Legge federale

(Disegno)

che introduce in taluni atti normativi disposizioni concernenti i posti di lavoro e di tirocinio della Posta, dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione e delle Ferrovie federali svizzere del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni Consiglio nazionale del ... 1; visto il parere del Consiglio federale del ... 2, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge federale del 30 aprile 19973 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione

Sezione 5: Personale Art. 15a (nuovo) Posti di lavoro e di tirocinio 1

La Posta offre posti di lavoro e di tirocinio su tutto il territorio svizz ero.

2

In caso di soppressione di posti di lavoro o di tirocinio, la Posta provvede affinché tali soppressioni non colpiscano unilateralmente alcune regioni.

3 In caso di creazione di nuovi posti di lavoro o di tirocinio, la Posta provvede a una distribuzione equa di tali posti nelle regioni.

2. Legge federale del 30 aprile 19974 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Sezione 5: Personale Art. 17a (nuovo) Posti di lavoro e di tirocinio 1

L'azienda offre posti di lavoro e di tirocinio su tutto il territorio svizzero.

2

In caso di soppressione di posti di lavoro o di tirocinio, l'azienda provvede affinché tali soppressioni non colpiscano unilateralmente alcune regioni.

1 2 3 4

604

FF 2001 594 FF 2001 ...

RS 783.1 RS 784.11 2000-2711

Disposizioni concernenti i posti di lavoro e di tirocinio della Posta, delle telecomunicazioni e delle FFS. LF

3

In caso di creazione di nuovi posti di lavoro o di tirocinio, l'azienda provvede a una distribuzione equa di tali posti nelle regioni.

3. Legge federale del 20 marzo 19985 sulle Ferrovie federali svizzere

Sezione 5: Personale Art. 16a (nuovo) Posti di lavoro e di tirocinio 1

Le FFS offrono posti di lavoro e di tirocinio su tutto il territorio svi zzero.

2

In caso di soppressione di posti di lavoro o di tirocinio, le FFS provvedono affinché tali soppressioni non colpiscano unilateralmente alcune regioni.

3 In caso di creazione di nuovi posti di lavoro o di tirocinio, le FFS provvedono a una distribuzione equa di tali posti nelle regioni.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2553

5

RS 742.31

605