Legge federale relativa alla continuazione dell'assicurazione delle lavoratrici nella previdenza professionale
Progetto
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 113 della Costituzione federale; visto il rapporto del 16 gennaio 2001 1 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del ... 2, decreta:
Art. 1
Continuazione dell'assicurazione
Fintantoché l'età di pensionamento delle donne ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è più elevata dell'età di pensionamento delle donne ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), le donne che soddisfano le condizioni dell'articolo 7 LPP continuano a essere assicurate per la previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS.
Art. 2
Effetti
1
Per le donne che continuano a essere assicurate ai sensi dell'articolo 1, gli accrediti di vecchiaia annui corrispondono al 18 per cento del salario coordinato.
2 L'aliquota di conversione è corrispondentemente adattata, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LPP.
Art. 3
Riaffiliazione
Le donne i cui rapporti di previdenza sono terminati ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPP prima dell'entrata in vigore della presente legge possono farsi riaffiliare al loro istituto di previdenza con effetto retroattivo al 1° febbraio 2001. Le prestazioni già versate vanno restituite e i contributi pagati. L'articolo 66 capoverso 1 LPP è applicabile.
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FF 2001 996 FF 2001 ...
RS 831.10 RS 831.40
1002
2001-0240
Continuazione dell'assicurazione delle lavoratrici nella previdenza professionale
Art. 4
Disposizione finale
1
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.
2 Entra in vigore il giorno seguente l'adozione e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2004, ma al più tardi fino all'entrata in vigore della prima revisione della LPP.
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