Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere Modifica del 27 agosto 2001

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 dicembre 1996, del 9 novembre 1999 e del 29 agosto 20001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 40

Salari minimi

40.3 40.6 II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2002 e ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

27 agosto 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1996 V 885, 1999 8158, 2000 4195 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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2001-1644