Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Rettifica

In seguito ad un errore della Cancelleria federale, il testo che figura qui appresso non è stato pubblicato nel Foglio federale del 10 aprile 2001. La presente pubblicazione vi rimedia, ma non modifica il termine assegnato per la raccolta delle firme.

Tale termine è iniziato il 10 aprile 2001 e scade il 10 ottobre 2002.

24 aprile 2001

1310

Cancelleria federale

2001-0688

Termine per la raccolta delle firme: 10 ottobre 2002

Iniziativa popolare federale ,,Utili della Banca nazionale per l'AVS" Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale ,,Utili della Banca nazionale per l'AVS", presentata il 15 marzo 2001; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale ,,Utili della Banca nazionale per l'AVS", presentata il 15 marzo 2001, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art.

282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

1311

Iniziativa popolare federale

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

Nr.

Cognome

Nome

Indirizzo

1.

Béguelin

Michel

Rue des Fontenailles 10

Nr.

2.

Dormond

Marlyse

Rue des Fontenailles 10

1007 Lausanne

3.

Dünki

Max

Spiegelhofweg

8942 Oberrieden

4.

Fankhauser

Angeline

In den Lettenreben

15

4104 Oberwil

5.

Hubacher

Helmut

Gerbergässlein

26

4001 Basel

7

NPA

Domicilio

1007 Lausanne

6.

Hubmann

Vreni

Hofwiesenstrasse

12

8057 Zürich

7.

Jans

Armin

Aegeristrasse

60

6300 Zug

8.

Kaeser

Fritz

Rue Soubeyran

8

1203 Genève

9.

Lieberherr

Emilie

Schipfe

45

8023 Zürich

10. Marti

Claudio

Weiherweg

2

5080 Laufenburg

11. Tschudi

Hans Peter

Pelikanweg

5

4054 Basel

12. Rechsteiner

Rudolf

Im Davidsboden

10

4056 Basel

13. Rossini

Stéphane

Sornard

14. Schmid

Odilo

Bahnhofstrasse

11

3900 Brig Glis

15. Tschäppät

Alexander

Merzenacker

70

3006 Bern

16. Wyss

Ursula

Rabbentalstrasse

83

3013 Bern

17. Schüepp

Doris

Stationsstrasse

39

8003 Zürich

18. Keiser

Cesar

Englischviertelstrasse

38

8032 Zürich

19. Zäch

Guido

Mühlegasse

19

4800 Zofingen

20. Neirynck

Jacques

Ormet

17b

1024 Ecublens

21. Reimann

Fritz

Asterweg

39d

3604 Thun

22. Gerwig

Andreas

Hardstrasse

54

23. MenétreySavary

AnneCatherine

Ruelle du Port

1813 St. Saphorin

24. Pedrina

Fabio

Via Stazione

6780 Airolo

25. Fehr

Jacqueline

Ackeretstrasse

1312

1997 Haute Nendaz

19

4052 Basel

8400 Winterthur

Iniziativa popolare federale

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale ,,Utili della Banca nazionale per l'AVS" soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comité pour la sécurité AVS (COSA), presidente: Rudolf Rechsteiner, consigliere nazionale, casella postale 105, 4011 Basilea, e pubblicata nel Foglio federale del 10 aprile 2001.

27 marzo 2001

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale ,,Utili della Banca nazionale per l'AVS" L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 99 cpv. 4 4

L'utile netto della Banca nazionale è versato al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È fatta salva una quota destinata ai Cantoni, pari a un miliardo di franchi annui; tale importo può essere adeguato per legge all'evoluzione dei prezzi.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 (nuovo) 1. Disposizione transitoria dell'art. 99 cpv. 4 (nuova) L'articolo 99 capoverso 4 entra in vigore al più tardi due anni dopo l'accettazione da parte di popolo e Cantoni. Se entro tale data non sono stati effettuati i necessari adeguamenti legislativi, il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.

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