Legge sull'energia nucleare

Disegno

(LENu) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 90 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi.

Art. 2 1

2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica: a.

ai beni nucleari;

b.

agli impianti nucleari;

c.

alle scorie radioattive: 1. prodotte in impianti nucleari, o 2. fornite secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP).

Il Consiglio federale può escludere dal campo di applicazione della presente legge: a.

i beni nucleari che non servono allo sfruttamento dell'energia nucleare;

b.

gli impianti nucleari con quantità piccole o non pericolose di materiali nucleari o scorie radioattive;

c.

beni nucleari e scorie radioattive con radiazioni di tenue intensità.

3

Nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente, si applicano le prescrizioni della LRaP.

1 2 3

RS 101 FF 2001 2349 RS 814.50

2001-0233

2517

Legge sull'energia nucleare

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge si intendono per: a.

fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà;

b.

smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive;

c.

deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive;

d.

impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c;

e.

energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici;

f.

materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare;

g.

beni nucleari: 1. i materiali nucleari, 2. i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, 3. la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2;

h.

scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati;

i.

manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione;

j.

intermediazione: 1. la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, 2. la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, 3. il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero.

2518

Legge sull'energia nucleare

Capitolo 2: Principi della sicurezza nucleare Art. 4

Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare

1

Nello sfruttamento dell'energia nucleare l'uomo e l'ambiente non devono essere esposti ad alcuna radiazione inammissibile e le sostanze radioattive devono essere liberate soltanto nella misura permessa. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio che in caso di incidente.

2

A tale scopo occorre adottare tutti i provvedimenti che: a.

sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica;

b.

contribuiscono a un'ulteriore diminuzione del pericolo, sempreché siano adeguati.

Art. 5

Provvedimenti di protezione

1

Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di centrali nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una cultura marcata della sicurezza.

2

Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno.

3

Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, sono presi provvedimenti di sicurezza esterna. Nella misura del necessario, questi provvedimenti sono classificati.

4

Il Consiglio federale disciplina quali provvedimenti di protezione sono necessari.

Capitolo 3: Beni nucleari Art. 6

Obblighi di licenza

1

Chiunque manipola materiali nucleari, abbisogna di una licenza rilasciata dall'autorità designata dal Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale può introdurre un obbligo di licenza per: a.

la manipolazione di materiali ed equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare;

b.

l'esportazione o l'intermediazione di tecnologia ai sensi dell'articolo 3 lettera g numero 3.

2519

Legge sull'energia nucleare

3

La licenza è di durata limitata.

4

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 7

Condizioni del rilascio della licenza

La licenza è rilasciata se: a.

la protezione dell'uomo e dell'ambiente, nonché la sicurezza nucleare interna ed esterna sono garantite;

b.

non vi si oppone alcun motivo sotto il profilo della non proliferazione delle armi nucleari;

c.

vi è la protezione assicurativa prescritta secondo la legge federale del 18 marzo 19834 sulla responsabilità civile in materia nucleare;

d.

non vi si oppongono obblighi di diritto internazionale e la sicurezza esterna della Svizzera non è toccata;

e.

le persone responsabili dispongono della competenza richiesta.

Art. 8

Provvedimenti nel singolo caso e nei confronti di singoli Paesi di destinazione, eccezioni all'obbligo di licenza

1 Indipendentemente dall'obbligo di licenza, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può vietare l'importazione, l'esportazione, il transito o l'intermediazione di beni nucleari nel singolo caso o vincolarli a condizioni e oneri se necessario nell'interesse della non proliferazione delle armi nucleari.

2

Per eseguire accordi di diritto internazionale, il Consiglio federale può prevedere che per determinati Paesi di destinazione o per un gruppo di Paesi non sia rilasciata alcuna licenza.

3

Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni ed eccezioni all'obbligo di licenza, segnatamente per forniture a Paesi che sono Parti ad accordi di diritto internazionale sulla non proliferazione delle armi nucleari o che partecipano a provvedimenti di controllo sostenuti dalla Svizzera.

Art. 9

Ritrattamento ed esportazione a scopo di ritrattamento

1

Gli elementi di combustibile esausti vanno eliminati alla stessa stregua delle scorie radioattive. Non possono essere ritrattati o esportati a scopo di ritrattamento.

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per fini di ricerca. L'articolo 33 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 10

Trasporto aereo di materiali nucleari contenenti plutonio

I materiali nucleari contenenti plutonio non possono essere trasportati all'interno dello spazio aereo svizzero.

4

RS 732.44

2520

Legge sull'energia nucleare

Art. 11

Obblighi di notifica e di tenuta dei libri

1

Il titolare della licenza notifica tempestivamente all'autorità di vigilanza particolari attività ed eventi relativi alla manipolazione di beni nucleari, che possono compromettere la sicurezza nucleare interna ed esterna. Il Consiglio federale designa tali attività e eventi.

2

Il Consiglio federale può introdurre un obbligo di notifica per il possesso di beni nucleari.

3

Il possessore di materiali nucleari controlla le sue scorte e tiene una contabilità in merito.

Capitolo 4: Impianti nucleari Sezione 1: Autorizzazione di massima Art. 12

Obbligo di autorizzazione

1

Chiunque intende costruire o esercitare un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale.

2

Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo non abbisognano di alcuna autorizzazione di massima. Il Consiglio federale designa tali impianti.

Art. 13 1

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di massima

L'autorizzazione di massima può essere rilasciata se: a.

può essere garantita la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente;

b.

non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio;

c.

vi è un progetto per lo spegnimento o la fase di osservazione e la chiusura dell'impianto;

d.

è fornita la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte;

e.

la sicurezza esterna della Svizzera non è toccata;

f.

non vi si oppongono obblighi di diritto internazionale;

g.

per quanto concerne i depositi in strati geologici profondi i risultati delle indagini geologiche confermano che il sito è adeguato.

2 L'autorizzazione di massima è rilasciata a società anonime, cooperative e persone giuridiche di diritto pubblico. Un'impresa estera deve avere una succursale iscritta nel registro di commercio. Nella misura in cui non vi si oppongano obblighi internazionali, il Consiglio federale può rifiutare l'autorizzazione di massima a un'impresa organizzata secondo il diritto estero, se lo Stato sede dell'impresa non concede la reciprocità.

2521

Legge sull'energia nucleare

Art. 14 1

Contenuto

L'autorizzazione di massima stabilisce: a.

il titolare dell'autorizzazione;

b.

l'ubicazione;

c.

lo scopo dell'impianto;

d.

le caratteristiche del progetto;

e.

l'irradiazione massima ammessa per le persone nei dintorni dell'impianto;

f.

inoltre per i depositi in strati geologici profondi: 1. i criteri secondo cui un'area di deposito prevista è esclusa perché inadeguata, 2. un'area provvisoria di protezione.

2

Sono considerate caratteristiche del progetto la grandezza e la posizione approssimative delle costruzioni più importanti, nonché segnatamente: a.

nel caso di reattori nucleari: il sistema di reattori, la categoria di potenza e il sistema principale di raffreddamento;

b.

nel caso di depositi di materiali nucleari o di scorie radioattive: la categoria di materiale depositato e la capacità massima del deposito.

3 Il Consiglio federale stabilisce il termine per la presentazione della domanda di costruzione. In casi motivati può prorogare tale termine.

Sezione 2: Costruzione Art. 15

Obbligo di licenza

Chiunque intende costruire un impianto nucleare necessita di una licenza di costruzione rilasciata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Art. 16 1

Condizioni per il rilascio della licenza di costruzione

La licenza di costruzione è rilasciata se: a.

è garantita la protezione dell'uomo e dell'ambiente;

b.

il progetto corrisponde ai principi della sicurezza nucleare interna e esterna;

c.

non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio;

d.

è garantita un'esecuzione a regola d'arte del progetto ed esiste un programma di misure atte ad assicurare la qualità per l'insieme delle attività della costruzione;

2522

Legge sull'energia nucleare

e.

vi è un piano per lo spegnimento o un progetto per la fase di osservazione e un piano per la chiusura dell'impianto.

2

Per gli impianti che necessitano di un'autorizzazione di massima la licenza di costruzione è inoltre rilasciata soltanto se: a.

il richiedente è titolare di un'autorizzazione di massima definitiva;

b.

il progetto rispetta le disposizioni dell'autorizzazione di massima.

3

Gli impianti senza autorizzazione di massima devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'articolo 13 capoversi 1 lettere d-f e 2.

Art. 17 1

Contenuto della licenza di costruzione

La licenza di costruzione stabilisce: a.

il titolare della licenza;

b.

l'ubicazione;

c.

la potenza del reattore o la capacità pianificata dell'impianto;

d.

gli elementi essenziali della realizzazione tecnica;

e.

le caratteristiche della protezione in caso d'emergenza;

f.

le costruzioni e parti dell'impianto che possono essere eseguite, rispettivamente installate soltanto con il nulla osta dell'autorità di vigilanza.

2 Il Dipartimento stabilisce un termine per l'inizio dei lavori di costruzione. In casi motivati può prorogare tale termine.

Art. 18

Esecuzione del progetto

Il titolare della licenza allestisce una documentazione completa sulle attrezzature tecniche nonché sui controlli e sugli esami eseguiti.

Sezione 3: Esercizio Art. 19

Obbligo di licenza

Chiunque intende esercitare un impianto nucleare abbisogna di una licenza d'esercizio rilasciata dal Dipartimento.

Art. 20 1

Condizioni per il rilascio della licenza d'esercizio

La licenza d'esercizio è rilasciata se: a.

il richiedente è proprietario dell'impianto nucleare o se beneficia, sempreché il diritto cantonale lo prevede, di una concessione mineraria d'uso privativo;

b.

le disposizioni dell'autorizzazione di massima e della licenza di costruzione sono rispettate;

c.

è garantita la protezione dell'uomo e dell'ambiente; 2523

Legge sull'energia nucleare

d.

l'impianto e l'esercizio previsto corrispondono alle esigenze della sicurezza nucleare interna e esterna;

e.

le esigenze poste al personale e all'organizzazione possono essere adempiute;

f.

vi sono misure atte ad assicurare la qualità dell'insieme delle attività dell'esercizio;

g.

sono state allestite le misure di protezione in caso di emergenza;

h.

vi è la protezione assicurativa prevista dalla legge federale del 18 marzo 19835 sulla responsabilità civile in materia nucleare.

2

La licenza d'esercizio può essere rilasciata contemporaneamente alla licenza di costruzione, se già in tale momento le condizioni per un esercizio sicuro possono essere valutate definitivamente.

3 Con l'autorizzazione del Dipartimento, il proprietario di un reattore nucleare può immagazzinare materiali nucleari nel suo impianto prima che la licenza d'esercizio sia rilasciata. Per questa autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 20-24.

Art. 21 1

La licenza d'esercizio stabilisce: a.

2

Contenuto della licenza d'esercizio il titolare della licenza;

b.

la potenza del reattore o la capacità dell'impianto ammesse;

c.

i limiti per gli scarichi di sostanze radioattive nell'ambiente;

d.

i provvedimenti per la sorveglianza dei dintorni;

e.

i provvedimenti di sicurezza interna ed esterna e di protezione d'emergenza che il titolare deve prendere durante l'esercizio;

f.

le fasi della messa in esercizio, il cui inizio necessita di un nulla osta preliminare da parte delle autorità di vigilanza.

La licenza d'esercizio può essere limitata nel tempo.

Art. 22

Obblighi generali del titolare della licenza

1

Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio.

2

A questo scopo deve segnatamente:

5

a.

dare continuamente la priorità necessaria alla sicurezza nucleare nell'esercizio dell'impianto nucleare, segnatamente rispettare i limiti e le condizioni d'esercizio prescritti;

b.

creare un'organizzazione adeguata e occupare un effettivo sufficiente di personale idoneo e professionalmente competente. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime e disciplina la formazione del personale specializzato;

RS 732.44

2524

Legge sull'energia nucleare

c.

prendere provvedimenti per mantenere l'impianto in buono stato;

d.

eseguire controlli a posteriori nonché valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna per tutta la durata d'esistenza dell'impianto;

e.

per un impianto nucleare, procedere periodicamente a un'approfondita verifica della sicurezza;

f.

fare rapporto periodicamente alle autorità di vigilanza sullo stato e l'esercizio dell'impianto e notificare loro tempestivamente avvenimenti particolari;

g.

riequipaggiare l'impianto nella misura richiesta dall'esperienza e dallo stato della tecnica di riequipaggiamento e prendere provvedimenti ulteriori sempreché contribuiscano a un'ulteriore diminuzione del pericolo e siano adeguati;

h.

seguire lo sviluppo della scienza e della tecnica nonché le esperienze d'esercizio di impianti paragonabili;

i.

tenere una documentazione completa sulle attrezzature tecniche e l'esercizio e, se occorre, adeguare il rapporto sulla sicurezza interna e il rapporto sulla sicurezza esterna;

j.

prendere misure atte ad assicurare la qualità di tutte le attività intraprese durante l'esercizio;

k.

aggiornare il piano per lo spegnimento o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell'impianto.

Art. 23

Corpo di guardia d'esercizio

1

Per garantire la sicurezza interna dell'impianto nucleare da interventi non autorizzati il Dipartimento può obbligare il titolare della licenza a mantenere un corpo di guardia armato d'esercizio.

2

Il Consiglio federale disciplina i requisiti del corpo di guardia e, dopo aver sentito i Cantoni, ne stabilisce i compiti e le competenze.

3

Il Cantone di ubicazione disciplina la formazione del corpo di guardia in collaborazione con il servizio federale competente.

Art. 24

Controlli di affidabilità

1

Le persone impiegate in funzioni essenziali per la sicurezza nucleare interna ed esterna devono sottoporsi a un controllo periodico di affidabilità.

2 Nell'ambito di questo controllo possono essere elaborati dati personali particolarmente degni di protezione sulla salute e l'idoneità psichica, nonché dati rilevanti per la sicurezza sulla condotta di vita delle persone interessate e in merito può essere compilata una raccolta di dati.

3 I dati possono essere comunicati al proprietario dell'impianto e all'autorità di vigilanza.

2525

Legge sull'energia nucleare

4

Il Consiglio federale stabilisce chi è sottoposto al controllo e disciplina la procedura di esame. Designa il servizio competente per eseguire la procedura di esame, elaborare i dati, nonché costituire la raccolta di dati.

Art. 25

Provvedimenti in situazioni straordinarie

In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può ordinare la messa fuori esercizio preventiva di centrali nucleari.

Sezione 4: Spegnimento Art. 26 1

2

Obblighi di spegnimento

Il proprietario deve spegnere il proprio impianto se: a.

lo ha messo definitivamente fuori esercizio;

b.

la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 67 capoverso 1 lettere a e b e il Dipartimento ordina lo spegnimento.

Il proprietario deve segnatamente: a.

adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna;

b.

trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare;

c.

decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie nucleari;

d.

smaltire le scorie radioattive;

e.

sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate.

Art. 27

Progetto di spegnimento

1

Il proprietario dell'impianto deve presentare alle autorità di vigilanza un progetto per il previsto spegnimento. L'autorità di vigilanza gli impartisce a tal fine un termine.

2

Il progetto specifica: a.

le fasi e il calendario;

b.

le singole fasi dello smontaggio e dello smantellamento;

c.

le misure di protezione;

d.

il fabbisogno di personale e l'organizzazione;

e.

lo smaltimento delle scorie radioattive.

Art. 28

Decisione di spegnimento

Il Dipartimento ordina i lavori di spegnimento. Stabilisce quali lavori abbisognano del nulla osta delle autorità di vigilanza.

2526

Legge sull'energia nucleare

Art. 29

Conclusione dello spegnimento

1

Quando i lavori di spegnimento sono terminati in modo regolamentare, il Dipartimento stabilisce che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare.

2

La società tenuta allo spegnimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento.

Capitolo 5: Scorie radioattive Sezione 1: In generale Art. 30

Principi

1

Con le sostanze radioattive occorre operare in modo tale da produrre la minor quantità possibile di scorie radioattive.

2

Le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono di massima essere smaltite all'interno del Paese.

3

Le scorie radioattive devono essere smaltite in modo tale che sia garantita la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente.

Art. 31

Obbligo di smaltimento

1

Chiunque esercita o spegne un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include inoltre i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi.

2 L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per la chiusura sono assicurati.

3 In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 65 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi di combustibile esausti prodotti fino al trasferimento.

4

La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento.

2527

Legge sull'energia nucleare

Art. 32 1

2

Smaltimento da parte della Confederazione

La Confederazione smaltisce: a.

le scorie radioattive fornite secondo l'articolo 27 capoverso 1 della LRaP6;

b.

le rimanenti scorie radioattive a spese del fondo di smaltimento, se chi è tenuto allo smaltimento non adempie i suoi obblighi.

Essa può a questo scopo: a.

partecipare a indagini geologiche o svolgerne essa stessa;

b.

partecipare alla costruzione e all'esercizio di un impianto di smaltimento o costruire ed esercitare essa stessa un impianto siffatto.

Art. 33

Manipolazione di scorie radioattive

1

Gli articoli 6-11 si applicano per analogia alla manipolazione di scorie radioattive all'esterno di impianti nucleari.

2

Per l'importazione di scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera, la licenza può essere eccezionalmente rilasciata se le condizioni di cui all'articolo 7 sono soddisfatte e se: a.

la Svizzera ha acconsentito in un accordo internazionale all'importazione delle scorie radioattive a questo scopo;

b.

in Svizzera vi è un impianto nucleare adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica;

c.

gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;

d.

il destinatario ha convenuto in modo vincolante con lo speditore, e con il consenso dello Stato d'origine, che lo speditore se necessario le riprende.

3 Per l'esportazione di scorie radioattive a scopo di condizionamento la licenza è rilasciata se le condizioni di cui all'articolo 7 sono soddisfatte e se:

a.

lo Stato destinatario ha acconsentito in un accordo internazionale all'importazione delle scorie radioattive a questo scopo;

b.

nello Stato destinatario vi è un impianto nucleare adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica;

c.

gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;

d.

lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, e con il consenso delle autorità designate dal Consiglio federale, che riprende le scorie radioattive condizionate, quelle derivanti dal condizionamento, nonché se del caso quelle non ancora condizionate.

4 Per l'esportazione di scorie radioattive a scopo di immagazzinamento la licenza può essere eccezionalmente rilasciata se le condizioni di cui all'articolo 3 lettere a-c

6

RS 814.50

2528

Legge sull'energia nucleare

sono soddisfatte e se lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, con il consenso delle autorità designate dal Consiglio federale, che se necessario le riprende.

Sezione 2: Indagini geologiche Art. 34

Obbligo di licenza e condizioni

1

Le indagini geologiche in possibili regioni di ubicazione, volte a procurare conoscenze in vista di un deposito in strati geologici profondi, necessitano di una licenza del Dipartimento.

2

La licenza è rilasciata se: a.

le indagini previste consentono di fornire le basi necessarie per l'ulteriore valutazione della sicurezza di un deposito in strati geologici profondi, senza compromettere l'idoneità di un'ubicazione;

b.

non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio.

3

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo di licenza secondo la presente legge le indagini di cui al capoverso 1 che incidono soltanto lievemente sul luogo interessato.

Art. 35 1

2

Contenuto della licenza per le indagini geologiche

La licenza stabilisce: a.

le caratteristiche delle indagini, segnatamente la posizione e l'estensione approssimative di trivellazioni e costruzioni sotterranee;

b.

le indagini che possono essere eseguite soltanto con il nulla osta delle autorità di vigilanza;

c.

l'entità della documentazione geologica.

La licenza è di durata limitata.

Sezione 3: Disposizioni speciali per depositi in strati geologici profondi Art. 36

Licenza d'esercizio

1

Per i depositi in strati geologici profondi la licenza d'esercizio è rilasciata se 'le condizioni secondo l'articolo 20 capoverso 1 sono soddisfatte e se: a.

le informazioni raccolte durante la costruzione confermano l'idoneità dell'ubicazione;

2529

Legge sull'energia nucleare

b.

il recupero delle scorie radioattive è possibile senza grosse difficoltà fino all'eventuale chiusura.

2 La licenza d'esercizio stabilisce l'area di protezione definitiva del deposito in strati geologici profondi.

3

Essa stabilisce esigenze, in particolare valori limite per la radioattività delle scorie da depositare. Per l'immagazzinamento dei diversi tipi di scorie occorre il nulla osta delle autorità di vigilanza.

Art. 37

Obblighi speciali del titolare della licenza d'esercizio per un deposito in strati geologici profondi

1

Il Consiglio federale può obbligare il titolare della licenza d'esercizio per un deposito in strati geologici profondi a prendere a carico le scorie radioattive provenienti dalla Svizzera, contro versamento di indennità che coprano i costi, per quanto tali scorie corrispondano alle esigenze definite nella licenza d'esercizio.

2 Il titolare della licenza tiene una documentazione completa sulle conoscenze geologiche acquisite 'fino al termine della fase di osservazione, i piani del deposito in strati geologici profondi e l'inventario delle scorie radioattive.

3

Finché il deposito in strati geologici profondi sottostà alla legislazione sull'energia nucleare, la società esercente può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento.

Art. 38

Fase di osservazione e chiusura

1

Il proprietario del deposito in strati geologici profondi o il titolare di una concessione mineraria d'uso privativo deve presentare un progetto aggiornato per la fase di osservazione e un progetto per l'eventuale chiusura se: a.

l'immagazzinamento delle scorie radioattive è concluso;

b.

la licenza d'esercizio è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 67 capoverso 1 lettere a e b.

2 Una volta terminata la fase di osservazione, il Consiglio federale ordina i lavori di chiusura se:

a.

la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente è garantita;

b.

vi è il consenso del Cantone di ubicazione alla chiusura.

3

Dopo la chiusura regolamentare, il Consiglio federale può ordinare un'ulteriore sorveglianza limitata nel tempo.

4 Dopo la chiusura regolamentare o dopo la scadenza del termine di sorveglianza secondo il capoverso 3, il Consiglio federale accerta che il deposito non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. La Confederazione può prendere provvedimenti dopo questo termine, segnatamente in materia di sorveglianza dell'ambiente.

2530

Legge sull'energia nucleare

Art. 39

Protezione del deposito in strati geologici profondi

1

L'area di protezione è lo spazio in cui interventi possono compromettere la sicurezza del deposito. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l'area di protezione.

2

Chi intende eseguire trivellazioni in profondità, costruzioni di gallerie, esplosioni e altre operazioni con le quali viene toccata un'area di protezione necessita di una licenza dell'autorità designata dal Consiglio federale.

3 L'autorità designata dal Consiglio federale notifica presso l'Ufficio del registro fondiario, dopo il rilascio dell'autorizzazione di massima, l'area di protezione provvisoria e, dopo il rilascio della licenza d'esercizio, l'area di protezione definitiva per menzione nel registro fondiario. I Cantoni intavolano nel registro fondiario i fondi interessati dall'area di protezione che non vi sono intavolati. I fondi che non sono stati oggetto di una misurazione riconosciuta devono essere misurati a questo scopo (misurazione iniziale o rinnovo della misurazione). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4 I Cantoni provvedono affinché l'area di protezione sia iscritta nel piano d'utilizzazione e nel piano direttore.

5

Se il deposito non è costruito o messo in servizio, l'autorità designata dal Consiglio federale elimina l'area di protezione provvisoria e invita l'ufficio del registro fondiario a cancellare la menzione. I Cantoni provvedono affinché il piano di utilizzazione e il piano direttore siano adeguati.

6 Il Consiglio federale provvede affinché le informazioni sul deposito, sulle scorie immagazzinate e sull'area di protezione e le conoscenze in merito siano conservate.

Può comunicare i dati corrispondenti ad altri Stati o a organizzazioni internazionali.

7

Il Consiglio federale può prescrivere la marcatura del deposito.

Art. 40

Consegna e utilizzazione di dati geologici

1

Dati grezzi e risultati ottenuti mediante le indagini geologiche e durante la costruzione di un deposito in strati geologici profondi devono essere, su domanda, consegnati gratuitamente alla Confederazione.

2 Il Consiglio federale disciplina l'accesso a tali dati e la loro utilizzazione. Esso tutela gli interessi dei proprietari dei dati.

Capitolo 6: Procedura e vigilanza Sezione 1: Autorizzazione di massima Art. 41

Avvio della procedura

La domanda di autorizzazione di massima deve essere presentata con i documenti necessari al servizio competente7 (Ufficio federale). Quest'ultimo esamina se la domanda è completa e chiede eventualmente complementi.

7

Attualmente Ufficio federale dell'energia.

2531

Legge sull'energia nucleare

Art. 42 1

Perizie e pareri

L'Ufficio federale sollecita le perizie necessarie, segnatamente su: a.

la protezione dell'uomo e dell'ambiente;

b.

lo smaltimento delle scorie radioattive.

2 Invita i Cantoni e i servizi competenti della Confederazione a prendere posizione entro tre mesi sulla domanda e sulle perizie. Sono fatti salvi i termini derogatori per l'esame dell'impatto sull'ambiente. In particolari casi eccezionali motivati può prorogare il termine.

3 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 43

Consenso del Cantone di ubicazione, riserva della concessione di diritti d'acqua

1 L'autorizzazione di massima per un deposito in strati geologici profondi richiede il consenso del Cantone di ubicazione per l'utilizzazione del sottosuolo.

2 Il rilascio dell'autorizzazione di massima per un impianto nucleare presuppone che l'ente di diritto pubblico competente abbia rilasciato, se del caso, una concessione per lo sfruttamento dei diritti d'acqua.

Art. 44

Pubblicazione e consultazione

1

La domanda e le conclusioni dei pareri dei Cantoni e dei servizi specializzati nonché le perizie devono essere pubblicate negli organi ufficiali dei Cantoni e Comuni interessati, nonché nel Foglio federale.

2

La domanda e i pareri dei Cantoni e dei servizi specializzati nonché le perizie devono essere esposte pubblicamente per consultazione durante tre mesi.

Art. 45

Obiezioni e opposizioni

1

Entro tre mesi dalla pubblicazione, ognuno può sollevare per scritto presso l'Ufficio federale obiezioni motivate al rilascio dell'autorizzazione di massima. L'Ufficio federale può prorogare di tre mesi al massimo questo termine su domanda motivata.

Le obiezioni sono esenti da spese; non vi è alcun diritto a ripetibili.

2 Chiunque è parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa (PA) può fare opposizione presso l'Ufficio federale entro tre mesi dalla pubblicazione. I Comuni tutelano i loro interessi con l'opposizione. Per il resto, si applicano le disposizioni della PA.

3

Le parti che abitano all'estero designano un domicilio di notifica in Svizzera. Se una parte trascura di farlo, gli invii possono non essere recapitati o essere pubblicati nel Foglio federale.

8 9

RS 172.010 RS 172.021

2532

Legge sull'energia nucleare

Art. 46

Pareri in merito a obiezioni e opposizioni

1

L'Ufficio federale invita i Cantoni, i servizi specializzati e i periti a pronunciarsi sulle obiezioni e opposizioni inviate al Consiglio federale.

2 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 47 1

Decisione

Il Consiglio federale decide sulla domanda, nonché sulle obiezioni e opposizioni.

2

Sottopone, per approvazione, la concessione di un'autorizzazione di massima all'Assemblea federale.

3

Il decreto dell'Assemblea federale sottostà al referendum facoltativo. Sono salvi i decreti concernenti l'autorizzazione di massima per i depositi in strati geologici profondi.

Sezione 2: Licenza di costruzione di impianti nucleari e licenza per indagini geologiche Art. 48

In generale

1

La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e la licenza per indagini geologiche è retta dalla presente legge e in subordine dalla PA11 e dalla legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione (LEspr).

2

Con la licenza, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3

Autorizzazioni e piani cantonali non sono necessari. Occorre prendere in considerazione il diritto cantonale per quanto esso non limiti eccessivamente il progetto.

4 Le licenze per la costruzione di gallerie e pozzi di sondaggio richiedono invece il consenso del Cantone di ubicazione per l'utilizzazione del sottosuolo.

5

Fanno parte dell'impianto nucleare anche gli impianti di allacciamento e i posti di installazione in relazione con la costruzione e l'esercizio. Rientrano inoltre nell'ambito delle indagini geologiche e del deposito in strati geologici profondi, le ubicazioni per l'utilizzazione e il deposito di materiale erompente, estrattivo o di demolizione in stretta relazione spaziale e funzionale con il progetto.

10 11 12

RS 172.010 RS 172.021 RS 711

2533

Legge sull'energia nucleare

Art. 49

Avvio della procedura

La domanda è presentata all'Ufficio federale con i documenti necessari. L'Ufficio federale esamina se i documenti sono completi e chiede se del caso complementi.

Art. 50

Diritto di espropriazione

Al richiedente spetta il diritto di espropriazione per: a.

la costruzione, l'esercizio e lo spegnimento di un impianto nucleare per il quale è necessaria un'autorizzazione di massima;

b.

le indagini geologiche soggette a licenza;

c.

la costruzione degli impianti di allacciamento e dei posti di installazione in relazione con i progetti secondo le lettere a e b;

d.

le ubicazioni per l'utilizzazione e il deposito del materiale erompente, estrattivo o di demolizione, in stretta relazione spaziale e funzionale con il progetto.

Art. 51

Picchettamento

1

Prima dell'esposizione pubblica della domanda per consultazione, il richiedente rende visibili, picchettandole, le modifiche che l'impianto pianificato o le indagini pianificate causano nel terreno; nel caso di opere edili innalza profili.

2

Le obiezioni al picchettamento o all'innalzamento di profili devono essere presentate immediatamente all'Ufficio federale, in ogni caso prima della scadenza del termine dell'esposizione pubblica per consultazione.

Art. 52

Audizione, pubblicazione e esposizione pubblica per consultazione

1

L'Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati e li invita a pronunciarsi in merito entro tre mesi. In casi motivati può prorogare il termine.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale, ed esposta pubblicamente per consultazione durante 30 giorni.

3 L'esposizione pubblica per consultazione provoca il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr13.

Art. 53

Avviso personale

Al più tardi con l'esposizione pubblica della domanda per consultazione, il richiedente trasmette a tutti gli aventi diritto a un'indennità secondo l'articolo 31 LEspr14 un avviso personale relativo ai diritti da espropriare.

13 14

RS 711 RS 711

2534

Legge sull'energia nucleare

Art. 54

Opposizione

1

Durante il termine di esposizione pubblica per consultazione, chiunque è parte secondo le prescrizioni della PA15 o della LEspr16 può fare opposizione presso l'Ufficio federale. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di esposizione pubblica per consultazione sono fatte valere tutte le obiezioni relative al diritto di espropriazione nonché le domande di indennizzo o di prestazione in natura. Obiezioni e domande successive secondo gli articoli 39-41 LEspr sono presentate all'Ufficio federale.

3

I Comuni interessati tutelano i loro interessi mediante opposizione.

4

Alle parti domiciliate all'estero si applica l'articolo 45 capoverso 3.

Art. 55

Procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199717 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 56

Rilascio della licenza

Con il rilascio della licenza il Dipartimento decide contemporaneamente anche in merito a opposizioni relative al diritto di espropriazione.

Art. 57

Procedura di stima, immissione anticipata in possesso

1

Dopo la conclusione della procedura di licenza, se è necessario, si procede alla procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr18. Sono trattate soltanto le richieste notificate; è salvo l'articolo 38 LEspr.

2 L'Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dell'acquisto di terreni e le richieste notificate.

3 Il presidente della Commissione di stima può autorizzare l'immissione anticipata in possesso in base a una decisione esecutiva di licenza. In merito, si presume che senza l'immissione anticipata in possesso l'espropriante subirebbe importanti inconvenienti. Del rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Art. 58

Richieste relative al diritto di espropriazione a causa dell'area di protezione

1

Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà legate alla determinazione dell'area di protezione danno luogo a un'indennità integrale. Per il cal15 16 17 18

RS 172.021 RS 711 RS 172.010 RS 711

2535

Legge sull'energia nucleare

colo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

2

L'indennità è dovuta dal detentore del deposito in strati geologici profondi.

3

L'interessato annuncia per scritto le sue pretese presso il detentore del deposito in strati geologici profondi entro cinque anni dalla menzione definitiva (art. 39 cpv. 3).

Se le pretese sono contestate totalmente o in parte, si applica la procedura di cui agli articoli 57-75 LEspr19.

4

Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria.

5 L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

Art. 59

Partecipazione dei Cantoni 'allo smaltimento di materiale erompente, estrattivo o di demolizione

1 Se, all'atto delle indagini geologiche e della costruzione di depositi in strati geologici profondi, sono prodotte notevoli quantità di materiale erompente, estrattivo o di demolizione che non possono essere utilizzate o depositate nelle vicinanze, i Cantoni interessati designano le ubicazioni necessarie per 'lo smaltimento del materiale.

2 Se, al momento del rilascio della licenza di costruzione o della licenza per indagini geologiche, non vi è alcuna autorizzazione del Cantone passata in giudicato, il Dipartimento può designare l'ubicazione per un deposito intermedio e vincolare la sua utilizzazione a condizioni e oneri. Si applicano le disposizioni di procedura della presente sezione. Il Cantone designa entro cinque anni le ubicazioni per lo smaltimento 'del materiale.

Sezione 3: Licenza d'esercizio per impianti nucleari, spegnimento di impianti nucleari e chiusura di un deposito in strati geologici profondi Art. 60

Licenza d'esercizio per impianti nucleari

La procedura è disciplinata dagli articoli 48 capoversi 1-3, 49, 50 e 52-58.

Art. 61

Spegnimento di impianti nucleari

La procedura è disciplinata dagli articoli 48 capoversi 1-3, 49-57 e 59.

Art. 62

Chiusura di un deposito in strati geologici profondi

La procedura é disciplinata dagli articoli 48 capoversi 1-3, 49, 52 e 54.

19

RS 711

2536

Legge sull'energia nucleare

Sezione 4: Altre decisioni, inclusi nulla osta Art. 63 1

Per altre decisioni secondo la presente legge si applica la PA20.

2

Per le parti che abitano all'estero si applica l'articolo 45 capoverso 3.

3

Nella procedura di nulla osta rilasciati dalle autorità di vigilanza soltanto il richiedente ha qualità di parte.

Sezione 5: Modifica, trasferimento, revoca e scadenza di decisioni Art. 64

Modifica

1

Per una modifica dello scopo o delle caratteristiche di un impianto nucleare soggetto ad autorizzazione di massima è necessaria una modifica di tale autorizzazione secondo la procedura prevista per il suo rilascio. È fatto salvo lo spegnimento o la chiusura di un impianto nucleare.

2

Per deroghe importanti alla licenza di costruzione o d'esercizio, alla licenza per indagini geologiche e alla decisione di spegnimento o di chiusura è necessaria una modifica della licenza o della decisione secondo la procedura prevista per il loro rilascio.

3

Per modifiche che non derogano in modo importante a una licenza o decisione di cui al capoverso 2, che potrebbero tuttavia avere un'influenza sulla sicurezza nucleare interna ed esterna, il detentore necessita del nulla osta delle autorità di vigilanza.

4

Le altre modifiche sono notificate alle autorità di vigilanza.

5

In caso di dubbio: a.

il Consiglio federale decide se è necessaria una modifica dell'autorizzazione di massima;

b.

il Dipartimento decide se è necessaria una modifica di una licenza 'o decisione di cui al capoverso 2;

c.

le autorità di vigilanza decidono se è necessario un nulla osta.

Art. 65

Trasferimento

1

L'autorità concedente può trasferire un'autorizzazione al nuovo titolare, se quest'ultimo ne adempie le condizioni.

2 L'autorizzazione di massima per una centrale nucleare può essere trasferita se inoltre l'esercente iniziale ha garantito la copertura dei costi di spegnimento e di smaltimento conformemente alla durata dell'esercizio.

20

RS 172.021

2537

Legge sull'energia nucleare

3 Per il trasferimento dell'autorizzazione di massima è competente il Consiglio federale. Esso chiede prima il parere al Cantone di ubicazione.

4 Con l'autorizzazione di massima sono trasferite anche la licenza di costruzione e la licenza d'esercizio. La licenza di costruzione e la licenza d'esercizio non possono essere trasferite da sole.

5 Nella procedura per il trasferimento dell'autorizzazione di massima soltanto il richiedente e colui che ne è stato titolare precedentemente hanno qualità di parte. Si applicano le disposizioni della PA21.

6 Le licenze per la manipolazione di beni nucleari e scorie radioattive non sono trasferibili.

Art. 66 1

Revoca

L'autorità concedente revoca l'autorizzazione se: a.

le condizioni per il rilascio non sono o non sono più adempiute;

b.

il titolare dell'autorizzazione nonostante diffida non si conforma a un onere o a un provvedimento deciso.

2 La decisione di revoca dell'autorizzazione di massima compete al Consiglio federale.

3

La decisione del Consiglio federale sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

4 Con l'autorizzazione di massima sono revocate anche la licenza di costruzione e quella d'esercizio.

5

Alla revoca dell'autorizzazione di massima si applicano le disposizioni della PA22.

Art. 67 1

Scadenza

L'autorizzazione scade se: a.

il termine ivi fissato scade;

b.

il suo titolare dichiara all'autorità concedente di rinunciarvi;

c.

il Dipartimento o secondo l'articolo 38 capoverso 4 il Consiglio federale stabilisce che l'impianto non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare.

2 L'autorizzazione di massima scade se la domanda di costruzione non è presentata entro il termine fissato. La licenza di costruzione scade se i lavori di costruzione non sono iniziati entro il termine stabilito.

3

Con l'autorizzazione di massima scadono anche la licenza di costruzione e quella d'esercizio.

21 22

RS 172.021 RS 172.021

2538

Legge sull'energia nucleare

Art. 68

Validità ulteriore di disposizioni dell'autorizzazione

1

Le disposizioni contenute nell'autorizzazione, necessarie per la sicurezza interna dell'impianto anche dopo la sua messa fuori esercizio, continuano a essere valide dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione fino all'ordine dei lavori di spegnimento o di chiusura.

2 Il capoverso 1 si applica per analogia pure alla revoca e alla scadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 20 capoverso 3.

Sezione 6: Vigilanza Art. 69

Autorità di vigilanza

1

Il Consiglio federale designa le autorità di vigilanza.

2

Esse non sottostanno a istruzioni quanto agli aspetti tecnici.

Art. 70

Commissione per la sicurezza degli impianti nucleari

1

Il Consiglio federale nomina una Commissione per la sicurezza degli impianti nucleari.

2

La Commissione è organo consultivo del Consiglio federale e del Dipartimento.

Esamina in particolare questioni di principio della sicurezza, sorveglia l'esercizio degli impianti nucleari e prende posizione in merito a domande di autorizzazione di impianti nucleari.

Art. 71

Compiti e competenze delle autorità di vigilanza

1

Le autorità di vigilanza esaminano i progetti presentati e vigilano affinché i titolari di autorizzazioni e i detentori di beni nucleari rispettino i loro obblighi secondo la presente legge.

2 Ordinano tutti i provvedimenti necessari e proporzionati per garantire la sicurezza nucleare interna ed esterna.

3

Se vi è la minaccia di un pericolo imminente, le autorità di vigilanza possono ordinare immediatamente provvedimenti che derogano all'autorizzazione rilasciata o alla decisione.

4

Se necessario, possono confiscare beni nucleari o scorie radioattive ed eliminare le fonti di pericolo a spese del detentore.

5 Possono far capo alla polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli organi d'inchiesta dell'amministrazione delle dogane. Se vi sono indicazioni di infrazioni alla presente legge possono far capo agli organi di polizia competenti della Confederazione. Il controllo alla frontiera incombe agli organi della dogana.

2539

Legge sull'energia nucleare

Art. 72

Obbligo di informare, obbligo di produrre documenti, accesso

1

Se necessario per l'esecuzione della presente legge, delle disposizioni d'esecuzione o delle decisioni emanate in base alle stesse, occorre fornire alle autorità di vigilanza tutte le informazioni e presentare o produrre su domanda i documenti necessari per una valutazione o un controllo completo.

2

Le autorità di vigilanza sono autorizzate ad accedere senza preavviso a tutti i fondi, agli edifici e agli impianti delle persone tenute a dare informazioni e ai luoghi in cui si procede a indagini geologiche secondo l'articolo 34, a installare dispositivi di sorveglianza e a apporre sigilli, a prelevare materiale e campioni di terreno, nonché a esaminare i relativi documenti. Sequestrano materiale incriminante.

Art. 73

Informazione del pubblico

1

Le autorità competenti informano regolarmente il pubblico sullo stato degli impianti nucleari e in merito a fatti che concernono i beni nucleari e le scorie radioattive.

2

Informano il pubblico in merito ad avvenimenti particolari.

3

È protetto il segreto di fabbricazione e d'affari.

Art. 74

Protezione dei dati

1

Le autorità d'autorizzazione e di vigilanza possono elaborare dati personali nell'ambito dello scopo della presente legge.

2 Fra i dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrative o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se indispensabile per il trattamento di un caso singolo.

3

I dati possono essere conservati elettronicamente.

Sezione 7: Protezione giuridica Art. 75 Contro le decisioni del Dipartimento, delle autorità d'autorizzazione e di vigilanza designate dal Consiglio federale, nonché della Commissione di amministrazione di cui all'articolo 80 capoverso 2, è dato ricorso alla Commissione di ricorso DATEC.

2540

Legge sull'energia nucleare

Capitolo 7: Garanzia del finanziamento dello spegnimento e dello smaltimento Art. 76

Fondo di spegnimento e fondo di smaltimento

1

Il fondo di spegnimento garantisce il finanziamento dello spegnimento e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di spegnimento).

2

Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi di combustibile esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento).

3

I proprietari di impianti nucleari versano contributi al fondo di spegnimento e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di spegnimento e di smaltimento.

Art. 77

Pretese

1

Ogni contribuente ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare.

2

Se la pretesa di un contribuente nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale.

3 Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; quest'ultimo versa i contributi che la società fallita deve ai fondi.

4

Se una società dopo la conclusione di una procedura di fallimento è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano il denaro per finanziare i lavori di spegnimento e di smaltimento per l'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze.

Art. 78

Prestazioni dei fondi

1

Se la pretesa del contribuente non è sufficiente per coprire i costi, egli copre la differenza con i propri mezzi.

2

Se il contribuente prova che i propri mezzi non sono sufficienti, il fondo per lo spegnimento o il fondo di smaltimento copre i costi rimanenti con la totalità dei mezzi. Lo stesso vale anche nel caso dell'articolo 77 capoverso 4.

3

Il fondo di smaltimento copre i costi che risultano per la Confederazione in seguito alle prestazioni per lo smaltimento secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera b, mediante i contributi che la persona tenuta allo smaltimento ha versato nel fondo. Se questi contributi non sono sufficienti, il fondo copre i costi rimanenti con la totalità dei suoi mezzi.

2541

Legge sull'energia nucleare

Art. 79

Obbligo di versamento supplementare

1

Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto 'rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato.

2

Se l'avente diritto non può effettuare il rimborso entro un termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contribuenti e aventi diritto devono coprire la differenza con versamenti supplementari in proporzione ai loro contributi, per quanto siano contribuenti o aventi diritto nei confronti di questo fondo.

3

L'obbligo di versamento supplementare sussiste anche: a.

nel caso dell'articolo 77 capoverso 4, se il denaro devoluto ai fondi non è sufficiente per la copertura dei costi di spegnimento o di smaltimento;

b.

nel caso dell'articolo 78 capoverso 3, se la persona tenuta allo smaltimento non rimborsa la differenza al fondo.

4 Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti.

Art. 80

Forma giuridica e organizzazione dei fondi

1

I fondi hanno una propria personalità giuridica e sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

2 Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione di amministrazione quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi.

3 Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali del mercato.

4 I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e i principi fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi.

Art. 81

Garanzia del finanziamento degli altri lavori di smaltimento

1

Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni23 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento.

2

I proprietari inoltre: a.

23

sottopongono, per approvazione, il piano di accantonamento all'autorità designata dal Consiglio federale; RS 220

2542

Legge sull'energia nucleare

b.

designano attivi a destinazione vincolata per i costi di smaltimento, corrispondenti agli accantonamenti;

c.

presentano all'autorità designata dal Consiglio federale il rapporto del servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti.

3

Il servizio di revisione prende visione dei piani finanziari e d'investimento a lungo termine ed esamina se sussistono i mezzi finanziari per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari o se gli accantonamenti sono stati effettuati conformemente al piano d'accantonamento.

Capitolo 8: Tasse, indennità, provvedimenti di promozione Art. 82

Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione

1

Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dai detentori di impianti nucleari, di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono il risarcimento di esborsi segnatamente per: a.

il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni;

b.

l'allestimento di perizie;

c.

l'esercizio della vigilanza;

d.

lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari.

2

Per la copertura dei costi per l'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dai detentori degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 83

Emolumenti dei Cantoni

I Cantoni possono domandare emolumenti e il risarcimento degli esborsi ai detentori di impianti nucleari, di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per: a.

la pianificazione e l'esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza;

b.

la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive;

c.

la formazione destinata al corpo di guardia d'esercizio;

d.

la misurazione dei fondi nell'area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario.

2543

Legge sull'energia nucleare

Art. 84

Indennità per regalie cantonali

1

Se l'esercizio di regalie cantonali è leso da indagini geologiche secondo l'articolo 34, da un deposito in strati geologici profondi o da un'area di protezione, il titolare dell'autorizzazione indennizza il Cantone.

2

In caso di contestazione, la Commissione di stima determina l'indennizzo nella procedura secondo gli articoli 57-75 e 77-86 LEspr24.

Art. 85

Promozione della ricerca e della formazione di specialisti

1

La Confederazione può promuovere la ricerca applicata sullo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, in particolare sulla sicurezza degli impianti nucleari e sullo smaltimento.

2

Può sostenere la formazione di specialisti o provvedervi essa stessa.

3

I privati ottengono di massima aiuti finanziari soltanto se forniscono prestazioni proprie per almeno il 50 per cento dei costi.

Art. 86

Contributi a organizzazioni internazionali e partecipazione a progetti internazionali

La Confederazione può versare, nel campo dello sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, segnatamente nei settori della non proliferazione delle armi nucleari, della sicurezza, della sanità e dell'ambiente, contributi a organizzazioni internazionali e partecipare a progetti internazionali.

Capitolo 9: Disposizioni penali Art. 87 1

Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna

Chiunque intenzionalmente: a.

costruisce o fornisce elementi difettosi di un impianto nucleare, essenziali per la sicurezza interna o esterna;

b.

danneggia, elimina, rende inservibile, aziona in modo contrario alle prescrizioni, mette fuori esercizio, non installa o non rende pronto per entrare in esercizio un dispositivo di un impianto nucleare, essenziale per la sicurezza interna ed esterna;

c.

manipolando materiali nucleari o scorie radioattive tralascia provvedimenti di protezione essenziali per la sicurezza nucleare interna ed esterna,

è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi.

2 Chiunque in tal modo causa scientemente un pericolo per la vita o la salute di un numero elevato di persone o per la proprietà altrui di notevole valore, è punito con la reclusione. A questo può essere cumulata la multa fino a 500 000 franchi.

24

RS 711

2544

Legge sull'energia nucleare

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 88 1

Infrazioni con beni nucleari e scorie radioattive

Chiunque intenzionalmente: a.

senza disporre della corrispondente licenza manipola beni nucleari o scorie radioattive o non rispetta le condizioni o gli oneri stabiliti in una licenza;

b.

in una domanda fornisce indicazioni errate o incomplete, essenziali per il rilascio di un'autorizzazione, o utilizza una domanda di questo tipo redatta da un terzo;

c.

dichiara in modo inesatto beni nucleari o scorie radioattive o non li notifica all'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito;

d.

fornisce, cede, procura per mediazione o per mezzo di un terzo beni nucleari o scorie radioattive a un acquirente finale o a un luogo di destinazione diversi da quelli nominati nella licenza;

e.

fa pervenire beni nucleari o scorie radioattive a una persona di cui sa o deve presumere che intende trasmetterli direttamente o indirettamente a un acquirente finale al quale la trasmissione sarebbe preclusa;

f.

partecipa al disbrigo finanziario di un affare illegale relativo a beni nucleari o scorie radioattive o ne intermedia il finanziamento,

è punito con la detenzione o con la multa fino a 1 milione di franchi.

2 In casi gravi la pena è della reclusione fino a dieci anni. A questa può essere cumulata una multa fino a 5 milioni di franchi.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 89 1

Inosservanza degli obblighi di autorizzazione per impianti nucleari

Chiunque intenzionalmente: a.

costruisce o esercita senza licenza un impianto nucleare;

b.

non rispetta gli obblighi derivanti dall'autorizzazione di massima di un impianto nucleare (art. 22 e 37), gli obblighi di spegnimento (art. 26) o l'obbligo di smaltimento delle scorie radioattive e di chiusura di un deposito finale (art. 31 e 38 cpv. 1 e 2);

c.

senza licenza esegue operazioni con le quali viene toccata l'area di protezione di un deposito in strati geologici profondi;

d.

effettua un'operazione soggetta al nulla osta senza disporne,

è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.

2545

Legge sull'energia nucleare

3 Chi intenzionalmente o per negligenza effettua senza autorizzazione altre operazioni che, secondo la presente legge o un'ordinanza di esecuzione, sono soggette ad autorizzazione è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 90 1

Violazione del segreto

Chiunque intenzionalmente: a.

indaga su fatti o provvedimenti segreti che servono alla protezione di impianti nucleari, di materiali nucleari o di scorie radioattive contro effetti dovuti a terzi o a eventi bellici, per comunicarli o renderli accessibili a persone non autorizzate o per utilizzare egli stesso in modo non autorizzato le conoscenze così acquisite;

b.

comunica o rende accessibili a persone non autorizzate tali fatti o provvedimenti,

è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 91

Abbandono del possesso

1

Chiunque abbandona intenzionalmente il possesso di materiali nucleari o di scorie radioattive senza esserne autorizzato è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa.

Art. 92 1

Contravvenzioni

Chiunque intenzionalmente: a.

rifiuta di fornire le informazioni, di produrre i documenti, di permettere l'accesso ai locali commerciali e la visione di documenti secondo l'articolo 72 o in questo ambito fornisce indicazioni false;

b.

non adempie un obbligo di notifica, un obbligo di controllo e di tenere una contabilità o un obbligo di documentazione secondo la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione;

c.

trasgredisce in altro modo una disposizione della presente legge o di una prescrizione di esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile o trasgredisce una decisione emanata sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, senza che vi sia un comportamento punibile secondo un'altra fattispecie penale,

è punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi.

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

2546

Legge sull'energia nucleare

3

Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

Art. 93

Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni secondo la presente legge è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo.

Art. 94

Reato commesso all'estero, partecipazione a un reato commesso all'estero

1 Lo Svizzero che commette all'estero un crimine o un delitto secondo gli articoli 88 e 90 è punibile anche se il fatto non è considerato reato nel luogo in cui è stato commesso.

2 Se il complice di un reato commesso all'estero ha agito in Svizzera, per la complicità si applica il diritto penale svizzero, per quanto il reato principale sia punibile in Svizzera, indipendentemente dal diritto dello Stato in cui il reato principale è stato commesso.

Art. 95

Prescrizione di contravvenzioni

Il procedimento penale contro contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione, il termine di prescrizione non può essere prolungato di oltre la metà.

Art. 96

Confisca di oggetti

Il giudice decide, senza prendere in considerazione la punibilità di una determinata persona, la confisca degli oggetti in questione se non vi è alcuna garanzia per un'ulteriore utilizzazione conforme al diritto. Gli oggetti confiscati, nonché un eventuale realizzo, sono devoluti alla Confederazione.

Art. 97

Confisca di valori patrimoniali o pretese di indennizzo

I valori patrimoniali confiscati e le pretese di indennizzo sono devoluti alla Confederazione.

Art. 98

Rapporto con il Codice penale

Del rimanente, alla confisca secondo gli articoli 96 e 97 sono applicabili gli articoli 58 e 59 del Codice penale26.

Art. 99

Giurisdizione, obbligo di denuncia

1

Il procedimento e il giudizio dei crimini e dei delitti di cui agli articoli 87-91 sottostanno alla giurisdizione penale federale.

25 26

RS 313.0 RS 311.0

2547

Legge sull'energia nucleare

2 Le contravvenzioni di cui all'articolo 92 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale. Alla procedura si applica la legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo.

3

Le autorità d'autorizzazione e di vigilanza, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli organi delle dogane denunciano al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge da loro scoperte o di cui sono venuti a conoscenza nella loro attività di servizio.

Capitolo 10: Disposizioni finali Art. 100 1

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2

Può delegare l'emanazione di prescrizioni tecniche, a seconda della loro portata, al Dipartimento o ai servizi subordinati.

3

L'autorità designata dal Consiglio federale sostiene un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l'esecuzione della presente legge, la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.

4 Le autorità d'autorizzazione e di vigilanza sono tenute al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.

5

Il Consiglio federale può far capo ai Cantoni per l'esecuzione.

6

Nell'ambito delle sue competenze, l'autorità esecutiva può consultare terzi per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per l'attuazione di esami e di controlli.

Art. 101

Assistenza amministrativa in Svizzera

I servizi federali competenti, nonché gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni possono comunicarsi vicendevolmente e comunicare all'autorità di vigilanza dati, per quanto sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 102 1

Assistenza amministrativa ad autorità estere

Le autorità della Confederazione competenti per l'esecuzione, il controllo, la prevenzione dei reati o per il procedimento penale possono collaborare con le autorità competenti estere, nonché con organizzazioni e organi internazionali e coordinare le indagini, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della presente legge o di prescrizioni estere corrispondenti e sempre che le autorità estere o le organizzazioni o gli organi internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o a un corrispondente obbligo di segretezza.

27

RS 313.0

2548

Legge sull'energia nucleare

2 Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché alle organizzazioni o agli organi internazionali di produrre i dati necessari. Per ottenerli possono comunicare loro dati su:

a.

la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo di utilizzazione, nonché il destinatario di beni nucleari e di scorie radioattive;

b.

le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura, all'intermediazione o al finanziamento di beni nucleari e di scorie radioattive;

c.

il disbrigo finanziario dell'affare;

d.

incidenti e altri eventi rilevanti per la sicurezza.

3

Se lo Stato estero garantisce la reciprocità, possono inoltre comunicare di moto proprio o su domanda all'autorità estera i dati di cui al capoverso 2, se quest'ultima assicura che tali dati: a.

sono elaborati soltanto per scopi che corrispondono alla presente legge; e

b.

sono utilizzati in un procedimento penale giudiziario soltanto se procurati conformemente alle disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

4

Possono comunicare i dati anche a organizzazioni o a organi internazionali alle condizioni del capoverso 3; in tal caso si può rinunciare all'esigenza della reciprocità.

5

Sono fatte salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Art. 103

Accordi di diritto internazionale

1

Il Consiglio federale può concludere accordi bilaterali di diritto internazionale concernenti: a.

la manipolazione di beni nucleari e scorie radioattive;

b.

provvedimenti di sicurezza esterna e di controllo per beni nucleari e scorie radioattive;

c.

lo scambio di informazioni sulla costruzione e sull'esercizio di impianti nucleari.

2 Nell'ambito di crediti autorizzati può concludere accordi concernenti la partecipazione ai progetti internazionali di cui all'articolo 86.

Art. 104

Disposizioni transitorie

1

Gli impianti nucleari in esercizio che secondo la presente legge necessitano di un'autorizzazione di massima possono essere ulteriormente mantenuti in esercizio senza la corrispondente autorizzazione fintantoché lo scopo e le caratteristiche dell'impianto non sono modificati. Nel caso di una modifica dello scopo o delle caratteristiche è determinante l'articolo 64 capoverso 1.

2549

Legge sull'energia nucleare

2 I proprietari degli impianti nucleari esistenti forniscono, entro un termine fissato dal Consiglio federale, la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte, sempreché il Consiglio federale non abbia già considerato la prova come adempiuta.

3

La licenza d'esercizio per una centrale nucleare esistente può essere trasferita senza autorizzazione di massima ad un nuovo proprietario. Si applicano per analogia gli articoli 13 capoverso 2, 31 capoverso 3 e 65 capoverso 2.

4 Dopo l'entrata in vigore della presente legge gli elementi di combustibile esausti possono essere riesportati a scopo di ritrattamento, se il ritrattamento è stato convenuto contrattualmente prima del 31 dicembre 2000 e sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui agli articoli 7 e 33 capoverso 3 per l'ottenimento della licenza.

Art. 105

Referendum e entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2550

Legge sull'energia nucleare

Allegato

Modifica e abrogazione del diritto vigente I I seguenti atti normativi sono abrogati: 1.

Legge federale del 23 dicembre 195928 su l'uso pacifico dell'energia nucleare.

2.

Decreto federale del 6 ottobre 197829 concernente la legge sull'energia nucleare.

II Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Legge federale del 16 dicembre 1943 30 sull'organizzazione giudiziaria Art. 99 cpv. 1 lett. e 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro: e.

il rilascio o il rifiuto di permessi di costruire o di mettere in esercizio impianti tecnici o veicoli, fatti salvi gli impianti per la navigazione aerea e gli impianti nucleari;

Art. 100 cpv. 1 lett. u 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: u.

28 29 30

in materia di energia nucleare: 1. le decisioni su autorizzazioni di massima concernenti impianti nucleari, 2. le decisioni sulla chiusura di depositi in strati geologici profondi, 3. le decisioni sull'esigenza del nulla osta o sulla modifica di una licenza o una decisione, 4. le decisioni sull'approvazione di un piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari, 5. i nulla osta.

RU 1960 571, 1987 544, 1993 901, 1994 1933, 1995 4954 RU 1979 816, 1990 1646 RS 173.110

2551

Legge sull'energia nucleare

6. Codice penale 31 Art. 226bis (nuovo) Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti

1

Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute degli uomini o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con la reclusione o con la detenzione, nonché con la multa fino a 500 000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a cinque anni e della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 226ter (nuovo) Atti preparatori punibili

1

Chiunque prende, conformemente a un piano, disposizioni tecniche concrete o organizzative per mettere in pericolo la vita o la salute degli uomini o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con la reclusione è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione, nonché con la multa fino a 100 000 franchi.

2

Chiunque produce, si procura, consegna o procura ad altri, riprende da altri, custodisce, nasconde sostanze radioattive, impianti, dispositivi o oggetti che contengono sostanze radioattive o possono emettere raggi ionizzanti, se sa o deve presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile è punito con la reclusione fino a 10 anni o con la detenzione nonché con la multa fino a 100 000 franchi.

3

Chiunque fornisce ad altri indicazioni per fabbricare siffatte sostanze, impianti, dispositivi o oggetti, se sa o deve presumere che sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione nonché la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 340 n. 1 comma 4 1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale: i crimini e i delitti previsti negli articoli 224-226ter;

31

RS 311.0

2552

Legge sull'energia nucleare

3. Legge federale del 18 marzo 1983 32 sulla responsabilità civile in materia nucleare Art. 16 cpv. 1 lett. c-e (nuove) 1

La Confederazione, attingendo alle proprie risorse generali, copre inoltre i danni nucleari, nei limiti di cui all'articolo 12 e per quanto il danneggiato non abbia causato il danno intenzionalmente, quando: c.

il danno è stato causato da un deposito in strati geologici profondi che non soggiace più alla legislazione in materia di energia nucleare;

d.

ex lettera c

e.

ex lettera d

4. Legge federale del 22 marzo 1991 33 sulla radioprotezione Art. 2 cpv. 2 e 3 2

Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.

3

Gli articoli 28-38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione secondo la legge federale del ...34 sull'energia nucleare.

Art. 3 lett. a In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare: a.

per gli impianti nucleari, i beni nucleari e, per le scorie radioattive, la legge federale del ...35 sull'energia nucleare;

Art. 25 cpv. 3 e 4 3

In linea di massima le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono essere smaltite all'interno del Paese. Un permesso di esportazione per le scorie radioattive può eccezionalmente essere concesso se:

32 33 34 35

a.

lo Stato destinatario ha acconsentito in un accordo internazionale all'importazione delle scorie radioattive a questo scopo;

b.

nello Stato destinatario vi è un impianto nucleare adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica;

c.

gli Stati di transito hanno acconsentito al transito; RS 732.44 RS 814.50 RS ...; RU ... (FF 2001 2517) RS ...; RU ... (FF 2001 2517)

2553

Legge sull'energia nucleare

d.

lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, e con il consenso delle autorità designate dal Consiglio federale, che riprende le scorie radioattive condizionate, quelle derivanti dal condizionamento, nonché se del caso quelle non ancora condizionate.

4

Per l'importazione di scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera, la licenza può essere eccezionalmente rilasciata se: a.

la Svizzera ha acconsentito in un accordo internazionale l'importazione delle scorie radioattive a questo scopo;

b.

in Svizzera vi è un impianto nucleare adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica;

c.

gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;

d.

il destinatario ha convenuto in modo vincolante con lo speditore, e con il consenso dello Stato d'origine, che lo speditore se necessario le riprende.

Art. 26 cpv. 3 3

Le scorie radioattive che non possono essere scaricate nell'ambiente devono essere trattenute adeguatamente oppure racchiuse in modo sicuro o, se del caso, solidificate, raccolte e depositate in un luogo approvato dall'autorità di sorveglianza sino alla loro fornitura o esportazione.

Art. 27 titolo e cpv. 2-4 Fornitura 2

Egli assume le spese dello smaltimento.

3

Il Consiglio federale disciplina il trattamento delle scorie nell'esercizio e la loro fornitura.

4 Se la loro immediata fornitura o lo smaltimento non sono possibili oppure sono inadeguati dal profilo della radioprotezione, le scorie sono depositate, sotto controllo, in un deposito intermedio.

Art. 30

Autorità preposte al rilascio delle licenze

Il Consiglio federale determina le autorità preposte al rilascio delle licenze.

Art. 43

Irradiazione ingiustificata di persone

1

È punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata.

2 È punito con la reclusione o con la detenzione chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, con l'intenzione di nuocere alla sua salute.

3 È punito con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata.

2554

Legge sull'energia nucleare

Art. 43a (nuovo)

Manipolazione contraria alle prescrizioni di sostanze radioattive, irradiazione ingiustificata di cose

1 È punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a.

immagazzina, smaltisce o scarica nell'ambiente sostanze radioattive in modo contrario alle prescrizioni;

b.

espone a una radiazione manifestamente ingiustificata cose altrui di considerevole valore nell'intenzione di comprometterne l'utilizzabilità.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa.

Art. 44 cpv. 1 lett. a 1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

esercita, senza licenza, attività sottoposte all'obbligo della licenza, ottiene indebitamente una licenza o non soddisfa le condizioni o gli oneri connessi alla licenza;

è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 46 cpv. 1 1

I crimini e i delitti di cui agli articoli 43 e 43a sottostanno alla giurisdizione penale federale.

Art. 47 cpv. 2 e 3 (nuovi) 2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del ...36 sull'energia nucleare prevede una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.

3

ex cpv. 2

2729

36

RS ...; RU ... (FF 2001 2517)

2555