Concessione rilasciata a SwissKlassikRock (Concessione SwissKlassikRock) dell'11 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 2 (ORTV), accorda a SwissKlassikRock SA, c/o Neue Medien AG, Im Steiger, 5201 Brugg, la seguente concessione:

Sezione 1: In generale Art. 1

Oggetto

1

SwissKlassikRock SA è autorizzata a trasmettere un programma di musica a livello di regione linguistica.

2

Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il genere di programma, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2

Scopo

Nell'ambito del suo mandato, SwissKlassikRock deve contribuire a: a.

intrattenere gli ascoltatori;

b.

fornire al pubblico un'informazione diversificata e obiettiva sulle novità d'importanza sovraregionale;

c.

promuovere la creazione culturale svizzera.

Sezione 2: Programma Art. 3

Contenuto

1

SwissKlassikRock è un programma in massima parte non presentato da un moderatore, comprendente musica rock di intrattenimento, notiziari orari su avvenimenti importanti a livello regionale, nazionale o internazionale.

2

È fatto salvo l'esame della denominazione del programma e della ditta dell'emittente da parte di altre autorità.

1 2

RS 784.40 RS 784.401

2000-2649

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Concessione SwissKlassikRock

Art. 4

Produzioni

1

I notiziari devono tenere conto del carattere regionale del bacino di utenza del programma e rivolgersi a tutta l'area linguistica della Svizzera tedesca.

2 Il programma deve tenere adeguatamente conto della produzione di musica rock svizzera.

Art. 5

Ripresa

La ripresa di parti intere di programmi prodotti da altre emittenti necessita l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (qui di seguito «Dipartimento»).

Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio Art. 6

Mezzi tecnici di diffusione

1

La diffusione del programma avviene via cavo. Poiché SwissKlassikRock non ha automaticamente il diritto di essere diffusa via cavo, sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

2

Il Dipartimento disciplina i dettagli nell'Allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento per approvazione.

3 La presente concessione non conferisce alcun diritto a una futura diffusione del programma per via terrestre.

Art. 7

Esercizio ed obbligo d'esercizio

1

L'esercizio può iniziare solo dopo l'acquisizione dello statuto di persona giuridica da parte di SwissKlassikRock SA ai sensi dell'articolo 643 del Codice delle obbligazioni3 (CO).

2

La concessione si estingue se l'esercizio non inizia entro un anno a decorrere dalla data di rilascio della concessione.

3

L'esercizio può essere interrotto unicamente su autorizzazione del Dipartimento.

Se l'esercizio non inizia entro il termine fissato dal Dipartimento, la concessione decade.

Sezione 4: Sorveglianza Art. 8

Obblighi

SwissKlassikRock SA è responsabile nei confronti dell'Ufficio federale delle comunicazioni (qui di seguito «Ufficio federale») dell'adempimento di tutti gli obblighi secondo la LRTV, l'ORTV e la presente concessione.

3

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RS 220

Concessione SwissKlassikRock

Art. 9

Tassa di concessione

1

Ogni anno, al più tardi entro il 30 aprile, SwissKlassikRock SA comunica all'Ufficio federale l'ammontare lordo degli introiti pubblicitari realizzati l'anno precedente.

2

Nel contempo informa sulla durata totale, calcolata in minuti, della pubblicità trasmessa durante l'anno e durante ogni singolo mese.

3

Se necessario, permette all'Ufficio federale di consultare i documenti di terzi incaricati di acquisire la pubblicità.

Art. 10

Conti e rapporto annuale

1

Per il 30 aprile di ogni anno, SwissKlassikRock SA presenta all'Ufficio federale il suo rapporto di gestione; esso contiene i conti annuali e il rapporto annuale. Il rapporto di gestione deve essere stilato conformemente alle disposizioni degli articoli 662 segg. CO4.

2

Il rapporto annuale informa su: a.

l'attività di SwissKlassikRock e dei suoi organi;

b.

l'attività dell'organo di mediazione;

c.

la struttura del programma, la durata totale di trasmissione e la quota riservata alla produzione musicale svizzera;

d.

i risultati dei sondaggi effettuati presso gli ascoltatori;

e.

la partecipazione ad altre società svizzere ed estere attive nel settore della radiodiffusione e la cooperazione con tali società.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 11

Modifica

Eventuali modifiche della presente concessione rese necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a SwissKlassikRock SA alcun diritto d'indennizzo.

Art. 12

Entrata in vigore e validità

La presente concessione entra in vigore il 1° marzo 2001 ed è valida fino al 28 febbraio 2011. Non vi è diritto al suo rinnovo.

11 dicembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 220

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