Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco

Progetto

(Legge sulle case da gioco, LCG) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 1° marzo 20011 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 16 marzo 20012, decreta: I La legge federale del 18 dicembre 19983 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco) è modificata come segue: Art. 61bis

Casinò con apparecchi automatici di diritto cantonale

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Entrato in vigore il presente articolo, i Cantoni possono autorizzare la riapertura dei casinò con apparecchi automatici che avevano cominciato la loro attività, sulla base di un'autorizzazione cantonale, prima del 22 aprile 1998, a condizione che le decisioni sulle domande di concessione presentate prima del 30 settembre 2000 per le ubicazioni interessate non siano ancora state prese.

2 L'autorizzazione cantonale è valida al più tardi fino alla decisione ufficiale sulle domande di concessione.

3 Per quanto attiene all'esercizio, alla vigilanza e all'imposizione fiscale, i casinò con apparecchi automatici sono sottoposti alla legislazione cantonale.

II 1 La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo in base all'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

2 Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione ed ha effetto fino all'entrata in vigore delle decisioni relative alle domande di concessione, ma al più tardi sino al 30 settembre 2002.

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FF 2001 5228 FF 2001 5237 RS 935.52

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2001-1907