Termine di referendum: 7 aprile 2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002)

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) del 14 dicembre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 71 e 93 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20002, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge intende favorire la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica.

Art. 2

Definizioni

1

Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.

2

1 2

Per film svizzero si intende un film: a.

realizzato in parte determinante da un autore svizzero o domiciliato in Svizzera;

b.

prodotto da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da un'impresa con sede in Svizzera, al cui capitale, proprio e di terzi, nonché alla cui direzione partecipano in maggioranza persone domiciliate in Svizzera; e

c.

realizzato per quanto possibile con interpreti e tecnici svizzeri o domiciliati in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera.

RS 101 FF 2000 4725

5748

2000-1389

Legge sul cinema

Capitolo 2: Promozione della cinematografia Sezione 1: Settori di promozione Art. 3

Creazione cinematografica svizzera

La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: a.

film svizzeri;

b.

film coprodotti con l'estero.

Art. 4

Pluralità e qualità dell'offerta cinematografica

Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione.

Art. 5

Cultura cinematografica

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire: a.

la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema;

b.

i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale;

c.

l'archiviazione e il restauro di film;

d.

la collaborazione fra i vari settori della cinematografia;

e.

altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera;

f.

la cooperazione internazionale nel settore cinematografico.

Art. 6

Formazione professionale e formazione permanente

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme alla formazione professionale e alla formazione permanente delle persone occupate nella cinematografia.

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Legge sul cinema

Sezione 2: Strumenti di promozione Art. 7

Riconoscimenti

La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali alla produzione e alla cultura cinematografiche.

Art. 8

Promozione della cinematografia selettiva e legata al successo

Possono essere assegnati aiuti finanziari sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva) o al successo (promozione legata al successo). Il Dipartimento competente3 (Dipartimento) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura.

Art. 9

Delega della promozione della cinematografia

1

La Confederazione può delegare a un'istituzione di diritto privato un settore della promozione della cinematografia se terzi forniscono a tale promozione un contributo importante.

2

Il Consiglio federale decide nel singolo caso sul principio della delega. Il Dipartimento stabilisce le condizioni quadro e designa i rappresentanti della Confederazione.

3

La Confederazione conclude con l'istituzione un contratto di prestazioni che disciplina gli obblighi delle parti. Il contratto di prestazioni prevede un tribunale arbitrale che decide in via definitiva le controversie fra l'organizzazione e gli aventi diritto.

Art. 10

Contratti di prestazioni

La Confederazione può concludere un contratto di prestazioni con persone giuridiche che ricevono regolarmente aiuti finanziari.

Sezione 3: Principi della promozione e valutazione Art. 11

Principi della promozione

1

Il Dipartimento disciplina la promozione della cinematografia definendone i principi.

2

I principi sono definiti per ogni singolo settore della promozione conformemente agli articoli 3-6 e, per i riconoscimenti, conformemente all'articolo 7. Essi indicano gli obiettivi prefissati, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti.

3

3

I principi della promozione sono stabiliti per un periodo tra i tre e i cinque anni.

Attualmente il Dipartimento federale dell'interno.

5750

Legge sul cinema

Art. 12

Valutazione

1

L'adeguatezza e l'efficacia dei principi e degli strumenti della promozione sono verificate regolarmente.

2

I risultati della valutazione sono pubblicati.

3

Il Dipartimento disciplina la procedura di valutazione.

Sezione 4: Aiuti finanziari e altre forme di sostegno Art. 13

Forme dell'aiuto finanziario

Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributi a fondo perso, contributi in conto interessi, fideiussioni o prestiti a rimborso condizionato.

Art. 14

Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno

1

Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale competente4 (Ufficio).

2

Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l'Ufficio fa esaminare le domande da commissioni d'esperti o da esperti incaricati.

3

Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari possono essere impugnate presso il Dipartimento. L'apprezzamento non è censurabile.

Art. 15

Concessione e ripartizione dei mezzi

1

L'Assemblea federale autorizza, con un decreto federale semplice, un limite di spesa pluriennale per la promozione della cinematografia di cui agli articoli 3 e 4.

2

Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi ed eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario e impiegati a destinazione vincolata per la promozione della cinematografia.

3

L'Ufficio ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti.

4

Attualmente l'Ufficio federale della cultura.

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Legge sul cinema

Sezione 5: Esclusione dalla promozione cinematografica Art. 16 1

2

Non ricevono alcun aiuto finanziario i film realizzati: a.

a scopo pubblicitario;

b.

con una finalità essenzialmente didattica;

c.

su ordinazione.

Sono esclusi da qualsiasi forma di promozione segnatamente i film che: a.

ledono la dignità umana;

b.

propongono un'immagine avvilente dell'uomo o della donna o di persone appartenenti a un gruppo determinato;

c.

esaltano o minimizzano la violenza;

d.

hanno un carattere pornografico.

Capitolo 3: Prescrizioni sulla promozione della pluralità dei film proiettati in pubblico Sezione 1: Provvedimenti a favore della pluralità dell'offerta Art. 17

Principio

1

Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla pluralità dell'offerta nell'ambito della loro attività per mezzo: a.

della loro politica aziendale;

b.

dei provvedimenti del settore.

2

Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione, curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica.

3

Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell'offerta o il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al Dipartimento la possibilità di esprimere un parere.

Art. 18

Pluralità dell'offerta

La pluralità dell'offerta in una regione è garantita se, tenendo conto del numero delle sale di proiezione e della grandezza della regione, i film proiettati provengono in quantità sufficiente da Paesi diversi e appartengono a generi e stili diversi.

5752

Legge sul cinema

Art. 19

Pluralismo linguistico

1

I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale.

2

Un'impresa può distribuire un film in prima visione soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.

Art. 20

Valutazione e miglioramenti

1

Periodicamente, sulla scorta dei dati forniti conformemente all'articolo 24, l'Ufficio valuta l'efficacia delle attività e dei provvedimenti di cui all'articolo 17. Pubblica i risultati della valutazione e dà al settore, in particolare alle associazioni che hanno concertato accordi secondo l'articolo 17 capoverso 3, la possibilità di esprimere un parere.

2

Se nell'ambito della valutazione constata che in una determinata regione non vi è pluralità d'offerta, l'Ufficio invita le imprese di distribuzione e di proiezione interessate a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta, impartendo loro un termine adeguato.

3

L'attuazione dei mandati di cui all'articolo 17 capoverso 3 affidati alle imprese di distribuzione e di proiezione compete all'associazione responsabile. Quest'ultima prende di propria iniziativa i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta entro un termine adeguato.

Sezione 2: Tassa volta a promuovere la pluralità dell'offerta Art. 21

Tassa

1

Se entro un termine adeguato non viene ripristinata una situazione conforme alla legge, la Confederazione può riscuotere una tassa. Il Dipartimento decide in merito alla sua riscossione dopo aver consultato le cerchie interessate e la Commissione del cinema (art. 25).

2

L'importo della tassa ammonta al massimo a 2 franchi per ingresso; essa è riferita agli ingressi realizzati in una determinata regione dalle imprese di distribuzione e di proiezione interessate. Fatto salvo l'articolo 22, quest'ultime si assumono la tassa ciascuna per metà.

3

I proventi della tassa, dopo deduzione dei costi d'esecuzione, sono destinati alla promozione della pluralità dell'offerta nella distribuzione e nella proiezione pubblica nella regione in cui la tassa è stata percepita.

4

La tassa può essere percepita fino a che sarà ripristinata una situazione conforme alla legge.

5753

Legge sul cinema

Art. 22

Esenzione dalla tassa

1

Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire un contributo speciale a favore della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica in una determinata regione.

2

In caso di inadempimento colpevole dell'obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è sempre dovuta.

Sezione 3: Obbligo di registrazione e di notifica Art. 23

Obbligo di registrazione

1

Chiunque, a titolo professionale, proietta in pubblico o distribuisce film per la proiezione in pubblico, deve, prima di intraprendere l'attività, iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

2

Può figurare nel registro soltanto chi ha il domicilio o la sede in Svizzera.

3

Se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione devono essere domiciliati in Svizzera. I cambiamenti del personale direttivo devono essere comunicati all'Ufficio.

Art. 24

Obbligo di notifica

1

Le imprese di produzione sostenute notificano ogni anno i titoli e i dati tecnici dei film da esse prodotti, nonché i risultati ottenuti in Svizzera e all'estero con la loro commercializzazione.

2

Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

3

Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente ­ le altre imprese di proiezione, mensilmente ­ i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

4 Le comunicazioni sono rivolte alla Confederazione o ad un'organizzazione da lei riconosciuta.

5

I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.

Capitolo 4: Commissioni Art. 25 1

Commissione federale della cinematografia

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale della cinematografia (Commissione del cinema) che offre consulenza alle autorità in tutte le questioni

5754

Legge sul cinema

importanti riguardanti la cultura e la politica cinematografiche nonché l'esecuzione della presente legge.

2

La Commissione del cinema dev'essere consultata segnatamente in merito: a.

alle disposizioni d'esecuzione della presente legge, ai principi della promozione e ai piani di ripartizione;

b.

alla valutazione dei principi e degli strumenti di promozione;

c.

ai risultati delle valutazioni sulla pluralità dell'offerta e la pluralità linguistica.

3

Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione del cinema.

Ne nomina il presidente e i membri.

4 Il Dipartimento disciplina l'organizzazione e la procedura. Può istituire comitati, composti da membri della Commissione del cinema, e affidare loro compiti particolari.

Art. 26

Commissioni d'esperti

1

Il Dipartimento istituisce commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.

2

Disciplina l'organizzazione e la procedura.

Capitolo 5: Disposizioni penali Art. 27

Infrazioni all'obbligo di registrazione

1

Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23, è punito con la multa.

2

In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 28

Infrazione all'obbligo di notifica

1

Chiunque, come membro della direzione di un'impresa soggetta all'obbligo di notifica, omette di notificare i dati che egli ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, nonostante sia stato diffidato, è punito con la multa.

2

In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 29

Infrazioni alla prescrizione sul pluralismo linguistico

1

Chiunque, intenzionalmente, distribuisce in prima visione commerciale un film per il quale un'impresa registrata ha già acquisito i diritti nello stesso settore di commercializzazione (art. 19 cpv. 2), è punito con la multa.

2

In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.

5755

Legge sul cinema

Art. 30

Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse

1

Chiunque, intenzionalmente, sottrae una tassa secondo l'articolo 21 o procura a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito, è punito con la multa fino al triplo dell'importo in questione.

2

Se l'infrazione è commessa per negligenza, la pena è la multa fino all'importo in questione.

3

Se non è possibile stabilirlo precisamente, l'importo della tassa viene stimato.

4

Il tentativo di procacciare a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito relativo al pagamento della tassa è punibile.

Art. 31

Competenza in materia penale

1

Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

2

L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento.

Capitolo 6: Procedura e cooperazione internazionale Art. 32

Procedura e rimedi giuridici

La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa e della legge federale del 16 dicembre 19437 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 33

Cooperazione internazionale

Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti in particolare:

5 6 7

a.

le coproduzioni;

b.

la partecipazione finanziaria a produzioni internazionali;

c.

la promozione di film;

d.

iniziative culturali nel settore cinematografico;

e.

la partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali.

RS 313.0 RS 172.021 RS 173.110

5756

Legge sul cinema

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 34

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione, sempre che la presente legge non indichi un'altra istanza.

2

Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.

Art. 35

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 28 settembre 19628 sulla cinematografia è abrogata.

Art. 36

Modifica del diritto vigente

I seguenti testi di legge sono modificati come segue: 1. Legge federale del 16 dicembre 1943 9 sull'organizzazione giudiziaria Art. 100 cpv. 1 lett. q 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: q.

in materia di promovimento culturale: 1. le decisioni sulle domande di sussidio alla Fondazione Pro Helvetia; 2. le decisioni nel settore della promozione della cinematografia.

2. Legge federale del 21 giugno 1991 10 sulla radiotelevisione Art. 31 cpv. 2 lett. d nonché e 2

La concessione può implicare segnatamente:

8 9 10

d.

la partecipazione a produzioni di imprese indipendenti dall'emittente;

e.

l'obbligo di versare, invece delle prestazioni di cui alle lettere c e d, una tassa di promozione della cinematografia pari al massimo al 4 per cento degli introiti lordi.

RU 1962 1789, 1969 784, 1970 509, 1974 1857, 1975 1801, 1987 1579, 1991 857, 1992 288 RS 173.110 RS 784.40

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Legge sul cinema

3. Legge federale del 9 ottobre 1992 11 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini Art. 12 cpv. 1bis 1bis

L'esemplare di un'opera audiovisiva può essere nuovamente alienato o altrimenti messo in circolazione soltanto se l'autore lo aliena in Svizzera o se ne ha approvato l'alienazione in Svizzera.

Art. 37

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 dicembre 200112 Termine di referendum: 7 aprile 2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002) 2245

11 12

RS 231.1 FF 2001 5748

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