioni di circolazione del veicolo ferroviario;

d)

se del caso, la sua durata di validità;

e)

le revisioni del veicolo ferroviario prescritte negli Allegati alle Regole uniformi APTU, secondo le particolari condizioni per un'ammissione in applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 o 3, o secondo le prescrizioni in materia di costruzione e di attrezzature contenute nell'Allegato al RID, nonché gli altri esami tecnici relativi ad elementi di costruzione ed a determinati attrezzi del veicolo.

§ 4 I certificati devono essere stampati come minimo in due lingue, di cui almeno una deve essere scelta fra le lingue di lavoro dell'Organizzazione.

Art. 12

Modelli uniformi

§ 1 L'Organizzazione prescrive modelli uniformi di «Certificato di ammissione del tipo di costruzione» e di «Certificato di ammissione all'esercizio». Essi sono elaborati ed adottati dalla Commissione di esperti tecnici.

§ 2 L'articolo 35 paragrafi 1 e da 3 a 5 della Convenzione si applica per analogia.

Art. 13

Banca dati

§ 1 È istituita e aggiornata sotto la responsabilità dell'Organizzazione una banca dati riguardante i veicoli ferroviari ammessi alla circolazione in traffico internazionale.

§ 2 Le autorità competenti, o, se del caso, gli organismi da queste autorizzati ad ammettere un veicolo ferroviario all'esercizio, trasmettono senza indugio all'Organizzazione i dati necessari ai fini delle presenti Regole uniformi relativi ai veicoli ammessi alla circolazione in traffico internazionale. La Commissione di esperti tecnici stabilisce quali sono i dati necessari. Solo questi dati sono registrati nella banca dati. In tutti i casi il collocamento fuori servizio, le immobilizzazioni ufficiali, il ritiro delle ammissioni all'esercizio e le modifiche di un veicolo in deroga al tipo di costruzione ammesso, devono essere comunicati all'Organizzazione.

§ 3 I dati registrati nella banca dati non sono considerati come prova inconfutabile dell'ammissione tecnica di un veicolo ferroviario.

3654

Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

§ 4 I dati registrati possono essere consultati da: a)

gli Stati parti;

b)

le imprese di trasporto ferroviario che partecipano al traffico internazionale ed hanno la loro sede in uno Stato parte;

c)

i gestori di infrastruttura che hanno la loro sede in uno Stato parte sulla cui infrastruttura si effettua un traffico internazionale;

d)

i costruttori dei veicoli ferroviari, per quanto concerne i loro veicoli;

e)

i detentori di veicoli ferroviari, per quanto concerne i loro veicoli.

§ 5 I dati a cui gli aventi diritto menzionati al paragrafo 4 hanno accesso, come pure le condizioni di tale accesso, sono definite in un Allegato alle presenti Regole uniformi. Questo Allegato è parte integrante delle presenti Regole uniformi ed avrà il tenore stabilito dalla Commissione di revisione secondo la procedura prevista agli articoli 16, 17 e 33 paragrafo 4 della Convenzione.

Art. 14

Iscrizioni e segni

§ 1 I veicoli ferroviari ammessi alla circolazione devono riportare: a)

un'indicazione che stabilisca chiaramente che sono stati ammessi alla circolazione nel traffico internazionale in conformità alle presenti Regole uniformi, e

b)

le altre iscrizioni e indicazioni prescritte negli Allegati alle Regole uniformi APTU.

§ 2 La Commissione di esperti tecnici stabilisce l'indicazione prevista al paragrafo 1 lettera a), nonché i termini di transizione durante i quali i veicoli ferroviari ammessi alla circolazione in traffico internazionale possono riportare iscrizioni e indicazioni in deroga a quelli prescritti secondo il paragrafo 1.

§ 3 L'articolo 35 paragrafi 1 e da 3 a 5 della Convenzione si applica per analogia.

Art. 15

Manutenzione

I veicoli ferroviari e gli altri materiali ferroviari devono essere in un buono stato di manutenzione, in modo che il loro stato non comprometta in alcun modo la sicurezza dell'esercizio e non nuoccia all'ambiente ed alla sanità pubblica durante la loro circolazione o utilizzazione in traffico internazionale. A tal fine, i veicoli ferroviari devono essere sottoposti alle revisioni ed alle operazioni di manutenzione prescritte negli Allegati alle Regole uniformi APTU, secondo le particolari condizioni per un'ammissione in applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 o 3, o secondo le prescrizioni in materia di costruzione e di equipaggiamenti contenute nell'Allegato al RID.

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Trasporti internazionali ferroviari. Protocollo

Art. 16

Incidenti ed avarie gravi

§ 1 In caso d'incidente o di grave avaria dei veicoli ferroviari, i gestori di infrastruttura, se del caso in comune con i detentori e le imprese di trasporto ferroviario interessate, sono tenuti: a)

ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del traffico ferroviario, il rispetto dell'ambiente e della sanità pubblica, e

b)

a determinare le cause dell'incidente o della grave avaria.

§ 2 Si considera come gravemente avariato un veicolo che non può più essere riparato mediante un'operazione relativamente poco importante, che gli consentirebbe di essere inserito nella composizione di un treno e di circolare sulle proprie ruote senza pericolo per l'esercizio.

§ 3 Gli incidenti e le avarie gravi sono comunicati immediatamente all'autorità che ha ammesso il veicolo alla circolazione. Quest'autorità può chiedere di presentare il veicolo avariato, eventualmente già riparato, per verificare la validità dell'ammissione all'esercizio concessa. Se del caso, dovrà essere rinnovata la procedura relativa alla concessione dell'ammissione all'esercizio.

§ 4 Le autorità competenti degli Stati parti informano l'Organizzazione circa le cause d'incidenti e d'avarie gravi in traffico internazionale. A domanda di uno Stato parte, la Commissione di esperti tecnici può esaminare le cause d'incidenti gravi in traffico internazionale, allo scopo di far progredire, se del caso, le prescrizioni di costruzione e di esercizio per i veicoli e gli altri materiali ferroviari contenute negli Allegati alle Regole uniformi APTU.

Art. 17

Immobilizzazione e rifiuto dei veicoli

L'autorità competente di cui all'articolo 5, un'altra impresa di trasporto ferroviario o un gestore di infrastruttura non possono rifiutare o immobilizzare veicoli ferroviari quando sono rispettate le presenti Regole uniformi, le prescrizioni degli Allegati alle Regole uniformi APTU, le particolari condizioni per un'ammissione in applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 o 3, nonché le prescrizioni in materia di costruzione e di equipaggiamento contenute nell'Allegato al RID.

Art. 18

Inosservanza delle prescrizioni

§ 1 Fatto salvo il paragrafo 2 e l'articolo 10 paragrafo 9 lettera c), le conseguenze giuridiche risultanti dall'inosservanza delle presenti Regole uniformi e delle prescrizioni degli Allegati alle Regole uniformi APTU sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato parte la cui autorità competente ha concesso l'ammissione all'esercizio, comprese le regole relative ai conflitti di leggi.

§ 2 Le conseguenze in diritto civile e penale risultanti dall'inosservanza delle presenti Regole uniformi e dalle prescrizioni degli Allegati alle Regole uniformi APTU sono disciplinate, per quanto riguarda l'infrastruttura, dal diritto nazionale dello Stato parte in cui il gestore dell'infrastruttura ha la sede, comprese le regole relative ai conflitti di leggi.

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Art. 19

Controversie

Due o più Stati parti che hanno una controversia relativa all'ammissione tecnica di veicoli e di altri materiali ferroviari destinati ad essere utilizzati in traffico internazionale possono deferirla alla Commissione di esperti tecnici, se non sono riusciti a risolverla mediante una negoziazione diretta. Tali controversie possono altresì essere sottoposte, in conformità alla procedura di cui al Titolo V della Convenzione, al tribunale arbitrale.

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