Decreto federale

Disegno

concernente l'iniziativa popolare «per madre e bambino per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno» (Iniziativa «per madre e bambino») del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale; vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19981 su una nuova Costituzione federale; vista l'iniziativa popolare «per madre e bambino»2; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 2000 3, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «per madre e bambino - per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno» del 19 novembre 1999 è valida; essa è sottoposta al voto di popolo e Cantoni.

2 L'iniziativa, adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è completata come segue: Art. 116a (nuovo)

Protezione dei bambini non ancora nati

1

La Confederazione protegge la vita del bambino non ancora nato ed emana direttive per l'aiuto necessario a sua madre in stato di bisogno.

2

La legislazione della Confederazione si attiene in merito a quanto segue: a.

chiunque causa la morte di un bambino non ancora nato o contribuisce in modo decisivo alla sua morte si rende punibile a meno che la prosecuzione della gravidanza comporti per la madre un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile e dovuto a cause fisiche;

b.

qualsiasi forma di pressione, finalizzata alla soppressione di un bambino non ancora nato, è inammissibile;

1 2 3

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RU 1999 2556 FF 2000 194 FF 2001 577 2000-1634

Iniziativa «per madre e bambino»

c.

se la gravidanza è la conseguenza di atti di violenza, la madre può dare il suo consenso, l'unico necessario, alla libera adozione del bambino fin dall'accertamento della gravidanza;

d.

se la gravidanza pone la madre in uno stato di bisogno, i Cantoni accordano l'aiuto necessario. Possono affidare tale compito ad istituzioni private.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196, titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria ad art. 116a (Protezione del bambino non ancora nato) Per il periodo fino all'entrata in vigore di una nuova regolamentazione legislativa, tutte le disposizioni del Codice penale svizzero (CP) che prevedono l'interruzione della gravidanza impunita sono sostituite dalla regolamentazione dell'articolo 116a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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