Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2001) dell'11 dicembre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20012, decreta:

Art. 1 1

È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 3 luglio 2001 (programma d'armamento 2001).

2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 980 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

2

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 19 settembre 2001

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2001

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

1 2

RS 101 FF 2001 4259

2001-1188

5815

Programma d'armamento 2001. DF

Appendice (art. 1 cpv. 2)

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Crediti d'impegno fr.

­ ­ ­ ­ ­

513 000 000 168 000 000 166 000 000 53 000 000 80 000 000

Difesa aerea Combattimento a fuoco Mobilità Istruzione Equipaggiamento generale

Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2001

2884

5816

980 000 000