Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 4 maggio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 20011 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile2: Appendice 12 del CNM: Convenzione addizionale 2001 al CNM per i lavori in sotterraneo (CA-LS) del 15 dicembre 20003 Art. 2 Art. 5 Art. 6 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14

Campo di applicazione Norma Nomina della Commissione professionale paritetica (CP-LS) e definizione dei suoi compiti Orario di lavoro Lavoro a sciolte Tempo di tragitto Posto di raccolta Vitto e trasferimento Supplementi, indennità Salari base

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 14 della convenzione addizionale 2001.

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Vedi decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469/70/71 Il testo delle disposizioni della convenzione addizionale non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ; 3003 Berna.

Questa convenzione addizionale sostituisce quella del 13 febbraio 1998

2001-0746

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

4 maggio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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