Istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti OUC Modifica del 15 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le istruzioni del 31 agosto 19941 per la pianificazione delle reti emittenti OUC sono modificate come segue: Art. 3 1
L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) pianifica e coordina le frequenze secondo il piano internazionale delle frequenze (Convenzione di Ginevra 84) e le raccomandazioni determinanti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
2
La qualità della trasmissione per la ricezione mobile deve essere misurata con il sistema AO (registrazione automatica dell'analisi oggettiva). L'UFCOM determina e pubblica i parametri tecnici del sistema AO.
Art. 11 n. 30 e 31 Per la diffusione di programmi radiofonici di emittenti locali e regionali devono essere previste le seguenti zone: 30.
31.
1
Regione di Zugo Emittenti:
1
Zona A:
Cantone di Zugo; distretto di Affoltern
Zona B:
Distretto di Muri; distretto di Hochdorf; tratto Sihlbrugg Adliswil; tratto Reiden Sursee Sempach; rimanente del distretto di Sursee (se vi sono frequenze disponibili); distretto di Svitto
Regione di Uri Svitto Glarona Emittenti:
1
Zona A:
Distretto di Svitto; Küssnacht a. R.; Einsiedeln, Höfe, March; tratto Ziegelbrücke Schwanden, Altdorf Amsteg
FF 1994 III 1424, 1996 II 883
2001-1083
2847
Planification des réseaux des émetteurs OUC
Zona B:
Distretto di See, Gaster; rimanente del Cantone di Uri; Muothatal; tratto Sattel Biberbrugg; Ägerital; rimanente del Cantone di Glarona; città di Zugo
II La presente modifica entra in vigore il 15 giugno 2001.
15 giugno 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2848