Decreto federale concernente la revisione dei diritti popolari
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata un'iniziativa parlamentare; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 2 aprile 20011; visto il parere del Consiglio federale del 15 giugno 20012, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 138 cpv. 1 1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro dodici mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
Minoranza I (Inderkum, Béguelin, Dettling, Escher) 1
... della Costituzione entro diciotto mesi dalla ...
Minoranza II (Briner, Büttiker, Escher, Stähelin, Wenger) Art. 138
Iniziativa popolare o cantonale per ...
1
... aventi diritto di voto o otto Cantoni possono ... della relativa iniziativa. Il diritto di iniziativa cantonale è esercitato dai Parlamenti o dal Popolo dei Cantoni interessati.
Art. 139
Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale della Costituzione federale
1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro dodici mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di progetto elaborato.
2
Abrogato
3
Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.
4
1 2
Abrogato FF 2001 4315 FF 2001 ...
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2001-0662
Revisione dei diritti popolari. DF
5 L'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporle un controprogetto.
6
Abrogato (cfr. art. 139b)
Minoranza I (Inderkum, Béguelin, Dettling, Escher) 1
... della Costituzione entro diciotto mesi dalla ...
Minoranza II (Briner, Büttiker, Escher, Stähelin, Wenger) Art. 139
Iniziativa popolare o cantonale elaborata per ...
1
... aventi diritto di voto o otto Cantoni possono ... in forma di progetto elaborato. Il diritto di iniziativa cantonale è esercitato dai Parlamenti o dal Popolo dei Cantoni interessati.
Minoranza III (Büttiker, Béguelin, Brunner Christiane, Cornu, Dettling, Inderkum) 5
... o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.
Art. 139a (nuovo) Iniziativa popolare generica 1
100 000 aventi diritto di voto possono chiedere l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative entro dodici mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di proposta generica.
2 Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.
3 Se condivide l'iniziativa, l'Assemblea federale provvede per una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.
4
A questa modifica l'Assemblea federale può contrapporre un controprogetto. La modifica costituzionale e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni; la modifica legislativa e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo.
5
Se respinge l'iniziativa, l'Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo. Se l'iniziativa è accettata in votazione popolare, l'Assemblea federale provvede per una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.
Minoranza I (Inderkum, Béguelin, Dettling, Escher)
1
... o legislative entro diciotto mesi dalla ...
Minoranza II (Wicki, Escher, Forster, Stähelin) 1
120 000 aventi diritto di voto possono ...
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Revisione dei diritti popolari. DF
Minoranza III (Briner, Büttiker, Escher, Stähelin, Wenger) Art. 139a
Iniziativa popolare o cantonale generica
1
... aventi diritto di voto o otto Cantoni possono ... in forma di proposta generica. Il diritto di iniziativa cantonale è esercitato dai Parlamenti o dal Popolo dei Cantoni interessati.
Art. 139b (nuovo) Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto 1
Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo: a.
sull'iniziativa popolare o sulla modifica elaborata in base a un'iniziativa popolare; e
b.
sul controprogetto dell'Assemblea federale.
2
Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.
3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.
Art. 140 cpv. 2 lett. abis (nuova) e b 2
Sottostanno al voto del Popolo: abis. il progetto di legge e il controprogetto dell'Assemblea federale inerenti a un'iniziativa popolare generica; b.
le iniziative popolari generiche respinte dall'Assemblea federale;
Art. 141 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d n. 3 e cpv. 2 1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:
d.
2
i trattati internazionali: 3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o comportanti l'emanazione di leggi federali.
Abrogato
Art. 156 cpv. 3 (nuovo) 3 La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, possa essere presa una decisione concernente:
a.
la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare;
b.
la concretizzazione di un'iniziativa popolare generica accettata dal Popolo;
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Revisione dei diritti popolari. DF
c.
la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;
d.
il preventivo o un'aggiunta al medesimo.
Art. 189 cpv. 1 lett. abis (nuova) 1
Il Tribunale federale giudica: abis. i ricorsi per inosservanza del contenuto e dello scopo di un'iniziativa popolare generica da parte dell'Assemblea federale;
II 1
Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
2
L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.
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