Istruzione concernente la protezione degli immobili civili del 19 giugno 2000

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l'articolo 23 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) nonché l'articolo 14 dell'ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) emana la seguente istruzione:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

1

La presente istruzione disciplina l'adeguata protezione degli immobili civili e di altri immobili, nell'interesse della Confederazione, dai pericoli attivi e passivi per mezzo di misure di sicurezza edili, tecniche e organizzative.

2 Per immobili civili s'intendono tutti gli immobili che non servono a scopi militari o all'adempimento dei compiti nel settore dei Politecnici federali (settore dei PF).

Fanno parte degli immobili civili anche gli immobili destinati all'adempimento dei compiti dei Tribunali federali e delle commissioni extraparlamentari secondo l'articolo 57 capoverso 2 LOGA.1

Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente istruzione si applica all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) nonché alle organizzazioni civili di utenti.

2 Gli articoli 3 e 5 della presente istruzione sono applicabili per analogia al settore dei PF.

Art. 3

Definizioni

1

Immobili: sono considerati immobili ai sensi della presente istruzione tutti i fondi e le costruzioni civili di proprietà o in possesso della Confederazione (locazione, affitto, leasing).2 2

Protezione degli immobili: oltre alla protezione delle costruzioni, delle attrezzature d'esercizio e delle sistemazioni esterne, la protezione degli immobili comprende parimenti la protezione di persone, funzioni, valori, informazioni, sistemi informatici e mobilio.

1 2

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Art. 4 cpv. 3 OILC Art. 4 cpv. 2 OILC 2001-0066

Protezione degli immobili civili

3

Pericolo: è definito pericolo il rischio di subire in futuro un danno cagionato da un evento.

4

Pericolo attivo: pericolo provocato da atti intenzionali e mirati.

5

Pericolo passivo: pericolo provocato da errori umani o tecnici oppure da eventi naturali.

6

Messa in pericolo: per messa in pericolo s'intende il pericolo riferito a una determinata situazione, a un determinato oggetto o a una determinata persona.

7 Rischio, rischio residuo: il rischio è una minaccia rilevata secondo la frequenza e gli effetti. Il rischio che sussiste dopo l'attuazione delle misure di sicurezza è detto rischio residuo.

8

Evento: episodio, con o senza danni, che minaccia la sicurezza attraverso pericoli attivi e passivi.

9 Organizzazione di utenti: l'organizzazione di utenti è l'unità amministrativa (dipartimento, gruppo, Ufficio e altre autorità federali) che utilizza un immobile civile.

Sezione 2: Protezione degli immobili Art. 4 1

Principi

Per tutti gli immobili civili sono prese adeguate misure di protezione.

2 D'intesa con il Servizio di sicurezza dell'amministrazione federale aggregato all'Ufficio federale di polizia (SID) e con le organizzazioni di utenti, l'UFCL è responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di tutte le misure edili, tecniche e organizzative, compresa l'abrogazione delle misure esistenti. Per gli immobili del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) siti all'estero questo accordo è preso in seno al Comitato di sicurezza DFAE/UFCL/SID presieduto dal DFAE.

3

Le analisi dei rischi effettuate dal SID nonché gli obiettivi di protezione e i livelli di pericolo che ne derivano sono determinanti per l'UFCL ai fini della pianificazione e dell'esecuzione di queste misure. Per gli immobili del DFAE siti all'estero, l'analisi del rischio effettuata dal SID viene preventivamente presentata al Comitato di sicurezza DFAE/UFCL/SID. Per gli immobili dell'amministrazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è determinante l'analisi dei rischi effettuata dalla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere dello Stato maggiore generale.

Art. 5

Scelta delle misure di sicurezza

1

La scelta delle misure di sicurezza edili, tecniche e organizzative ottimali deve avvenire secondo il principio dell'efficienza dei costi.

2 Secondo il principio dell'efficienza dei costi, i rischi di un immobile devono essere ridotti fino al rischio residuo, per il quale ulteriori misure di sicurezza risulterebbero più onerose della riduzione del rischio così conseguita.

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Protezione degli immobili civili

3 La scelta delle misure di sicurezza secondo il principio dell'efficienza dei costi garantisce che i costi annui previsti in materia di sicurezza, consistenti nell'importo del danno presumibile e negli oneri connessi alle misure di sicurezza, rimangano minimi.

Art. 6

Notifica dell'evento

1

L'UFCL e le organizzazioni di utenti notificano al SID, conformemente alle sue direttive, tutti gli eventi rilevanti dal profilo della sicurezza e concernenti gli immobili civili.

2 Per gli immobili dell'amministrazione del DDPS la notifica viene fatta alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere dello Stato maggiore generale.

3 Per gli immobili del DFAE siti all'estero la notifica viene fatta all'incaricato per la sicurezza del DFAE, che la trasmette al SID.

Sezione 3: Finanziamento Art. 7

Determinazione dei costi delle misure di sicurezza

I costi delle misure di sicurezza comprendono tra l'altro i costi d'investimento, d'esercizio e di manutenzione e sono determinati conformemente alla raccomandazione COCIC3 concernente il calcolo della redditività nella gestione degli immobili della Confederazione.

Art. 8

Pianificazione budgetaria / credito

1

Le misure di sicurezza edili, tecniche e organizzative sono di regola finanziate dall'UFCL mediante i crediti ordinari.

2 Per la realizzazione di misure di sicurezza che per motivi di urgenza o di protezione delle informazioni devono essere finanziate in altro modo, l'UFCL dispone di un credito per la sicurezza.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1° luglio 2000.

19 giugno 2000

Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

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3

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Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione.