Decreto federale

Disegno

concernente l'iniziativa popolare «Moratoria più ­ Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)» del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «Moratoria più ­ Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)», depositata il 28 settembre 19993; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20014, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «Moratoria più ­ Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore: La Costituzione federale è completata come segue: I Art. 90a (nuovo) Periodo di esercizio delle centrali nucleari Se una centrale nucleare deve rimanere in esercizio per un periodo superiore ai quarant'anni e se questo non è escluso da un'altra disposizione della Costituzione, è necessario un decreto federale soggetto a referendum. Il periodo d'esercizio può essere prorogato al massimo per dieci anni ogni volta. La richiesta di proroga dell'esercente deve contenere in particolare informazioni in merito

1 2 3 4

a.

allo stato di invecchiamento dell'impianto e ai problemi di sicurezza ad esso connessi;

b.

ai provvedimenti e alle spese volti a adeguare l'impianto al più recente livello internazionale di sicurezza.

RS 101 RU 1999 2556 FF 1999 7752 FF 2001 2349

2001-0231

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Iniziativa popolare

Art. 89 cpv. 6 (nuovo) 6

La Confederazione emana prescrizioni sulla dichiarazione della provenienza e del tipo della produzione di elettricità.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196

Titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1. Disposizioni transitorie concernenti l'articolo 90a (Periodo di esercizio delle centrali nucleari) Per un periodo di dieci anni dall'accettazione della presente disposizione transitoria non vengono rilasciate autorizzazioni di diritto federale per a.

nuovi impianti per la produzione di energia nucleare;

b.

l'aumento della potenza termica in centrali nucleari esistenti;

c.

reattori impiegati per la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnica nucleare che non siano al servizio della medicina.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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