Legge federale Disegno su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011, decreta: I La legge del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Art. 1 cpv. 3 3 La LPGA3, ad eccezione degli articoli 32 e 33, non è applicabile alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

Art. 1a cpv. 2 2

La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione imminente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione sul mercato del lavoro.

Art. 3

Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione

1

I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS.

2

L'aliquota di contribuzione ammonta al 2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato, determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

3

L'aliquota di contribuzione ammonta all'1 per cento sulla parte del salario situata tra l'importo massimo di cui al capoverso 2 e due volte e mezzo questo importo.

4

I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS4) pagano il contributo intero.

1 2 3 4

FF 2001 1967 RS 837.0 RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 831.10

2000-2541

2063

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

5 Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a un anno, l'importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.

Art. 4 e 4a Abrogati Art. 7 cpv. 1 e 2 lett. b 1

Per prevenire e combattere la disoccupazione, l'assicurazione versa contributi finanziari in favore di: a.

una consulenza e un collocamento efficienti;

b.

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati;

c.

altri provvedimenti nell'ambito della presente legge.

2 Essa

b.

versa le seguenti prestazioni: abrogata

Art. 9 cpv. 4 4

Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, alla riscossione e al periodo di contribuzione sono nuovamente applicabili termini quadro biennali, sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 9a (nuovo)

Termini quadro dopo l'avvio di un'attività indipendente senza l'aiuto dell'assicurazione contro la disoccupazione

1 Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di persone che hanno intrapreso un'attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le indennità giornaliere previste negli articoli 71a e seguenti è prolungato di due anni se:

a.

questo termine quadro era in corso al momento in cui l'assicurato ha intrapreso l'attività lucrativa indipendente; e

b.

al momento in cui cessa l'attività lucrativa indipendente e a causa di questa attività, l'assicurato non adempie i presupposti relativi al periodo di contribuzione.

2 Il termine quadro per il periodo di contribuzione di persone che hanno intrapreso un'attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto indennità giornaliere è prolungato della durata dell'attività indipendente, ma al massimo di due anni.

3

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27.

2064

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 9b (nuovo)

Termini quadro dopo un periodo educativo

1

Il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che si è dedicato all'educazione dei figli è prolungato di due anni se: a.

al momento della nascita del figlio era in corso un termine quadro; e

b.

al momento del riannuncio, l'assicurato non adempie la condizione di un periodo di contribuzione sufficiente.

2

Se al momento del parto non era in corso alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all'educazione dei figli è di quattro anni.

3

La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo, a contare dalla data del parto, del termine quadro di cui al capoverso 2.

4

I capoversi 1-3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio.

5

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27.

Art. 11 cpv. 2 Abrogato Art. 11a (nuovo)

Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

1 La perdita di lavoro non è computabile, per quanto prestazioni volontarie del datore di lavoro coprano la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

2

Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate solo se superano la metà dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2.

3

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.

Art. 13 cpv. 1, 2bis,, 2ter e 3

1

Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno dodici mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

2bis

e 2ter Abrogati

3

Per impedire la riscossione ingiustificata di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale contemporaneamente a indennità di disoccupazione, il Consiglio federale può derogare alle regole concernenti il computo dei periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima di aver raggiunto l'età

2065

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

pensionabile secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS5, ma che intendono continuare a esercitare un'attività lucrativa dipendente.

Art. 14 cpv. 4-5bis 4-5bis

Abrogati

Art. 15 cpv. 1 1

Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

Art. 17 cpv. 2 e 3 lett. a e b 2 L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o all'ufficio regionale di collocamento (URC) designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

3 L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

a.

partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

b.

partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

Art. 18 titolo e cpv. 2-5 Periodi di attesa 2

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di dodici mesi al massimo, stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1.

3 Se l'assicurato diventa disoccupato alla fine di un'attività stagionale o alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.

4e5

Abrogati

Art. 18a

Periodo di controllo

Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.

5

RS 831.10

2066

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 18b

Lavoratori a domicilio

Il Consiglio federale disciplina in che modo deve essere determinato il diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

Art. 18c

Prestazioni di vecchiaia

1

Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

2

Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.

Art. 19 Abrogato Art. 22 cpv. 3 (nuovo) 3 Il Consiglio federale adegua l'aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, secondo i principi dell'AVS.

Art. 22a cpv. 1 e 4 1 L'indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS.

4 Inoltre, la cassa deduce dall'indennità due terzi del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni con il terzo a suo carico. Nessun premio viene riscosso per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.

Art. 23 cpv. 2bis (nuovo), 4 e 5 (nuovo) 2bis Se persone che sono state esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un'attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e all'importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.

4

Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l'assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione, per quanto sia raggiunto il limite minimo conformemente al capoverso 1.

2067

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

5 L'importo dei pagamenti compensativi da prendere in considerazione non deve superare l'importo del guadagno intermedio conseguito durante il periodo di controllo.

Art. 24 cpv. 1, 2, 3bis (nuovo) e 4 1 È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.

L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

2

Abrogato

3bis

Se le due parti riprendono il rapporto di lavoro entro un anno o lo continuano dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale decide sulla presa in considerazione del guadagno intermedio.

4

Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno è dato al massimo durante i primi dodici mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso è dato durante due anni al massimo nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni.

Art. 27

Numero massimo di indennità giornaliere

1

Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2

L'assicurato ha diritto a: a.

400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

b.

520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;

c.

520 indennità giornaliere al massimo: 1. se riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una rendita siffatta e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e 2. se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi.

3

Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di 2 anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

4 Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.

2068

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 28 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 2 1

Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente per malattia (art. 3 LPGA6), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.

1bis

Le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente dopo il parto hanno diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata di riscossione a 30 giorni non è applicabile.

2 Le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

Art. 29 cpv. 1 1 La cassa versa l'indennità di disoccupazione se ha dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, rispetto al suo ultimo datore di lavoro, riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese.

Art. 30 cpv. 1 lett. d e g nonché cpv. 3 ultimo periodo 1

L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se: d.

non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non ha iniziato o ha interrotto un provvedimento inerente al mercato del lavoro oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo;

g.

durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un'attività lucrativa indipendente.

3 ... L'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.

Art. 30a Abrogato Art. 31 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi di gestione a carico del fondo di compensazione.

6

RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

2069

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 43 cpv. 3 3

Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un termine di attesa di tre giorni al massimo fissato dal Consiglio federale.

Art. 52 cpv. 1 1 L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Art. 58

Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia ai lavoratori che hanno lasciato l'impresa.

Titolo prima dell'art. 59

Capitolo 6: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro Sezione 1: Disposizioni generali Art. 59

Principi

1

L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a.

migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b.

promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c.

diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d.

offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60-71d gli assicurati che adempiono:

a.

i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b.

le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

4

I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

2070

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 59a titolo e lett. a e c Valutazione dei bisogni e delle esperienze L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché: a.

la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente;

c.

le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, in base alle quali sono raccomandati provvedimenti concreti ai servizi responsabili. È data la priorità ai provvedimenti in favore dei giovani e delle donne disoccupati nonché agli assicurati disoccupati da lungo tempo.

Art. 59b

Prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

1 L'assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali in virtù di una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare una attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 71a.

2

Il Consiglio federale fissa un'indennità giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 64a capoverso 1 lettera a o b e con una quota di formazione del 40 per cento al massimo.

Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l'indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione.

3

L'assicurazione accorda inoltre: a.

assegni per il periodo di introduzione (art. 65);

b.

assegni di formazione (art. 66a);

c.

sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale (art. 68).

Art. 59c (nuovo)

Competenza e procedura

1

Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono essere presentate, con la motivazione e tempestivamente prima dell'inizio, al servizio competente.

2

Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65-71d e alle domande relative a provvedimenti individuali di formazione.

3 Trasmette all'ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. Presenta periodicamente un rapporto alla commissione di sorveglianza.

4

Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all'ufficio di compensazione.

2071

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

5

Il Consiglio federale può autorizzare l'ufficio di compensazione a delegare agli uffici competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato.

A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualità dei provvedimenti di formazione.

Titolo prima dell'art. 60

Sezione 2: Provvedimenti di formazione Art. 60

Partecipazione a provvedimenti di formazione

1

Per provvedimento di formazione si intende segnatamente la partecipazione a corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché ad aziende di esercitazione e a pratiche di formazione.

2

Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni: a.

gli assicurati secondo l'articolo 59b capoverso 1;

b.

le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'articolo 62 capoverso 2.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve presentare al servizio competente, tempestivamente prima dell'inizio, una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non è tenuto a essere idoneo al collocamento.

5 Le persone che non adempiono le condizioni relative al periodo di contribuzione e non ne sono esentate o che non hanno esaurito il loro diritto all'indennità di disoccupazione hanno diritto, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, alle prestazioni di cui all'articolo 62 capoverso 2, se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente.

6 L'assicurazione assume l'80 per cento delle spese per i provvedimenti di formazione di cui al capoverso 5, il restante 20 per cento è a carico dei Cantoni.

Art. 61

Sussidi a favore di organizzazioni che svolgono provvedimenti di formazione

1 L'assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese di organizzazione di provvedimenti di formazione secondo l'articolo 60.

2

I sussidi sono accordati solo se i provvedimenti di formazione: a.

sono organizzati in modo conforme allo scopo e tenuti da specialisti; e

b.

sono aperti a tutte le persone che hanno l'età e la preparazione richieste.

2072

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 62

Estensione delle prestazioni

1

L'assicurazione rimborsa alle organizzazioni le spese comprovate necessarie per l'organizzazione di corsi collettivi, di aziende di esercitazione e di pratiche di formazione, in funzione dei risultati delle prestazioni fornite.

2

Rimborsa ai partecipanti le spese comprovate necessarie per la partecipazione al provvedimento di formazione.

Art. 63 e 64 Abrogati Titolo prima dell'art. 64a

Sezione 3: Provvedimenti di occupazione Art. 64a (nuovo)

Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione

1

Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di: a.

programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b.

pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione;

c.

semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione.

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3

L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 60 capoverso 5 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.

Art. 64b (nuovo)

Estensione delle prestazioni

1

L'assicurazione rimborsa i costi comprovati necessari per l'esecuzione dei provvedimenti di occupazione, in funzione dei risultati delle prestazioni fornite.

2 Il Consiglio federale può emanare, per un'occupazione temporanea nell'ambito di periodi di pratica professionale, prescrizioni minime sulla partecipazione finanziaria del datore di lavoro.

2073

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Titolo prima dell'art. 65

Sezione 4: Provvedimenti speciali Art. 65 titolo e lett. a Assegni per il periodo d'introduzione a.

abrogata

Art. 65a Abrogato Art. 66 titolo Ammontare e durata degli assegni d'introduzione Art. 66a titolo e cpv. 1 lett. a, 2 e 4 (nuovo) Assegni di formazione 1

L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: a.

abrogata

2

L'ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

4

Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.

Art. 66b Abrogato Art. 66c cpv. 1, 3 e 4 1 Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario di apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Paga gli usuali contributi dell'assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

3 La cassa paga gli assegni di formazione direttamente al lavoratore, versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

4

Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata.

Art. 67 Abrogato

2074

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Titolo prima dell'art. 68 Abrogato Art. 68

Sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale; presupposti del diritto

1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale se:

a.

non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e

b.

hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2

Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

3

Essi ricevono sussidi solamente nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.

Art. 70 titolo Concerne solo il testo tedesco Art. 71 Abrogato Titolo prima dell'art. 71a Abrogato Art. 71a titolo e cpv. 1 Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente 1 L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.

Art. 71b cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 e 3 1 Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se:

a.

senza colpa propria, sono disoccupati;

b.

abrogata

2

Gli assicurati che entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole e che adempiono le condizioni 2075

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

di cui al capoverso 1 lettere a e b possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2.

3 Durante la fase di progettazione l'assicurato non è tenuto a essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17.

Art. 71c Abrogato Art. 71d

Conclusione della fase di progettazione

1

Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l'assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe alla cooperativa di fideiussione se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.

2 Se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni.

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27.

Titolo prima dell'art. 72 Abrogato Art. 72 - 72c Abrogati Titolo prima dell'art. 73

Capitolo 7: Altri provvedimenti Art. 73

Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro

1

Per contribuire all'equilibrio del mercato del lavoro, l'assicurazione contro la disoccupazione può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato del lavoro.

2 La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi. Essi ammontano tra il 20 e il 50 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale determina i costi computabili.

3 L'ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca. Esso copre la totalità dei costi a meno che non abbia convenuto di ripartirli con altri servizi.

2076

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 73a (nuovo)

Valutazione

Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione vigila affinché sia verificata l'efficacia dei provvedimenti dell'assicurazione contro la disoccupazione. I risultati essenziali di queste valutazioni sono comunicati al Consiglio federale.

Art. 74 e 75 Abrogati Art. 75a (nuovo)

Progetti pilota

1

Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a: a.

sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

b.

mantenere posti di lavoro esistenti; o

c.

reintegrare disoccupati.

2

I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli articoli 1a-6, 8, 16, 18 capoversi 1 e 1bis, 18a, 18b, 18c, 22-27, 30, 51-58 e 90-121.

3

I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1-6, 16, 51-58 e 90-121.

4

I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

Art. 75b (nuovo)

Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Il Consiglio federale può introdurre, per un periodo di quattro anni al massimo, i nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell'ambito di progetti pilota conformemente all'articolo 75a e dimostratisi efficaci.

Titolo prima dell'art. 76

Titolo quarto: Organizzazione Capitolo 1: Organi di esecuzione Art. 76 cpv. 1 1

Sono incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione: a.

le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 7782);

b.

l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);

2077

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

c.

gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: i servizi cantonali (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b), il servizio logistico per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio LPML, art. 85c);

d.

le commissioni tripartite (art. 85d);

e.

le casse di compensazione AVS (art. 86);

f.

l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS (art. 87);

g.

i datori di lavoro (art. 88);

h.

la commissione di sorveglianza (art. 89).

Art. 77 cpv. 3 Abrogato Art. 78

Casse private

1

Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d'importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse private separatamente o in comune.

Devono chiederne il riconoscimento all'ufficio di compensazione. La cassa è riconosciuta se il titolare offre la garanzia di una gestione corretta e razionale.

2 Le casse private possono limitare il loro campo d'attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.

Art. 79 cpv. 3 primo periodo 3 Tutte le operazioni di pagamento delle casse private devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali, i quali possono essere utilizzati soltanto per questo scopo. ...

Art. 81 cpv. 1 lett. e nonché cpv. 2 periodo introduttivo 1

Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti: e.

rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione.

2

La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio: ...

Art. 82 cpv. 5

5

Il fondo di compensazione rimborsa adeguatamente al titolare il rischio di responsabilità. Può concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell'indennità per rischio di responsabilità.

2078

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 83 cpv. 1 lett. k, m e r (nuova) nonché cpv. 2 lett. c-e 1

L'ufficio di compensazione: k.

prende le decisioni giusta gli articoli 59c capoverso 3 e paga i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;

m. decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; r.

2

statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.

Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: c.

rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

d.

le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);

e.

i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3.

Art. 83a (nuovo)

Revisione e controllo dei datori di lavoro

1

L'ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.

2

Sono fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85f capoverso 2.

3

In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso.

Art. 84 cpv. 4 4

Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, dev'essere collocato per conto dell'assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.

Art. 85 cpv. 1 lett. h, i, j (nuova) e k 1

I servizi cantonali: h.

esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l'offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;

i.

esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso 2;

2079

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

j.

fanno periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

k.

rendono periodicamente conto all'ufficio di compensazione, secondo le sue istruzioni, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e del sevizio logistico per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 85b cpv. 1 1 I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell'articolo 17 capoverso 2.

Art. 85c

Servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizi LPML)

Ogni Cantone può istituire al massimo un servizio logistico per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio LPML). Può affidargli compiti del servizio cantonale.

Art. 85d (nuovo)

Commissioni tripartite

1

Le commissioni tripartite consigliano gli uffici regionali di collocamento nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera i.

2 I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell'autorità del mercato del lavoro. Ne fa parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica.

3

Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte dagli uffici regionali di collocamento.

4 D'intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all'articolo 85.

5 I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un'offerta sufficiente di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 85e (nuovo) 1

Promovimento della collaborazione intercantonale

Diversi Cantoni possono, con l'approvazione dell'ufficio di compensazione, gestire un servizio cantonale comune per il loro territorio, uffici regionali di collocamento comuni e servizi logistici comuni per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2080

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

2

Il Consiglio federale e l'ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la collaborazione intercantonale.

Art. 85f (nuovo)

Promovimento della collaborazione interistituzionale

1

I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con: a.

gli uffici di orientamento professionale;

b.

i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni;

c.

gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;

d.

gli organi di esecuzione dell'assicurazione invalidità;

e.

gli organi di esecuzione della legislazione sull'asilo;

f.

le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;

g.

altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.

2

In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA7, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a-f possono essere autorizzati, con il consenso degli interessati e in casi specifici, a consultare gli atti necessari e i dati registrati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 35a capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19898 sul collocamento, se versano prestazioni e nella misura in cui accordino la reciprocità agli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

3

Gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell'assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui: a.

non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e

b.

le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l'organo che assicura il finanziamento: 1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l'interessato, e 2. per stabilire le pretese dell'interessato nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione invalidità.

4 Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell'interessato e, in deroga all'articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici.

Occorre in seguito informare l'interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.

7 8

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 823.11

2081

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 85g (nuovo)

Responsabilità nei confronti della Confederazione

1

Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi cantonali, uffici regionali di collocamento, commissioni tripartite o uffici del lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione, intenzionalmente o per negligenza, delle prescrizioni.

2

L'ufficio di compensazione fa valere i suoi diritti mediante decisione.

3

I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione.

4

La responsabilità si estingue se l'ufficio di compensazione non emana una decisione entro un anno dopo aver preso conoscenza del danno, ma al più tardi dieci anni dopo l'atto dannoso.

5 Il fondo di compensazione rimborsa adeguatamente al Cantone il rischio di responsabilità per il Cantone. Può concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell'indennità per rischio di responsabilità.

Art. 85h (nuovo)

Responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi

1 Gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l'articolo 78 LPGA9 all'autorità cantonale competente; quest'ultima statuisce sulle domande mediante decisione.

2

La responsabilità si estingue se l'assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dopo aver preso conoscenza del danno, ma al più tardi dieci anni dopo l'atto dannoso.

Art. 88 cpv. 2 nonché cpv. 2bis e 2ter (nuovi)

2

I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l'articolo 82 capoversi 3 e 4.

2bis

Se la riscossione indebita di prestazioni comporta spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.

2ter Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente l'indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l'ufficio di compensazione può decidere, in deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA10, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa si occupa dell'incasso.

Art. 89 cpv. 2-4 2

Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove trattasi di modificare le aliquote di con9 10

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

2082

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

tribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli ufficio regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

3

Assiste il Consiglio federale nell'elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

4

Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2). Può impartire all'ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive generali per l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 90

Fonti di finanziamento

L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con: a.

i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 3);

b.

una partecipazione della Confederazione e dei Cantoni;

c.

i redditi del patrimonio del fondo di compensazione.

Art. 90a (nuovo)

Partecipazione della Confederazione e dei Cantoni

1

La partecipazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo 0,2 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. È sostenuta per tre quarti dalla Confederazione e per un quarto dai Cantoni.

2

Il Consiglio federale fissa le quote dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione; al riguardo tiene conto della capacità finanziaria e del numero annuo di giorni di disoccupazione controllata.

Art. 90b (nuovo)

Equilibrio annuale dei conti

Se i mezzi previsti ai sensi dell'articolo 90 non bastano a coprire le spese dell'assicurazione, la Confederazione concede mutui di tesoreria a condizioni di mercato conformemente all'articolo 36 della legge federale del 6 ottobre 198911 sulle finanze della Confederazione.

Art. 90c (nuovo)

Rischio congiunturale

1

Se, alla fine dell'anno, il livello d'indebitamento del fondo di compensazione raggiunge o supera il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Precedentemente, può aumentare l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoverso 2 dello 0,5 per cento al massimo.

2

Se, alla fine dell'anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge o 11

RS 611.0

2083

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

supera il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoverso 2. Può rinunciare a ridurre l'aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e imminente della disoccupazione. Se il livello del capitale proprio peggiora nuovamente, può aumentare l'aliquota di contribuzione sino all'importo massimo fissato nell'articolo 3 capoverso 2.

Art. 92 cpv. 7 7

Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni i costi computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g-k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all'articolo 85c. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro, dei rischi di responsabilità (art. 85g) e delle spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione intercantonale (art. 85e) e interistituzionale (art. 85f). I costi computabili sono rimborsati in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.

Art. 94 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

Le restituzioni e le prestazioni dovute in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile o alla protezione civile, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell'AVS/AI e di assegni familiari legali.

1bis Se una cassa ha annunciato la compensazione a un'altra assicurazione sociale, quest'ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all'assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso.

Art. 95 cpv. 1bis e 1ter (nuovi) 1bis L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile e alla protezione civile, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA12, l'importo da re-

12

RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

2084

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

stituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.

1ter La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un'altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest'ultima.

Art. 100 cpv. 3 (nuovo) 3

Le opposizioni, i ricorsi o i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.

Art. 105 quinto lemma è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale13 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 30 000 franchi. Le due pene non possono essere cumulate.

Art. 106 quarto lemma chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure ...

Art. 110a-112 Abrogati II Modifica del diritto vigente La legge federale del 6 ottobre 198914 sul collocamento è modificata come segue: Art. 35a titolo, cpv. 1 nonché cpv. 1bis e 1ter (nuovi) Collaborazione interistituzionale e collaborazione con collocatori privati 1 Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista dall'articolo 85f della legge del 25 giugno 198215 sull'assicurazione contro la disoccupazione, i dati utili del sistema d'informazione possono, in casi specifici e con il consenso degli interessati, essere comunicati agli uffici di orientamento professionale, ai servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, agli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell'assicurazione invalidità e della legislazione sull'asilo, nonché ad al-

13 14 15

RS 311.0 RS 823.11 RS 837

2085

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

tre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati, se gli organi in questione versano prestazioni e nella misura in cui accordino la reciprocità agli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

1bis Gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell'assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall'obbligo del segreto nell'ambito della collaborazione interistituzionale nella misura in cui:

a.

non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e

b.

le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l'organo che assicura il finanziamento: 1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l'interessato, e 2. per stabilire le pretese dell'interessato nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione invalidità.

1ter

Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 1bis può aver luogo anche senza il consenso dell'interessato e, in casi specifici, anche oralmente. Occorre in seguito informare l'interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.

III Disposizione transitoria della modifica del ..... 2001

1

Fino al 31 dicembre 2003 l'aliquota di contribuzione ammonta al: a.

3 per cento per l'aliquota di cui all'articolo 3 capoverso 2;

b.

2 per cento per l'aliquota di cui all'articolo 3 capoverso 3.

2

Se si prevede di estinguere i debiti nel corso del 2003, a partire dal 1° gennaio 2003 il Consiglio federale può ridurre adeguatamente le aliquote di contribuzione di cui al capoverso 1.

IV Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Se i debiti del fondo di compensazione sono estinti prima della fine del 2002, il Consiglio federale non pone in vigore la disposizione transitoria della modifica del ... 2001.

2667

2086