Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 20 marzo 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 20001, decreta:

Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Zurigo all'articolo 31 numeri 1 e 6 come anche all'articolo 31a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 12 marzo 2000; 2. Uri agli articoli 23, 76 capoversi 2 lettera c e 3, 78, 82, 83 capoversi 1 e 2, 92 lettera e, e 106 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 21 maggio 2000, come anche all'abrogazione dell'articolo 92 lettera c della costituzione cantonale, parimenti accettata nella votazione popolare del 21 maggio 2000; 3. Zugo ai paragrafi 41 lettera l numero 1, 53 e 77 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 12 marzo 2000; 4. Appenzello Esterno agli articoli 56, 60 capoverso 1 lettere g ed h, 60bis, 74 capoversi 2 e 3, 77 capoverso 1 lettera e della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 21 maggio 2000 come anche all'abrogazione dell'articolo 60 capoverso 1 lettere b, c, f, della costituzione cantonale, parimenti accettata nella votazione popolare del 21 maggio 2000; 5. Appenzello Interno all'articolo 40 della costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 26 aprile 1998 e all'abrogazione degli articoli 41 e 42 della costituzione cantonale, parimenti accettata nella Landsgemeinde del 26 aprile 1998 come anche all'articolo 2 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 30 aprile 2000;

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FF 2000 4567

2000-1960

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

6. Grigioni agli articoli 7 capoverso 1, 19 capoverso 1, 39, 47-53, e alla disposizione finale della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 12 marzo 2000, come anche all'abrogazione dell'articolo 50bis della costituzione cantonale, parimenti accettata nella votazione popolare del 12 marzo 2000.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 6 marzo 2001

Consiglio nazionale, 20 marzo 2001

La presidente: Françoise Saudan Il secretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il secretario: Ueli Anliker

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