97.457 Iniziativa parlamentare Diritto successorio del coniuge superstite. Precisazione Rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 10 maggio 2001

Il 10 maggio 2001, dopo aver preso conoscenza del parere del Consiglio federale del 9 marzo 2001, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha riesaminato il progetto che aveva elaborato. In merito all'articolo 473 capoverso 1, essa ha deciso di aderire alla proposta del Consiglio federale; per quanto riguarda il capoverso 2 dello stesso articolo ha invece deciso di aderire, a titolo di compromesso, alla proposta di minoranza (secondo il progetto del 22 gennaio 2001).

10 maggio 2001

In nome della Commissione: J. Alexander Baumann

2001-0905

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Rapporto complementare 1

Art. 473 cpv. 1 CC

La revisione del diritto della filiazione, entrata in vigore nel 1978, prevede segnatamente che i figli nati fuori dal matrimonio siano considerati, in materia di successione, alla stessa stregua dei discendenti legittimi. Contemporaneamente, nell'articolo 473 capoverso 1 CC, è stato stabilito che l'usufrutto della quota spettante ai figli del disponente, ma concepiti durante il matrimonio, possa essere lasciato al coniuge superstite. In questo modo si intendeva evitare che quest'ultimo subisse perdite a causa delle eventuali infedeltà del disponente. Il diritto matrimoniale entrato in vigore nel 1988 ha nettamente migliorato la situazione del coniuge superstite a detrimento dei discendenti: la quota ereditaria spettante al coniuge superstite è infatti passata da un quarto a un mezzo, riducendo così di un terzo la quota dei discendenti e di conseguenza anche la loro porzione legittima. Ne discende, in considerazione di detti cambiamenti e alla luce della modifica dell'articolo 8 capoverso 2 Cost., che non è più giustificato mantenere la distinzione dell'articolo 473 capoverso 1 CC tra figli non comuni concepiti prima del matrimonio e quelli non comuni concepiti durante il matrimonio.

La Commissione ritiene invece che sia evidente la distinzione tra figli comuni e non comuni, concepiti prima o durante il matrimonio. Considerati i legami che uniscono il coniuge superstite e i figli in comune con il disponente, ci si può attendere da questi la temporanea rinuncia all'usufrutto della loro quota di eredità in favore del genitore superstite. Non sarebbe ammissibile che i figli del solo disponente, che non hanno un legame di sangue con il coniuge superstite, siano privati di una parte della loro porzione legittima. La distinzione tra figli comuni e non comuni esiste già attualmente nell'articolo 216 CC; si tratta di una distinzione che, sotto il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, autorizza il testatore ad attribuire mediante contratto matrimoniale la totalità degli acquisti al coniuge superstite; è tuttavia fatta salva la porzione legittima spettante ai figli non comuni.

In considerazione di queste riflessioni, la Commissione ha deciso di aderire al parere del Consiglio federale, il quale propone che la porzione legittima spettante ai figli non comuni concepiti durante il matrimonio non sia inclusa nella quota concessa in usufrutto al coniuge superstite.

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Art. 473 cpv. 2 CC

L'articolo 473 CC costituisce un'eccezione nell'ambito del diritto successorio, in quanto consente di derogare alle disposizioni che disciplinano la porzione legittima spettante ai discendenti, se il testatore intende favorire al massimo il coniuge superstite. Questa deroga trova la sua giustificazione, come già menzionato, nel legame di sangue esistente tra i discendenti comuni e il coniuge superstite. Il fatto che la quota ereditaria dei discendenti comuni sia gravata da usufrutto in favore del coniuge superstite è tuttavia compensato dall'aumento della quota che essi riceveranno ulteriormente.

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Considerato che può liberamente disporre della porzione disponibile, il testatore può, se lo desidera, privare parzialmente i discendenti di tale compensazione. Questo non accade nel caso in cui egli attribuisca la porzione disponibile al coniuge superstite, poiché i discendenti la riceveranno in eredità in seguito. La situazione è diversa se il testatore attribuisce la porzione disponibile a un terzo: questa parte viene definitivamente sottratta ai discendenti. In questo ultimo caso la lesione della porzione legittima è maggiore; l'entità varia a seconda dell'importo della porzione disponibile e la durata dell'usufrutto.

Proponendo la suddetta modifica dell'articolo 473 CC, la Commissione intende semplicemente precisare un aspetto del diritto successorio, e non apportare una modifica materiale in questo ambito. In un primo momento la Commissione si era pronunciata in favore della soluzione dei «tre ottavi», al fine di lasciare al testatore un maggior margine di manovra e per consentire soluzioni flessibili per i casi specifici.

A questo proposito, la Commissione ha insistito sul fatto che la porzione disponibile deve esserlo realmente, ossia che il testatore debba poterne disporre liberamente.

Tuttavia, in considerazione della proposta del Consiglio federale di autorizzare l'attribuzione della porzione disponibile ai sensi dell'articolo 473 unicamente al coniuge superstite, la Commissione ha deciso di ritornare sulla propria decisione in merito all'entità della porzione, e di aderire alla proposta di minoranza. La soluzione «del quarto» presenta il vantaggio di consentire la riduzione parziale della lesione della porzione legittima dei discendenti. Inoltre costituisce una soluzione di compromesso tra la soluzione «dell'ottavo» e quella dei «tre ottavi», che finora avevano entrambe raccolto consensi.

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