Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Disegno

(Lotta agli abusi nel diritto d'asilo e degli stranieri) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 30 aprile 20011; visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 20012, decreta: I La legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue: Art. 13a lett. f (nuova) Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura di allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per tre mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che: f.

risiede in Svizzera illegalmente e presenta domanda d'asilo con l'intenzione manifesta di sottrarsi all'esecuzione imminente di un allontanamento o di un'espulsione. Tale intenzione è presunta se l'inoltro della domanda era possibile e poteva ragionevolmente essere preteso prima e se precede o segue di poco un arresto, un procedimento penale, l'esecuzione di una pena o l'emanazione di una decisione di allontanamento.

Art. 23 cpv. 3bis, 3ter e 3quater (nuovi) 3bis

Chiunque, dando indicazioni false o tacendo fatti d'importanza essenziale, induce in errore le autorità incaricate dell'applicazione della presente legge e in tal modo ottiene con frode per sé o per altri un permesso o ne evita la revoca, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a diecimila franchi.

3ter Chiunque, nell'intento di eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri, contrae, organizza, appoggia o rende possibile il matrimonio con uno straniero è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a diecimila franchi.

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FF 2001 4871 FF 2001 4884 RS 142.20

4882

2001-0846

Dimora e domicilio degli stranieri. LF

3quater

Chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, commette un'infrazione ai sensi dei capoversi 3bis o 3ter è punito con la detenzione e con la multa fino a centomila franchi.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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