Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2002 del 1° novembre 2001

Giusta gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.

Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2002, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso del 1998. Il tasso d'adeguamento č del 3,4 per cento.

Adeguamenti successivi Gli adeguamenti successivi devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 2 della predetta ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Per il 1° gennaio 2002 non č effettuato alcun adeguamento.

1° novembre 2001

5362

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2001-2275