Termine di referendum: 7 aprile 2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002)

Legge sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del 14 dicembre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999 1, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64bis della Costituzione federale3, ...

Art. 2 cpv. 3bis 3bis

L'Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali di prima e seconda classe. Queste decisioni sono impugnabili presso la commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. I Comuni sono legittimati a ricorrere se sul loro territorio sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.

Art. 2a

Prevenzione

1

La Confederazione promuove la sicurezza della circolazione mediante campagne di sensibilizzazione e altre attività di prevenzione.

2 Essa può coordinare e sostenere le attività svolte in questo senso dai Cantoni e dalle organizzazioni private.

1 2 3

FF 1999 3837 RS 741.01 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 110, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2001-2818

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Circolazione stradale. LF

Art. 3 cpv. 4 terzo e quarto periodo 4

... La decisione cantonale di ultima istanza concernente tali misure può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. I Comuni sono legittimati a ricorrere se sul loro territorio sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.

Art. 9 cpv. 3bis

3bis

Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato al massimo una volta all'anno oppure in occasione di un cambio di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono essere superate.

Art. 10 cpv. 3 Abrogato Art. 12

Approvazione del tipo

1

I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all'approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all'approvazione del tipo: a.

le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velocipedi;

b.

i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicurezza della circolazione;

c.

i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di veicoli.

2

I veicoli e gli oggetti sottoposti all'approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato.

3

Il Consiglio federale può rinunciare all'approvazione del tipo svizzera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se:

4

a.

esiste un'approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d'esame e di equipaggiamento di valore equivalente a quelle vigenti in Svizzera; e

b.

sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.

Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l'esame, il rilevamento dei dati, l'approvazione del tipo e la verifica successiva; disciplina la procedura e determina le tasse.

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Art. 13 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall'esame singolo per i veicoli dei quali sia già stato approvato il tipo.

Art. 14 cpv. 2 lett. b e c nonché 2bis 2

La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate, se il richiedente: b.

non ha attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza veicoli a motore;

c.

soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida;

2bis

Chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall'infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento.

Art. 15a

Licenza di condurre in prova

1

La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni.

2

La licenza di condurre è rilasciata a tempo indeterminato se: a.

il periodo di prova è scaduto;

b.

il titolare ha partecipato ai corsi di aggiornamento, di carattere prevalentemente pratico, prescritti dal Consiglio federale per una guida volta a riconoscere ed evitare pericoli e rispettosa dell'ambiente.

3 Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un'infrazione da cui consegue la revoca della licenza. Se la revoca termina dopo la scadenza del periodo di prova, la proroga inizia alla data della restituzione della licenza di condurre.

4 La licenza di condurre in prova scade con la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza.

5 Una nuova licenza di condurre può essere rilasciata al più presto dopo un anno dall'infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l'idoneità alla guida. Il termine è prorogato di un anno se la persona interessata ha guidato un motoveicolo o un autoveicolo durante questo periodo.

6 Superato nuovamente l'esame di guida, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova.

5761

Circolazione stradale. LF

Art. 16 cpv. 2-4 2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 24 giugno 19704 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l'ammonimento del conducente.

3

Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta.

4

La licenza di circolazione può essere revocata per una durata adeguata se: a.

vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo;

b.

finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circolazione per veicoli del medesimo detentore.

Art. 16a Ammonimento o revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione lieve

1

Commette un'infrazione lieve chi: a.

violando le norme della circolazione provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera;

b.

guida un veicolo a motore in stato d'ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere altre infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

2

Dopo un'infrazione lieve, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo.

3

La persona colpevole è ammonita se nei due anni precedenti non le è stata revocata la licenza o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi.

4

Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.

Art. 16b Revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione medio grave 4

1

RS 741.03

5762

Commette un'infrazione medio grave chi: a.

violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;

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b.

guida un veicolo a motore in stato d'ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6) e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

c.

guida un veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per la categoria corrispondente;

d.

ha sottratto un veicolo a motore per farne uso.

2

Dopo un'infrazione medio grave, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per: a.

almeno un mese;

b.

almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave;

c.

almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi;

d.

almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi;

e.

un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;

f.

definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera e o l'articolo 16c capoverso 2 lettera d.

Art. 16c Revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione grave

1

Commette un'infrazione grave chi: a.

violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;

b.

guida un veicolo a motore in stato d'ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6);

c.

sotto l'influenza di stupefacenti o medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;

d.

intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti; 5763

Circolazione stradale. LF

e.

si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona;

f.

guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza.

2

Dopo un'infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per: a.

almeno tre mesi;

b.

almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave;

c.

almeno dodici mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi;

d.

un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;

e.

definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o l'articolo 16b capoverso 2 lettera e.

3

La revoca della licenza per un'infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso.

4

Se, nonostante una revoca secondo l'articolo 16d, la persona interessata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospensione che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l'infrazione.

Art. 16d

Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità alla guida

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1

La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per un tempo indeterminato se: a.

le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono o non consentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore;

b.

soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida;

c.

a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.

Circolazione stradale. LF

2 Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 16a-16c, vi è connesso un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa.

3

La licenza è revocata definitivamente ai conducenti incorreggibili.

Art. 17 Nuovo rilascio della licenza di condurre

1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo determinato può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona interessata ha partecipato a un aggiornamento riconosciuto dall'autorità.

La durata minima della revoca non può essere ridotta.

2 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata per almeno un anno può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se il comportamento della persona interessata dimostra che la misura amministrativa ha conseguito il suo scopo. Devono tuttavia essere trascorsi almeno la durata minima della revoca e due terzi della durata della revoca prescritta.

3 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida.

4 La licenza di condurre revocata definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 3.

5 Se la persona interessata non adempie le condizioni impostegli o viene meno in altro modo alla fiducia in lei riposta, la licenza è nuovamente revocata.

Art. 19 cpv. 2 2 Non possono parimenti circolare in velocipede le persone che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure soffrono di una dipendenza che esclude l'idoneità alla circolazione. Se necessario, l'autorità vieta loro la circolazione in velocipede.

Art. 21 1 I fanciulli in età prescolastica non possono condurre veicoli a trazioConducenti di veicoli a trazione ne animale.

animale 2 Non possono parimenti condurre veicoli a trazione animale le perso-

ne che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure soffrono di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. Se necessario, l'autorità vieta loro la guida di veicoli a trazione animale.

5765

Circolazione stradale. LF

Art. 22 cpv. 1 1

Le licenze sono rilasciate e revocate dall'autorità amministrativa. La competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al Cantone di domicilio per i conducenti. Il Consiglio federale può rinunciare alla permuta della licenza di condurre in caso di cambiamento di domicilio e prevedere licenze federali per i veicoli militari e i loro conducenti.

Art. 25 cpv. 3bis

Abrogato Art. 31 cpv. 2 2

Le persone che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo.

Art. 32 cpv. 3 e 4

3

La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall'autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

4

Abrogato

Art. 53a Garanzia di un traffico di transito scorrevole e sicuro

1

Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale può: a.

ordinare provvedimenti adeguati e necessari di gestione del traffico motorizzato sulla rete stradale di importanza nazionale per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico suscettibili di compromettere la sicurezza stradale;

b.

emanare raccomandazioni riguardo alla gestione del traffico motorizzato per garantire la fluidità e la sicurezza del traffico e realizzare gli obiettivi della legge dell'8 ottobre 19995 sul trasferimento del traffico.

2

Può delegare a terzi l'esecuzione dei provvedimenti e delle raccomandazioni.

3

I Cantoni effettuano i controlli stradali degli autoveicoli pesanti conformemente all'obiettivo della legge dell'8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico e in funzione del maggior rischio.

5

RS 740.1

5766

Circolazione stradale. LF

Art. 55 Accertamento dell'inattitudine alla guida

1

I conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in infortuni possono essere sottoposti a un'analisi dell'alito.

2

Se la persona interessata palesa indizi di inattitudine alla guida e questi non sono o non sono soltanto da attribuire all'influsso dell'alcol, essa può essere sottoposta a ulteriori esami preliminari, segnatamente l'esame dell'urina e della saliva.

3

È ordinata una prova del sangue se: a.

vi sono indizi di inattitudine alla guida, o

b.

la persona interessata si oppone all'esecuzione dell'analisi dell'alito, vi si sottrae o elude lo scopo di questo provvedimento.

4

Per motivi rilevanti, la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona indiziata. Sono riservati altri mezzi di prova dell'inattitudine alla guida.

5

Il diritto cantonale determina la competenza a ordinare dette misure.

6

L'Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da considerare qualificata.

7

Il Consiglio federale: a.

può fissare, per le altre sostanze che riducono l'idoneità alla guida, a quali concentrazioni nel sangue si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità;

b.

emana prescrizioni sugli esami preliminari (cpv. 2), sulla procedura di analisi dell'alito e del sangue, sulla valutazione di siffatte analisi e sull'esame sanitario completivo della persona indiziata di inattitudine alla guida;

c.

può prescrivere che le analisi del sangue fatte secondo il presente articolo come anche le analisi dei capelli e delle unghie e analisi simili siano valutate nell'ottica di una dipendenza che riduce l'idoneità alla guida della persona interessata.

5767

Circolazione stradale. LF

Capo ottavo: Informazioni sul traffico Art. 57c 1

I Cantoni informano gli utenti della strada in merito a situazioni straordinarie del traffico, a sue limitazioni e allo stato delle strade, in particolare delle strade di grande transito. Se la situazione lo esige, informano gli altri Cantoni e gli Stati limitrofi.

2

I Cantoni possono demandare a organizzazioni private il compito di informare gli utenti della strada.

3

La Confederazione sostiene i Cantoni, fornendo loro consulenza tecnica e nel coordinamento dell'informazione sul traffico di interesse nazionale e internazionale.

Art. 67 cpv. 3 e 4

3

Il Consiglio federale disciplina le condizioni a cui il detentore, servendosi delle targhe di controllo del veicolo a motore assicurato, può adoperare, invece di questo, un veicolo di riserva. L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo utilizzato. L'assicuratore ha diritto di regresso nei confronti del detentore se l'utilizzazione non era lecita.

4

Abrogato

Art. 91 Guida in stato di inattitudine

1

Chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con l'arresto o con la multa. La detenzione o la multa sono inflitte quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6).

2

Chiunque per altri motivi è inabile alla guida e conduce un veicolo a motore è punito con la detenzione o con la multa.

3

Chiunque in stato di inattitudine alla guida conduce un veicolo senza motore è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 91a

Elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

1

Il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un'altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti, è punito con la detenzione o con la multa.

2

Se il colpevole ha guidato un veicolo senza motore o se, come utente della strada, è stato coinvolto in un incidente, è punito con l'arresto o con la multa.

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Circolazione stradale. LF

Art. 94 numero 4 4. L'articolo 141 del Codice penale6 non è applicabile in questi casi.

Art. 95 titolo marginale e numeri 2, 3 e 4 Guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

2. Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con la detenzione o con la multa.

3. Chiunque conduce un velocipede, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata, è punito con l'arresto o con la multa.

4. Chiunque conduce un veicolo a trazione animale, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata, è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 100 numero 1 secondo periodo 1. ... Nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è esentato da qualsiasi pena.

Art. 104b cpv. 1, 3 frase introduttiva e lett. k-m nonché cpv. 4 1

L'Ufficio federale delle strade gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS).

3

Il registro comprende tutte le misure amministrative decise da autorità svizzere oppure ordinate da autorità straniere contro persone residenti in Svizzera: k.

proroga del termine della licenza di condurre in prova;

l.

scadenza della licenza di condurre in prova;

m. abrogazione o modifica delle misure ai sensi delle lettere a-l.

4

Oltre all'Ufficio federale delle strade, le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre trattano dati personali contenuti nel registro.

Art. 104c

Registro delle autorizzazioni a condurre

1

L'Ufficio federale delle strade gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER).

2

6

Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: a.

rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e licenze per maestri conducenti;

b.

controlli delle autorizzazioni a condurre civili e militari;

c.

allestimento della statistica delle autorizzazioni a condurre.

RS 311.0

5769

Circolazione stradale. LF

3

Il registro contiene: a.

le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o da autorità straniere per persone residenti in Svizzera;

b.

le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non riconoscimenti e i divieti di circolazione decisi da autorità svizzere;

c.

le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non riconoscimenti e i divieti di circolare decisi da autorità straniere contro persone residenti in Svizzera o titolari di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre svizzera.

4 Oltre all'Ufficio federale delle strade, trattano dati personali contenuti nel registro le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre.

5

I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo: a.

la polizia stradale e le autorità doganali, per quanto attiene ai dati richiesti al fine di controllare l'autorizzazione a condurre;

b.

le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie per quanto attiene a tutti i dati nel quadro delle procedure in cui devono giudicare le infrazioni al diritto della circolazione stradale.

6

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:

7

a.

la responsabilità del trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;

c.

la procedura di notificazione;

d.

la rettifica dei dati;

e.

l'organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati;

f.

la collaborazione con le autorità interessate;

g.

le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

h.

la sicurezza dei dati.

Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein, che adempiono i compiti di cui ai capoversi 4 e 5, a partecipare alla gestione e all'esercizio del registro.

5770

Circolazione stradale. LF

Art. 104d Registro dei tipi di veicoli

1

L'Ufficio federale delle strade gestisce un registro automatizzato dei tipi di veicoli (TARGA).

2

Il registro serve segnatamente all'adempimento dei compiti legali seguenti:

3

a.

immatricolazione del veicolo;

b.

esame del veicolo;

c.

elaborazione dei dati di base della politica dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia;

d.

riscossione di tasse;

e.

informazione del pubblico sui dati dei tipi di veicoli.

Il registro contiene: a.

i tipi di veicoli approvati in Svizzera;

b.

i tipi di veicoli in commercio in Svizzera in base a un'approvazione del tipo straniera;

c.

i titolari dell'approvazione del tipo e, in caso di domicilio all'estero, la loro rappresentanza in Svizzera.

4

I servizi seguenti possono consultare il registro mediante procedura di richiamo: a.

le autorità federali e cantonali competenti per l'immatricolazione come anche i servizi incaricati dell'esecuzione dei controlli ufficiali dei veicoli;

b.

le autorità di polizia e doganali.

5

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: a.

la responsabilità del trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;

c.

la procedura di notificazione;

d.

la rettifica dei dati;

e.

l'organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati;

f.

la collaborazione con le autorità interessate;

g.

le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

h.

la sicurezza dei dati.

6

Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein, che adempiono i compiti di cui al capoverso 4, a partecipare all'esercizio del registro.

5771

Circolazione stradale. LF

Art. 106 cpv. 1 secondo periodo, 4 secondo e terzo periodo, 7 secondo periodo, nonché 9 terzo periodo 1

... Può autorizzare l'Ufficio federale delle strade a disciplinare i particolari.

4

Secondo e terzo periodo abrogati

7

... Nell'ambito di queste convenzioni può: a.

rinunciare allo scambio delle licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;

b.

prevedere autorizzazioni per viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi superiori a quelli stabiliti nell'articolo 9 della presente legge; rilascia le autorizzazioni soltanto in via eccezionale e nella misura in cui sia consentito dagli interessi della sicurezza della circolazione e della protezione dell'ambiente.

9

... Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell'Accordo europeo del 30 settembre 19577 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

II La legge federale del 16 dicembre 19438 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Art. 100 cpv. 1 lett. l n. 1 Abrogato III Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 1

Le disposizioni della presente modifica si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore della stessa commette un'infrazione lieve, mediograve o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale.

2 I provvedimenti ordinati prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono applicati in base al diritto previgente.

3

Le disposizioni degli articoli 16b capoverso 2 lettera f e 16c capoverso 2 lettera e si applicano anche alle revoche di licenze di condurre secondo il previgente articolo 16 capoverso 3 lettera e.

7 8

RS 0.741.621 RS 173.110

5772

Circolazione stradale. LF

IV Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 dicembre 20019 Termine di referendum: 7 aprile 2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002) 1358

9

FF 2001 5759

5773