Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Modifica del 23 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2001 al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie1:

Convenzione addizionale 2001 del 1° novembre 2000 al CCL per le costruzioni ferroviarie Art. 1

In generale

Art. 2

Adeguamento salariale 2001

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2001.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

23 gennaio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Il testo delle disposizioni della convenzione addizionale non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'Ufficio centale federale degli stampati e del materiale, 3003 Berna.

2001-0076