Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione
Rettifica
In seguito ad un errore della Cancelleria federale, il testo che figura qui appresso non è stato pubblicato nel Foglio federale del 10 aprile 2001. La presente pubblicazione vi rimedia, ma non modifica il termine assegnato per la raccolta delle firme.
Tale termine è iniziato il 10 aprile 2001 e scade il 10 ottobre 2002.
24 aprile 2001
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Cancelleria federale
2001-0688
Termine per la raccolta delle firme: 10 ottobre 2002
Iniziativa popolare federale ,,Utili della Banca nazionale per l'AVS" Esame preliminare
La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale ,,Utili della Banca nazionale per l'AVS", presentata il 15 marzo 2001; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.
1 2 3
La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale ,,Utili della Banca nazionale per l'AVS", presentata il 15 marzo 2001, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art.
282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0
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Iniziativa popolare federale
2.
L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
Nr.
Cognome
Nome
Indirizzo
1.
Béguelin
Michel
Rue des Fontenailles 10
Nr.
2.
Dormond
Marlyse
Rue des Fontenailles 10
1007 Lausanne
3.
Dünki
Max
Spiegelhofweg
8942 Oberrieden
4.
Fankhauser
Angeline
In den Lettenreben
15
4104 Oberwil
5.
Hubacher
Helmut
Gerbergässlein
26
4001 Basel
7
NPA
Domicilio
1007 Lausanne
6.
Hubmann
Vreni
Hofwiesenstrasse
12
8057 Zürich
7.
Jans
Armin
Aegeristrasse
60
6300 Zug
8.
Kaeser
Fritz
Rue Soubeyran
8
1203 Genève
9.
Lieberherr
Emilie
Schipfe
45
8023 Zürich
10. Marti
Claudio
Weiherweg
2
5080 Laufenburg
11. Tschudi
Hans Peter
Pelikanweg
5
4054 Basel
12. Rechsteiner
Rudolf
Im Davidsboden
10
4056 Basel
13. Rossini
Stéphane
Sornard
14. Schmid
Odilo
Bahnhofstrasse
11
3900 Brig Glis
15. Tschäppät
Alexander
Merzenacker
70
3006 Bern
16. Wyss
Ursula
Rabbentalstrasse
83
3013 Bern
17. Schüepp
Doris
Stationsstrasse
39
8003 Zürich
18. Keiser
Cesar
Englischviertelstrasse
38
8032 Zürich
19. Zäch
Guido
Mühlegasse
19
4800 Zofingen
20. Neirynck
Jacques
Ormet
17b
1024 Ecublens
21. Reimann
Fritz
Asterweg
39d
3604 Thun
22. Gerwig
Andreas
Hardstrasse
54
23. MenétreySavary
AnneCatherine
Ruelle du Port
1813 St. Saphorin
24. Pedrina
Fabio
Via Stazione
6780 Airolo
25. Fehr
Jacqueline
Ackeretstrasse
1312
1997 Haute Nendaz
19
4052 Basel
8400 Winterthur
Iniziativa popolare federale
3.
Il titolo dell'iniziativa popolare federale ,,Utili della Banca nazionale per l'AVS" soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4.
La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comité pour la sécurité AVS (COSA), presidente: Rudolf Rechsteiner, consigliere nazionale, casella postale 105, 4011 Basilea, e pubblicata nel Foglio federale del 10 aprile 2001.
27 marzo 2001
Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Iniziativa popolare federale
Iniziativa popolare federale ,,Utili della Banca nazionale per l'AVS" L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 99 cpv. 4 4
L'utile netto della Banca nazionale è versato al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È fatta salva una quota destinata ai Cantoni, pari a un miliardo di franchi annui; tale importo può essere adeguato per legge all'evoluzione dei prezzi.
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 (nuovo) 1. Disposizione transitoria dell'art. 99 cpv. 4 (nuova) L'articolo 99 capoverso 4 entra in vigore al più tardi due anni dopo l'accettazione da parte di popolo e Cantoni. Se entro tale data non sono stati effettuati i necessari adeguamenti legislativi, il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.
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