Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname del 26 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere di falegname, concluso il 4/25/29 novembre 2000, è conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1 L'obbligatorietà generale viene conferita per i Cantoni: Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Soprasselva, Sottoselva, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

2 Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per tutte le aziende, per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini, nonché per le aziende di carpenteria del Cantone dei Grigioni. Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenti e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono i rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell'antiquariato.

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RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni d'obbligatorietà generale possono essere richiesti all'UCFSM, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname.FF

3 Le seguenti disposizioni sono valide anche per i datori di lavoro con sede fuori dal campo di applicazione di cui all'articolo 2 capoverso 1, rispettivamente con domicilio all'estero, e per i loro dipendenti a partire dal primo giorno di lavoro (riguardo all'articolo 18 a partire dal 2° mese), sempreché questi ultimi adempiano alle condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 ed eseguano lavori nel campo di applicazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1: articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 37, 46 e 57.

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Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici occupati nelle aziende di cui all'articolo 2 capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami. Sono esclusi: a.

se hanno funzioni direttive, i maestri falegnami dipl., i direttori d'azienda, i maestri d'officina e i tecnici falegnami, nonché altri collaboratori che, per posizione o responsabilità dispongono di un ampio potere decisionale nell'ambito dell'azienda, o che possono esercitare un'influenza determinante sui processi decisionali;

b.

il personale commerciale e di vendita;

c.

gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 47), occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite della Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

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Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname.FF

Art. 5 Il presente decreto entro in vigore il 1° maggio 2001 ed è valido sino al 31 dicembre 2003.

26 marzo 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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