Decreto federale concernente il Protocollo facoltativo del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 54 capoverso 1 e l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 settembre 20012, decreta:

Art. 1 1

Il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati č approvato.

2

Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare il Protocollo facoltativo.

3

Al momento della ratifica il Consiglio federale consegnerą una dichiarazione vincolante relativa all'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo in merito a un divieto di arruolamento di volontari di etą inferiore ai 18 anni da parte delle forze armate statali.

Art. 2 Il presente decreto non sottostą al referendum.

2916

1 2

RS 101 FF 2001 5595

5624

2001-1782