Legge federale sulla liquidazione dell'impresa della Linth

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 dicembre 2000 1, decreta:

Art. 1

Liquidazione dell'impresa della Linth

L'impresa federale della Linth è liquidata.

Art. 2

Trasferimento degli attivi e dei passivi

1

Per legge, gli attivi e i passivi dell'impresa della Linth sono trasferiti al momento della liquidazione all'istituto «Linthwerk» (opera della Linth), creato dai Cantoni interessati.

2 L'iscrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati dell'impresa deve essere effettuata sotto il nome dell'istituto «Linthwerk», su domanda e senza prelievo d'imposta o di tassa. Le osservazioni concernenti i contributi sulle proprietà fondiarie sono radiate d'ufficio.

Art. 3

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati: 1.

la risoluzione federale del 27 gennaio 18622 sulla riorganizzazione dell'amministrazione della Linth;

2.

la legge federale del 6 dicembre 18673 sulla manutenzione delle opere della Linth;

3.

la legge federale del 28 giugno 18824 in modificazione e complemento di quella del 6 dicembre 1867 sulla manutenzione delle opere della Linth.

Art. 4

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2001 173 CS 4 1044 CS 4 1045; RU 1985 660 CS 4 1049 2000-0902