Decreto federale concernente la revisione dei diritti popolari

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata un'iniziativa parlamentare; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 2 aprile 20011; visto il parere del Consiglio federale del 15 giugno 20012, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 138 cpv. 1 1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro dodici mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

Minoranza I (Inderkum, Béguelin, Dettling, Escher) 1

... della Costituzione entro diciotto mesi dalla ...

Minoranza II (Briner, Büttiker, Escher, Stähelin, Wenger) Art. 138

Iniziativa popolare o cantonale per ...

1

... aventi diritto di voto o otto Cantoni possono ... della relativa iniziativa. Il diritto di iniziativa cantonale è esercitato dai Parlamenti o dal Popolo dei Cantoni interessati.

Art. 139

Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale della Costituzione federale

1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro dodici mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di progetto elaborato.

2

Abrogato

3

Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

4

1 2

Abrogato FF 2001 4315 FF 2001 ...

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2001-0662

Revisione dei diritti popolari. DF

5 L'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporle un controprogetto.

6

Abrogato (cfr. art. 139b)

Minoranza I (Inderkum, Béguelin, Dettling, Escher) 1

... della Costituzione entro diciotto mesi dalla ...

Minoranza II (Briner, Büttiker, Escher, Stähelin, Wenger) Art. 139

Iniziativa popolare o cantonale elaborata per ...

1

... aventi diritto di voto o otto Cantoni possono ... in forma di progetto elaborato. Il diritto di iniziativa cantonale è esercitato dai Parlamenti o dal Popolo dei Cantoni interessati.

Minoranza III (Büttiker, Béguelin, Brunner Christiane, Cornu, Dettling, Inderkum) 5

... o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.

Art. 139a (nuovo) Iniziativa popolare generica 1

100 000 aventi diritto di voto possono chiedere l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative entro dodici mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di proposta generica.

2 Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

3 Se condivide l'iniziativa, l'Assemblea federale provvede per una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

4

A questa modifica l'Assemblea federale può contrapporre un controprogetto. La modifica costituzionale e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni; la modifica legislativa e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo.

5

Se respinge l'iniziativa, l'Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo. Se l'iniziativa è accettata in votazione popolare, l'Assemblea federale provvede per una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

Minoranza I (Inderkum, Béguelin, Dettling, Escher)

1

... o legislative entro diciotto mesi dalla ...

Minoranza II (Wicki, Escher, Forster, Stähelin) 1

120 000 aventi diritto di voto possono ...

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Revisione dei diritti popolari. DF

Minoranza III (Briner, Büttiker, Escher, Stähelin, Wenger) Art. 139a

Iniziativa popolare o cantonale generica

1

... aventi diritto di voto o otto Cantoni possono ... in forma di proposta generica. Il diritto di iniziativa cantonale è esercitato dai Parlamenti o dal Popolo dei Cantoni interessati.

Art. 139b (nuovo) Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto 1

Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo: a.

sull'iniziativa popolare o sulla modifica elaborata in base a un'iniziativa popolare; e

b.

sul controprogetto dell'Assemblea federale.

2

Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

Art. 140 cpv. 2 lett. abis (nuova) e b 2

Sottostanno al voto del Popolo: abis. il progetto di legge e il controprogetto dell'Assemblea federale inerenti a un'iniziativa popolare generica; b.

le iniziative popolari generiche respinte dall'Assemblea federale;

Art. 141 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d n. 3 e cpv. 2 1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

d.

2

i trattati internazionali: 3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o comportanti l'emanazione di leggi federali.

Abrogato

Art. 156 cpv. 3 (nuovo) 3 La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, possa essere presa una decisione concernente:

a.

la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare;

b.

la concretizzazione di un'iniziativa popolare generica accettata dal Popolo;

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Revisione dei diritti popolari. DF

c.

la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;

d.

il preventivo o un'aggiunta al medesimo.

Art. 189 cpv. 1 lett. abis (nuova) 1

Il Tribunale federale giudica: abis. i ricorsi per inosservanza del contenuto e dello scopo di un'iniziativa popolare generica da parte dell'Assemblea federale;

II 1

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

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