Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 20 settembre 2000, visti l'articolo 321 bis del Codice penale (CP; RS 311.0) nonché gli articoli 1, 2, 9 capoverso 5, 10, 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re «Programma di misura della qualità QSM (Quality Standards in Medecine)» concernente la domanda del 18 maggio 2000 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321 bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide:

1 La domanda per il rilascio di un'autorizzazione particolare è respinta. Il progetto previsto per il controllo della qualità può essere realizzato secondo il considerando 2, con dati anonimizzati, mediante i corrispondenti strumenti tecnici ausiliari.

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Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è comunicata per scritto al richiedente nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati.

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2001-0386

Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, previo appuntamento (tel. 031/322 94 94) e durante il termine di ricorso, prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

13 marzo 2001

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente: prof. dr. iur. Franz Werro

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