Legge federale sui diritti politici

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20011, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici è modificata come segue: Art. 1 e 2 Abrogati Art. 5 cpv. 3 secondo periodo 3

... La sperimentazione del voto elettronico è retta dall'articolo 8a.

Art. 8a (nuovo) Voto elettronico 1

D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

2

Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 9

Persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile

I militari in servizio e le persone che prestano servizio civile o servizio nella protezione civile possono votare per corrispondenza anche in materia cantonale e comunale.

Art. 10 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

Il Consiglio federale stabilisce le norme secondo cui sono fissati i giorni delle votazioni. A tal fine tiene conto delle esigenze degli aventi diritto di voto, del Parlamento, dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni incaricate del recapito del materiale di voto ed evita le sovrapposizioni di date che potrebbero risultare dalle differenze tra l'anno civile e l'anno ecclesiastico.

1 2

FF 2001 5665 RS 161.1

2001-2525

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Diritti politici. LF

1bis Almeno

quattro mesi prima del giorno della votazione, il Consiglio federale stabilisce quali testi porre in votazione. Le leggi federali dichiarate urgenti possono essere poste in votazione entro un termine più breve.

Art. 11 cpv. 3 terzo periodo (nuovo)

3

... La Cancelleria federale le pubblica in forma elettronica al minimo sei settimane prima del giorno della votazione.

Art. 12 cpv. 3 (nuovo)

3

Il Cantone che svolge prove pilota del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.

Art. 14 cpv. 2

2

Il processo verbale è trasmesso al governo cantonale. Quest'ultimo compila i risultati provvisori di tutto il Cantone, li comunica alla Cancelleria federale e li pubblica, entro tredici giorni da quello della votazione, nel Foglio ufficiale cantonale. Se necessario, pubblica un numero speciale del Foglio ufficiale.

Art. 15 cpv. 4 (nuovo) 4

Se una modifica giuridica non può essere ritardata e il risultato della votazione è indubbio, il Consiglio federale o l'Assemblea federale può provvisoriamente porre in vigore leggi o decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali, come pure mantenere in vigore o abrogare leggi dichiarate urgenti, prima che sia ultimato l'accertamento.

Art. 16 cpv. 2

2

Il Consiglio federale stabilisce dopo ogni censimento della popolazione quanti seggi spettano ai singoli Cantoni.

Art. 17 frase introduttiva I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni nel modo seguente: ...

Art. 22 cpv. 2

2

Le proposte devono indicare: cognome e nome, sesso, data di nascita, professione, indirizzo e luogo d'origine dei candidati.

Art. 23 secondo periodo (nuovo) ... I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle designano una delle proposte quale lista privilegiata.

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Art. 24 cpv. 3 e 4 (nuovi) 3

L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che: a.

era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione;

b.

presenta una sola proposta nel Cantone; e

c.

nella legislatura uscente è rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o in occasione dell'ultimo rinnovo integrale ha ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.

4

Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.

Art. 37 cpv. 2bis secondo periodo (nuovo) 2bis

... I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista designata dal gruppo quale lista privilegiata.

Art. 38 cpv. 5 (nuovo) 5

Il Cantone che svolge prove pilota del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.

Art. 39 lett. d ed e Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali: d.

il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);

e.

le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito).

Art. 40 cpv. 1 1

Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione.

Art. 49 cpv. 3 (nuovo) 3

Il Cantone che svolge prove pilota del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.

Art. 52 cpv. 2 2

Al più tardi entro otto giorni da quello dell'elezione, il Cantone pubblica nel Foglio ufficiale i risultati concernenti tutti i candidati e, se del caso, tutte le liste e indica i rimedi di diritto.

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Art. 53 cpv. 1 1

La seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione. In tale seduta dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l'elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.

Art. 56 cpv. 1 e 3 primo periodo

1

Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, tre quinti dei firmatari della lista (art. 24 cpv. 1) o la direzione del partito cantonale (art. 24 cpv. 3) che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire possono presentare una proposta di candidatura.

3

Se non è fatto uso del diritto di proposta, si procede a un'elezione popolare. ...

Art. 60a (nuovo) Lista delle firme in forma elettronica Chi scarica da un ordinatore una lista delle firme pubblicata in forma elettronica per una domanda di referendum deve assicurarsi che tale lista soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge.

Art. 66 cpv. 1 secondo periodo, cpv. 2 lett. a e b e 3 1

... Se le firme valide sono inferiori di oltre 10 000 unità al numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. ...

2

Sono nulle: a.

le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 60;

b.

le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato.

3

La Cancelleria federale conta le firme valide sino a quando è raggiunto il numero costituzionalmente stabilito e pubblica la decisione di riuscita nel Foglio federale.

Art. 67b cpv. 1

1

Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni.

Art. 69a (nuovo) Lista delle firme in forma elettronica Chi scarica da un ordinatore una lista delle firme pubblicata in forma elettronica per un'iniziativa popolare deve assicurarsi che tale lista soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge.

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Art. 72 cpv. 1 secondo periodo, cpv. 2 e 3 1

... Se le firme valide sono inferiori di oltre 10 000 unità al numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di raccolta delle firme è trascorso infruttuosamente. ...

2

Sono nulle: a.

le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 68;

b.

le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato;

c.

le firme su liste depositate dopo la scadenza del relativo termine di raccolta.

3

La Cancelleria federale conta le firme valide sino a quando è raggiunto il numero costituzionalmente stabilito e pubblica la decisione di riuscita nel Foglio federale.

Art. 75 rubrica Esame della validità Titolo prima dell'art. 76a

Titolo quinto a (nuovo): Registro dei partiti Art. 76a 1

Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se: a.

riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile3; e

b.

è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali.

2

L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti: a.

un esemplare degli statuti vigenti;

b.

il nome previsto negli statuti e la sede del partito;

c.

il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.

3

La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.

3

RS 210

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Art. 77 cpv. 2 2

Il ricorso dev'essere presentato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione. Deve pervenire al governo cantonale al più tardi il quarto giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 80 cpv. 2 secondo periodo

2

... Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).

Art. 86a (nuovo) Campagne informative prima delle elezioni Prima delle elezioni al Consiglio nazionale, la Confederazione può svolgere campagne informative e di sensibilizzazione, segnatamente al fine di promuovere la partecipazione al voto, le candidature femminili e una rappresentanza equilibrata dei sessi in Parlamento.

II La legge seguente è modificata come segue: Legge federale del 19 dicembre 1975 4 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero Art. 1 cpv. 1 secondo periodo

1

... D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale, conformemente all'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3090

4 5

RS 161.5 RS 161.1; RU ...

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