Legge federale sulla liquidazione dell'impresa della Linth
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 dicembre 2000 1, decreta:
Art. 1
Liquidazione dell'impresa della Linth
L'impresa federale della Linth è liquidata.
Art. 2
Trasferimento degli attivi e dei passivi
1
Per legge, gli attivi e i passivi dell'impresa della Linth sono trasferiti al momento della liquidazione all'istituto «Linthwerk» (opera della Linth), creato dai Cantoni interessati.
2 L'iscrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati dell'impresa deve essere effettuata sotto il nome dell'istituto «Linthwerk», su domanda e senza prelievo d'imposta o di tassa. Le osservazioni concernenti i contributi sulle proprietà fondiarie sono radiate d'ufficio.
Art. 3
Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati: 1.
la risoluzione federale del 27 gennaio 18622 sulla riorganizzazione dell'amministrazione della Linth;
2.
la legge federale del 6 dicembre 18673 sulla manutenzione delle opere della Linth;
3.
la legge federale del 28 giugno 18824 in modificazione e complemento di quella del 6 dicembre 1867 sulla manutenzione delle opere della Linth.
Art. 4
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2001 173 CS 4 1044 CS 4 1045; RU 1985 660 CS 4 1049 2000-0902