Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2001) dell'11 dicembre 2001
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20012, decreta:
Art. 1 1
È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 3 luglio 2001 (programma d'armamento 2001).
2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 980 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 19 settembre 2001
Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2001
Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz
1 2
RS 101 FF 2001 4259
2001-1188
5815
Programma d'armamento 2001. DF
Appendice (art. 1 cpv. 2)
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Crediti d'impegno fr.
513 000 000 168 000 000 166 000 000 53 000 000 80 000 000
Difesa aerea Combattimento a fuoco Mobilità Istruzione Equipaggiamento generale
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2001
2884
5816
980 000 000