Traduzione 1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina sull'assistenza giudiziaria in materia penale, del 15 marzo 1999

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare di C ina («Regione amministrativa speciale di Hong Kong»), debitamente autorizzato dal Governo centrale della Repubblica popolare di Cina a concludere il presente A ccordo ­ detti in seguito «le Parti» ­ nell'intento di migliorare l'efficacia dell'applicazione del diritto in entrambe le Parti per le indagini, il perseguimento e la repressione di reati, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza

1. Le Parti si impegnano, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria nelle indagini, nei perseguimenti o nei procedimenti relativi a reati la cui repressione, al momento in cui è domandata l'assistenza giudiziaria, rientra nella giurisdizione della Parte richiedente.

2. L'assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti, comprese le misure coercitive, a sostegno di indagini, procedimenti penali o procedimenti connessi nella Parte richiedente, in particolare: (a) l'identificazione di persone e l'accertamento della loro dimora; (b) la notificazione di atti; (c) l'audizione di deposizioni di testimoni o altre deposizioni; (d) la consegna di oggetti, atti, incarti o mezzi di prova, compresi i capi di prova; (e) la restituzione di beni patrimoniali e denaro; (f) la trasmissione di informazioni; (g) l'esecuzione di domande di perquisizione e sequestro; (h) il contributo alla comparizione di persone che possono deporre o in altro modo sostenere un procedimento; 1

Dal testo originale tedesco.

2000-2359

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo

(i)

la consegna di atti giudiziari o atti ufficiali e pubblicamente accessibili;

(j)

l'individuazione, il blocco e la riscossione di proventi di reati come anche di strumenti connessi con un reato.

Art. 2

Inapplicabilità

Il presente Accordo non è applicabile: (a) all'estradizione di delinquenti fuggitivi; (b) all'esecuzione di sentenze penali cresciute in giudicato, per cui è stata pronunciata la privazione della libertà, ad eccezione di quanto ammesso dal diritto della Parte richiesta e dal presente Accordo; (c) a indagini o procedimenti inerenti a un reato secondo la legislazione militare non punibile secondo il diritto comune.

Art. 3

Motivi per il rifiuto o il differimento

1. La Parte richiesta nega l'assistenza giudiziaria se: (a) la domanda compromette la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico della Svizzera o, nel caso della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, della Repubblica popolare di Cina; (b) ritiene che, accondiscendendo alla domanda, possano essere compromessi in modo serio suoi importanti interessi; (c) la domanda concerne un reato di carattere politico; (d) la domanda concerne un reato che la Parte richiesta considera reato fiscale; la Parte richiesta può tuttavia dare seguito alla domanda se l'oggetto dell'indagine o del procedimento è una truffa in materia di tasse; (e) esistono seri motivi per ritenere che la domanda comporti pregiudizi a una persona in ragione della razza, religione, cittadinanza od opinioni pol itiche; (f) la domanda si riferisce al perseguimento di una persona per un reato per cui questa persona è già stata condannata, assolta o graziata nella Parte richiesta; oppure (g) in caso di domanda di applicazione di misure coercitive le azioni o le omissioni che presumibilmente hanno condotto alla fattispecie penale non sarebbero punibili se le azioni e le omissioni avessero avuto luogo nell'ambito giurisdizionale della Parte richiesta.

2. La Parte richiesta può negare l'assistenza giudiziaria se: (a) la domanda concerne il perseguimento di una persona che, se il reato fosse stato commesso nell'ambito giurisdizionale della Parte richiesta, non potrebbe più essere perseguita in seguito a prescrizione; (b) la Parte richiedente non può rispettare le condizioni riguardanti la riservatezza o la limitazione dell'impiego del materiale di prova ricevuto; oppure

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo

(c) la domanda concerne un reato per cui, secondo il diritto della Parte richiedente, è comminata la pena di morte, ma per cui, secondo il diritto della Parte richiesta, la pena di morte non è prevista oppure non è di norma eseguita; ciò non vale se la Parte richiedente dà alla Parte richiesta una garanzia da questa ritenuta sufficiente che la pena di morte non sarà pronunciata o che, se pronunciata, non sarà eseguita.

3. La Parte richiesta può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda pregiudica un'indagine o un procedimento penale in corso in detta Parte.

4. Prima di negare o differire l'assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, la Parte richiesta, per il tramite della sua autorità centrale, deve: (a) comunicare senza indugio alla Parte richiedente perché intende negare o differire l'assistenza; e (b) conferire con la Parte richiedente per chiarire se l'assistenza può essere accordata alle condizioni ritenute necessarie dalla Parte richiesta.

5. Se accetta le condizioni connesse con l'assistenza secondo il capoverso 4 (b), la Parte richiedente deve rispettarle.

Art. 4

Diritto applicabile

La domanda è eseguita secondo il diritto della Parte richiesta.

Art. 5

Misure coercitive

Se per l'ottenimento dei mezzi di prova, la consegna di atti, inclusi documenti bancari, la perquisizione e il sequestro oppure per il blocco e la riscossione di proventi di reati, sono richieste misure coercitive, queste non possono essere sostituite da misure di altro tipo se la Parte richiedente non le ha preventivamente approvate.

Capitolo II: Ottenimento dei mezzi di prova Art. 6

Principi generali

1. Se è presentata una domanda d'assunzione delle prove per un'indagine, un perseguimento o un procedimento concernente un reato che sottostà alla giurisdizione della Parte richiedente, la Parte richiesta dispone l'assunzione delle prove.

2. L'assunzione delle prove secondo il presente Accordo comprende la consegna di atti, incarti, materiale probatorio od oggetti.

Art. 7

Uso limitato

Senza approvazione preventiva dell'autorità centrale della Parte richiesta la Parte richiedente non può utilizzare o trasmettere informazioni o mezzi di prova per motivi diversi da quelli addotti nella domanda.

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo

Art. 8

Perquisizione e sequestro

1. La Parte richiesta esegue domande per perquisizione e sequestro come anche per la consegna alla Parte richiedente di tutto il materiale di prova importante per un'indagine o un procedimento concernente un reato.

2. La Parte richiesta dà alla Parte richiedente le informazioni desiderate sul risultato di perquisizioni, sul luogo e le circostanze del sequestro come anche sulla successiva custodia dei valori patrimoniali sequestrati.

3. La Parte richiedente rispetta tutte le condizioni che le sono state imposte dalla Parte richiesta riguardo ai beni patrimoniali sequestrati e consegnatile.

Art. 9

Presenza di persone

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto comunica allo Stato richiedente, su sua richiesta espressa, la data e il luogo dell'esecuzione della domanda.

2. Le autorità e le persone in causa come anche i loro rappresentanti legali possono presenziare all'esecuzione se la Parte richiesta acconsente.

Art. 10

Deposizione di testimoni o altre deposizioni

1. Una persona che, conformemente a una domanda, è invitata a deporre nella Parte richiesta, può rifiutare la deposizione se: (a) secondo il diritto della Parte richiesta in circostanze analoghe, durante un procedimento davanti alla Parte richiesta avrebbe un diritto di rifiutare la deposizione; o (b) secondo il diritto della Parte richiedente durante un procedimento davanti alla Parte richiedente avrebbe un diritto di rifiutare la deposizione.

2. Se una persona fa valere che secondo il diritto della Parte richiedente ha un diritto di rifiutare la deposizione, la Parte richiesta si fonda nel merito su una dichiarazione dell'autorità centrale della Parte richiedente.

3. Per le domande secondo il presente articolo la Parte richiedente menziona le domande che devono essere poste alla persona o l'oggetto su cui devono vertere.

4. Se necessario, l'autorità competente della Parte richiesta può, per decisione propria o su richiesta di una persona menzionata nell'articolo 9 capoverso 2 porre alla persona altre domande oltre a quelle di cui al capoverso 3 del presente articolo.

Art. 11

Consegna di oggetti, atti, incarti e mezzi di prova

1. Se terzi fanno valere diritti nello Stato richiesto in merito a oggetti, atti, incarti o altri mezzi di prova, ciò non impedisce la loro consegna allo Stato richiedente.

2. Se non è convenuto altrimenti, la Parte richiedente restituisce appena possibile quanto consegnatole, il più tardi però alla chiusura del procedimento.

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Art. 12

Restituzione di beni patrimoniali e denaro

I beni patrimoniali e il denaro conseguiti in connessione con un reato e sequestrati dalla Parte richiesta possono essere consegnati alla Parte richiedente anche ai fini della restituzione, a condizione che sia stato tenuto conto delle pretese da diritti che terzi hanno fatto valere sui beni patrimoniali.

Art. 13

Atti ufficiali e atti pubblicamente accessibili

1. La Parte richiesta consegna copie di atti pubblicamente accessibili.

2. La Parte richiesta può mettere a disposizione copie di tutti gli atti, incarti e documenti non pubblicamente accessibili di un ministero, dipartimento o organismo governativo nella stessa misura e alle medesime condizioni con cui li renderebbe accessibili alle proprie autorità giudiziarie e ai propri organismi esecutivi.

Art. 14

Incarti giudiziari

La Parte richiesta mette a disposizione delle autorità della Parte richiedente gli incarti dei suoi tribunali o di altre sue autorità di giustizia, comprese sentenze e decisioni, alle stesse condizioni e nella stessa misura come per le proprie autorità.

Art. 15

Scambio di informazioni sugli incarti penali

Ciascuna Parte informa secondo le prescrizioni del proprio diritto interno l'altra Parte in merito a tutte le sentenze penali che contengono una pena detentiva e che concernono il dimorante permanente della Regione amministrativa speciale di Hong Kong condannato in Svizzera risp. il cittadino svizzero condannato nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Queste informazioni sono trasmesse almeno una volta all'anno per il tramite delle autorità centrali.

Art. 16

Trasmissione di informazioni in vista di perseguimento

1. Ciascuna Parte può trasmettere all'altra Parte, senza richiesta preventiva, informazioni o mezzi di prova in vista di perseguimento in quest'ultima Parte.

2. La Parte cui sono trasmesse tali informazioni o mezzi di prova comunica all'altra Parte ciascuna misura presa e le trasmette una copia di tutte le decisioni prese.

Capitolo III: Consegna di atti - comparizione di persone Art. 17

Consegna di atti

1. La Parte richiesta provvede alla consegna di atti procedurali, di decisioni giudiziarie e di altri atti che le sono trasmessi a questo scopo dalla Parte richiedente.

2. La consegna può essere effettuata per semplice trasmissione dell'atto o della decisione o di un altro atto al destinatario. Se la Parte richiedente ne fa espressa domanda, la Parte richiesta effettua la consegna in una delle forme previste dalla sua legi-

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slazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

3. La prova della consegna avviene mediante una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una dichiarazione dell'autorità competente della Parte richiesta accertante il fatto, la forma e la data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti è trasmesso senza indugio alla Parte richiedente. Su domanda di quest'ultima, la Parte richiesta precisa se la consegna è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la consegna non ha avuto luogo, la Parte richiesta ne comunica senza indugio il motivo alla Parte richiedente.

4. Una domanda per la consegna di una citazione a comparire per una persona perseguita o accusata che si trova nella Parte richiesta deve giungere all'autorità centrale di questa Parte il più tardi 30 giorni prima della data stabilita per la comparizione. Se la persona cui deve essere consegnata la citazione non è perseguita o accusata, la domanda per la consegna deve essere trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta entro un termine adeguato.

Art. 18

Comparizione di testimoni o esperti nella parte richiedente

1. Ogni persona che si trova nella Parte richiesta può essere chiamata a comparire in qualità di testimone o esperto in un'indagine in corso o in un procedimento pendente nella Parte richiedente se detta persona non è oggetto dell'indagine o del procedimento.

2. La Parte richiesta invita il destinatario a dar seguito alla domanda e fa avere senza indugio alla Parte richiedente la risposta del destinatario.

3. Le indennità e le spese sono a carico della Parte richiedente. Il testimone o l'esperto è informato in merito alle indennità e alle spese cui ha diritto; ne può chiedere un anticipo.

Art. 19

Consegna di detenuti

1. Se, ai fini dell'assistenza giudiziaria conformemente al presente Accordo, la Parte richiedente domanda la comparizione di una persona detenuta nella Parte richiesta, fatto salvo il capoverso 2, la persona è consegnata a tal fine dalla Parte richiesta alla Parte richiedente, a condizione che la Parte richiedente abbia garantito il mantenimento della detenzione di questa persona e la sua riconduzione successiva nella Parte richiesta.

2. La consegna può essere negata se: (a) la persona detenuta non vi acconsente; (b) la sua presenza è necessaria in un'indagine in corso o in un procedimento pendente nella Parte richiesta; (c) la consegna è suscettibile di prolungare la sua detenzione; oppure (d) altri motivi imperativi si oppongono alla sua consegna.

3. La persona consegnata deve restare in detenzione nella Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta ne domandi la liberazione.

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo

4. Se la pena detentiva di una persona consegnata secondo il presente articolo è scontata mentre questa si trova nella Parte richiedente, la Parte richiesta deve informare in merito la Parte richiedente; quest'ultima deve disporne la liberazione.

Art. 20

Non comparizione

Una persona che non ottempera a una citazione di comparire non può essere sottoposta ad alcuna sanzione o misura coercitiva anche se l'atto notificato contiene una minaccia di pena, salvo che si rechi poi spontaneamente nella Parte richiedente e vi sia regolarmente citata di nuovo.

Art. 21

Salvacondotto

1. Una persona che acconsente a comparire secondo gli articoli 18 e 19 non può essere perseguita, detenuta o sottoposta a limitazione della libertà personale nella Parte richiedente per reati anteriori alla sua partenza dalla Parte richiesta né essere sottoposta per azioni o omissioni di quel periodo a un'azione civile che non potrebbe essere presentata contro la persona se questa non si trattenesse nella Parte richiedente.

2. Una persona che acconsente a comparire secondo gli articoli 18 e 19 non può essere perseguita penalmente per la sua testimonianza, tranne per falso giuramento.

3. Una persona che acconsente a comparire secondo gli articoli 18 e 19 non può essere fermata per testimoniare in un procedimento diverso da quello cui si riferisce la domanda.

4. Una persona che dà seguito a una citazione a comparire della Parte richiedente per rispondere di fatti per i quali è oggetto di perseguimento non può essere perseguita, detenuta o sottoposta a limitazione della propria libertà personale per azioni o omissioni anteriori alla sua partenza dalla Parte richiesta e non indicati nella citazione.

5. I capoversi 1-4 non sono applicabili se la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare la Parte richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione che la sua presenza non era più richiesta, non l'ha lasciata o se dopo aver lasciato la Parte richiedente vi è ritornata.

Capitolo IV: Proventi di reati Art. 22

Individuazione di proventi di reati o di strumenti connessi con un reato

Su domanda, la Parte richiesta si premura di sapere se nell'ambito della sua giurisdizione si trovano proventi di reati che derivano da violazioni del diritto della Parte richiedente o strumenti connessi con un reato; comunica alla Parte richiedente il risultato delle indagini. Nella domanda la Parte richiedente motiva la presunzione che tali proventi o strumenti possano trovarsi nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta.

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Art. 23

Misure provvisorie

Se, in applicazione dell'articolo 22, trova presunti proventi di reati o strumenti connessi con un reato, la Parte richiesta prende i provvedimenti ammessi dal proprio diritto per impedire il commercio di tali proventi o strumenti oppure la loro cessione o alienazione, fino a quando la Parte richiedente presenta una sentenza inappellabile riguardo a tali proventi o strumenti.

Art. 24

Confisca

1. Se è fatta domanda volta a garantire la confisca di proventi di reati o di strumenti connessi con un reato, è accordata la massima assistenza giudiziaria. Quest'ultima può comprendere l'esecuzione di una sentenza della Parte richiedente e l'apertura o il sostegno di un procedimento riguardante i proventi di reati o gli strumenti connessi con un reato menzionati nella domanda.

2. I proventi da reati o gli strumenti connessi con un reato confiscati secondo il presente Accordo vengono trattenuti dalla Parte richiesta, se le Parti non hanno convenuto altrimenti.

Art. 25

Trasmissione non richiesta di informazioni

Impregiudicati le proprie indagini o i propri procedimenti, una Parte può trasmettere all'altra Parte senza che ne sia stata fatta domanda le informazioni sui proventi di reati e gli strumenti connessi con un reato se è del parere che la trasmissione di queste informazioni all'altra Parte siano d'ausilio nelle indagini o nei procedimenti oppure possano far sì che questa Parte depositi una domanda fondata sul presente Accordo.

Capitolo V: Procedura Art. 26

Autorità centrale

1. Ciascuna Parte designa un'autorità centrale.

2. L'autorità centrale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong è il «Secretary for Justice» o il pubblico ufficiale debitamente autorizzato. L'autorità centrale della Svizzera è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna.

3. Le domande in virtù del presente Accordo sono presentate esclusivamente dall'autorità centrale della Parte richiedente all'autorità centrale della Parte richiesta.

4. Le autorità centrali di entrambe le Parti comunicano direttamente tra di loro.

5. Le autorità centrali possono trasmettere le domande anche per il tramite di Interpol.

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo

Art. 27

Contenuto della domanda

1. Le domande sono scritte e contengono: (a) la designazione dell'autorità da cui proviene la domanda; (b) il motivo della domanda e il tipo dell'assistenza desiderata; (c) il tipo di indagine, perseguimento, fatto o reato; (d) una breve presentazione del fatto rilevante (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato), che nella Parte richiedente è motivo di indagine o di procedimento, eccettuato se si tratta di domande di consegna ai sensi dell'articolo 17; (e) il tenore o, se non è possibile, una descrizione delle prescrizioni legali applicabili; (f) se possibile il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l'indirizzo della persona oggetto dell'indagine o del procedimento al momento della presentazione della domanda; (g) tutti i dati necessari per il trattamento confidenziale; (h) i particolari sulla procedura speciale che la Parte richiedente vorrebbe applicare; (i)

i particolari sul termine entro cui la domanda dovrebbe essere eseguita.

2. Devono inoltre essere allegati: (a) in caso di domanda per la consegna di atti: il nome e l'indirizzo del destinatario; (b) in caso di domanda di deposizione di testimoni o di altre dichiarazioni: l'oggetto su cui deve essere udita la persona, compreso, all'occorrenza, l'elenco delle domande da porre; (c) in caso di domanda di consegna di un detenuto: la sua identità, la designazione delle persone incaricate della custodia durante il trasporto, quella del luogo verso il quale è trasferito e la durata massima della consegna.

3. La Parte richiesta non può esigere che la domanda sia corredata di mezzi di prova; è salvo l'articolo 16 del presente Accordo.

Art. 28

Esecuzione della domanda

1. L'autorità centrale della Parte richiesta esegue senza indugio la domanda oppure provvede alla sua esecuzione per il tramite dell'autorità competente.

2. In casi urgenti, l'autorità centrale della Parte richiesta si adopera per avviare le prime misure innanzi di essere in possesso di tutti i documenti.

3. Se una domanda non è conforme alle disposizioni del presente Accordo, l'autorità centrale della Parte richiesta lo comunica senza indugio all'autorità centrale della Parte richiedente, affinché la domanda possa essere adeguatamente rettificata.

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo

4. Una domanda è eseguita secondo il diritto della Parte richiesta e, se possibile, secondo le istruzioni contenute nella domanda, nella misura in cui queste non ledono il diritto della Parte richiesta.

5. La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente in merito a tutte le circostanze che possono causare un notevole ritardo nell'esecuzione della domanda.

6. Eseguita la domanda, l'autorità competente trasmette l'originale della domanda come anche le informazioni e i mezzi di prova ottenuti all'autorità centrale della Parte richiesta. L'autorità centrale si accerta che la domanda sia eseguita in modo completo e regolare e comunica i risultati all'autorità centrale della Parte richiedente.

Art. 29

Riservatezza

Fatte salve le disposizioni del diritto interno, la Parte richiesta tratta la domanda e le informazioni contenutevi con riservatezza, tranne se la Parte richiedente la esonera.

Art. 30

Obbligo di informazione in caso di rifiuto

La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente in merito alla decisione di rifiutare totalmente o parzialmente l'esecuzione di una domanda e indica il motivo di detta decisione.

Art. 31

Esigenze formali

1. Atti, copie, incarti, deposizioni come anche altro materiale di prova od oggetti sono esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione.

2. Atti, copie, incarti, deposizioni come anche altro materiale di prova od oggetti che vengono trasmessi alla Parte richiedente sono autenticate se la Parte richiedente lo domanda. In questo caso è sufficiente l'autentica da parte dell'autorità centrale della Parte richiesta.

3. Non può essere chiesto che atti, copie, incarti, deposizioni come anche altro materiale di prova od oggetti debbano essere autenticati o legalizzati da funzionari consolari o diplomatici.

Art. 32

Lingua

A tutti gli atti che vengono presentati a sostegno di una domanda è allegata una traduzione in una lingua ufficiale della Parte richiesta; la lingua ufficiale desiderata deve essere indicata in ogni singolo caso dalla Parte richiesta.

Art. 33

Rappresentanza e spese

1. La Parte richiesta adotta tutti i provvedimenti necessari per rendere possibile la rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti aperti in connessione con una domanda o, altrimenti, garantisce gli interessi della Parte richiedente.

2. La Parte richiesta assume tutti i costi risultanti normalmente dall'esecuzione di una domanda sul suo territorio, esclusi: 134

Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo

(a) l'onorario dell'avvocato incaricato a richiesta della Parte richiedente; (b) onorari per esperti; (c) costi di traduzione e interpretariato; e (d) spese di viaggio e indennizzi per persone che partecipano all'esecuzione della domanda.

3. Se durante l'esecuzione della domanda risulta che questa cagiona spese straordinarie, le Parti si consultano per stabilire a quali condizioni è continuata l'esecuzione della domanda.

Capitolo VI: Altra collaborazione Art. 34

Collaborazione degli organi di polizia

Nella misura in cui non sono chieste misure coercitive, le autorità di polizia o di esecuzione della legge di entrambe le Parti possono collaborare fra di loro. Le comunicazioni in connessione con tale collaborazione di polizia avvengono in genere per il tramite di Interpol.

Art. 35

Altri fondamenti per la collaborazione

Le Parti possono prestarsi assistenza anche in base ad altri accordi o convenzioni come anche collaborare fondandosi sul loro diritto interno, a condizione che questa collaborazione sia compatibile con il presente Accordo.

Capitolo VII: Art. 36

Disposizioni finali

Scambio di opinioni

Le autorità centrali possono procedere, se lo ritengono utile, a scambi di opinioni verbali o scritti sull'applicazione o sull'esecuzione del presente Accordo in modo generale o in riferimento a casi particolari.

Art. 37

Componimento delle controversie

Le controversie sull'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica, se non possono essere composte dalle autorità centrali.

Art. 38

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui le Parti si saranno comunicate per scritto che le rispettive condizioni per l'entrata in vigore sono adempiute.

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Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo

2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione all'altra Parte. In questo caso l'Accordo scade al ricevimento di detta comunicazione. Le domande presentate prima della denuncia dell'Accordo vengono trattate conformemente alle disposizioni dell'Accordo come se questo fosse ancora in vigore.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Hong Kong il 15 marzo 1999, in due esemplari, nelle lingue cinese, inglese e tedesco, tutti i tre testi facenti parimente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina:

Rolf Bodenmüller

Regina Ip

2421

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