Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una durata ridotta del lavoro» del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1 e il numero III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare federale «per una durata ridotta del lavoro» depositata il 5 novembre 19993; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20004, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 5 novembre 1999 «per una durata ridotta del lavoro» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 19995, ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è completata come segue: Art. 110a

Durata del lavoro

1

La durata massima del lavoro annuo salariato è di 1872 ore; da questa durata sono dedotte le vacanze e i giorni festivi previsti dalla legge.

2 Annualmente sono ammesse al massimo 100 ore di lavoro straordinario, con obbligo di retribuzione supplementare. Il lavoro straordinario è compensato di regola mediante tempo libero. Può essere compensato anche l'anno successivo.

3 La durata massima della settimana lavorativa, lavoro straordinario incluso, è di 48 ore. Non può essere superata. In ogni rapporto di lavoro va stabilita una durata normale del lavoro.

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RS 101 RU 1999 2556 FF 1999 8671 FF 2000 3562 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 34a, come pure di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale.

2562

2000-1219

Iniziativa popolare

4

Le persone che lavorano a tempo parziale non vanno discriminate. Ciò vale in particolare per la loro assunzione, l'attribuzione dei compiti, le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento, le promozioni, il licenziamento e le assicurazioni sociali, inclusa la previdenza professionale.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196 titolo Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197 (nuovo)

Disposizioni transitorie dopo l'approvazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Durata del lavoro) 1 Nel primo anno successivo all'accettazione dell'iniziativa, la durata massima del lavoro annuo è ridotta a 2184 ore, dedotte le vacanze e i giorni festivi previsti dalla legge. In seguito, tale durata è ulteriormente ridotta di 52 ore annue, fino a raggiungere 1872 ore. La durata delle occupazioni a tempo parziale è ridotta pro rata o il salario orario aumentato proporzionalmente.

2

Le riduzioni della durata del lavoro risultanti dalle presenti disposizioni non comportano riduzioni di stipendio per i lavoratori il cui salario lordo non supera di una volta e mezzo la media dei salari versati in Svizzera.

3

La Confederazione accorda un sostegno finanziario temporaneo alle imprese che riducono del 10 per cento o più la durata annua del lavoro e si impegnano contrattualmente con la Confederazione e con le competenti organizzazioni di lavoratori a creare nuovi posti di lavoro o a mantenere quelli esistenti.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

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