01.043 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2000 del 3 luglio 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2000.

Conformemente all'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11), il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 luglio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-1284

4927

Compendio Giusta l'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11), entrato in vigore il 1° gennaio 2000, il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici. Il presente rapporto è il primo redatto in applicazione di detta disposizione e concerne i trattati conclusi nel corso del 2000.

Ogni accordo bilaterale o multilaterale accettato, ratificato o approvato dalla Svizzera durante lo scorso anno viene presentato brevemente. I trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali non rientrano nell'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti tra i Consigli, per cui non vengono presi in considerazione nel presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: riassunto del contenuto dei trattati e breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione nonché delle modalità di entrata in vigore e di denuncia. Gli accordi «di progetto» conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) sulla scorta della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) e del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1) sono invece presentati in maniera diversa a causa della loro specificità e del loro numero elevato.

Il presente rapporto è suddiviso in base al settore di competenza materiale di ciascun dipartimento e dei corrispondenti uffici e servizi.

4928

Rapporto 1

Introduzione

L'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) è una delle disposizioni che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2000 per rispondere agli adeguamenti resisi necessari in seguito all'approvazione della nuova Costituzione federale da parte di popolo e Cantoni il 18 aprile 1999. Essa prevede l'obbligo, per il Consiglio federale, di presentare ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici. Quest'obbligo si prefigge, da un lato, di colmare le lacune che esistevano prima del 1° gennaio 2000 in materia di informazione per quanto concerne la base di competenza del Consiglio federale per la conclusione di trattati internazionali; dall'altro il rapporto annuo all'attenzione dell'Assemblea federale dovrebbe permettere a quest'ultima di verificare la prassi del Consiglio federale in materia di trattati e, se necessario, di correggerla.

Giusta l'articolo 44bis LRC, il Consiglio federale sottopone i rapporti all'Assemblea federale per conoscenza. Entrambi i Consigli possono decidere espressamente di prendere conoscenza di un rapporto approvandolo o respingendolo. In seguito, se ritiene di essere competente per concludere un accordo, l'Assemblea federale può, con una mozione, incaricare il Consiglio federale di sottoporle successivamente un determinato trattato affinché essa lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione il trattato all'Assemblea federale, accompagnato da un messaggio, o di denunciarlo per la scadenza più vicina.

4929

2

Presentazione dei trattati per dipartimento

2.1

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1.1

Accordi bilaterali con Stati e organizzazioni internazionali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

2.1.1.1

Basi legali: ­ legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) ­ decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

2.1.1.1.1

Accordi bilaterali con Stati

Paese

Governo

Crediti quadro

Benin

Ministère des affaires étrangères et de la coopération

Decreto federale del 15 dicembre 1994

Bolivia

9 Ministère des affaires étrangères

Decreto federale del 16 giugno 1999

Bosnia-Erzegovina

Ministère des affaires civiles et de la communication Ministère pour le commerce extérieur et les relations économiques Ministère de l'énergie, des mines et de l'industrie Ministère de l'industrie et de la technologie

Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale dell'8 marzo 1999

Ministère pour la santé et les affaires sociales Ministère pour les personnes déplacées, les réfugiés et la politique sociale Ministère pour les personnes déplacées et les réfugiés de la République de Srpska Burkina Faso

1 Ministère de l'économie et des finances 1 Ministère de l'économie et des finances

Decreto federale del 15 dicembre 1994 Decreto federale del 16 giugno 1999

Capo Verde

Ministère des affaires étrangères

Decreto federale del 15 dicembre 1994

Ciad

7 Ministère des affaires étrangères

Decreto federale del 15 dicembre 1994 Decreto federale del 15 dicembre 1994

1 Ministère de la promotion économique, du développement et de la coopération Croazia

4930

Ministère des travaux publics et de la recon- Decreto federale struction, Zagabria dell'8 marzo 1999

Paese

Governo

Crediti quadro

Egitto

Ministry of State for environmental affairs

Decreto federale del 16 giugno 1999

El Salvador

9 Ministère des affaires étrangères

Decreto federale del 16 giugno 1999

Ecuador

4 Ministère des affaires étrangères

Decreto federale del 16 giugno 1999 Decreto federale del 16 giugno 1999 Decreto federale del 16 giugno 1999

1 Ministère de l'énergie et des mines 1 Gouvernement de la République d'Equateur Giordania

Ministry of tourism and antiquities

Decreto federale del 16 giugno 1999

Honduras

Ministère des affaires étrangères

Decreto federale del 16 giugno 1999

India

1 Gouvernement de l'Etat de l'Andhra Pradesh 1 Gouvernement de l'Etat de Karnataka

Decreto federale del 16 giugno 1999 Decreto federale del 16 giugno 1999

Jugoslavia

2 Ministère serbe du travail, des vétérans et des affaires sociales

1 Decreto federale del 3 giugno 1997 1 Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale del 3 giugno 1997 Decreto federale del 3 giugno 1997 Decreto federale del 3 giugno 1997

Memorandum of Understanding with the Institute of Public Health République fédérale de Yougoslavie République serbe Kirghizistan

1 Ministère de la santé 1 Ministère de l'agriculture et de l'eau

Decreto federale dell'8 marzo 1999

Madagascar

Gouvernement de Madagascar

Decreto federale del 15 dicembre 1994

Moldavia

Ministry of agriculture

Decreto federale del 3 giugno 1997 Decreto federale del 3 giugno 1997

Ministry of social affairs, labour and family Nepal

3 Ministère des finances

1 Council for technical education and vocational training Nicaragua

Ministère des affaires étrangères

2 Decreto federale del 15 dicembre 1994 1 Decreto federale del 16 giugno 1994 Decreto federale del 15 dicembre 1994 Decreto federale del 16 giugno 1999

4931

Paese

Governo

Crediti quadro

Pakistan

République Islamique du Pakistan

Decreto federale del 16 giugno 1999

Perù

3 Ministère des affaires étrangères

Decreto federale del 16 giugno 1999 Decreto federale del 3 giugno 1997

1 Ministère des affaires étrangères Sudafrica

2 Gouvernement sud-africain Decreto federale 2 Gouvernements sud-africains provinciaux del 15 dicembre 1994

Tanzania

4 Gouvernement de Tanzanie

Tunisia

Office National du tourisme tunisien pour le Decreto federale Gouvernement de la République tunisienne del 16 giugno 1999

Ucraina

Ministry of Ukraine of emergencies and affairs of population from the consequences of Chernobyl catastrophe

Decreto federale del 3 giugno 1997

Vietnam

1 People's Committee of Nam Dinh Province 1 People's Committee of Quang Binh Province 1 People's Committee of Thua Thien Hue Province

Decreto federale del 15 dicembre 1994

2.1.1.1.2 Nome dell'organizzazione internazionale

Agence de la Francophonie (3)

Decreto federale del 15 dicembre 1994

Accordi bilaterali con organizzazioni internazionali Paese / Regione / Indeterminato

Credito quadro

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

AIESEC (Association geograficamente indeterminato Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Sociales)

Decreto federale dell'8 marzo 1999

BIT (Bureau International du Travail)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

Centro Agronomico Tropical de Investigación y Enseñanza (2)

Costa Rica

Decreto federale del 16 giugno 1999

Centro internacional de la Papa

America latina

Decreto federale del 16 giugno 1999

COHRED (Council on Health Research and Development)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

4932

Nome dell'organizzazione internazionale

Paese / Regione / Indeterminato

Credito quadro

Conseil de l'Europe (3)

geograficamente indeterminato

Decreto federale dell'8 marzo 1999

FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) (4)

Niger

Decreto federale del 16 giugno 1999 Decreti federali del 23 giugno 1999 e dell'11 agosto 1999 Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale del 16 giugno 1999

Kosovo Tagikistan geograficamente indeterminato

Fonds International de Développement Agricole

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 15 dicembre 1994

Global Forum on Health Research

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

Global Water Partnership

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 15 dicembre 1994

Habitat for Humanity International

Kosovo

Decreti federali del 23 giugno 1999 e dell'11 agosto 1999

Haut Commissariat aux geograficamente indeterminato Droits de l'Homme

Decreto federale del 16 giugno 1999

ICIMOD (Internatio- geograficamente indeterminato nal Centre for Integrated Mountain Development)

Decreto federale del 16 giugno 1999

IDEA (International geograficamente indeterminato Democracy and Electoral Assistance) (2)

Decreto federale del 16 giugno 1999

IFAD (International Fund for Agricultural Development)

Decreto federale del 16 giugno 1999

geograficamente indeterminato

IFRC (International Azerbaigian Red Cross and Crescent Societies) (3) Georgia geograficamente indeterminato

IIED (International Institute for Environment and Development) (2)

geograficamente indeterminato geograficamente indeterminato

IISD (International In- geograficamente indeterminato stitute for Sustainable Development)

Decreto federale del 3 giugno 1997 Decreto federale del 3 giugno 1997 Decreti federali dell'8 marzo 1999 e del 3 giugno 1997 Decreto federale del 15 dicembre 1994 Decreto federale del 16 giugno 1999 Decreto federale del 15 dicembre 1994

4933

Nome dell'organizzazione internazionale

Paese / Regione / Indeterminato

Credito quadro

IITA (International Institute of Tropical Agriculture)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

IMLI (International Maritime Law Institute)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

International Bank for Reconstruction and Development

Africa

Decreto federale del 16 giugno 1999

International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics

Sahel

Decreto federale del 16 giugno 1999

International Food Policy Institute

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

IOM (International Organisation for Migration)

Afghanistan

Decreto federale del 3 giugno 1997

IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

IRRI (International Rice Research Institute) (2)

Bhutan

Decreto federale del 15 dicembre 1994 Decreto federale del 16 giugno 1999

ISNAR (International Service for National Agriculture Research)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

IUCN - The World Conservation Union

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 15 dicembre 1994

Macroeconomics Program Office

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 15 dicembre 1994

Media Development Loan Fund

geograficamente indeterminato

Decreto federale dell'8 marzo 1999

Laos

Memorandum of Un- Kosovo derstanding with EMERCOM Russia (Emergencia y Comunidad S.L) & UNOPS (United Nations Office for Project Services)

Decreto federale del 3 giugno 1997

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) (3)

2 Decreto federale del 16 giugno 1999 Decreto federale dell'8 marzo 1999

4934

geograficamente indeterminato

Nome dell'organizzazione internazionale

Paese / Regione / Indeterminato

Credito quadro

geograficamente indeterminato OED (Opérations Evaluation Département - partie du groupe Banque mondiale)

Decreto federale del 16 giugno 1999

ONUDI (Organisation geograficamente indeterminato de Développement Industriel des Nations Unies)

Decreto federale del 16 giugno 1999

Organisation Météorologique Mondiale

Mali

Decreto federale del 16 giugno 1999

OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe)

geograficamente indeterminato

Decreto federale dell'8 marzo 1999

Parliamentarians for Global Action

Tanzania

Decreto federale del 16 giugno 1999

Pharmaciens sans frontières

Moldavia

Decreto federale del 3 giugno 1997

Secrétariat de la Convention sur la lutte contre la Désertification (3)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 15 dicembre 1994

TI (Transparency International)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

UNAIDS (United Nations Programme on HIV/AIDS)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement)

Afghanistan

Decreto federale del 16 giugno 1999

UNCTAD (United geograficamente indeterminato Nations Conference on Trade and Development )

Decreto federale del 16 giugno 1999

UNDCP (United Nations International Drug Control Programme)

Barbados

Decreto federale del 15 dicembre 1994

UNDP (United Nations Development Programme) (15)

3 Afghanistan

Decreto federale del 16 giugno 1999 Decreto federale del 15 dicembre 1994 Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale del 15 dicembre 1994 Decreto federale dell'8 marzo 1999

Sudafrica Caucaso Ruanda Tagikistan

4935

Nome dell'organizzazione internazionale

Paese / Regione / Indeterminato

Credito quadro

3 Turchia

1 Decreto federale del 3 giugno 1997 2 Decreto federale del 19 marzo 1991 (Credito d'impegno di 100 mio)

Venezuela

Decreto federale del 3 giugno 1997

5 geograficamente indeterminati

Decreto federale del 15 dicembre 1994 4 Decreto federale del 16 giugno 1999

UNESCO (United International Institute for Capacity Nations Educational, Building in Africa Scientific and Cultural Organization)

Decreto federale del 16 giugno 1999

UNFPA (United NaRuanda tions Population Fund) (5) 4 geograficamente indeterminati

Decreto federale del 15 dicembre 1994 Decreto federale del 16 giugno 1999

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (6)

Decreto federale del 3 giugno 1997 Decreto federale del 3 giugno 1997

5 Jugoslavia 1 Bosnia-Erzegovina

UNHCR-ShelterArmenia Programm for Internally Displaced People

Decreto federale del 3 giugno 1997

UNHIP (United Nations History Project)

Decreto federale del 16 giugno 1999

geograficamente indeterminato

UNICEF (United Na- Jugoslavia tions Children's Fund) (3) Kosovo geograficamente indeterminato UNIFEM (United Nations Fund for Women)

Decreto federale del 3 giugno 1997 Decreti federali del 23 giugno 1999 e dell'11 agosto 1999 Decreto federale del 16 giugno 1999

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

UNITAR (United Na- geograficamente indeterminato tions Institute for Training and Research)

Decreto federale del 16 giugno 1999

4936

Nome dell'organizzazione internazionale

Paese / Regione / Indeterminato

Credito quadro

UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) (10)

Kosovo

2 Decreto federale del 3 giugno 1997 Decreto federale dell'8 marzo 1999 7 Decreti federali del 23 giugno 1999 e dell'11 agosto 1999

UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Assistance to Afghanistan)

Afghanistan

Decreto federale del 16 giugno 1999

UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

UNV (United Nations Volunteers)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

Water Supply and Sanitation Collaborative Council

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 15 dicembre 1994

WHO (World Health Organization) (6)

Perù

Decreto federale del 16 giugno 1999 4 Decreto federale del 16 giugno 1999 Decreto federale dell'8 marzo 1999

5 geograficamente indeterminati

World Bank (5)

Albania Kosovo Laos Perù 2 geograficamente indeterminati

Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale dell'8 marzo 1999 Decreto federale del 15 dicembre 1994 Decreto federale del 16 giugno 1999 Decreto federale del 16 giugno 1999

World Commission on Dams

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

WTO (World Trade Organization)

geograficamente indeterminato

Decreto federale del 16 giugno 1999

4937

2.1.1.2

Contributo generale della Svizzera per il 2000 al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP); Decisione del Consiglio federale del 19 giugno 2000

A.

Contributo generale della Svizzera per il 2000 al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP).

B.

L'UNDP rimane il principale organo di programmazione e di coordinamento del sistema delle Nazioni Unite nel settore della cooperazione tecnica. La Svizzera riconosce all'UNDP un ruolo centrale in quanto organo di programmazione e di coordinamento del sistema delle Nazioni Unite e lo sostiene da molti anni con contributi importanti. Gli obiettivi perseguiti dall'UNDP per gli anni 2000-2003 nei settori della gestione del Governo, della lotta contro la povertà, dell'ambiente, della parità tra i sessi, nonché della gestione e della prevenzione delle crisi corrispondono agli obiettivi della politica di sviluppo della Svizzera. Inoltre le riforme e le ristrutturazioni introdotte dall'Amministratore corrispondono alle aspettative svizzere. Con la sua presenza praticamente universale (ha uffici in 134 Paesi), l'UNDP mette infine a disposizione del sistema delle Nazioni Unite un'efficace infrastruttura di base.

C.

52 milioni di franchi per il 2000.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contributo all'UNDP viene ridefinito ogni anno in maniera irrevocabile.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4938

2.1.1.3

Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Tajikistan concerning Technical and Financial Cooperation as well as Humanitarian Aid, concluso il 19 ottobre 1999

A.

L'Accordo disciplina la cooperazione tra i due Paesi in materia di assistenza tecnica, finanziaria e umanitaria.

B.

Siccome il Tagikistan è divenuto un Paese prioritario per la cooperazione svizzera nell'Asia centrale, si è resa necessaria la conclusione di un accordo quadro.

C.

L'Accordo quadro non ha ripercussioni finanziarie per la Svizzera.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) e decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Entrato in vigore il 15 novembre 2000 (scambio di note del 15 novembre 2000 e del 18 dicembre 2000). L'Accordo può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso scritto di sei mesi. (art. 8.1). Se ritiene che gli obiettivi dell'Accordo non possono più essere raggiunti o che l'altra Parte non adempie più gli obblighi previsti dall'Accordo, una delle Parti può sospenderlo o disdirlo con un preavviso scritto di tre mesi. Fatto salvo quanto precede, ogni Parte può disdire l'Accordo con effetto immediato in caso di violazione sostanziale dello stesso. Per violazione sostanziale si intende la violazione grave di uno degli elementi essenziali dell'Accordo (art. 8.2).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4939

2.1.1.4

Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Salvador, concluso il 23 luglio 1999

A.

Questo Accordo costituisce il quadro a lunga scadenza della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario della Svizzera (DSC, Seco e terzi privati) nel Salvador. Esso disciplina lo statuto del personale estero nel Paese, lo esonera dai dazi all'importazione e all'esportazione per gli effetti personali nonché dalle imposte, regolamenta l'importazione e la vendita di beni e equipaggiamenti destinati ai progetti e autorizza la Svizzera a nominare un rappresentante nonché a aprire un ufficio di coordinamento.

B.

Il Salvador fa ufficialmente parte della regione di concentrazione della DSC in America centrale. Il credito quadro consente di facilitare e accelerare la negoziazione e l'accettazione di accordi di progetto da parte del Governo salvadoregno.

C.

L'Accordo quadro non ha ripercussioni finanziarie per la Svizzera.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore con effetto retroattivo al 14 ottobre 1999 (data della sua pubblicazione nel «Diario oficial» del Salvador) sulla scorta di uno scambio di note del 18 settembre 2000 tra l'Ambasciata di Svizzera nel Guatemala e il Ministero degli esteri del Salvador. L'Accordo è stato concluso per una durata indeterminata, ma può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4940

2.1.2

Accordo del 20 febbraio 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno d'Arabia Saudita per l'eliminazione della doppia imposizione sulle attività legate al trasporto aereo internazionale

A.

L'Accordo sull'esonero reciproco dalle imposte sulle attività legate al trasporto aereo internazionale prevede che i redditi e i guadagni provenienti dalla gestione di servizi aerei internazionali e realizzati da un'impresa aerea di uno dei due Stati contraenti sono esonerati dalle imposte nell'altro Stato contraente.

B.

La ripartizione dei benefici e la loro attribuzione a una succursale non sono compiti facili per una compagnia aerea attiva nel trasporto internazionale e che dispone di succursali in numerosi Stati. Grazie a questo Accordo le imposte vengono riscosse soltanto nello Stato in cui ha sede la compagnia aerea.

C.

L'esonero reciproco concerne le imposte sui redditi e sui guadagni riscosse dal 1° gennaio 1975. Questa retroattività (cfr. lett. E) non ha ripercussioni per la Svizzera poiché la compagnia aerea Saudia non ha pagato imposte sui redditi e sui guadagni dal 1° gennaio 1975. Essa garantisce inoltre l'esonero fiscale retroattivo della Swissair in Arabia saudita e le permette pertanto di evitare di pagare imposte pari a diverse decine di milioni di franchi. Questo Accordo non ha pertanto ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

D.

Decreto federale del 1° ottobre 1952 che autorizza il Consiglio federale a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea (RS 672.1).

E.

Strumenti di ratifica scambiati il 27 settembre 2000; entrato in vigore il 27 settembre 2000 con effetto retroattivo al 1° gennaio 1975; può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di sei mesi con effetto il primo giorno di un anno civile.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4941

2.1.3

Accordo del 1° novembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato Internazionale Olimpico relativo allo statuto del Comitato Internazionale Olimpico in Svizzera

A.

Questo Accordo prevede le facilitazioni riconosciute al CIO ex lege (capacità giuridica, esonero dall'imposta federale diretta), nonché quelle che erano contenute già nella decisione del Consiglio federale dell'8 luglio 1981 e riprese in quella del 23 giugno 1999 (in particolare, esonero dall'applicazione dell'ordinanza che limita il numero degli stranieri). Dette facilitazioni sono estese alla Fondazione Olimpica e alla Fondazione Internazionale della Tregua Olimpica.

B.

L'Accordo riprende nei suoi tratti essenziali la decisione del Consiglio federale del 23 giugno 1999 relativa al CIO e la trasforma in accordo internazionale. In assenza di una base giuridica adeguata, il Consiglio federale non ha la competenza di concludere con il CIO l'accordo di sede che quest'organizzazione aveva auspicato.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dagli esoneri dall'imposta federale diretta concessi ex lege al CIO e alle fondazioni di cui sopra e confermati nell'Accordo.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. a della legge sui rapporti tra i Consigli (LRC; RS 171.11). L'Accordo non implica nuovi obblighi per la Svizzera.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma, ossia il 1° novembre 2000. Può essere denunciato da una o dall'altra Parte, con un preavviso scritto di un anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4942

2.1.4

Scambio di lettere del 20 giugno 2000 concernente la modifica dell'Accordo del 17 dicembre 1986 tra il Consiglio federale svizzero e l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN) onde determinare lo statuto fiscale dell'Unione e del suo personale in Svizzera

A.

L'Accordo permette l'affiliazione obbligatoria del personale dell'UICN alle assicurazioni sociali svizzere, come è il caso per il personale di nazionalità svizzera.

B.

Lo scambio di lettere è stato concluso su richiesta dell'UICN, il cui personale era finora escluso dal regime obbligatorio delle assicurazioni sociali svizzere conformemente all'Accordo del 1986 (RS 0.192.122.451).

C.

Le uniche ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dalle prestazioni sociali che saranno dovute in applicazione della legislazione vigente, tenuto conto delle prestazioni versate dall'Unione in quanto datore di lavoro e dal suo personale in quanto impiegati.

D.

Decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera (RS 192.12).

E.

Entrato in vigore il 20 giugno 2000, lo scambio di lettere è applicabile a partire dal 1° luglio 2000 e può essere denunciato da una o dall'altra Parte per il primo giorno di un anno civile, con un preavviso scritto di dodici mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4943

2.1.5

Scambio di note del 1° e del 9 maggio 2000 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la regolamentazione del sorvolo del territorio del Principato da parte di aeromobili militari e di altri aeromobili di Stato

A.

Le autorità svizzere responsabili della sorveglianza dello spazio aereo possono ora, in caso di urgenza, prendere disposizioni concernenti anche il territorio del Principato del Liechtenstein per quanto concerne il sorvolo da parte di aeromobili militari e altri aeromobili di Stato. Sono esclusi i sorvoli da parte di aeromobili militari a un'altitudine inferiore ai 12 000 piedi sul livello del mare nonché da parte di aeromobili militari e altri aeromobili di Stato che trasportano armi, munizioni o materiale da guerra o destinati alla preparazione o al sostegno di azioni di guerra; in questi casi è necessaria un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità del Liechtenstein. I sorvoli nell'ambito delle azioni di mantenimento della pace devono essere comunicati preventivamente alle autorità del Liechtenstein.

B.

Le procedure sono semplificate. Segnatamente, non sarà più necessario obbligare determinati aeromobili, autorizzati a sorvolare il territorio svizzero, a aggirare lo spazio aereo del Liechtenstein per mancanza di una corrispondente autorizzazione delle autorità di questo Paese.

C.

Nessuna.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

Entrato in vigore il 9 maggio 2000, denunciabile in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4944

2.1.6

Accordo del 21 settembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera nella regione del Reno Superiore

A.

L'Accordo si prefigge di sostenere e rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella regione del Reno Superiore. A tal fine le Parti contraenti istituiscono una Commissione intergovernativa franco-germano-svizzera. Il suo comitato regionale è la Conferenza del Reno Superiore. L'Accordo non pregiudica la natura né l'ampiezza delle competenze delle autorità regionali nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, come sono disciplinate nei rispettivi ordinamenti giuridici delle Parti contraenti. Interessati sono i Cantoni di Basilea-Città, Basilea-Campagna, Argovia, Giura e Soletta. Per la Germania partecipano i Länder del Baden-Württemberg e della RenaniaPalatinato, per la Francia la regione dell'Alsazia. Il principio di sussidiarietà in base al quale tutte le questioni concernenti la cooperazione transfrontaliera sono trattate se possibile dalla Conferenza del Reno Superiore è una disposizione essenziale dell'Accordo. La Commissione intergovernativa formula raccomandazioni all'attenzione delle Parti contraenti e, eventualmente, prepara progetti d'accordo.

B.

L'Accordo sostituisce lo scambio di note del 22 ottobre 1975 tra la Svizzera, la Germania e la Francia, con il quale è stata istituzionalizzata la cooperazione transfrontaliera nella regione del Reno Superiore. Esso comporta un'attualizzazione del diritto internazionale in materia e dà una nuova base giuridica alla Commissione intergovernativa e alla Conferenza del Reno Superiore.

C.

Nessuna.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. a e d LRC (RS 171.11).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2001. Può essere denunciato rispettando un termine di sei mesi; la denuncia ha effetto alla scadenza di un anno civile.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4945

2.1.7

Scambio di note del 17 marzo e del 1° maggio 2000 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche)

A.

La Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno convenuto che gli uffici della Confederazione competenti per l'applicazione della Convenzione sulle armi chimiche (attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) e il Laboratorio AC di Spiez, organismo specializzato incaricato) metteranno a punto, su mandato del Governo del Liechtenstein, le dichiarazioni concernenti il Principato. In caso di ispezione conformemente a detta Convenzione, il Seco metterà a disposizione un'équipe di accompagnamento in seno alla quale sarà rappresentata la competente autorità del Liechtenstein. Il Principato del Liechtenstein assume la responsabilità del contenuto dei rapporti redatti su suo mandato.

B.

Per il Principato del Liechtenstein, in quanto Parte contraente della Convenzione sulle armi chimiche, la realizzazione di un proprio sistema di controllo non sarebbe per nulla giustificato, segnatamente a causa dell'applicabilità estesa delle disposizioni della legislazione svizzera in merito al controllo del traffico delle sostanze chimiche.

C.

Nessuna. Il rimborso delle spese sarà disciplinato direttamente tra il Seco e l'Ufficio degli affari esteri del Liechtenstein.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

Entrato in vigore il 1° maggio 2000, denunciabile in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4946

2.2

Dipartimento federale dell'interno

2.2.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario, firmato il 7 dicembre 2000

A.

L'Accordo permette il riconoscimento reciproco dei periodi e delle prestazioni di studi e dei diplomi degli studenti svizzeri e italiani che vogliono proseguire i loro studi nell'altro Paese.

B.

Al fine di favorire la mobilità degli studenti a livello internazionale, la Svizzera ha già concluso accordi bilaterali, nel 1993, con l'Austria (RS 0.414.991.631) e, nel 1994, con la Germania (RS 0.414.991.361). L'istituzione dell'Università della Svizzera italiana (USI) nel 1996 e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) nel 1997 ha dato alle relazioni culturali e scientifiche tra la Svizzera e l'Italia un carattere e un'importanza particolari.

La conclusione di un accordo con l'Italia, in analogia con gli accordi firmati con l'Austria e la Germania, era pertanto divenuta un obiettivo prioritario.

C.

Nessuna.

D.

Art. 22 cpv. 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU; RS 414.20).

E.

Firmato il 7 dicembre 2000, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della ricezione della seconda notifica che annuncia ufficialmente che le condizioni necessarie per la sua entrata in vigore sono adempiute. Può essere denunciato in ogni momento, con un preavviso scritto di 12 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4947

2.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

2.3.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Repubblica popolare di Cina concernente la riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 31 marzo 2000 (RS 0.142.114.169)

A.

L'Accordo stabilisce le regole fondamentali in materia di riammissione dei cittadini delle Parti contraenti nonché la riammissione dei cittadini a altre giurisdizioni. Contiene parimenti una disposizione relativa alla protezione dei dati. Il suo campo di applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

L'Accordo ha dovuto essere adattato allo statuto speciale di Hong Kong, in osservanza del principio «un Paese due sistemi».

B.

L'Accordo è stato concluso contemporaneamente all'accordo relativo alla soppressione reciproca dell'obbligo del visto. Permette di consolidare le strette relazioni esistenti tra la Svizzera e Hong Kong e prevede un rafforzamento della collaborazione in materia di lotta contro l'immigrazione clandestina e l'attività dei passatori.

C.

Nessuna.

D.

Art. 25b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

Entrato in vigore il 1° maggio 2000, l'Accordo è applicabile a decorrere da questa data e può essere denunciato da una o dall'altra Parte mediante notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di essere in vigore 30 giorni dalla ricezione della notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4948

2.3.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri di Bosnia e Erzegovina relativo alla riammissione di cittadini svizzeri e di cittadini di Bosnia e Erzegovina, concluso il 1° dicembre 2000

A.

Quest'Accordo prevede l'obbligo di riammettere i propri cittadini. Disciplina inoltre la protezione dei dati. Il suo campo di applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'Accordo è stato concluso a causa della problematica generale esistente nell'ambito della riammissione dei propri cittadini nei nuovi Stati indipendenti dell'ex Jugoslavia nonché del potenziale migratorio presente in Bosnia e in Erzegovina. Deve permettere il ritorno semplice e efficace dei cittadini di Bosnia e Erzegovina che devono rientrare nel loro Paese.

C.

Nessuna.

D.

Art. 25b LDDS (RS 142.20).

E.

L'Accordo è applicabile provvisoriamente dal 1° dicembre 2000. Entrerà in vigore con scambio di note. L'Accordo può essere denunciato da una o dall'altra Parte, per via diplomatica, e sarà abrogato il trentesimo giorno successivo alla notifica della denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4949

2.3.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 29 febbraio 2000 (RS 0.142.111.239)

A.

L'Accordo prevede un obbligo esteso e senza formalità, per ognuno degli Stati contraenti, di riammettere i propri cittadini. Contiene parimenti disposizioni concernenti la riammissione di cittadini di Stati terzi e il transito sul proprio territorio. Disciplina inoltre la protezione dei dati. Il suo campo di applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'Accordo è stato concluso a causa della problematica generale esistente nell'ambito della riammissione dei propri cittadini nei nuovi Stati indipendenti dell'ex Jugoslavia nonché del potenziale migratorio presente in Albania. Deve permettere il ritorno semplice e efficace dei cittadini albanesi che devono rientrare nel loro Paese.

C.

Nessuna.

D.

Art. 25b LDDS (RS 142.20).

E.

Entrato in vigore il 1° settembre 2000, l'Accordo può essere denunciato in ogni momento da una o dall'altra Parte, per via diplomatica, e sarà abrogato il trentesimo giorno successivo alla notifica della denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4950

2.3.4

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Principato del Liechtenstein relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 3 luglio 2000

A.

L'Accordo prevede un obbligo esteso e senza formalità di riammettere i propri cittadini. Disciplina parimenti la riammissione dei cittadini di Stati terzi che, dal territorio di una delle altre Parti, sono entrati illegalmente in quello di un altro Stato contraente. L'Accordo prevede inoltre il transito di persone in provenienza da Stati terzi sul territorio di uno degli Stati contraenti, nonché la scorta di dette persone durante il transito. Una disposizione è volta a disciplinare la protezione dei dati.

B.

L'Accordo è stato concluso al fine di adattare l'accordo concluso con l'Austria il 5 gennaio 1955. Rafforzando la collaborazione in materia di riammissione con i suoi vicini, la Svizzera intende attenuare le conseguenze negative che potrebbero risultare dal fatto che essa non è membro dell'Unione europea e che non partecipa al Patto di Schengen.

C.

Nessuna.

D.

Art. 25b LDDS (RS 142.20).

E.

Entrato in vigore il 1° gennaio 2001, l'Accordo può essere denunciato in ogni momento da una o dall'altra Parte, per via diplomatica. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo a quello della ricezione della notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4951

2.3.5

Accordo del 31 marzo 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (HKSAR) concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto (RS 0.142.114.162)

A.

Scopo dell'Accordo è quello di liberare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto valido che entrano nel territorio dell'altra Parte contraente, vi soggiornano e lo lasciano, e che non hanno l'intenzione di soggiornarvi più di 90 giorni né di esercitarvi un'attività lucrativa.

B.

I cittadini svizzeri beneficiavano già dell'esenzione dall'obbligo del visto per entrare a Hong Kong. Questo Accordo bilaterale conferma questa decisione unilaterale e la rafforza ancorando la reciprocità in un trattato internazionale. L'Accordo è stato inoltre completato con due articoli che disciplinano la cooperazione reciproca e la protezione dei dati. Non vi è nessun legame giuridico tra l'Accordo in materia di visti e l'Accordo sulla riammissione di persone in situazione irregolare concluso contemporaneamente.

C.

Nessuna.

D.

Art. 25b cpv. 1 LDDS (RS 142.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2000. Può essere denunciato da ognuna delle Parti contraenti in qualsiasi momento con una notifica scritta all'altra Parte contraente. Si estingue tre mesi dopo la ricezione della denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4952

2.3.6

Accordo relativo all'autorizzazione di transito per i cittadini jugoslavi tenuti a rientrare nel loro Paese, concluso il 21 marzo 2000

A.

Con questo Accordo le Parti contraenti rendono possibile il transito volontario attraverso il loro territorio dei cittadini jugoslavi tenuti a rientrare nel loro Paese. Gli Stati di transito si impegnano a non esigere visti di transito. In contropartita gli Stati di partenza si impegnano a riammettere le persone per le quali il proseguimento volontario del viaggio attraverso Stati di transito potenziali o l'ingresso nella Repubblica federale di Jugoslavia non è garantito. Parti contraenti sono l'Albania, la Bosnia e Erzegovina, la Germania, l'Italia, la Croazia, l'Austria, la Slovenia, l'Ungheria e la Svizzera. Il Lussemburgo e l'Olanda hanno aderito in seguito. L'Accordo contiene parimenti una clausola relativa alla protezione dei dati.

B.

L'Accordo è stato concluso a causa della problematica generale esistente nell'ambito della riammissione dei propri cittadini nei nuovi Stati indipendenti dell'ex Jugoslavia. Deve permettere il ritorno volontario dei cittadini jugoslavi tenuti a rientrare nel loro Paese.

C.

Nessuna.

D.

Art. 25b LDDS (RS 142.20).

E.

L'Accordo è in vigore dal 22 aprile 2000. Può essere denunciato per motivi importanti da una o dall'altra Parte, dopo aver consultato le altre Parti contraenti, con una notifica indirizzata al depositario (Germania). La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica da parte del depositario.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4953

2.3.7

Convenzione del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

A.

Contenuto essenziale della Convenzione è l'impegno degli Stati parte di rendere punibile la corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri e di agenti di organizzazioni internazionali. In relazione con questa infrazione devono inoltre esistere strutture minime della responsabilità dell'impresa, del sequestro e della confisca, del riciclaggio del denaro della corruzione, nonché dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione. Altre disposizioni concernono il campo di applicazione della legge, la prescrizione, le norme contabili e l'esame reciproco dell'applicazione della Convenzione da parte degli Stati membri.

B.

La corruzione transfrontaliera non causa soltanto seri danni agli Stati «vittime» bensì compromette anche le possibilità dell'economia di vendere i suoi prodotti a condizioni eque sui mercati mondiali. Il successo della lotta alla corruzione transfrontaliera nelle operazioni economiche internazionali implica l'azione concertata dei maggiori Paesi esportatori.

C.

Nessuna.

D.

Art. 54 cpv. 1 e 166 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.).

E.

In vigore per la Svizzera dal 30 luglio 2000. Può essere denunciata in qualsiasi momento; una denuncia ha effetto un anno dopo la ricezione della notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4954

2.3.8

Dichiarazione d'intenti del 13 giugno 2000 tra le autorità competenti di Svizzera e Finlandia concernente una cooperazione reciproca al fine di scambiare informazioni finanziarie relative al riciclaggio di denaro

A.

Gli Uffici di comunicazione svizzero e finlandese in materia di riciclaggio di denaro si scambiano, secondo le modalità fissate nella Dichiarazione d'intenti, informazioni e dati che possono essere utili per inchieste in corso in un Paese o nell'altro relative a transazioni finanziarie legate al riciclaggio di denaro.

B.

Il Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), del quale la Svizzera fa parte, esige e incoraggia gli scambi di informazioni tra gli uffici di comunicazione. Un elemento importante del rapporto del GAFI consiste nel sapere se siffatti scambi hanno luogo e se a tal fine saranno conclusi corrispondenti MOU. Per la Finlandia era inoltre importante, nell'ambito di siffatto scambio di informazioni, che la cooperazione fosse disciplinata nell'ambito di uno strumento formale La Dichiarazione d'intenti stabilisce le modalità necessarie affinché lo scambio di informazioni possa avvenire.

C.

Nessuna.

D.

Art. 13 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360) e art. 32 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).

E.

13 giugno 2000.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4955

2.3.9

Trattato sul diritto dei brevetti (Patent Law Treaty, PLT) e relativo Regolamento d'esecuzione, del 1° giugno 2000

A.

Il Trattato uniforma alcune formalità relative al deposito e al mantenimento in vigore di un brevetto, che sono disciplinate in modo molto diverso nei diversi ordinamenti giuridici nazionali. Fissa le condizioni dalle quali dipende il riconoscimento della data di deposito di una domanda di brevetto, disciplina le esigenze formali che tale domanda deve adempiere, determina i casi nei quali non è possibile prescrivere il ricorso a un mandatario, riduce l'onere dovuto alle traduzioni e evita la perdita di un diritto in caso di non osservanza di una scadenza, prescrivendo al legislatore nazionale di garantire determinati rimedi giuridici.

B.

Quest'armonizzazione del diritto si prefigge di rendere più efficaci e più favorevoli per gli utenti le procedure amministrative da cui dipende la protezione mediante brevetto. Il Trattato dovrebbe permettere ai richiedenti e ai titolari di brevetti di ottenere più facilmente la protezione della loro invenzione in un grande numero di Paesi. Grazie alla semplificazione delle spese amministrative per l'utente del sistema dei brevetti vi sarà inoltre una riduzione delle spese connesse a una protezione mediante brevetto a livello mondiale.

C.

Nessuna.

D.

Art. 122 Cost.

E.

Il Trattato entra in vigore tre mesi dopo il deposito da parte di dieci Stati dello strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e in seguito dopo la scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data ulteriore indicata in questo strumento, ma al più tardi sei mesi dopo la data di detto deposito.

Ogni Parte contraente può rescindere il Trattato con notifica indirizzata al Direttore generale.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4956

2.3.10

Atto del 29 novembre 2000 che rivede la Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo; CBE)

A.

Quest'Atto rivede la Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei. La maggior parte delle modifiche concernono aspetti tecnici e procedurali. Si è inoltre rielaborato dal profilo formale il testo della Convenzione, semplificandolo e rendendolo più chiaro, in particolare trasferendo alcune regole procedurali della CBE nel regolamento d'esecuzione.

Per quanto concerne il diritto materiale dei brevetti, occorre rilevare che la protezione delle ulteriori indicazioni mediche è ormai ancorata nella Convenzione, il che corrisponde a una codificazione della giurisprudenza della Camera di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) nonché della grande maggioranza dei tribunali nazionali. Era infine importante mostrare chiaramente che l'Organizzazione europea dei brevetti (OEB) agisce in un contesto politico e che lo riconosce. La convocazione regolare di conferenze ministeriali è stata pertanto iscritta espressamente nella CBE.

B.

La revisione tiene conto degli sviluppi tecnici e giuridici nonché delle conoscenze accumulate in oltre vent'anni di esperienza pratica. Modernizza con precauzione il sistema di brevetti europeo, preservando tuttavia le basi del diritto materiale dei brevetti e del diritto procedurale, che si sono dimostrati valide. Si tratta tra l'altro di permettere all'OEB di reagire con flessibilità alle sfide future, segnatamente nella prospettiva del suo prossimo allargamento a almeno 28 Stati.

C.

Nessuna.

D.

Art. 122 Cost.

E.

Il testo riveduto della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore o due anni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di adesione da parte di quindici Stati contraenti, o il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte dell'ultimo Stato contraente che procede alla formalità, se questa data è anteriore. Gli Stati che non avranno ratificato la versione riveduta della Convenzione al momento della sua entrata in vigore non saranno più parte alla CBE.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4957

2.3.11

Accordo del 17 ottobre 2000 sull'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo

A.

Gli Stati firmatari rinunciano a tutte le esigenze connesse alla traduzione di un brevetto rilasciato in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti (D, F, E), quando una delle lingue ufficiali dell'Ufficio è anche una lingua nazionale. Questa regolamentazione implica che un brevetto europeo redatto in inglese è valevole anche in Svizzera senza che sia necessario tradurlo in una lingua nazionale. Ogni Stato firmatario conserva il diritto, in caso di litigio, di esigere dal titolare del brevetto che questi presenti a sue spese una traduzione del brevetto in una lingua ufficiale riconosciuta.

B.

La Convenzione si prefigge di ridurre del 50 per cento i costi relativi alle traduzioni dei fascicoli dei brevetti europei, che sono molto elevati rispetto a quelli negli Stati Uniti e in Giappone.

C.

Nessuna.

D.

Art. 122 Cost.

E.

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di adesione di otto Stati parte alla CBE, tra i quali i tre Stati nei quali è divenuto effettivo il maggior numero di brevetti nel 1999. Questi Stati sono la Germania, il Regno Unito e la Francia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4958

2.3.12

Scambio di note del 27 marzo e del 18 settembre 2000 che modifica l'Accordo dell'8 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca relativo allo scambio di tirocinanti (RS 0.142.116.907)

A.

Estensione del limite superiore d'età da 30 a 35 anni.

B.

Adeguamento del limite superiore d'età dei tirocinanti tenuto conto delle esigenze attuali nell'ambito del perfezionamento delle conoscenze dei giovani che esercitano un'attività professionale (standard europei).

C.

Nessuna.

D.

Art. 22 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21).

E.

Entrato in vigore il 18 settembre 2000.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4959

2.3.13

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania relativo allo scambio di tirocinanti, concluso il 25 novembre 1999

A.

Regolamentazione concernente lo scambio e l'ammissione di giovani tra i 18 e i 35 anni al fine di promuovere la formazione continua professionale e la formazione linguistica. Rilascio ogni anno di permessi di soggiorno e di lavoro per 150 persone per una durata massima di 18 mesi. La priorità del mercato nazionale del lavoro non si applica.

B.

Rafforzamento delle relazioni bilaterali e promozione dello scambio transfrontaliero di giovani che esercitano un'attività professionale. Rilascio di permessi di soggiorno e di lavoro di durata limitata senza tener conto della situazione del mercato del lavoro.

C.

Nessuna.

D.

Art. 22 OLS (RS 823.21).

E.

In vigore dal 25 luglio 2000. Termine di rescissione: 6 mesi prima della fine di un anno civile.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4960

2.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2.4.1

Accordo del 14 maggio 2000 tra il DDPS e il Ministero federale della Difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle Forze aeree per gli esercizi e nel settore dell'istruzione

A.

La cooperazione nel settore dell'istruzione deve comprendere principalmente i seguenti settori: sorveglianza dello spazio aereo, pilotaggio di aeromobili, istruzione in formazione, sviluppo di questioni di procedura logistica e istruzione a livello degli stage. Inoltre dovranno essere realizzati esercizi e progetti d'istruzione comuni e dovranno aver luogo scambi di informazioni e di esperienze nonché contatti a livello della truppa.

B.

L'utilità dei progetti di addestramento e di istruzione comuni è preziosa per entrambe le parti. È inoltre possibile effettuare all'estero esercitazioni che non potrebbero avere luogo nello spazio aereo svizzero.

C.

Nessun costo supplementare.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 14 maggio 2000, l'Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento osservando un termine di sei mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4961

2.4.2

Accordo del 20 giugno 2000 tra il Ministro della Difesa della Repubblica francese e il Capo del DDPS della Confederazione svizzera concernente la cooperazione nel settore dell'armamento

A.

L'Accordo prevede che le parti rafforzino la loro cooperazione nel settore della tecnica dell'armamento e sfruttino meglio le loro risorse migliorando in tal modo l'efficacia delle loro industrie d'armamento. Si tratta della ricerca, dello sviluppo, della fabbricazione, dell'acquisizione, dell'utilizzazione e dell'eliminazione in comune del materiale d'armamento. Saranno inoltre promossi lo scambio di informazioni e la cooperazione per quanto concerne l'impiego di installazioni di controllo e di prova. L'Accordo non comprende la cooperazione di imprese private.

B.

La Francia è un partner e un fornitore importante della Svizzera nel settore dell'armamento. Inoltre sarà incoraggiato l'interesse della Francia per i prodotti d'armamento svizzeri.

C.

Nessun costo supplementare.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 20 giugno 2000, l'Accordo è concluso per una durata di dieci anni con possibilità di prorogarlo. È denunciabile in qualsiasi momento tenendo conto di un termine di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4962

2.4.3

Accordo del 3 maggio 2000 tra la Svizzera e la Repubblica francese, relativo all'esercizio «WIVA 2000»

A.

Il testo legale disciplina i dettagli in relazione con l'esercizio «WIVA 2000», in occasione del quale una compagnia di carri armati svizzera ha effettuato un addestramento in Francia e un «escadron de chars» francese in Svizzera.

L'esercizio ha avuto luogo nel maggio 2000.

B.

L'esercizio comprendeva la formazione tattica e tecnica.

C.

Nessun costo supplementare.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 3 maggio 2000, l'Accordo era valido per la durata dell'esercizio (dall'8 al 24 maggio e dal 23 maggio al 7 giugno 2000).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4963

2.4.4

Accordo tecnico del 23 maggio 2000 tra il Ministro della Difesa della Repubblica francese e il Capo del DDPS della Confederazione svizzera concernente il rifornimento di carburante in volo

A.

L'Accordo tecnico disciplina le modalità e lo svolgimento dell'addestramento comune con l'Esercito aereo francese per quanto concerne il rifornimento di carburante in volo.

B.

Il rifornimento di carburante in volo non può più essere effettuato nello spazio aereo svizzero.

C.

Nessun costo supplementare.

D.

Art. 3.3 dell'Accordo del 14 maggio 1997 tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero concernente l'addestramento e gli scambi bilaterali tra l'Esercito aereo francese e le Forze aeree svizzere (il comandante delle Forze aeree è competente per concludere l'accordo tecnico).

E.

In vigore dal 23 maggio 2000 per una durata di tre anni, l'Accordo può essere prorogato per ulteriori periodi di tre anni. Denunciabile in qualsiasi momento tenendo conto di un termine di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4964

2.4.5

Accordo dell'11 e del 15 settembre 2000 tra il Capo del DDPS della Confederazione svizzera e il Ministro federale della Difesa della Repubblica austriaca concernente l'istruzione comune AUCON/SWISSCOY

A.

Il 23 giugno 1999 il Consiglio federale ha deciso di sostenere, con un distaccamento svizzero (SWISSCOY), per un periodo limitato, il contingente austriaco (AUCON) impegnato nell'ambito della brigata tedesca della «Kosovo-Force» (KFOR). L'Accordo concernente la partecipazione di un contingente dell'esercito svizzero precisa che l'Austria fornisce un sostegno all'istruzione per la formazione specifica di impiego del personale svizzero.

L'Accordo di istruzione disciplina la situazione giuridica del personale svizzero della SWISSCOY in Austria e segnatamente le questioni concernenti il passaggio della frontiera, gli aspetti, la giurisdizione e la responsabilità nella prospettiva dell'istruzione comune.

B.

Scopo dell'istruzione comune è quello di assicurare la formazione per la cooperazione austro-svizzera nel settore dell'impiego («Force Integration Training»).

C.

Nessun costo supplementare.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 15 settembre 2000, l'Accordo è denunciabile in ogni momento tenendo conto di un termine di quattro mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4965

2.4.6

Memorandum of Understanding del 19 ottobre 2000 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione svizzera e il Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) concernente l'esercizio quadro di stato maggiore «Cooperative Determination 2000»

A.

Il memorandum of understanding (MOU) tra il DDPS e il Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) disciplina il quadro della cooperazione tra la Svizzera, Paese ospite (Host Nation), SHAPE e gli altri partecipanti, le prestazioni che i partecipanti devono fornire, nonché gli obblighi e le procedure finanziarie.

B.

L'esercizio ha avuto luogo dal 28 ottobre al 12 novembre 2000. Si è svolto nell'ambito del Partenariato per la pace e aveva come obiettivo la formazione e l'approfondimento dell'attitudine a cooperare sul piano militare in operazioni di sostegno della pace, a livello dello Stato maggiore.

C.

Nessun costo supplementare.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 19 ottobre 2000, l'Accordo era valido per la durata dell'esercizio.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4966

2.4.7

Accordo del 20 ottobre 2000 tra il Capo del DDPS e il Ministro della Difesa della Repubblica francese relativo all'esercizio «VERSAILLES 2000»

A.

Da 27 ottobre al 3 novembre 2000 una sezione francese di zappatori delle ferrovie ha proceduto a esercitazioni con le corrispondenti truppe svizzere.

L'Accordo definisce la situazione giuridica del personale francese in Svizzera e disciplina le questioni concernenti lo svolgimento dell'esercizio, i passaggi della frontiera, gli aspetti finanziari, la responsabilità e la giurisdizione.

B.

Obiettivo della cooperazione era quello di una formazione sulla cooperazione internazionale nel settore delle ferrovie, in situazioni straordinarie militari e civili.

C.

Nessun costo supplementare.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 20 ottobre 2000, l'Accordo era valido per la durata dell'esercizio.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4967

2.4.8

Accordo del 31 ottobre 2000 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministro federale della Difesa della Repubblica austriaca concernente lo scambio di personale a livello dei relatori specializzati

A.

L'Accordo disciplina le modalità e le procedure dello scambio di personale tra i due Stati.

B.

L'Accordo permetterà di promuovere le relazioni bilaterali e lo scambio reciproco di esperienze nella pianificazione e nell'amministrazione del personale, a livello dei relatori specializzati, al fine di sostenere meglio le attività comuni d'istruzione (AUCON/SWISSCOY) e di poterle applicare anche all'amministrazione civile dei ministeri della difesa.

C.

Iscritto a bilancio nell'ambito del credito per spese per missioni all'estero.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 31 ottobre 2000. L'Accordo è valido fino alla fine del 2001, con possibilità di prorogarlo. Denunciabile in qualsiasi momento tenendo conto di un termine di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4968

2.5

Dipartimento federale delle finanze

2.5.1

Trattato tra la Repubblica di Bulgaria e la Svizzera: sostegno alla bilancia dei pagamenti bulgara con un importo di 12 milioni di dollari per il 1998-2001

A.

Nel settembre del 1998 il Consiglio d'amministrazione del Fondo monetario internazionale (FMI) ha deciso di concedere alla Bulgaria un credito di 844 milioni di dollari. Nell'ambito di questo programma, il FMI ha calcolato che il bisogno di finanziamento residuo per il periodo 1998-2001 era di 350 milioni di dollari, importo che il Gruppo dei 24 (G-24) a promesso di coprire.

La Svizzera si è impegnata a concedere un credito di 12 milioni di dollari o al massimo il 5% dell'importo totale. Sulla scorta del decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali, la Banca Nazionale Svizzera è stata incaricata di finanziare detto credito. La Confederazione garantisce alla BNS un rimborso del credito, interessi compresi, entro i termini.

B.

Accordo di cofinanziamento di un aiuto finanziario internazionale. Queste misure di aiuto devono permettere di superare le difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti e aumentare le riserve monetarie bulgare.

C.

Obbligo di garanzia: la Confederazione garantisce alla BNS un rimborso del credito, interessi compresi, entro i termini.

D.

Il decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali (RS 941.13) costituisce la base legale di questo sostegno finanziario alla bilancia dei pagamenti bulgara.

E.

Entrato in vigore il 22 dicembre 2000. Si tratta di un prestito della durata massima di sette anni. Il debitore ha il diritto di rimborsare la totalità del prestito o una parte di esso in qualsiasi momento.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4969

2.5.2

Accordi del 24 maggio 2000 con il Governo federale austriaco concernenti la creazione, al passaggio doganale di Winau/Wiesenrain e a quello di Rheineck/Gaissau, di uffici a controlli nazionali abbinati

2.5.3

Accordi del 24 maggio 2000 con il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein concernenti la creazione, al passaggio doganale di Ruggel/Nofels e a quello di Mauren/Tosters, di uffici a controlli nazionali abbinati

A.

Tre dei quattro accordi dispongono che i posti di frontiera devono ora procedere a controlli abbinati e contengono la descrizione della zona in cui i controlli possono essere effettuati. L'Accordo esistente, che concerne il passaggio doganale di Rheineck/Gaissau, necessitava di una revisione poiché il ponte per pista ciclabile costruito recentemente sul Reno è stato integrato nella zona dei controlli.

B.

La procedura di controllo è semplificata grazie agli uffici a controlli abbinati.

C.

Nessuna.

D.

Art. 1 par. 3 lett. a della Convenzione del 2 settembre 1963 con la Repubblica d'Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (RS 0.631.252.916.320); art. 1 par. 1 e art. 2 del Protocollo del 2 settembre 1963 concernente l'applicazione al Principato del Liechtenstein della convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e controlli in corso di viaggio, compreso il protocollo finale (RS 0.631.252.916.320.1).

E.

In vigore dal 1° luglio 2000, denunciabile in qualsiasi momento osservando un termine di sei mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4970

2.5.4

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito; decisione n. 1/2000 della Commissione mista CE/AELS che modifica le appendici I - III della Convenzione (con i corrispondenti emendamenti alla Convenzione)

A.

Il transito comune è una procedura internazionale di transito doganale nell'ambito della quale quantità importanti di merci sono trasportate in 22 Paesi con un minimo di formalità, e questo in sospensione dei dazi e delle imposte nazionali che gravano le merci. Visto il costante aumento del volume degli scambi determinato dalla globalizzazione e dall'apertura delle frontiere con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il regime di transito applicato attualmente, basato su delle carte, non soddisfa più le esigenze in materia di sicurezza e efficacia.

B.

Gli emendamenti alle appendici I - III e i conseguenti adeguamenti redazionali della Convenzione devono permettere di raggiungere i seguenti obiettivi: formulazione di prescrizioni più semplici e più chiare per i partner della dogana e le autorità doganali, miglioramento delle condizioni quadro grazie a criteri d'ammissione differenziati a seconda dell'affidabilità e del grado di rischio dell'obbligato principale, miglioramento della lotta contro la frode, protezione degli interessi finanziari dei poteri pubblici per mezzo di un solido sistema di garanzie.

C.

Nessuna.

D.

Art. 15 par. 3 lett. a e c della Convenzione del 20 maggio 987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04) e art. 47bisb LRC (RS 171.11).

E.

In vigore rispettivamente dal 1° gennaio e dal 1° luglio 2001, denunciabile in qualsiasi momento osservando un termine di dodici mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4971

2.5.5

Accordo del 21 novembre 1990 tra la Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci; Raccomandazione n. 1/2000

A.

La Raccomandazione n. 1/2000 si prefigge di accelerare lo svolgimento dei controlli veterinari di frontiera nel transito attraverso l'Unione europea in direzione della Svizzera.

B.

La Raccomandazione è la conseguenza della nuova regolamentazione dei controlli veterinari adottata dall'Unione europea per i prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e che devono essere importati nella Comunità o trasportati in transito attraverso di essa (Direttiva 97/78 del Consiglio del 18 dicembre 1997).

C.

Nessuna.

D.

Art. 5 e 11 dell'Accordo del 21 novembre 1990 tra la Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci (RS 0.631.242.05) e art. 47bisb LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 24 dicembre 2000.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4972

2.6

Dipartimento federale dell'economia

2.6.1

Accordo del 26 giugno 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Botswana concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e la composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975; RU 1994 1766).

E.

Entrato in vigore il 13 aprile 2000. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi prima della scadenza di un periodo di validità (il primo periodo è di dieci anni, i successivi di due anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4973

2.6.2

Accordo del 12 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 28 marzo 2000. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi prima della scadenza di un periodo di validità (il primo periodo è di dieci anni, i successivi di due anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4974

2.6.3

Accordo del 14 dicembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare democratica di Corea concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 15 novembre 2000. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi prima della scadenza di un periodo di validità (il primo periodo è di dieci anni, i successivi di due anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4975

2.6.4

Accordo del 4 aprile 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 16 febbraio 2000. Concluso per una durata di dieci anni, l'Accordo viene in seguito prorogato tacitamente, salvo che una Parte notifichi la sua intenzione di recedere dallo stesso; in questo caso, l'Accordo si estingue dodici mesi dopo la ricezione di detta notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4976

2.6.5

Accordo del 31 ottobre 1998 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 17 dicembre 2000. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di dodici mesi prima della scadenza di un periodo di validità (periodi successivi di quindici anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4977

2.6.6

Accordo del 26 novembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Mauritius concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 21 aprile 2000. Concluso per una durata di dieci anni, l'Accordo rimane in seguito in vigore salvo che una Parte notifichi la sua intenzione di recedere dallo stesso; in questo caso, l'Accordo si estingue dodici mesi dopo la ricezione di detta notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4978

2.6.7

Accordo del 30 novembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Nicaragua concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 2 maggio 2000. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi prima della scadenza di un periodo di validità (primo periodo di dieci anni, in seguito periodi di due anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4979

2.6.8

Management Agreement of December 21st, 2000, between the Government of Switzerland and the European Bank for Reconstruction and Development on the FYR Macedonia Municipal and Environmental Action Program

A.

I fondi sono utilizzati dalla BERS come fondi di investimento in base a un accordo stipulato con la società di approvvigionamento di acqua di Kumanovo, JP Vodovod, per la fornitura «chiavi in mano» di un impianto di depurazione e di una stazione principale di captazione delle acque. Il fondo servirà parimenti a finanziare i servizi di consulenza in vista della realizzazione del progetto e le spese di amministrazione e di acquisizione della Banca.

B.

Esecuzione del programma di cooperazione con l'Europa dell'Est e gli Stati della CSI, 3° credito quadro, pari a 900 milioni di franchi.

C.

La Svizzera mette a disposizione della Banca 16,3 milioni di franchi al massimo, che comprendono: a. gli «Investment Grant Funds» per la costruzione di un impianto di depurazione e di una stazione principale di captazione delle acque a Kumanovo, nella Repubblica di Macedonia; b. un importo che, convertito, corrisponde a 350 000 euro, sotto forma di «Grant Funds», destinato a finanziare i necessari servizi tecninci di consulenza; c. un importo che, convertito, corrisponde a 175 000 euro, destinato a finanziare le spese di gestione dei fondi di investimento e di consulenza della Banca.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 21 dicembre 2000; denunciabile con un preavviso di sei mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4980

2.6.9

Proroga dell'Accordo di aiuto finanziario del 5 giugno 2000 tra il Governo svizzero e la Repubblica di Polonia

A.

Scambio di lettere con la Repubblica di Polonia che proroga l'Accordo di aiuto finanziario del 1990 fino al 31 dicembre 2001.

B.

Esecuzione del programma di cooperazione con gli Stati dell'Europa centrale e orientale.

C.

Nessun nuovo contributo.

D.

Decreto federale del 13 marzo 1990 concernente un credito quadro (I) per il rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e per corrispondenti provvedimenti d'aiuto immediato (FF 1990 I 132).

Decreto federale del 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro (II) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale del 9 marzo 1993 concernente un credito quadro (II bis) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 828).

E.

In vigore dal 5 giugno 2000.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4981

2.6.10

Agreement between the (Swiss) State Secretariat for Economic Affairs and the Polish Ecofund Foundation on the Granting of a Contribution in the amount of CHF 6 Mio. & Exchange of Letters (June 5, 2000)

A.

Dono all'Ecofund di un importo di 6 milioni di franchi sotto forma di aiuto finanziario. L'Ecofund è stato creato nel 1992 dal Club di Parigi, nell'ambito delle misure di sdebitamento, per permettere alla Polonia di beneficiare di una riduzione supplementare del 10 per cento del suo debito, sotto forma di «debt for environment swap». La Svizzera alimenta il fondo unitamente agli Stati Uniti, alla Francia, alla Svezia e all'Italia. L'Ecofund è attivo tra l'altro nei seguenti settori: (1) riduzione delle emissioni di CO2, (2) riduzione delle emissioni nocive, (3) protezione del mar Baltico, (4) protezione della biodiversità.

B.

Utilizzazione del saldo dell'accordo di aiuto finanziario.

C.

6 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 13 marzo 1990 concernente un credito quadro (I) per il rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e per corrispondenti provvedimenti d'aiuto immediato (FF 1990 I 132).

E.

In vigore dal 5 giugno 2000; valido fino al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4982

2.6.11

A.

Memorandum of Understanding between the Swiss Confederation and the Republic of Hungary regarding the payment of counterpart funds into the Environmental Protection Fund Appropriation of the Hungarian Ministry of Environment (July 6, 2000) Istituzione di un fondo di contropartita nell'ambito dell'accordo di aiuto finanziario stipulato con l'Ungheria.

B.

Esecuzione delle disposizioni contrattuali.

C.

Nessun nuovo contributo.

D.

Decreto federale del 13 marzo 1990 concernente un credito quadro (I) per il rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e per corrispondenti provvedimenti d'aiuto immediato (FF 1990 I 132).

Decreto federale del 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro (II) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale del 9 marzo 1993 concernente un credito quadro (IIbis) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 828).

E.

In vigore dal 6 luglio 2000.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4983

2.6.12

Memorandum of Understanding regarding AIJ/JI Co-operation between the Government of the Slovak Republic and the Government of Switzerland (March 15, 2000)

A.

I due governi si impegnano a cooperare nell'ambito di «Activities Implemented Jointly/Joint Implementation».

B.

Base legale di realizzazione dei progetti AIJ/JI.

C.

Nessun contributo, fissazione delle attività da svolgere in collaborazione

D.

Protocollo di Kyoto.

E.

In vigore dal 15 marzo 2000.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4984

2.6.13

Project Agreement on Swiss Energy Efficiency Project (Bucina in Zvolen, Slovak Republic, March 15, 2000)

A.

Accordo di progetto tra il Segretariato di Stato dell'economia e i ministeri degli esteri e dell'ambiente della Repubblica slovacca al fine di realizzare un progetto di attività esercitate in comune («Activities Implemented Jointly») in virtù dell'accordo di aiuto finanziario e della dichiarazione d'intenti relativa alla cooperazione AIJ/JI. In tal modo il Seco partecipa alla modernizzazione del sistema di produzione e del controllo energetico dell'impresa Bucina, che fabbrica pannelli di trucioli a Zvolen, in Slovacchia. Si prevede di fornire una turbina a gas e i componenti tecnici del sistema di controllo. La turbina deve permettere di aumentare l'efficacia energetica del procedimento di asciugatura del legno. La produzione combinata di corrente e di calore determina, da un lato, una riduzione del consumo di energia e, dall'altro, una riduzione delle emissioni di CO2.

B.

Base legale.

C.

3,27 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro (II) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale del 9 marzo 1993 concernente un credito quadro (IIbis) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 828).

Protocollo di Kyoto.

E.

In vigore dal 15 marzo 2000.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4985

2.6.14

Modifica dell'accordo di aiuto finanziario tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica di Slovacchia (30 marzo 2000)

A.

Scambio di lettere che approva la modifica dell'accordo di aiuto finanziario.

B.

Base legale che autorizza il finanziamento di progetti di «Activities Implemented Jointly/Joint Implementation» nell'ambito dell'accordo di aiuto finanziario.

C.

Nessun nuovo contributo.

D.

Decreto federale del 13 marzo 1990 concernente un credito quadro (I) per il rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e per corrispondenti provvedimenti d'aiuto immediato (FF 1990 I 132).

Decreto federale del 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro (II) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale del 9 marzo 1993 concernente un credito quadro (IIbis) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 828).

E.

In vigore dal 30 marzo 2000; valido fino al 27 settembre 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4986

2.6.15

Administration Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association concerning the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000)

A.

Il Lake Sarez Emergency Mitigation Project è volto a sostenere il Governo del Tagikistan nei suoi sforzi tesi a sviluppare le capacità nazionali di pianificazione, coordinamento, promozione e esecuzione al fine di ridurre in modo sostenibile i rischi e migliorare lo stato di preparazione. Si vuole in tal modo ridurre il rischio di straripamento del lago Sarez. Il progetto è suddiviso in quattro parti: (1) direzione e sistema di preallarme, (2) esercitazione della condotta da adottare in caso di pericolo e fornitura di materiale di sicurezza, (3) studio di soluzioni a lunga scadenza, (4) rafforzamento istituzionale dell'Agenzia Sarez.

B.

Esecuzione del programma di cooperazione con l'Europa dell'Est e gli Stati della CSI, 3° credito di programma di 900 milioni di franchi.

C.

1,7 milioni di dollari.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 28 agosto 2000; valido fino al 31 dicembre 2005.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4987

2.6.16

Letter Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association concerning the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000)

A.

Il Lake Sarez Emergency Mitigation Project è volto a sostenere il Governo del Tagikistan nei suoi sforzi tesi a sviluppare le capacità nazionali di pianificazione, coordinamento, promozione e esecuzione al fine di ridurre in modo sostenibile i rischi e migliorare lo stato di preparazione. Si vuole in tal modo ridurre il rischio di straripamento del lago Sarez. Il progetto è suddiviso in quattro parti: (1) direzione e sistema di preallarme, (2) esercitazione della condotta da adottare in caso di pericolo e fornitura di materiale di sicurezza, (3) studio di soluzioni a lunga scadenza, (4) rafforzamento istituzionale dell'Agenzia Sarez. Per garantire questo aiuto, la Svizzera è responsabile di incaricare e retribuire un'impresa nei limiti dei fondi concessi.

B.

Esecuzione del programma di cooperazione con l'Europa dell'Est e gli Stati della CSI, 3° credito di programma di 900 milioni di franchi.

C.

Nessun contributo; convenzione sulle responsabilità.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 28 agosto 2000.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4988

2.6.17

Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Swiss Confederation on the granting of Financial Assistance for the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000)

A.

Il Lake Sarez Emergency Mitigation Project è volto a sostenere il Governo del Tagikistan nei suoi sforzi tesi a sviluppare le capacità nazionali di pianificazione, coordinamento, promozione e esecuzione al fine di ridurre in modo sostenibile i rischi e migliorare lo stato di preparazione. Si vuole in tal modo ridurre il rischio di straripamento del lago Sarez. Il progetto è suddiviso in quattro parti: (1) direzione e sistema di preallarme, (2) esercitazione della condotta da adottare in caso di pericolo e fornitura di materiale di sicurezza, (3) studio di soluzioni a lunga scadenza, (4) rafforzamento istituzionale dell'Agenzia Sarez.

B.

Esecuzione del programma di cooperazione con l'Europa dell'Est e gli Stati della CSI, 3° credito di programma di 900 milioni di franchi.

C.

1,2 milioni di dollari, importo non rimborsabile ai servizi di consulenza per i punti (1) e (3); finanziamento parallelo da parte della Banca mondiale con il credito ID67610 in favore del Governo tagico.

D. Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 28 agosto 2000.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4989

2.6.18

Agreement between the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and the Government of the Swiss Confederation on the Granting of Financial Assistance (October 31, 2000)

A.

Finanziamento dei costi esteri per la 3a fase di riabilitazione della centrale idroelettrica di Jablanica.

B.

Sostegno alla ricostruzione dell'infrastruttura economica di Bosnia e Erzegovina.

Esecuzione del programma di cooperazione con l'Europa dell'Est e gli Stati della CSI, 3° credito di programma di 900 milioni di franchi.

C.

14,1 milioni di dollari (+eventualmente alcuni 10 000 franchi per la valutazione ex post).

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Entra in vigore con la firma delle Parti all'Accordo. Modalità di rescissione: «(1) In the event of default by the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina in the fulfilment of any commitment or obligation under the present Agreement, such as significant delays in financing of local works under the responsibility of EPBiH, or in event of a situation arising in Bosnia and Herzegovina, which hampers or threatens to hamper reaching the achievement of the objective of this Agreement, the Swiss Government may suspend, in whole or in part, the Contribution. (2) The Swiss Government reserves the right to suspend the withdrawals from the Contribution or to terminate the Agreement in case of suspension or termination of Power III.

(3) In the case of grave breaches of the Dayton Peace Agreement (signed on December 24, 1995) by the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and/or in the event of an new outbreak of armed conflicts or a significant deterioration of the security situation in the project area, the Swiss Government reserves its right to suspend or to cancel its support to the project. (4) If the cause of suspension remains for more than 90 days the Swiss Government may terminate the Agreement without further delay.»

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4990

2.6.19

Umbrella Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK) and the Government of Switzerland

A.

Questo «Umbrella Memorandum of Understanding (UMOU)» stabilisce il quadro completo delle relazioni di lavoro tra la MINUK e il Governo svizzero per quanto concerne tutti i lavori comuni per lo sviluppo civile e economico in Kosovo. Per ogni progetto saranno allegati a questo UMOU specifici «Implementing Memoranda of Understanding».

B.

Esecuzione del programma di cooperazione con l'Europa dell'Est e gli Stati della CSI, 3° credito di programma di 900 milioni di franchi.

C.

Accordi quadro con la MINUK.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 23 settembre 2000, denunciabile con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4991

2.6.20

Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK), representing the Municipalities of Gnjilane/Gjilani, Kacanik/Kancaniku, Vitina/Viti, Kos.

Kamenica/Kamenica, Urosevac/Ferizaj and the Government of Switzerland, adjunct to the Umbrella Memorandum of Understanding dated September 23, 2000, concerning the South Eastern Kosovo Water Supply and Sanitation Programme

A.

Questo «Implementing Memorandum of Understanding (IMOU)» si prefigge di conciliare le priorità del «South Eastern Kosovo Water Sanitation Programme» con quelle della MINUK. Definisce le responsabilità del Governo svizzero e il ruolo della MINUK nel presente progetto.

B.

Esecuzione del programma di cooperazione con l'Europa dell'Est e gli Stati della CSI, 3° credito di programma di 900 milioni di franchi.

C.

Accordo con la MINUK relativo all'attuazione del progetto.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 2 ottobre 2000, valido fino al 31 dicembre 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4992

2.6.21

Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK), representing Korporata Energjetike E Kosovës (KEK) and the Government of Switzerland, adjunct to the Umbrella Memorandum of Understanding dated September 23, 2000, concerning the Rehabilitation of the 110/35/10kV Electricity Distribution System in the Region of Gnjilane/Gjilani

A.

Questo «Implementing Memorandum of Understanding (IMOU)» si prefigge di conciliare le priorità del «Rehabilitation of the 110/35/10kV Electricity Distribution System» con quelle della MINUK. Definisce le responsabilità del Governo svizzero e il ruolo della MINUK nel presente progetto.

B.

Esecuzione del programma di cooperazione con l'Europa dell'Est e gli Stati della CSI, 3° credito di programma di 900 milioni di franchi.

C.

Accordo con la MINUK relativo all'attuazione del progetto.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 24 ottobre 2000; valido fino al 31 dicembre 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4993

2.6.22

Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK) and the Government of Switzerland concerning the Kosovo Cadastral Support Programme

A.

Questo «Implementing Memorandum of Understanding (IMOU)» si prefigge di determinare il contributo del Governo svizzero al programma catastale, da un lato, e le condizioni contrattuali specifiche applicabili a detto contratto, dall'altro.

B.

Esecuzione del programma di cooperazione con l'Europa dell'Est e gli Stati della CSI, 3° credito di programma di 900 milioni di franchi.

C.

Accordo con la MINUK relativo all'attuazione del progetto.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 5 dicembre 2000, denunciabile con un preavviso scritto di 30 giorni; valido fino al 31 agosto 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4994

2.6.23

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Republic of Azerbaijan on a Financial Assistance for the Booster Pumping Stations Project

A.

La Svizzera sostiene la Repubblica dell'Azerbaigian nella riabilitazione e modernizzazione della sua installazione di alimentazione e distribuzione di acqua a livello del block, nella regione di Baku, nell'ambito e con il finanziamento parallelo del «Greater Baku Water Supply Rehabilitation Project», sostenuto dalla Banca mondiale e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Con questo progetto la Svizzera contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita a Baku e nella regione e promuove la transizione dell'Azerbaigian verso strutture di economia di mercato.

B.

Esecuzione del programma di cooperazione con l'Europa dell'Est e gli Stati della CSI, 3° credito di programma di 900 milioni di franchi.

C.

9,9 milioni di franchi di aiuto finanziario non rimborsabili.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 30 ottobre 2000, valido fino al 31 agosto 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4995

2.6.24

Agreement between the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the Swiss Confederation concerning the Financing of the Federal Republic of Yugoslavia's Subscription to the European Bank for Reconstruction and Development

A.

La Svizzera accorda un prestito alla Repubblica federale di Jugoslavia affinché questa possa finanziare la sua adesione (partecipazione al capitale) alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). L'Accordo stabilisce il tipo, l'ammontare e le condizioni del prestito.

B.

La Svizzera permette in tal modo alla Repubblica federale di Jugoslavia di aderire rapidamente alla BERS e di poter beneficiare del suo finanziamento.

Questo aiuto è legato all'adesione della Repubblica federale di Jugoslavia al nostro gruppo di voto del Fondo monetario, alla Banca mondiale e alla BERS.

C.

Prestito senza interessi di 17 246 800 euro, rimborsabile in cinque rate annue equivalenti a decorrere dal 31 dicembre 2005 e fino al 31 dicembre 2009.

D.

Decisione del Consiglio federale del 20 dicembre 2000.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 23 dicembre 2000.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4996

2.6.25

Agreement between the Federal Republic of Yugoslavia, the Government of the Federal Republic of Yugoslavia, and the Swiss Confederation, the Government of the Swiss Confederation, concerning the Financial Assistance for Payments to Pensioners

A.

La Svizzera accorda alla Repubblica federale di Jugoslavia un aiuto finanziario per la distribuzione di un'indennità supplementare unica ai pensionati più sfavoriti nella Repubblica di Serbia. L'Accordo stabilisce il tipo, l'ammontare e le condizioni dell'aiuto finanziario.

B.

Questo aiuto finanziario permette, all'avvicinarsi dell'inverno, di fornire un aiuto finanziario alla parte di popolazione particolarmente toccata dalla situazione economica critica del Paese. Nell'ottica delle elezioni previste a quell'epoca in Serbia, il contributo rappresentava parimenti una prova di buona volontà nei confronti del nuovo Governo democratico e dell'opposizione. Il sostegno rispondeva a una richiesta pressante del Governo; esso rientra nell'ambito di un programma di aiuto d'urgenza realizzato in collaborazione con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione.

C.

Aiuto finanziario non rimborsabile di 4 milioni di franchi.

D.

Decisione dell'8 dicembre 2000 del direttore del Segretariato di Stato dell'economia.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro (III) per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dall'11 dicembre 2000. L'Accordo è eseguito dal 28 febbraio 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4997

2.6.26

Accordo del 29 novembre 2000 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Mozambico concernente un aiuto alla bilancia dei pagamenti e un aiuto budgetario

A.

L'Accordo prevede un aiuto budgetario in favore del Mozambico, pagabile in tre rate suddivise su tre anni. Questo aiuto budgetario è accordato nell'ambito di un programma congiunto di aiuto budgetario che raggruppa 9 finanziatori e prevede procedure comuni di esborso, rapporti e audit. L'Accordo prevede parimenti il principio di un programma di assistenza tecnica orientato alla riforma fiscale che sarà approvato in data ulteriore.

B.

L'Accordo rientra nell'ambito della cooperazione economica con i Paesi in sviluppo. È volto a sostenere il Mozambico nel processo di riforme economiche, in modo tale da permettere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del settore privato. Il programma di assistenza tecnica si prefigge di rafforzare le capacità dell'amministrazione in un settore chiave delle riforme economiche, ossia la riforma della fiscalità.

C.

Dono di 28 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), decreto federale del 10 dicembre 1996.

E.

Entrato in vigore il 29 novembre 2000. Denunciabile in qualsiasi momento con notifica scritta di una Parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4998

2.6.27

Accordo del 9 marzo 2000 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concernente un aiuto budgetario

A.

L'Accordo prevede un aiuto budgetario in favore della Tanzania pagabile in due rate per gli anni 2000 e 2001. La prima rata è concessa sotto forma di un contributo al servizio del debito multilaterale del Paese. La seconda rata è concessa sotto forma di un aiuto budgetario diretto. L'Accordo prevede inoltre il principio di un programma di assistenza tecnica destinato (1) a rafforzare le capacità dell'amministrazione nell'analisi macroeconomica e (2) a rafforzare il settore finanziario nonché le capacità della Banca centrale.

B.

L'Accordo rientra nell'ambito della cooperazione economica con i Paesi in sviluppo. È volto a sostenere la Tanzania nel processo di riforme economiche, in modo tale da permettere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del settore privato. Più specificatamente, il contributo al servizio del debito del Paese permette a quest'ultimo di adempiere le condizioni per l'iniziativa in favore dei Paesi poveri molto indebitati. Il programma di assistenza tecnica è destinato (1) a accrescere le capacità dell'amministrazione di effettuare analisi macroeconomiche al fine di sviluppare una politica fiscale prudente e (2) a determinare la seconda generazione di riforme necessarie allo sviluppo di un settore finanziario solido e dinamico, proseguendo nel contempo il rafforzamento delle capacità della Banca centrale.

C.

Dono di 18,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), decreto federale del 13 marzo 1991 (misure di sdebitamento) e decreto federale del 10 dicembre 1996 (aiuto budgetario e assistenza tecnica).

E.

Entrato in vigore il 9 marzo 2000. Denunciabile in qualsiasi momento con notifica scritta di una Parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4999

2.6.28

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente il cofinanziamento di un credito consolidato di aggiustamento strutturale

A.

L'Accordo prevede il cofinanziamento di un credito consolidato di aggiustamento strutturale della Banca Mondiale in favore del Kirghizistan.

B.

L'Accordo rientra nell'ambito della cooperazione economica con i Paesi in sviluppo. Il programma di aggiustamento strutturale (CSAC) cofinanziato dalla Svizzera si prefigge di sostenere lo sviluppo economico e sociale del Kirghizistan. Il programma CSAC si concentra su quattro settori principali: (a) la riforma del sistema fiscale, (b) il miglioramento delle condizioni per il settore privato, (c) la riforma del settore dei servizi agli enti pubblici e (d) la protezione sociale.

C.

Dono di 2,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione internazionale e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), decreti federali del 28 gennaio 1992 e del 9 marzo 1993.

E.

Entrato in vigore il 4 novembre 2000. Il contributo è amministrato dalla Banca Mondiale. L'Accordo non contiene clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5000

2.6.29

Scambio di lettere del 22 novembre 2000 concernente un contributo supplementare della Svizzera in favore del Fondo fiduciario HIPC. Lo scambio di lettere si basa sull'Accordo del 19 dicembre 1996 tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Banca mondiale

A.

Con questo scambio di lettere la Svizzera si impegna a contribuire, con un importo di 50 milioni di franchi, al Fondo fiduciario HIPC gestito dalla Banca mondiale. Il contributo sarà utilizzato per finanziare lo sdebitamento dei Paesi poveri fortemente indebitati (High Indebted Poor Countries, HIPC) nei confronti delle istituzioni finanziarie multilaterali nell'ambito dell'iniziativa HIPC. La prima rata di 25 milioni di franchi è stata versata al momento della firma dello scambio di lettere. La seconda dovrebbe essere versata alla fine del 2001, se gli altri Paesi donatori avranno contribuito in maniera proporzionale a detto Fondo.

B.

Il contributo di 50 milioni di franchi si aggiunge a quello di 40 milioni versato in favore del Fondo fiduciario HIPC nel 1996. Il contributo svizzero al Fondo fiduciario HIPC aiuta a finanziare lo sdebitamento dei Paesi poveri fortemente indebitati nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

Lo sdebitamento multilaterale rientra nel contesto dell'iniziativa HIPC, lanciata nel 1996 e il cui obiettivo è quello di rendere sostenibile il peso del debito dei Paesi più poveri nonché di rafforzare la loro crescita economica e le misure di riduzione della povertà.

C.

50 milioni di franchi fino alla fine del 2001.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), decreto federale del 13 marzo 1991.

E.

Entrato in vigore il 22 novembre 2000. Il recesso è possibile per entrambe le Parti; esso dev'essere fatto per scritto, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5001

2.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2.7.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica di Cuba relativo ai trasporti aerei, concluso il 19 ottobre 2000

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'Accordo del 14 febbraio 1974.

B.

Questo nuovo Accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).

E.

Entrata in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state effettuate. La denuncia diventa effettiva al più tardi entro un termine di dodici mesi dopo notifica da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5002

2.7.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica dominicana relativo ai trasporti aerei, concluso il 7 dicembre 2000

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; permette segnatamente che voli effettuati sinora come voli charter siano offerti come voli di linea.

B.

L'Accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è applicabile provvisoriamente dalla sua firma. Entrata in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state effettuate.

La denuncia diventa effettiva al più tardi entro un termine di dodici mesi dopo notifica da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5003

2.7.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica federale democratica di Etiopia relativo al traffico aereo, concluso il 10 febbraio 2000

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; costituisce una riserva strategica di diritti di traffico verso l'Africa orientale.

B.

L'Accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è applicabile provvisoriamente dalla sua firma. Entrata in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state effettuate.

La denuncia diventa effettiva al più tardi entro un termine di dodici mesi dopo notifica da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5004

2.7.4

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia relativo al traffico aereo, concluso il 3 marzo 2000

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; costituisce una riserva strategica di diritti di traffico verso l'Estremo Oriente. I diritti di sorvolo sono attualmente in primo piano.

B.

Questo nuovo Accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è applicabile provvisoriamente dalla sua firma. Entrata in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state effettuate.

La denuncia diventa effettiva dodici mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell'altro Stato contraente.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5005

2.7.5

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù relativo al traffico aereo, concluso il 24 gennaio 2000

A.

L'Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'Accordo del 23 novembre 1956.

B.

Questo nuovo Accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione né per i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

Entrata in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono state effettuate. La denuncia diventa effettiva entro un termine di dodici mesi dopo notifica da parte di uno dei due Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5006

2.7.6

Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT): Ratifica degli Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CMR-97) e degli strumenti di emendamento della Costituzione e della Convenzione contenuti negli Atti finali della Conferenzadi plenipotenziari (PP-98)

A.

La Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CMR) è l'istanza internazionale che disciplina, nell'ambito dell'UIT, l'utilizzazione sul piano mondiale delle frequenze radioelettriche e delle orbite dei satelliti. La Conferenza di plenipotenziari dell'UIT è l'organo supremo.

B.

I risultati ottenuti alla CMR favoriscono lo sviluppo di nuovi servizi in accordo con i bisogni nazionali e garantiscono il buon funzionamento delle radiocomunicazioni ai principali utenti dello spettro radioelettrico, ossia gli operatori di telecomunicazioni, le Forze armate, i radiodiffusori e l'UFAC.

Alla Conferenza di plenipotenziari sono stati adottati il piano strategico e il budget per i prossimi anni. Ne conseguirà un maggiore ricorso al principio della copertura dei costi. Sono inoltre stati decisi miglioramenti sostanziali dei metodi di lavoro nonché una maggiore apertura nei confronti dei rappresentanti del settore privato. È stata decisa anche l'estensione della competenza dell'UIT ai sistemi di satelliti per le telecomunicazioni in orbita non geostazionaria.

C.

La ratifica degli Atti finali della CMR-97 e degli emendamenti alla PP-98 non hanno ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale per la Confederazione.

D.

Conformemente all'articolo 184 capoverso 2 Cost. le modifiche di trattati internazionali sono di principio soggetti all'approvazione dell'Assemblea federale. Le presenti modifiche sono però di natura essenzialmente tecnica e organizzativa, per cui non influenzano affatto la situazione giuridica della Svizzera. Esse non concernono inoltre individui in particolare e non causano costi supplementari. Pertanto, siccome hanno una portata limitata e, di conseguenza, non hanno ripercussioni importanti, possono essere approvate dal Consiglio federale.

E.

Per la PP-98 l'entrata in vigore è avvenuta il 1° gennaio 2000 per gli Stati membri dell'UIT che avevano depositato il loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione prima di questa data. Per la Svizzera l'UIT ha registrato gli strumenti il 21 marzo 2000, e con la notifica n. 1389 del 10 aprile 2000 ha informato ufficialmente i suoi membri della ratifica svizzera. La denuncia avviene sotto forma di uno strumento unico, per mezzo di una notifica al Segretario generale, che informa poi gli altri membri dell'UIT. Per la CMR il Regolamento delle Radiocomunicazioni riveduto si è applicato a titolo provvisorio a partire dal 1° gennaio 1999, in seguito a partire dal momento in cui i Paesi membri hanno depositato i loro strumenti di approvazione, accettazione o ratifica. Per la Svizzera, come detto, l'UIT ha registrato

5007

gli strumenti il 21 marzo 2000, e con la sua notifica n. 1389 del 10 aprile 2000 ha informato ufficialmente i suoi membri della ratifica svizzera. La procedura di denuncia è identica a quella degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5008

2.7.7

Accordo regionale relativo alle radiocomunicazioni della navigazione interna (Accordo di Basilea)

A.

L'Accordo è volto a stabilire e applicare principi e regole comuni per garantire la sicurezza delle persone e dei beni che circolano sulle vie di navigazione interne.

B.

Gli Stati parte hanno convenuto che l'armonizzazione dei servizi di radiocomunicazione contribuirà a raggiungere detto obiettivo. L'Accordo definisce standard relativi all'utilizzazione delle frequenze, alle esigenze tecniche e operative per gli equipaggiamenti a bordo dei battelli e alle procedure di gestione.

C.

La firma dell'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Svizzera.

D.

La legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10) autorizza il Consiglio federale, nell'articolo 64 capoverso 2, a delegare all'UFCOM la competenza di concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo. L'ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2), nell'articolo 33 capoverso 2, e l'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1), nell'articolo 37 capoverso 2, autorizzano l'UFCOM a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo di applicazione delle due ordinanze. Il presente Accordo è di natura tecnica e rientra nel campo di applicazione delle due ordinanze (offerta, messa sul mercato e messa in funzione di impianti di telecomunicazione, nonché utilizzazione dello spettro di frequenza).

E.

L'Accordo entra in vigore il 1° agosto 2000 (o alla data in cui l'amministrazione belga riceve una domanda formale di adesione e di approvazione).

La denuncia avviene attraverso una notifica all'amministrazione belga, che informa le altre amministrazioni contraenti. Diventa effettiva alla scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte dell'amministrazione belga.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5009

2.7.8

Protocollo che emenda la Convenzione del Consiglio d'Europa del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera

A.

La Convenzione si prefigge innanzitutto di permettere e rafforzare lo scambio transfrontaliero delle informazioni e delle idee. La libertà di ricezione e di trasmissione di programmi televisivi nelle Parti contraenti è garantita, sempre che i programmi soddisfino alcune esigenze minime per quanto concerne il contenuto.

B.

La revisione della Convenzione è stata resa necessaria dagli sviluppi intervenuti sul piano della tecnica e dei media nonché da alcuni aspetti relativi alla politica europea dell'audiovisivo.

C.

La ratifica del Protocollo che emenda la Convenzione non ha ripercussioni finanziarie per la Svizzera.

D.

Il decreto federale concernente il Protocollo che emenda la Convenzione sulla televisione transfrontaliera si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale, che attribuisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale è disciplinata dall'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. I trattati internazionali sottostanno segnatamente al referendum facoltativo se determinano un'unificazione multilaterale del diritto (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). Nel 1991, in occasione dell'approvazione della Convenzione, si era già constatato, giustamente, che si trattava di un'unificazione. Lo stesso vale pertanto quando vengono modificati dal profilo materiale punti essenziali dello strumento. Il decreto federale concernente l'approvazione del Protocollo che emenda la Convenzione del Consiglio d'Europa del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera sottostà pertanto al referendum facoltativo.

E.

Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima delle Parti alla Convenzione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tuttavia, il Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui sarà stato aperto all'accettazione, salvo se una Parte alla Convenzione ha notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa un'obiezione alla sua entrata in vigore. Il diritto di fare un'obiezione è riservato agli Stati o alla Comunità europea che hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione prima della scadenza di un periodo di tre mesi successivo all'apertura dell'accettazione del Protocollo. Quando sarà stata notificata siffatta obiezione, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Parte alla Convenzione che ha notificato l'obiezione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il Protocollo è stato ratificato formalmente dalla Svizzera il 1° ottobre 2000 (ma è già applicato in maniera provvisoria dal settembre 1999). Non vi sono state modifiche delle modalità di denuncia, che rimangono quelle della Convenzione, ossia: che ogni Parte

5010

può, in ogni momento, denunciare la Convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5011

2.7.9

Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo a una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein

A.

Il Trattato disciplina l'applicazione simultanea e parallela della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nella Confederazione svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Esso rinvia a un accordo complementare nel quale sono disciplinati i dettagli di un'introduzione simultanea alla Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, della ripresa nel diritto del Liechtenstein e della sua applicazione parallela.

B.

Il Trattato è stato concluso su richiesta della Svizzera, in seguito all'adozione della legge concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP) e la conclusione dell'Accordo sui trasporti su strada con l'UE, nonché in ragione dell'unione doganale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

C.

Nessuna.

D.

Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514).

E.

La ratifica è avvenuta il 18 dicembre 2000 e il Trattato, compreso l'Accordo, è entrato in vigore il 1° gennaio 2001. È stato concluso per una durata indeterminata. Ogni Parte contraente può denunciarlo per la fine di un anno civile osservando un termine di dodici mesi.

2.7.10

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente il Trattato relativo a una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein

Stesso motivo (strumento di esecuzione del Trattato), nessuna ripercussione finanziaria, base legale e entrata in vigore/modalità di denuncia identiche.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5012

2.7.11

Creazione di un nuovo gruppo della Svizzera con diritto di voto in seno al Global Environment Facility (GEF)

A.

Trattato internazionale concluso con l'Azerbaigian, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan comprendente le modalità di collaborazione in seno al nuovo gruppo.

B.

Primo: questa misura garantisce la coerenza con il gruppo che ha il diritto di voto in seno alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale (ad eccezione della Polonia, che non fa parte del gruppo con diritto di voto in seno al GEF) e permette di sviluppare sinergie nei settori del commercio e della cooperazione bilaterale allo sviluppo.

Secondo: l'accoglienza nel nostro gruppo con diritto di voto permette ai Paesi citati di essere rappresentati in seno al Consiglio esecutivo del GEF, ciò che non avveniva prima.

C.

Conformemente a un accordo esplicito figurante nelle modalità, non vi sono costi supplementari.

D.

Decisione del Consiglio federale del 20 ottobre 1999 sulla base di una proposta del DATEC del 29 settembre 1999.

E.

Entrato formalmente in vigore in seguito a una decisione del Consiglio esecutivo del GEF, del 13 dicembre 2000, che approva la creazione di un nuovo gruppo con diritto di voto, conformemente alle disposizioni del documento «Instrument for the Establishment of the GEF».

I membri del gruppo hanno il diritto di annunciare le loro dimissioni in qualsiasi momento. Devono inviare una corrispondente dichiarazione scritta agli altri membri del gruppo, con copia al Segretariato del GEF.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5013

2.7.12

Accordo multilaterale M 107 conformemente ai marginali 2010 e 10602 dell'ADR1 per il trasporto alla rinfusa di rifiuti e residui solidi contaminati da bifenili, terfenili (PCB e PCT) e polialogeni

A.

L'Accordo permette il trasporto alla rinfusa di rifiuti e residui solidi contaminati da bifenili e terfenili polialogenati (PCB e PCT) nonché da polialogeni.

B.

L'ADR, accordo del quale la Svizzera è Parte contraente, non autorizza il trasporto alla rinfusa dei prodotti citati. Sono permessi soltanto i trasporti in imballaggi autorizzati.

L'eliminazione in grandi quantità di rifiuti provenienti da stabili o terreni contaminati da residui di PCB e PCT avviene per mezzo di procedimenti eseguiti soltanto all'estero. Questi rifiuti devono pertanto essere trasportati.

Il lavoro di messa in imballaggi conformi di queste merci mette in pericolo inutilmente la salute delle persone addette e complica il carico di detti rifiuti, senza che vi sia un aumento sostanziale della sicurezza dei trasporti di questo tipo.

Firmando l'Accordo evitiamo gli inconvenienti citati, senza tuttavia aumentare i rischi connessi a questi carichi e permettiamo il trasporto internazionale di questi residui.

C.

Non vi sono ripercussioni finanziarie.

D.

Art. 4 par. 3 ADR.

E.

L'Accordo entra in vigore con la firma di una seconda Parte all'ADR ed è applicabile fino al 1° novembre 2005. Se uno dei firmatari lo revoca, sarà applicabile soltanto per i trasporti effettuati sui territori delle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato e non l'hanno revocato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

1

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS 0.741.621)

5014

2.7.13

Accordo del 13 novembre 2000 sui permessi di condurre tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e la Provincia dell'Ontario

A.

I permessi di condurre rilasciati dalle autorità svizzere e dalle autorità della Provincia canadese dell'Ontario ­ permessi riconosciuti reciprocamente ­ possono ora essere scambiati senza esame. Il detentore di un permesso di condurre svizzero che voglia scambiarlo contro un permesso della Provincia canadese dell'Ontario deve esibire documenti che dimostrino che il permesso di condurre presentato è valido e che il richiedente possedeva durante gli ultimi tre anni un permesso di condurre per almeno 24 mesi. Se questa condizione non è adempiuta, occorre indicare in modo esatto il periodo durante il quale il permesso è stato in possesso del richiedente. L'Accordo disciplina inoltre le condizioni alle quali è soggetta l'attribuzione delle diverse categorie, segnatamente per le categorie professionali.

B.

Già da qualche tempo la Svizzera sostituisce senza esame i permessi di condurre della Provincia dell'Ontario. Si tratta di una notevole semplificazione per i detentori di permessi di condurre svizzeri che stabiliscono il loro domicilio nella Provincia dell'Ontario e che devono pertanto ottenere un permesso di condurre rilasciato in questa Provincia

C.

Nessuna.

D.

Art. 150 cpv. 5 lett. e OAC (RS 741.51).

E.

In vigore dal 1° dicembre 2000, denunciabile in qualsiasi momento osservando un termine di 120 giorni civili.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5015

2.7.14

Accordo del 26 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania relativo al trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada. Entrato in vigore il 15 gennaio 2000

A.

L'Accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada dei viaggiatori e delle merci sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

L'Accordo è stato concluso su richiesta della Lituania, affinché i trasporti su strada di viaggiatori e merci tra i due Stati avvengano in un quadro legale.

C.

Non ne risulta alcun obbligo finanziario per la Svizzera.

D.

Art. 106 cpv. 7 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e art. 6 cpv. 3 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV; RS 744.10).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2000 e si applica per la Svizzera per una durata indeterminata; ogni Parte contraente può denunciarlo per scritto per la fine di un anno civile, con un termine di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5016

2.7.15

Accordo di esecuzione del 14 dicembre 1999 sulla partecipazione della Svizzera al programma di ricerca dell'Agenzia dell'OCSE per l'energia nucleare (AEN) sul reattore Halden.

Firmato nel settembre del 2000

A.

L'Accordo permette alla Svizzera di continuare a partecipare ai lavori di ricerca comune.

B.

Il programma di ricerca sul reattore Halden è volto a migliorare la sicurezza dei reattori nucleari in esercizio.

C.

Costo totale 8,2 milioni di corone (NOK) in tre anni, di cui i 2/3 sono pagati dall'industria privata e 1/3 dalla Confederazione. Costo annuo per la Confederazione: circa 170 000 franchi.

D.

Legge sulla ricerca, art. 10c dell'ordinanza. L'Accordo con l'OCSE è entrato in vigore il 1° luglio 1958.

E.

Entrata in vigore dell'Accordo il 1° gennaio 2000, termine il 31 dicembre 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5017

2.7.16

Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, AIEA, relativo all'applicazione di garanzie, firmato il 16 giugno 2000

A.

La Svizzera si impegna a informare annualmente l'AIEA delle sue attività concernenti il ciclo del combustibile nucleare e di quelle che consentono di elaborare componenti industriali utilizzabili in questo ciclo, senza dimenticare le attività di ricerca e di sviluppo. Questo anche quando per dette attività non viene impiegato materiale nucleare. La Svizzera dovrà inoltre informare l'Agenzia delle operazioni commerciali internazionali concernenti detti prodotti. L'AIEA potrà assicurarsi della presenza o dell'assenza di attività non dichiarate attraverso l'informazione fornita da qualsiasi fonte pertinente e per mezzo di ispezioni sul posto.

B.

In seguito alle violazioni da parte dell'Iraq in materia di proliferazione nucleare, si è deciso di inasprire i controlli dell'Agenzia e di completare il sistema esistente delle garanzie con un protocollo aggiuntivo. L'applicazione rafforzata del sistema esistente combinata con i nuovi mezzi contenuti nel Protocollo aggiuntivo dovrebbero, a lunga scadenza, migliorare non soltanto l'efficacia dei controlli dell'Agenzia ma anche la sua redditività.

C.

Finanziariamente si prevede che nel 2006 la Svizzera aumenti di 250 000 franchi la sua partecipazione al budget annuo dell'Agenzia. La preparazione all'applicazione del Protocollo in Svizzera renderà necessaria l'assunzione di una persona, sia per i dipartimenti interessati sia per l'industria privata.

Annualmente le visite richiederanno l'impiego di una persona al 20-40 per cento. L'organizzazione delle visite competerà al DDPS, al Seco e all'UFE.

D.

L'articolo III del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) impegna gli Stati parte che hanno rinunciato alle armi nucleari ad accettare controlli regolari delle loro installazioni nucleari. Questi controlli, chiamati garanzie, sono stipulati nell'accordo che il nostro Paese ha concluso il 6 settembre 1978 con l'AIEA. Sul piano nazionale la legge sull'energia atomica e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) costituiscono la base legale.

E.

Dopo che la nuova legge sul controllo dei beni a duplice impiego sarà accettata. Non vi è possibilità di denunciare il Protocollo addizionale, salvo denunciando lo stesso Trattato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5018

2.7.17

A.

Modifica degli articoli VI e XIV dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), accettata il 24 agosto 2000 1. L'emendamento dell'articolo VI modifica la composizione del Consiglio dei Governatori che passerà da 35 a 43 membri. La Svizzera vi siederà pertanto per due anni ogni sei anni invece che per due anni ogni sette anni.

2. L'emendamento del paragrafo A dell'articolo XIV chiede che in futuro il preventivo di bilancio annuo sia presentato ogni due anni.

B.

1. L'aumento è stato deciso a causa dell'aumento del numero di Stati membri dell'AIEA nonché del desiderio espresso da numerosi anni dagli Stati del Terzo Mondo di accrescere la loro rappresentazione in seno al Consiglio dei Governatori.

2. Molti compiti e progetti importanti hanno una durata di realizzazione superiore a un anno. La decisione di passare a una gestione budgetaria biennale sgrava i lavori amministrativi eliminando i rapporti intermediari di scarso interesse.

C.

1. e 2. Nessuna ripercussione finanziaria prevedibile.

D.

Adesione della Svizzera all'AIEA nel 1957.

E.

1. Affinché l'emendamento dell'articolo VI entri in vigore occorrerà, tra l'altro, che il gruppo regionale del Medio Oriente accetti lo Stato di Israele in seno al suo gruppo. Verosimilmente questo non avverrà fintanto che lo Stato di Israele non avrà rinunciato alle armi nucleari e ratificato il Trattato di non proliferazione nucleare.

2. L'emendamento del paragrafo A dell'articolo XIV è entrato in vigore il 24 agosto 2000.

2866

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5019

Sommario 1 Introduzione

4929

2 Presentazione dei trattati per dipartimento 4930 2.1 Dipartimento federale degli affari esteri 4930 2.1.1 Accordi bilaterali con Stati e organizzazioni internazionali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 4930 2.1.1.1 Basi legali: ­ legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) ­ decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1) 4930 2.1.1.1.1 Accordi bilaterali con Stati 4930 2.1.1.1.2 Accordi bilaterali con organizzazioni internazionali 4932 2.1.1.2 Contributo generale della Svizzera per il 2000 al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP); Decisione del Consiglio federale del 19 giugno 2000 4938 2.1.1.3 Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Tajikistan concerning Technical and Financial Cooperation as well as Humanitarian Aid, concluso il 19 ottobre 1999 4939 2.1.1.4 Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Salvador, concluso il 23 luglio 1999 4940 2.1.2 Accordo del 20 febbraio 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno d'Arabia Saudita per l'eliminazione della doppia imposizione sulle attività legate al trasporto aereo internazionale 4941 2.1.3 Accordo del 1° novembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato Internazionale Olimpico relativo allo statuto del Comitato Internazionale Olimpico in Svizzera 4942 2.1.4 Scambio di lettere del 20 giugno 2000 concernente la modifica dell'Accordo del 17 dicembre 1986 tra il Consiglio federale svizzero e l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN) onde determinare lo statuto fiscale dell'Unione e del suo personale in Svizzera 4943 2.1.5 Scambio di note del 1° e del 9 maggio 2000 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la regolamentazione del sorvolo del territorio del Principato da parte di aeromobili militari e di altri aeromobili di Stato 4944 2.1.6 Accordo del 21 settembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera nella regione del Reno Superiore 4945

5020

2.1.7 Scambio di note del 17 marzo e del 1° maggio 2000 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche) 4946 2.2 Dipartimento federale dell'interno 4947 2.2.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario, firmato il 7 dicembre 2000 4947 2.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 4948 2.3.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Repubblica popolare di Cina concernente la riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 31 marzo 2000 (RS 0.142.114.169)4948 2.3.2 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri di Bosnia e Erzegovina relativo alla riammissione di cittadini svizzeri e di cittadini di Bosnia e Erzegovina, concluso il 1° dicembre 2000 4949 2.3.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 29 febbraio 2000 (RS 0.142.111.239) 4950 2.3.4 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Principato del Liechtenstein relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 3 luglio 2000 4951 2.3.5 Accordo del 31 marzo 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (HKSAR) concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto (RS 0.142.114.162) 4952 2.3.6 Accordo relativo all'autorizzazione di transito per i cittadini jugoslavi tenuti a rientrare nel loro Paese, concluso il 21 marzo 20004953 2.3.7 Convenzione del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali 4954 2.3.8 Dichiarazione d'intenti del 13 giugno 2000 tra le autorità competenti di Svizzera e Finlandia concernente una cooperazione reciproca al fine di scambiare informazioni finanziarie relative al riciclaggio di denaro 4955 2.3.9 Trattato sul diritto dei brevetti (Patent Law Treaty, PLT) e relativo
Regolamento d'esecuzione, del 1° giugno 2000 4956 2.3.10 Atto del 29 novembre 2000 che rivede la Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo; CBE) 4957 2.3.11 Accordo del 17 ottobre 2000 sull'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo 4958 2.3.12 Scambio di note del 27 marzo e del 18 settembre 2000 che modifica l'Accordo dell'8 dicembre 1995 tra il Consiglio federale 5021

svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca relativo allo scambio di tirocinanti (RS 0.142.116.907) 4959 2.3.13 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania relativo allo scambio di tirocinanti, concluso il 25 novembre 1999 4960 2.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 4961 2.4.1 Accordo del 14 maggio 2000 tra il DDPS e il Ministero federale della Difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle Forze aeree per gli esercizi e nel settore dell'istruzione 4961 2.4.2 Accordo del 20 giugno 2000 tra il Ministro della Difesa della Repubblica francese e il Capo del DDPS della Confederazione svizzera concernente la cooperazione nel settore dell'armamento 4962 2.4.3 Accordo del 3 maggio 2000 tra la Svizzera e la Repubblica francese, relativo all'esercizio «WIVA 2000» 4963 2.4.4 Accordo tecnico del 23 maggio 2000 tra il Ministro della Difesa della Repubblica francese e il Capo del DDPS della Confederazione svizzera concernente il rifornimento di carburante in volo 4964 2.4.5 Accordo dell'11 e del 15 settembre 2000 tra il Capo del DDPS della Confederazione svizzera e il Ministro federale della Difesa della Repubblica austriaca concernente l'istruzione comune AUCON/SWISSCOY 4965 2.4.6 Memorandum of Understanding del 19 ottobre 2000 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione svizzera e il Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) concernente l'esercizio quadro di stato maggiore «Cooperative Determination 2000» 4966 2.4.7 Accordo del 20 ottobre 2000 tra il Capo del DDPS e il Ministro della Difesa della Repubblica francese relativo all'esercizio «VERSAILLES 2000» 4967 2.4.8 Accordo del 31 ottobre 2000 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministro federale della Difesa della Repubblica austriaca concernente lo scambio di personale a livello dei relatori specializzati 4968 2.5 Dipartimento federale delle finanze 4969 2.5.1 Trattato tra la Repubblica di Bulgaria e la Svizzera: sostegno alla bilancia dei pagamenti bulgara con un importo di 12 milioni di dollari per il 1998-2001 4969 2.5.2 Accordi del 24 maggio 2000 con il Governo federale austriaco concernenti la creazione,
al passaggio doganale di Winau/Wiesenrain e a quello di Rheineck/Gaissau, di uffici a controlli nazionali abbinati 4970 2.5.3 Accordi del 24 maggio 2000 con il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein concernenti la creazione,

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al passaggio doganale di Ruggel/Nofels e a quello di Mauren/Tosters, di uffici a controlli nazionali abbinati 4970 2.5.4 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito; decisione n. 1/2000 della Commissione mista CE/AELS che modifica le appendici I - III della Convenzione (con i corrispondenti emendamenti alla Convenzione) 4971 2.5.5 Accordo del 21 novembre 1990 tra la Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci; Raccomandazione n. 1/2000 4972 2.6 Dipartimento federale dell'economia 4973 2.6.1 Accordo del 26 giugno 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Botswana concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti 4973 2.6.2 Accordo del 12 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti 4974 2.6.3 Accordo del 14 dicembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare democratica di Corea concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti 4975 2.6.4 Accordo del 4 aprile 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti 4976 2.6.5 Accordo del 31 ottobre 1998 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti 4977 2.6.6 Accordo del 26 novembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Mauritius concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti 4978 2.6.7 Accordo del 30 novembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Nicaragua concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti 4979 2.6.8 Management Agreement of December 21st, 2000, between the Government of Switzerland and the European Bank for Reconstruction and Development on the FYR Macedonia Municipal and Environmental Action Program 4980 2.6.9 Proroga dell'Accordo di aiuto finanziario del 5 giugno 2000 tra il Governo svizzero e la Repubblica di Polonia 4981 2.6.10 Agreement between the (Swiss) State Secretariat for Economic Affairs and the Polish Ecofund Foundation on the Granting of a Contribution in the amount of CHF 6 Mio. & Exchange of Letters (June 5, 2000) 4982 2.6.11
Memorandum of Understanding between the Swiss Confederation and the Republic of Hungary regarding the payment of counterpart funds into the Environmental Protection Fund Appropriation of the Hungarian Ministry of Environment (July 6, 2000) 4983

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2.6.12 Memorandum of Understanding regarding AIJ/JI Cooperation between the Government of the Slovak Republic and the Government of Switzerland (March 15, 2000) 4984 2.6.13 Project Agreement on Swiss Energy Efficiency Project (Bucina in Zvolen, Slovak Republic, March 15, 2000) 4985 2.6.14 Modifica dell'accordo di aiuto finanziario tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica di Slovacchia (30 marzo 2000) 4986 2.6.15 Administration Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association concerning the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000) 4987 2.6.16 Letter Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association concerning the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000) 4988 2.6.17 Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Swiss Confederation on the granting of Financial Assistance for the Lake Sarez Risk Mitigation Project (July 28, 2000) 4989 2.6.18 Agreement between the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and the Government of the Swiss Confederation on the Granting of Financial Assistance (October 31, 2000) 4990 2.6.19 Umbrella Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK) and the Government of Switzerland 4991 2.6.20 Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK), representing the Municipalities of Gnjilane/Gjilani, Kacanik/Kancaniku, Vitina/Viti, Kos. Kamenica/Kamenica, Urosevac/Ferizaj and the Government of Switzerland, adjunct to the Umbrella Memorandum of Understanding dated September 23, 2000, concerning the South Eastern Kosovo Water Supply and Sanitation Programme 4992 2.6.21 Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK), representing Korporata Energjetike E Kosovës (KEK) and the Government of Switzerland, adjunct to the Umbrella Memorandum of Understanding dated September 23, 2000, concerning the Rehabilitation of the 110/35/10kV Electricity Distribution System in the Region of
Gnjilane/Gjilani 4993 2.6.22 Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (MINUK) and the Government of Switzerland concerning the Kosovo Cadastral Support Programme 4994 2.6.23 Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Republic of Azerbaijan on a Financial Assistance for the Booster Pumping Stations Project 4995 5024

2.6.24 Agreement between the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the Swiss Confederation concerning the Financing of the Federal Republic of Yugoslavia's Subscription to the European Bank for Reconstruction and Development 4996 2.6.25 Agreement between the Federal Republic of Yugoslavia, the Government of the Federal Republic of Yugoslavia, and the Swiss Confederation, the Government of the Swiss Confederation, concerning the Financial Assistance for Payments to Pensioners 4997 2.6.26 Accordo del 29 novembre 2000 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Mozambico concernente un aiuto alla bilancia dei pagamenti e un aiuto budgetario 4998 2.6.27 Accordo del 9 marzo 2000 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concernente un aiuto budgetario 4999 2.6.28 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente il cofinanziamento di un credito consolidato di aggiustamento strutturale 5000 2.6.29 Scambio di lettere del 22 novembre 2000 concernente un contributo supplementare della Svizzera in favore del Fondo fiduciario HIPC. Lo scambio di lettere si basa sull'Accordo del 19 dicembre 1996 tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Banca mondiale 5001 2.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 5002 2.7.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica di Cuba relativo ai trasporti aerei, concluso il 19 ottobre 2000 5002 2.7.2 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica dominicana relativo ai trasporti aerei, concluso il 7 dicembre 2000 5003 2.7.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica federale democratica di Etiopia relativo al traffico aereo, concluso il 10 febbraio 2000 5004 2.7.4 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia relativo al traffico aereo, concluso il 3 marzo 2000 5005 2.7.5 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù relativo al traffico aereo, concluso il 24 gennaio 2000 5006 2.7.6 Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT): Ratifica degli Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CMR-97) e degli strumenti di
emendamento della Costituzione e della Convenzione contenuti negli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari (PP-98) 5007 2.7.7 Accordo regionale relativo alle radiocomunicazioni della navigazione interna (Accordo di Basilea) 5009

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2.7.8 Protocollo che emenda la Convenzione del Consiglio d'Europa del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera 5010 2.7.9 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo a una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein 5012 2.7.10 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente il Trattato relativo a una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein 5012 2.7.11 Creazione di un nuovo gruppo della Svizzera con diritto di voto in seno al Global Environment Facility (GEF) 5013 2.7.12 Accordo multilaterale M 107 conformemente ai marginali 2010 e 10602 dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di rifiuti e residui solidi contaminati da bifenili, terfenili (PCB e PCT) e polialogeni 5014 2.7.13 Accordo del 13 novembre 2000 sui permessi di condurre tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e la Provincia dell'Ontario 5015 2.7.14 Accordo del 26 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania relativo al trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada. Entrato in vigore il 15 gennaio 2000 5016 2.7.15 Accordo di esecuzione del 14 dicembre 1999 sulla partecipazione della Svizzera al programma di ricerca dell'Agenzia dell'OCSE per l'energia nucleare (AEN) sul reattore Halden.

Firmato nel settembre del 2000 5017 2.7.16 Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, AIEA, relativo all'applicazione di garanzie, firmato il 16 giugno 2000 5018 2.7.17 Modifica degli articoli VI e XIV dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), accettata il 24 agosto 2000 5019

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