ad 00.404 Iniziativa parlamentare Legge federale sull'IVA.

Modifica (Triponez) Rapporto del 20 novembre 2000 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 28 febbraio 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Giusta l'articolo 21quater capoverso 4 della legge dei rapporti fra i consigli (LRC; RS 171.11), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 20 novembre 2000 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 febbraio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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2001-0319

Parere 1

Situazione iniziale

Il 23 marzo 2000, il consigliere nazionale M. Triponez ha depositato un'iniziativa parlamentare in cui chiedeva la modifica della legge del 2 settembre 1999 sull'IVA (LIVA). La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha proposto di dar seguito all'iniziativa integrando l'articolo 18 LIVA con un nuovo numero 25. In tal modo sarebbero escluse dal campo d'applicazione dell'IVA le prestazioni derivanti da compiti affidati alle casse di compensazione e le prestazioni realizzate da tali casse tra loro.

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Parere sulla proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

L'iniziativa parlamentare Triponez si prefigge un esonero fiscale finora non previsto dalla LIVA. L'IVA è un'imposta generale sul consumo, e come tale va applicata globalmente e in modo uniforme a tutte le forniture di beni e alle prestazioni di servizi che avvengono sul territorio nazionale; le eccezioni al campo d'applicazione dell'imposta devono pertanto essere ridotte il più possibile. Conseguentemente, la LIVA, in vigore dal 1° gennaio 2001 prevede che tutte le operazioni siano di regola sottoposte all'imposta, senza considerare lo statuto del fornitore di prestazioni. In virtù dei disposti dell'articolo 5 LIVA, le deroghe a tale principio devono figurare esplicitamente nella legge. Per questa ragione l'elenco delle operazioni escluse dal campo d'applicazione dell'imposta, quale figura nell'articolo 18 LIVA, è esaustivo.

La proposta della CET-N completa questo elenco aggiungendo un n. 25 riguardante da un lato le prestazioni realizzate dalle casse di compensazione tra loro e d'altro lato le prestazioni derivanti da compiti affidati alle casse di compensazione in base alla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS) o alle casse di compensazione in materia di assegni famigliari, in virtù del diritto applicabile e che competono alle assicurazioni sociali, alla previdenza sociale e professionale o alla formazione e al perfezionamento professionali.

Conformemente al carattere generale dell'imposta, il numero delle esclusioni dal suo campo d'applicazione deve essere per quanto possibile ridotto. Oggettivamente l'esonero previsto dal nuovo n. 25 si applica ai compiti relativi alle assicurazioni sociali (ivi compresa l'assicurazione vecchiaia e superstiti, l'assicurazione invalidità [comprese le relative prestazioni complementari], la previdenza professionale, le assicurazioni malattia e infortuni, l'assicurazione militare, l'assicurazione per perdita di guadagno, gli assegni famigliari e l'assicurazione contro la disoccupazione) o relativi alla previdenza sociale o professionale, alla formazione o al perfezionamento professionale.

Soggettivamente, il nuovo n. 25 si applica soltanto alle casse di compensazione AVS e alle casse di compensazione in materia di assegni famigliari per compiti loro assegnati in base alla LAVS o al diritto applicabile. La nuova disposizione di legge prevede inoltre che siano escluse dal campo d'applicazione dell'imposta anche le prestazioni reciproche delle casse di compensazione.

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Il Consiglio federale ritiene che la proposta d'esclusione dal campo d'applicazione dell'imposta prevista nel nuovo numero 25 dell'articolo 18 LIVA sia formulata tanto oggettivamente quanto soggettivamente in modo chiaro e restrittivo. Considerato il fine perseguito dall'iniziativa parlamentare, la perdita fiscale annua e ricorrente di 1,5 milioni di franchi, secondo le valutazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), è accettabile.

Il Consiglio federale constata con soddisfazione che la proposta di modifica della legge non oltrepassa le possibilità d'esonero fiscale che figurano nell'articolo 13, parte A, capoverso 1 lettera g della 6a direttiva CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle tasse sulla cifra d'affari.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva la proposta del 20 novembre 2000 della CET-N.

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