Legge sul Tribunale federale

Disegno

(LTF) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 188-191c della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta:

Capitolo 1: Statuto e organizzazione Sezione 1: Statuto Art. 1

Autorità giudiziaria suprema

1

Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

2

Si compone di 35-45 giudici ordinari.

3

Si compone inoltre di giudici supplenti. Il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari.

4

L'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza.

Art. 2

Indipendenza

1

Nella sua attività giurisdizionale il Tribunale federale è indipendente e sottostà al solo diritto.

2

Le sue sentenze possono essere annullate o modificate soltanto da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge.

Art. 3 1

Alta vigilanza

Il Tribunale federale sottostà all'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

2

Ogni anno le sottopone il progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione.

Art. 4

Sede

1

La sede del Tribunale federale è Losanna.

2

Una o due corti hanno sede a Lucerna.

1 2

RS 101 FF 2001 3764

2001-0204

4025

Legge sul Tribunale federale

Sezione 2: Giudici Art. 5

Elezione

1

I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.

2

È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 6

Incompatibilità

1

I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale o del Consiglio federale né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione di giudice, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità.

3

Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o insegne cavalleresche da autorità estere.

4 I giudici ordinari non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 7

Attività accessoria

1

Il Tribunale federale può autorizzare i giudici ordinari a esercitare un'attività accessoria senza scopo lucrativo in quanto non siano pregiudicati il pieno adempimento della loro funzione e l'indipendenza e la dignità del Tribunale.

2 Determina mediante regolamento l'organo competente e le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione.

Art. 8

Incompatibilità personale

I parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado compreso, in linea collaterale, i coniugi, i coniugi di fratelli e sorelle e le persone che convivono stabilmente non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale.

Art. 9 1

Durata della carica

I giudici stanno in carica sei anni.

2 I giudici che hanno compiuto sessantotto anni lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

3

I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 10 1

Giuramento

Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

4026

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2

Prestano giuramento dinanzi all'Assemblea federale.

3

Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 11

Luogo di residenza

I giudici scelgono liberamente il loro luogo di residenza; i giudici ordinari devono tuttavia poter raggiungere rapidamente il Tribunale.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione Art. 12

Principio

Il Tribunale federale determina la sua organizzazione e amministrazione.

Art. 13

Presidenza

1

L'Assemblea federale elegge per due anni il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale scegliendoli tra i giudici ordinari.

2

Il presidente presiede la Corte plenaria ed è membro della direzione del Tribunale.

Rappresenta il Tribunale federale verso l'esterno.

3 In caso di impedimento, è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice ordinario più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità d'elezione, dal più anziano tra di loro.

Art. 14 1

Corte plenaria

La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari. Le competono: a.

le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;

b.

l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;

c.

l'adozione del rapporto di gestione;

d.

gli altri compiti assegnatile dalla legge o mediante regolamento.

2

La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

Art. 15

Direzione del Tribunale

1

La Corte plenaria nomina i membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra i giudici ordinari.

2

La direzione è responsabile dell'amministrazione del Tribunale.

4027

Legge sul Tribunale federale

Art. 16

Corti

1

La Corte plenaria costituisce le corti per due anni e ne rende pubblica la composizione.

2 Per costituire le corti tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali.

3

Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua.

Art. 17

1

Presidenza delle corti

La Corte plenaria nomina i presidenti delle corti per due anni.

2

In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.

Art. 18

1

Composizione

Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegi giudicanti).

2

Se la causa concerne una questione giuridica di importanza fondamentale o se lo ordina il presidente, giudicano nella composizione di cinque giudici. Sono fatti salvi i ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.

3 Giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa o sull'esigenza di un referendum. Sono fatti salvi i ricorsi in materia comunale o inerenti un altro ente di diritto cantonale.

Art. 19

Votazione

1

Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la direzione del Tribunale e le corti deliberano le sentenze, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

2

In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine, decide la sorte.

Art. 20

Ripartizione delle cause

Il Tribunale federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti in funzione della materia, la composizione dei collegi giudicanti e l'impiego dei giudici supplenti.

Art. 21 1

Modifica della giurisprudenza e precedenti

Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.

4028

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2

Una corte che deve giudicare una questione giuridica concernente più corti chiede il consenso delle corti interessate riunite se lo ritiene opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme.

3

Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici ordinari di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento e a porte chiuse; è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.

Art. 22

Cancellieri

1

Il Tribunale federale nomina i cancellieri e, nei limiti della legislazione in materia di personale federale, ne disciplina lo statuto mediante regolamento.

2

I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

3

Elaborano rapporti e redigono le sentenze del Tribunale federale.

4

Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

Art. 23

Amministrazione

1

Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

2

Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

3

Tiene una contabilità propria.

Art. 24

Segretariato generale

1

Il Tribunale federale nomina il segretario generale e il suo sostituto dopo ciascun rinnovo integrale per un periodo di sei anni o, in caso di vacanza, per il resto del periodo.

2 Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e degli organi amministrativi.

Art. 25

Informazione

1

Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Ogni corte decide quali delle proprie sentenze debbano essere oggetto di pubblicazione ufficiale.

2

Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale federale può prevedere l'obbligo di accreditamento.

4029

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Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura Sezione 1: Competenza Art. 26 1

Esame

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.

2

Se dubita che la competenza sia di un'altra autorità, procede a uno scambio di opinioni con tale autorità.

Art. 27

Incompetenza

1

Se si ritiene incompetente, il Tribunale federale pronuncia la non entrata nel merito.

2

Se da uno scambio di opinioni risulta che è competente un'altra autorità o se la competenza di un'altra autorità federale appare verosimile, il Tribunale federale trasmette la causa a tale autorità.

Art. 28

Questioni pregiudiziali

Se è competente nel merito, il Tribunale federale giudica anche sulle questioni pregiudiziali.

Sezione 2: Direzione del processo Art. 29

Giudice dell'istruzione

1

Il presidente della corte o un giudice da questi designato dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza.

2

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto.

3

Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili.

Art. 30

Disciplina

1

Chiunque, durante il procedimento dinanzi al Tribunale federale, offende le convenienze o turba l'andamento della causa, è punito con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi.

2 La parte o il suo patrocinatore che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.

3

Il giudice che presiede un'udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 1000 franchi.

4030

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Sezione 3: Ricusazione Art. 31 1

Motivi di ricusazione

I giudici e i cancellieri si ricusano se: a.

hanno un interesse personale nella causa;

b.

hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;

c.

sono coniugi o sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;

d.

convivono stabilmente con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;

e.

per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.

2

La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione.

Art. 32

Obbligo di comunicare

Il giudice o il cancelliere che si trovi in un caso di ricusazione deve comunicarlo tempestivamente al presidente della corte.

Art. 33

Domanda di ricusazione

1

La parte che intende chiedere la ricusazione di un giudice o di un cancelliere deve presentare una domanda scritta al Tribunale federale non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

2

Il giudice o il cancelliere interessato si esprime sul motivo di ricusazione invocato dalla parte.

Art. 34

Decisione

1

Se il motivo di ricusazione è contestato dal giudice o dal cancelliere interessato o da un altro membro della corte, quest'ultima decide in assenza del giudice o del cancelliere interessato.

2

La decisione può essere presa senza che sia sentita la controparte.

3

Se il numero dei giudici di cui è domandata la ricusazione è tale da rendere impossibile una deliberazione valida, il presidente del Tribunale federale tira a sorte, tra i presidenti dei tribunali superiori dei Cantoni non interessati nella causa, il numero di giudici supplenti straordinari necessario per decidere sulla ricusazione e, all'occorrenza, giudicare la causa.

4031

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Art. 35

Violazione delle norme sulla ricusazione

1

Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.

2 Le misure probatorie non rinnovabili possono essere prese in considerazione dall'autorità cui compete la decisione.

3

Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Sezione 4: Parti, patrocinatori, atti scritti Art. 36 1

Domicilio

Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede.

2 Possono inoltre comunicargli un indirizzo elettronico e la loro chiave crittografica pubblica e acconsentire che le notificazioni avvengano per via elettronica.

3

Le parti domiciliate all'estero devono eleggere in Svizzera un domicilio dove possano essere loro fatte le notificazioni. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.

Art. 37

Patrocinatori

1

Sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge del 23 giugno 20003 sugli avvocati o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera.

2

I patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura.

Art. 38

Incapacità di stare direttamente in giudizio

1

Se una parte non è manifestamente in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio, il Tribunale federale può invitarla a designare un patrocinatore. Se non dà seguito a tale invito entro il termine impartitole, il Tribunale le designa un avvocato.

2 L'avvocato designato dal Tribunale federale ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili e la parte sia insolvibile. Se ulteriormente è in grado di risarcire la cassa, la parte è tenuta a farlo.

Art. 39

Atti scritti

1

Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.

3

RS ... (FF 2000 3186)

4032

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2

Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione giuridica di importanza fondamentale, occorre spiegare perché la causa verte su una simile questione.

3

I documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati se sono in possesso della parte; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.

4

In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire il documento che contiene l'atto scritto e gli allegati di una firma elettronica riconosciuta. Il Tribunale federale determina mediante regolamento in quale formato il documento può essere trasmesso per via elettronica.

5

Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.

6

Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.

7

Gli atti scritti fondati su modi di procedere da querulomane o altrimenti abusivi sono inammissibili.

Sezione 5: Termini Art. 40

Decorrenza

1

I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.

2

Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.

Art. 41

Scadenza

1

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale o dal diritto cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

2 È determinante il diritto del Cantone in cui la parte o il suo patrocinatore ha il domicilio o la sede.

Art. 42 1

Sospensione

I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: a.

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

4033

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b.

dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c.

dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

2

Questa regola non si applica nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure cautelari né nell'esecuzione cambiaria.

Art. 43 1

Proroga

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

2

I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per motivi sufficienti se ne è fatta domanda prima della scadenza.

Art. 44

Osservanza

1

Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

2

In caso di trasmissione per via elettronica, il termine è reputato osservato se, prima della sua scadenza, il sistema informatico corrispondente all'indirizzo elettronico ufficiale del Tribunale federale conferma la ricezione dell'atto scritto.

3 Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.

4

Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.

Art. 45

Notificazione viziata

Una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può cagionare alcun pregiudizio alle parti.

Art. 46

Restituzione per inosservanza

1

Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso.

2

La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso quest'ultima è annullata.

4034

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Sezione 6: Valore litigioso Art. 47 1

Calcolo

Il valore litigioso à determinato: a.

in caso di ricorso contro una decisione finale, dalla differenza tra le conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore e il dispositivo della decisione impugnata;

b.

in caso di ricorso contro una decisione parziale, dall'insieme delle conclusioni che erano controverse dinanzi all'autorità che ha pronunciato tale decisione;

c.

in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all'autorità competente nel merito;

d.

in caso di azione, dalle conclusioni dell'attore.

2

Se nelle conclusioni non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento.

3

Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, i diritti riservati e le spese di pubblicazione della sentenza non entrano in linea di conto nella determinazione del valore litigioso.

4

Le rendite e le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato come capitale l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.

Art. 48

Pluralità di pretese

Nelle cause di carattere pecuniario le conclusioni di una parte o di litisconsorti sono sommate, sempreché non si escludano a vicenda.

Art. 49

Domanda riconvenzionale

1

L'importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale.

2

Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest'ultima se il ricorso verte su entrambe le domande.

4035

Legge sul Tribunale federale

Sezione 7: Lingua del procedimento Art. 50 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

2

Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.

3 Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.

4

Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.

Sezione 8: Procedura probatoria Art. 51

Principio

1

La procedura probatoria è retta dagli articoli 36, 37 e 39-65 della legge del 4 dicembre 19474 di procedura civile federale (PC).

2

Il giudice dell'istruzione può prendere di persona le misure probatorie necessarie o demandarne l'adozione alle autorità federali o cantonali competenti.

3 Procede all'audizione di testimoni, alle ispezioni locali e all'interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice.

Art. 52

Presenza delle parti e consultazione dei documenti

1

Le parti hanno diritto di assistere all'assunzione delle prove e di consultare i documenti prodotti.

2 Se la tutela di interessi pubblici o privati preponderanti lo esige, il Tribunale federale prende conoscenza di un mezzo di prova in assenza delle parti o delle controparti.

3 Se intende utilizzare tale mezzo di prova a pregiudizio di una parte, il Tribunale federale gliene comunica il contenuto essenziale quanto alla causa e le dà la possibilità di esprimersi e di indicare prove contrarie.

4

RS 273

4036

Legge sul Tribunale federale

Sezione 9: Procedura di giudizio Art. 53

Dibattimento

Il presidente della corte può ordinare un dibattimento.

Art. 54

Deliberazione

1

Di regola, il Tribunale federale giudica mediante circolazione degli atti.

2

Delibera oralmente se: a.

il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede;

b.

non vi è unanimità in una causa in cui la presente legge esige che la corte giudichi nella composizione di cinque giudici.

Art. 55

Pubblicità

1

Gli eventuali dibattimenti come pure le deliberazioni orali e le successive votazioni sono pubblici.

2

Se vi è motivo di temere che siano minacciati la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o se lo giustifica l'interesse di una persona coinvolta nella causa, il Tribunale federale può ordinare che si proceda in tutto o in parte a porte chiuse.

Art. 56

Notificazione della sentenza

1

Il testo integrale della sentenza, con l'indicazione del nome dei giudici e del cancelliere, è notificato alle parti, all'autorità inferiore e a eventuali altri partecipanti al procedimento.

2

Se ha deliberato la sentenza oralmente, il Tribunale federale ne notifica senza indugio il dispositivo ai partecipanti.

3

Previo assenso dei destinatari, la notificazione può essere loro fatta per via elettronica. Il Tribunale federale disciplina mediante regolamento le esigenze cui è subordinata la notificazione per via elettronica.

Art. 57

Passaggio in giudicato

Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate.

Sezione 10: Spese Art. 58

Garanzie per spese giudiziarie e ripetibili

1

La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a esigere l'anticipo.

4037

Legge sul Tribunale federale

2

Se non ha un domicilio fisso in Svizzera o la sua insolvibilità è accertata, la parte può essere obbligata, su domanda della controparte, a prestare garanzie per eventuali spese ripetibili.

3 Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, con la comminatoria che altrimenti non si entrerà nel merito dell'istanza.

Art. 59

Anticipazione dei disborsi

1

Ciascuna parte deve anticipare i disborsi causati dalle proprie richieste durante il procedimento e, proporzionalmente, quelli causati da richieste comuni o da atti ordinati d'ufficio dal Tribunale federale.

2 Se l'anticipo non è versato nel termine stabilito, l'atto per cui è stato chiesto non è eseguito.

Art. 60

Gratuito patrocinio

1

Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.

2 Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Quest'ultimo ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.

3 La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Per i ricorsi trattati mediante procedura semplificata è fatto salvo l'articolo 102 capoverso 3. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.

4

Se ulteriormente è in grado di risarcire la cassa del Tribunale, la parte è tenuta a farlo.

Art. 61

Spese giudiziarie

1

Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua che non sia lingua ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni.

2

La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.

3

Di regola, il suo importo oscilla: a.

da 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;

b.

da 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie.

4038

Legge sul Tribunale federale

4

Oscilla da 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: a.

concernenti prestazioni di assicurazioni sociali;

b.

concernenti discriminazioni fondate sul sesso;

c.

risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi.

5 Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4.

Art. 62

Onere e ripartizione delle spese giudiziarie

1

Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.

2

In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a esigere le spese giudiziarie.

3

Le spese inutili sono pagate da chi le cagiona.

4

Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.

5

Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono sostenute da tali persone in parti eguali e con responsabilità solidale.

Art. 63

Spese del procedimento anteriore

Se modifica la decisione impugnata, il Tribunale federale può ripartire diversamente le spese del procedimento anteriore.

Art. 64

Spese ripetibili

1

Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.

2

La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie cagionate dalla controversia.

3

Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.

4

L'articolo 62 capoversi 3 e 5 si applica per analogia.

4039

Legge sul Tribunale federale

5

Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o demandarne la fissazione all'autorità inferiore.

Sezione 11: Esecuzione Art. 65

Sentenze che impongono una prestazione pecuniaria

Le sentenze che impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie pecuniarie sono eseguite conformemente alla legge federale dell'11 aprile 18895 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

Art. 66

Altre sentenze

1

Le sentenze del Tribunale federale che non impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie pecuniarie sono eseguite dai Cantoni nello stesso modo di quelle passate in giudicato dei loro tribunali.

2

Se il Tribunale federale le ha pronunciate in una causa che in prima istanza è di competenza di un'autorità amministrativa federale, sono eseguite conformemente agli articoli 41-43 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

3 Se il Tribunale federale le ha pronunciate su azione, sono eseguite conformemente agli articoli 74-78 PC7.

4

In caso di esecuzione viziata può essere interposto ricorso dinanzi al Consiglio federale. Quest'ultimo adotta le misure necessarie.

Sezione 12: Disposizioni suppletive Art. 67 Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC8.

5 6 7 8

RS 281.1 RS 172.021 RS 273 RS 273

4040

Legge sul Tribunale federale

Capitolo 3: Il Tribunale federale giurisdizione di ricorso Sezione 1: Ricorso in materia civile Art. 68

Principio

1

Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.

2

Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: a.

le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;

b.

le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: 1. sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, 2. sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, 3. sull'autorizzazione al cambiamento del nome, 4. in materia di vigilanza sulle fondazioni, fatti salvi gli istituti di previdenza e di libero passaggio, 5. in materia di vigilanza sulle autorità tutorie, gli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, 6. sull'interdizione, l'istituzione di un'assistenza o di una curatela e la privazione della libertà a scopo d'assistenza, 7. in materia di protezione della prole.

Art. 69

Eccezione

Il ricorso è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell'ambito della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio.

Art. 70

Valore litigioso minimo

1

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a 40 000 franchi.

2

Quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è ammissibile: a.

se la controversia concerne una questione giuridica di importanza fondamentale;

b.

se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica;

c.

contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;

d.

contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato.

4041

Legge sul Tribunale federale

Art. 71

Autorità inferiori

1

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.

2

I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza.

Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: a.

una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica;

b.

un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica.

3 Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 190-192 della legge federale del 18 dicembre 19879 sul diritto internazionale privato, il ricorso è inoltre ammissibile contro i lodi arbitrali.

Art. 72 1

Diritto di ricorso

Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: a.

ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e

b.

ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

2

Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 68 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata interessa la sfera dei loro compiti.

Sezione 2: Ricorso in materia penale Art. 73

Principio

1

Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.

2

Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti: a.

le pretese civili che devono essere trattate unitamente alla causa penale;

b.

l'esecuzione di pene e misure.

Art. 74 1

Il ricorso è inammissibile contro: a.

9

Eccezioni una condanna, se sia la pena inflitta dall'autorità inferiore sia la pena richiesta dall'accusa dinanzi alla stessa sono inferiori a: 1. 30 aliquote giornaliere di pena pecuniaria,

RS 291

4042

Legge sul Tribunale federale

2.

3.

4.

5.

6.

b.

120 ore di lavoro di pubblica utilità, 500 franchi di multa per una persona fisica, 10 000 franchi di multa per un'impresa, 30 unità di pena, in caso di differimento della pena, 30 giorni di pena detentiva, in caso di commutazione di una pena pecuniaria, di una multa o di un lavoro di pubblica utilità;

le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, fatte salve quelle concernenti misure coercitive.

2

Se la controversia concerne una questione giuridica di importanza fondamentale, il ricorso è ammissibile anche nei casi di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 75

Autorità inferiori

1

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dal Tribunale penale federale e dalle autorità cantonali di ultima istanza.

2

I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza.

Tali tribunali giudicano su ricorso.

Art. 76 1

Diritto di ricorso

Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: a.

ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e

b.

ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: 1. l'accusato, 2. il rappresentante legale dell'accusato, 3. l'accusatore pubblico, 4. il querelante, se ha sostenuto l'accusa senza la partecipazione dell'accusatore pubblico, 5. la vittima, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili.

2

Anche il Ministero pubblico della Confederazione è legittimato a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve essergli notificata o se la causa penale è stata deferita per giudizio alle autorità cantonali.

3

Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 73 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata interessa la sfera dei loro compiti.

4043

Legge sul Tribunale federale

Sezione 3: Ricorso in materia di diritto pubblico Art. 77

Principio

Il Tribunale federale giudica i ricorsi: a.

contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;

b.

contro gli atti normativi cantonali;

c.

concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e le votazioni popolari.

Art. 78 1

Eccezioni

Il ricorso è inammissibile contro: a.

le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;

b.

le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: 1. l'entrata in Svizzera, 2. i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, 3. l'ammissione provvisoria, 4. l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, 5. le deroghe ai contingenti massimi;

c.

le decisioni in materia d'asilo pronunciate: 1. dal Tribunale amministrativo federale, o 2. da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;

d.

le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o agenti della Confederazione;

e.

le decisioni in materia di acquisti pubblici, in quanto non concernano domande di risarcimento dei danni;

f.

le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano: 1. una questione che non sia lo scioglimento del rapporto di lavoro o la parità dei sessi, 2. un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale;

g.

le decisioni concernenti l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale;

h.

le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;

4044

Legge sul Tribunale federale

i.

le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in caso di aggravamento della minaccia o di penuria grave;

j.

le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;

k.

le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;

l.

le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi;

m. le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'approvazione del tipo di veicoli; n.

le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni;

o.

le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 30 della legge del ... 10 sul Tribunale amministrativo federale;

p.

le decisioni in materia di agricoltura concernenti: 1. il contingentamento lattiero, 2. la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;

q.

le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione;

2

Il ricorso è ammissibile anche in tali casi se è fatta valere la violazione del diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria.

Art. 79

Valore litigioso minimo

Nelle controversie in materia di responsabilità dello Stato che non concernono una questione giuridica di importanza fondamentale, il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a 40 000 franchi.

Art. 80 1

Autorità inferiori in generale

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: a.

del Tribunale amministrativo federale;

b.

del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro del personale del Tribunale amministrativo federale;

c.

dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;

d.

delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

2

I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità immediatamente inferiori al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda 10

RS ... (FF 2001 4083)

4045

Legge sul Tribunale federale

che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale federale.

3

Per le decisioni di carattere prevalentemente politico possono istituire un'autorità diversa da un tribunale.

Art. 81

Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi

1

Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso in materia di diritto pubblico se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.

2 Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 80.

Art. 82

Autorità inferiori in materia di diritti politici

1

I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e le votazioni popolari sono ammissibili: a.

in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;

b.

in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.

2

I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.

Art. 83 1

Diritto di ricorso generale

Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: a.

ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;

b.

è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e

c.

ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.

2 In materia di diritti politici (art. 77 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.

Art. 84

Diritto di ricorso particolare

Hanno inoltre diritto di ricorrere: a.

la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato interessa la sfera dei loro compiti;

b.

in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;

4046

Legge sul Tribunale federale

c.

i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;

d.

il Governo cantonale, se la decisione di un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza o l'osservanza di tale decisione in casi simili cagiona al Cantone notevoli spese supplementari o ne riduce considerevolmente le entrate;

e.

le persone, le organizzazioni e le autorità cui un'altra legge federale conferisce un diritto di ricorso.

Capitolo 4: Procedura di ricorso Sezione 1: Decisioni impugnabili Art. 85

Decisioni finali

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.

Art. 86

Decisioni parziali

Il ricorso è ammissibile contro una decisione che: a.

concerne soltanto una parte delle conclusioni, se tali conclusioni possono essere giudicate indipendentemente dalle altre;

b.

pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti.

Art. 87

Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

1

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione.

2

Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.

Art. 88

Altre decisioni pregiudiziali e incidentali

1

Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: a.

tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile; o

b.

l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

2

Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

4047

Legge sul Tribunale federale

Art. 89

Denegata e ritardata giustizia

Può essere interposto ricorso se la giurisdizione adita nega o ritarda ingiustamente la pronuncia di una decisione impugnabile.

Sezione 2: Motivi di ricorso Art. 90 1

Diritto svizzero

Il ricorrente può far valere la violazione: a.

del diritto federale;

b.

del diritto internazionale;

c.

dei diritti costituzionali cantonali;

d.

delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;

e.

del diritto intercantonale.

2

Nel ricorso contro decisioni concernenti misure cautelari può essere fatta valere soltanto la violazione del divieto dell'arbitrio o di un altro diritto fondamentale.

3

Nel ricorso di cui all'articolo 78 capoverso 2 può essere fatta valere soltanto la violazione del diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria.

4 Ai ricorsi contro i lodi arbitrali si applica l'articolo 190 capoversi 2 e 3 della legge federale del 18 dicembre 198711 sul diritto internazionale privato.

Art. 91

Diritto estero

Il ricorrente può far valere che nella decisione impugnata: a.

non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero;

b.

il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di carattere pecuniario.

Art. 92

Accertamento inesatto dei fatti

Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 90 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.

11

RS 291

4048

Legge sul Tribunale federale

Sezione 3: Nuove allegazioni Art. 93 1

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto in quanto risultino dalla decisione dell'autorità inferiore.

2

Non sono ammissibili nuove conclusioni.

Sezione 4: Termine di ricorso Art. 94

Ricorso contro decisioni

1

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.

2

3

Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: a.

delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;

b.

in materia di ritorno secondo la Convenzione del 25 ottobre 198012 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori.

Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: a.

delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;

b.

dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.

4

Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.

5

Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale federale.

6

Se la decisione di un tribunale superiore cantonale è impugnata dinanzi a un'autorità giudiziaria cantonale di terza istanza mediante un rimedio giuridico che consente di sollevare soltanto parte delle censure di cui agli articoli 90-92, il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione di tale autorità.

7

Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Art. 95

Ricorso contro atti normativi

Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.

12

RS 0.211.230.02

4049

Legge sul Tribunale federale

Sezione 5: Altre disposizioni di procedura Art. 96

Scambio di scritti

1

Il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito.

2

L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine.

3

Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti.

Art. 97

Effetto sospensivo

1

Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.

2

Nei limiti delle conclusioni presentate, ha effetto sospensivo: a.

in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;

b.

in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili.

3 Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o su domanda di una parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.

Art. 98

Altre misure cautelari

Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o su domanda di una parte, ordinare misure cautelari al fine di conservare lo stato di fatto o tutelare provvisoriamente interessi minacciati.

Art. 99 1

Fatti determinanti

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.

2

Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 90.

Art. 100 1

Applicazione del diritto

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.

2

Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.

4050

Legge sul Tribunale federale

Art. 101 1

Sentenza

Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.

2

Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza.

Sezione 6: Procedura semplificata Art. 102 1

2

Il Tribunale federale decide mediante procedura semplificata circa: a.

la non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;

b.

la non entrata nel merito di ricorsi non motivati in modo sufficiente (art. 39 cpv. 2);

c.

la non entrata nel merito di ricorsi che non concernono una questione giuridica di importanza fondamentale nonostante la loro ammissibilità sia subordinata a tale condizione (art. 70, 74, 79);

d.

il rigetto di ricorsi manifestamente infondati;

e.

l'accoglimento di ricorsi manifestamente fondati, segnatamente se l'atto impugnato deroga alla giurisprudenza del Tribunale federale senza che via sia motivo di riesaminare tale giurisprudenza.

Può rinunciare allo scambio di scritti.

3

Le corti giudicano nella composizione di due giudici. Se questi ultimi sono in disaccordo circa l'esistenza di una questione giuridica di importanza fondamentale, decide il presidente della corte. Negli altri casi la procedura semplificata richiede l'unanimità.

4

La sentenza è motivata sommariamente.

Sezione 7: Procedura cantonale Art. 103

Giudizio da parte di un'autorità giudiziaria

Se sono tenuti, in virtù della presente legge, a istituire un tribunale quale autorità cantonale di ultima istanza, i Cantoni provvedono affinché quest'ultimo o un'autorità giudiziaria di istanza inferiore esamini liberamente i fatti e applichi d'ufficio il diritto determinante.

Art. 104

Unità procedurale

1

Chi ha diritto di ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei procedimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori.

4051

Legge sul Tribunale federale

2

Le autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, partecipare ai procedimenti dinanzi alle autorità cantonali inferiori.

3

L'autorità immediatamente inferiore al Tribunale federale o, se il diritto cantonale prevede tre istanze giudiziarie, l'autorità giudiziaria di seconda istanza deve poter esaminare almeno le censure di cui agli articoli 90-92.

Art. 105

Notificazione delle decisioni

1

Le decisioni impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: a.

le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti;

b.

i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate;

c.

il dispositivo;

d.

l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo.

2

Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In tal caso le parti possono chiedere, entro trenta giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato.

3 Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla.

4

Nei settori in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali.

Capitolo 5: Azione Art. 106 1

Il Tribunale federale giudica su azione in istanza unica: a.

i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità cantonali, dall'altra;

b.

le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni;

4052

Legge sul Tribunale federale

c.

2

le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 195813 sulla responsabilità.

La procedura è retta dalla PC14.

Capitolo 6: Revisione, interpretazione e rettifica Sezione 1: Revisione Art. 107

Violazione di norme procedurali

La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: a.

sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;

b.

il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;

c.

il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;

d.

il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.

Art. 108

Violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 195015 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se: a.

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;

b.

un'indennità non è atta a rimediare alle conseguenze della violazione; e

c.

la revisione è necessaria per rimediare a tali conseguenze.

Art. 109

Altri motivi

La revisione può inoltre essere domandata: a.

13 14 15

in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, scopre fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;

RS 170.32 RS 273 RS 0.101

4053

Legge sul Tribunale federale

b.

in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 229 numero 1 o 2 della legge federale del 15 luglio 193416 sulla procedura penale;

c.

in tutti i casi, se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'istante, anche se non è stata pronunciata alcuna condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere fornita in altro modo.

Art. 110 1

Termine

La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale: a.

per violazione delle norme sulla ricusazione, entro trenta giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;

b.

per violazione di altre norme procedurali, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;

c.

per violazione della CEDU17, entro novanta giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU;

d.

per altri motivi, entro novanta giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.

2

Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo: a.

in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 109 lettere b e c;

b.

negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 109 lettera c.

Art. 111

Perenzione

La revisione di una sentenza del Tribunale federale che conferma la decisione dell'autorità inferiore non può essere chiesta per un motivo scoperto prima della pronuncia della sentenza e che avrebbe potuto essere invocato con domanda di revisione dinanzi a tale autorità.

Art. 112

Misure cautelari

Dopo la ricezione della domanda di revisione, il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o su richiesta di una parte, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata o ordinare altre misure cautelari.

16 17

RS 312.0 RS 0.101

4054

Legge sul Tribunale federale

Art. 113

Scambio di scritti

Se non considera la domanda di revisione inammissibile o infondata, il Tribunale federale la notifica all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito.

Art. 114

Sentenza

1

Se ammette il motivo di revisione invocato dall'istante, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova.

2

Se annulla una sentenza di rinvio della causa, determina gli effetti di tale annullamento nei riguardi di una nuova decisione pronunciata nel frattempo dall'autorità inferiore.

3

Se pronuncia una nuova sentenza in una causa penale, si applica per analogia l'articolo 237 della legge federale del 15 giugno 193418 sulla procedura penale.

Sezione 2: Interpretazione e rettifica Art. 115 1

Se il dispositivo di una sentenza è oscuro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.

2 L'interpretazione di una sentenza di rinvio della causa può essere domandata soltanto se l'autorità inferiore non ha ancora pronunciato la nuova decisione.

3

Gli articoli 112 e 113 si applicano per analogia.

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 116

Disposizioni cantonali di esecuzione

1

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni emanano disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autorità inferiori in materia civile e penale ai sensi degli articoli 71 capoverso 2, 75 capoverso 2 e 104 capoverso 3.

2

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, emanano disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autorità inferiori ai sensi degli articoli 80 capoversi 2 e 3 e 82 capoverso 2.

18

RS 312.0

4055

Legge sul Tribunale federale

3

Sino all'adozione della legislazione esecutiva, possono se necessario emanare provvisoriamente disposizioni di esecuzione in forma di atti normativi che non sottostanno al referendum.

Art. 117

Diritto vigente: abrogazione e modifica

1

La legge federale del 16 dicembre 194319 sull'organizzazione giudiziaria è abrogata.

2

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

3

L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

Art. 118

Disposizioni transitorie

1

La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; si applica ai procedimenti su ricorso soltanto se la decisone impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

2

In deroga all'articolo 80 capoverso 1, le decisioni di approvazione dei piani pronunciate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto concerne la seconda fase della realizzazione della NFTA (art. 10bis cpv. 1 lett. b del decreto federale del 4 ottobre 199120 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina) sono direttamente impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale federale. In tali casi, quest'ultimo può esaminare liberamente i fatti.

Art. 119

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

19

20

CS 3 499; RU 1948 421, 1955 899, 1959 921, 1969 755 784, 1970 584, 1977 237 862 1323, 1978 688 1450, 1979 42, 1980 31 1718 1819, 1981 821, 1982 1676. 1983 1886, 1986 926, 1987 226 1665, 1988 1776, 1989 504, 1990 938, 1992 288, 1993 274 1945, 1994 3010, 1995 1227 4093. 1996 508 750 1445 1498, 1997 1155 2465, 1998 2847 3033, 1999 1118 3071, 2000 273 416 505 2355 2719, 2001 114 894 1029 RS 742.104

4056

Legge sul Tribunale federale

Allegato (art. 117 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali seguenti sono modificate come segue: 1. Legge federale del 24 marzo 1995 21 sulla parità dei sessi Art. 12 cpv. 2 2

Dinanzi ai tribunali cantonali l'articolo 343 del Codice delle obbligazioni22 si applica indipendentemente dal valore litigioso.

2. Legge federale del 17 dicembre 1976 23 sui diritti politici Art. 15 cpv. 1

1

Il Consiglio federale accerta vincolativamente il risultato della votazione non appena è assodato che nessun ricorso sulla medesima è stato depositato dinanzi al Tribunale federale o le sentenze concernenti simili ricorsi sono passate in giudicato.

Art. 80

Ricorso al Tribunale federale

1

Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del ...24 sul Tribunale federale.

2

Possono inoltre essere impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum.

3

I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).

Art. 81, 82 e 85 Abrogati Art. 86

Gratuità delle operazioni ufficiali

1

Per le operazioni ufficiali in base alla presente legge non si possono riscuotere emolumenti. In caso di ricorso temerario o contrario alla buona fede, le spese possono essere addossate al ricorrente.

21 22 23 24

RS 151.1 RS 220 RS 161.1 RS ... (FF 2001 4025)

4057

Legge sul Tribunale federale

2 Nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale, le spese sono disciplinate dalla legge del ...25 sul Tribunale federale.

3. Legge del 4 dicembre 1947 26 di procedura civile federale Art. 1 Campo di applicazione

1

La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 106 della legge del ...27 sul Tribunale federale (LTF).

2 Essa è completata dalle norme dei capitoli 1, 2 e 6 della LTF, in quanto non vi deroghino le disposizioni seguenti.

Art. 5 cpv. 2 primo periodo 2

Egli stabilisce le garanzie e le anticipazioni per spese giudiziarie e ripetibili che le parti devono fornire giusta gli articoli 58 e 59 LTF. ...

Art. 18 cpv. 1 1

Fatto salvo l'articolo 38 LTF, le parti possono stare in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un patrocinatore ai sensi dell'articolo 37 LTF.

Art. 20 Abrogato Art. 28 cpv. 2 primo periodo

2

Se il convenuto richiede che siano fornite garanzie per le spese ripetibili, giusta l'articolo 58 capoverso 2 LTF, il termine è sospeso. ...

Art. 31 cpv. 1 primo periodo

1

Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale per le pretese giudicate su azione dal Tribunale federale. ...

Art. 52 cpv. 1 1

Il documento dev'essere prodotto in originale oppure in copia autentica, fotografica o elettronica. Il giudice ha la facoltà di chiedere la produzione dell'originale.

25 26 27

RS ... (FF 2001 4025) RS 273 RS ... (FF 2001 4025)

4058

Legge sul Tribunale federale

Art. 58 cpv. 1 1

Ai periti si applicano per analogia i motivi di ricusazione di cui all'articolo 31 LTF.

Art. 59 cpv. 2 2

Il perito che adempie con negligenza il proprio ufficio è punibile con una multa disciplinare conformemente all'articolo 30 capoverso 1 LTF.

Art. 69 cpv. 1 1

Il tribunale statuisce d'ufficio sulle spese processuali giusta gli articoli 61, 63 e 64 LTF.

4. Legge federale dell'11 aprile 1889 28 sull'esecuzione e sul fallimento Art. 15 2. Consiglio federale

1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.

2-4

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 19 3. Al Tribunale federale

Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del ...29 sul Tribunale federale.

5. Procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza

1

Art. 20a titolo marginale, cpv. 1 e 2 frase introduttiva e n. 5 (nuovo) Abrogato

2

Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti: 5.

le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.

Disposizione finale della modifica del ...

Le ordinanze di esecuzione del Tribunale federale che non derogano materialmente al nuovo diritto rimangono in vigore sino a quando il Consiglio federale non disponga altrimenti.

28 29

RS 281.1 RS ... (FF 2001 4025)

4059

Legge sul Tribunale federale

5. Legge federale del 18 dicembre 1987 30 sul diritto internazionale privato Art. 191 cpv. 1 1 L'unica istanza di ricorso è il Tribunale federale. La procedura è retta dalle disposizioni della legge del ...31 sul Tribunale federale concernenti il ricorso in materia civile.

2687

30 31

RS 291 RS ... (FF 2001 4025)

4060