Concessione rilasciata a Radio 105 Classic (Concessione Radio 105 Classic) dell'11 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 2 sulla radiotelevisione (ORTV), accorda a Radio 105 Network SA, Casella postale, 4132 Muttenz, la seguente concessione:

Sezione 1: In generale Art. 1

Oggetto

1

Radio 105 Classic è autorizzata a trasmettere un programma musicale a livello internazionale.

2

Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il genere di programma, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2

Scopo

Nell'ambito del suo mandato, Radio 105 Classic deve contribuire a intrattenere gli ascoltatori e fornire loro un'informazione generale diversificata e obiettiva.

Sezione 2: Programma Art. 3

Contenuto e lingua

1

Radio 105 Classic trasmette un programma radiofonico comprendente musica di intrattenimento e notiziari.

2

Per i notiziari occorre utilizzare il buon tedesco.

Art. 4 1

Produzioni

I notiziari sono prodotti in proprio da Radio 105 Classic.

2

Il programma deve tenere adeguatamente conto della produzione musicale svizzera.

1 2

RS 784.40 RS 784.401

2000-2617

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Concessione Radio 105 Classic

Art. 5

Ripresa

La ripresa di parti intere di programmi prodotti da altre emittenti necessita l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (qui di seguito «Dipartimento»).

Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio Art. 6

Mezzi tecnici di diffusione

1

La diffusione del programma avviene via cavo. Poiché Radio 105 Classic non ha automaticamente il diritto di essere diffusa via cavo, sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

2

Il Dipartimento disciplina i dettagli nell'Allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento per approvazione.

3 La presente concessione non conferisce alcun diritto a una futura diffusione del programma per via terrestre.

Art. 7

Obbligo d'esercizio

1

La concessione si estingue se Radio 105 Classic non inizia a trasmettere entro un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di rilascio della concessione.

2

L'esercizio può essere interrotto unicamente su autorizzazione del Dipartimento.

Se l'esercizio non inizia entro il termine fissato dal Dipartimento, la concessione decade.

Sezione 4: Sorveglianza Art. 8

Tassa di concessione

1

Ogni anno, al più tardi entro il 30 aprile, Radio 105 Classic comunica all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l'ammontare lordo degli introiti pubblicitari realizzati l'anno precedente.

2

Nel contempo informa l'UFCOM sulla durata totale, calcolata in minuti, della pubblicità trasmessa durante l'anno e durante ogni singolo mese.

3

Se necessario, permette all'Ufficio federale di consultare i documenti di terzi incaricati di acquisire la pubblicità.

Art. 9 1

Conti e rapporto annuale

Per il 30 aprile di ogni anno, Radio 105 Classic presenta all'UFCOM il suo rapporto di gestione; esso contiene i conti annuali e il rapporto annuale. Il rapporto di

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Concessione Radio 105 Classic

gestione deve essere stilato conformemente alle disposizioni degli articoli 662 segg.

del Codice delle obbligazioni 3.

2

Il rapporto annuale informa su: a.

l'attività di Radio 105 Classic e dei suoi organi;

b.

l'attività dell'organo di mediazione;

c.

la struttura del programma, la durata totale di trasmissione e la quota riservata alla produzione musicale svizzera;

d.

i risultati dei sondaggi effettuati presso gli ascoltatori;

e.

la partecipazione ad altre società svizzere ed estere attive nel settore della radiodiffusione e la cooperazione con tali società.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 10

Entrata in vigore e validità

La presente concessione entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed è valida fino al 31 dicembre 2010. Non vi è diritto al suo rinnovo.

11 dicembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 220

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