Decreto federale sullo stanziamento di crediti della Confederazione in virtù degli articoli 6 e 16 della legge sulla ricerca negli anni 2000-2003 del 28 settembre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998 1, decreta:
Art. 1 Per gli anni 2000-2003 è stanziato un credito d'impegno di 111,7 milioni di franchi per sostenere i seguenti centri di ricerca, servizi scientifici ausiliari e la cooperazione scientifica internazionale secondo l'articolo 16 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca: a.
Istituto svizzero di ricerca sperimentale sul cancro (ISREC);
b.
Istituto svizzero di ricerca applicata sul cancro (ISAC);
c.
altri centri di ricerca e servizi scientifici ausiliari;
d.
cooperazione scientifica internazionale;
e.
partecipazione a grandi impianti internazionali di ricerca.
Art. 2
Ricerca in elettronica e microtecnica
Per gli anni 2000-2003 è fissato un importo massimo di 82,2 milioni di franchi per sostenere il Centro svizzero di elettronica e microtecnica di Neuchâtel (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA, CSEM) e la Fondazione svizzera per la ricerca in microtecnica (FSRM).
Art. 3
Fondazione Scienza e società
Per gli anni 2000-2003 è fissato un importo massimo di 4 milioni di franchi per sostenere la fondazione di diritto privato Scienza e società conformemente all'articolo 6 capoverso 3 della legge del 7 ottobre 19833 sulla ricerca. Tale sostegno presuppone che in seno al Consiglio di fondazione sia garantita un'ampia rappresentanza della società.
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FF 1999 243 RS 420.1; RU 2000 1858 RS 420.1; RU 2000 1858 1999-5446
Crediti in virtù della legge sulla ricerca negli anni 2000-2003. DF
Art. 4 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 28 settembre 1999
Consiglio nazionale, 23 settembre 1999
Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz
La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker
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