Istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti OUC Modifica del 15 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le istruzioni del 31 agosto 19941 per la pianificazione delle reti emittenti OUC sono modificate come segue: Art. 3 1

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) pianifica e coordina le frequenze secondo il piano internazionale delle frequenze (Convenzione di Ginevra 84) e le raccomandazioni determinanti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

2

La qualità della trasmissione per la ricezione mobile deve essere misurata con il sistema AO (registrazione automatica dell'analisi oggettiva). L'UFCOM determina e pubblica i parametri tecnici del sistema AO.

Art. 11 n. 30 e 31 Per la diffusione di programmi radiofonici di emittenti locali e regionali devono essere previste le seguenti zone: 30.

31.

1

Regione di Zugo Emittenti:

1

Zona A:

Cantone di Zugo; distretto di Affoltern

Zona B:

Distretto di Muri; distretto di Hochdorf; tratto Sihlbrugg ­ Adliswil; tratto Reiden ­ Sursee ­ Sempach; rimanente del distretto di Sursee (se vi sono frequenze disponibili); distretto di Svitto

Regione di Uri ­ Svitto ­ Glarona Emittenti:

1

Zona A:

Distretto di Svitto; Küssnacht a. R.; Einsiedeln, Höfe, March; tratto Ziegelbrücke ­ Schwanden, Altdorf ­ Amsteg

FF 1994 III 1424, 1996 II 883

2001-1083

2847

Planification des réseaux des émetteurs OUC

Zona B:

Distretto di See, Gaster; rimanente del Cantone di Uri; Muothatal; tratto Sattel ­ Biberbrugg; Ägerital; rimanente del Cantone di Glarona; città di Zugo

II La presente modifica entra in vigore il 15 giugno 2001.

15 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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